CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1596/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6433/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220013925735000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15/05/2023, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320220013925735000, notificata in data 22/03/2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 398,83, a titolo di Tassa Auto per l'anno 2016, iscritto a ruolo dalla REG.SICILIA.
Tanto per la intervenuta prescrizione della pretesa.
Si è costituita l'agente della Riscossione contestando il ricorso e chiamando in giudizio la Regione Sicilia, rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.
La Cartella impugnata non poteva essere emessa, perchè nel caso l'iscrizione a ruolo della tassa non risulta preceduta dalla notifica dell'avviso di liquidazione: la normativa regionale richiamata dalla resistente, infatti, legittimava l'iscrizione a ruolo immediata solo per le pretese tributarie maturate a far data dal 2017 mentre nel caso la tassa auto sottesa alla cartella è del 2016.
La presenza in giudizio della Regione, favorita dalla chiamata posta in essere da ADER, permette poi di considerare anche l'eccepita prescrizione della pretesa: la stessa andava esercitata al più tardi entro il 31 dicembre 2019. Da qui anche l'estinzione della pretesa.
Considerati il modesto ammontare del contendere e le ragioni della decisione, immediatamente correlate al portato della legge reginale del 2016 ed al dubbio interpetativo legato al detto dato normativo quanto alla decorrenza della previsione riguardante l'esonero dalla previa notifica dell'accertamento, le spese vanno compensate, dichiarandole irripetibili nei confronti della regione contumace.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e il ruolo sottostante. Spese compensate, irripetibili nei confronti della chiamata.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6433/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220013925735000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15/05/2023, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320220013925735000, notificata in data 22/03/2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 398,83, a titolo di Tassa Auto per l'anno 2016, iscritto a ruolo dalla REG.SICILIA.
Tanto per la intervenuta prescrizione della pretesa.
Si è costituita l'agente della Riscossione contestando il ricorso e chiamando in giudizio la Regione Sicilia, rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.
La Cartella impugnata non poteva essere emessa, perchè nel caso l'iscrizione a ruolo della tassa non risulta preceduta dalla notifica dell'avviso di liquidazione: la normativa regionale richiamata dalla resistente, infatti, legittimava l'iscrizione a ruolo immediata solo per le pretese tributarie maturate a far data dal 2017 mentre nel caso la tassa auto sottesa alla cartella è del 2016.
La presenza in giudizio della Regione, favorita dalla chiamata posta in essere da ADER, permette poi di considerare anche l'eccepita prescrizione della pretesa: la stessa andava esercitata al più tardi entro il 31 dicembre 2019. Da qui anche l'estinzione della pretesa.
Considerati il modesto ammontare del contendere e le ragioni della decisione, immediatamente correlate al portato della legge reginale del 2016 ed al dubbio interpetativo legato al detto dato normativo quanto alla decorrenza della previsione riguardante l'esonero dalla previa notifica dell'accertamento, le spese vanno compensate, dichiarandole irripetibili nei confronti della regione contumace.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e il ruolo sottostante. Spese compensate, irripetibili nei confronti della chiamata.