Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il principio di specialità non vieta che si proceda per un reato non contemplato nel provvedimento di estradizione, se, al proposito, vi è stato consenso dell'interessato, che può desumersi anche dal comportamento univoco e concludente dello stesso. (Fattispecie in cui il predetto consenso è stato desunto tanto dal fatto che l'imputato non aveva sollevato eccezioni al momento di comparire innanzi al giudice, quanto dal fatto che lo stesso aveva rinunziato a far valere in appello il relativo gravame).
Commentario • 1
- 1. Art. 187 c.p.p. - Oggetto della provahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2002, n. 15093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15093 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 01/03/2002
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO LATTANZI Consigliere N. 305
3. Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MAURIZI FUMO Consigliere N. 40522/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da:
1) GA GI, nato a [...] il [...];
2) GR TO, nato a [...] il [...];
3) LL ET, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 11.1.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto dei ricorsi LL e GA e per l'inammissibilità del ricorso GR;
Udito l'Avv. Michele Passarella per i ricorrenti GA ed LL e l'Avv. Fabrizio Merluzzi, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Aricò, per il ricorrente LL;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29.12.1999, il Tribunale di Milano affermava la responsabilità, in concorso con altri, di GA GI in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo 1) e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 2 e 3), di LL ET in ordine ai medesimi reati relativamente ai capi 1 e 2 e di GR TO in ordine agli episodi di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti di cui ai capi 3, 8, 9, 10, 11 e 12 della rubrica e, in concorso di attenuanti generiche per tutti, dichiarate prevalenti sulle aggravanti quanto al GA, ritenuta la continuazione, condannava quest'ultimo alla pena di anni tredici di reclusione, l'LL alla pena di anni dodici di reclusione e l'GR alla pena di anni dieci, mesi due di reclusione e lire 65.000.000 di multa, dichiarandoli altresì interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Il Tribunale riteneva provata la responsabilità degli imputati sulla base di intercettazioni telefoniche disposte su varie utenze a seguito di informazione confidenziale ricevuta dalla Guardia di Finanza in relazione all'esistenza di un'organizzazione per il traffico di stupefacenti attraverso i paesi dell'Est, con probabile epicentro in Bulgaria, intercettazioni che, oltre ad avere un chiaro contenuto illecito, avevano avuto anche concreti riscontri operativi, consentendo di ricostruire i contatti tra i vari imputati e di intervenire proficuamente in alcune occasioni con conseguenti ulteriori riscontri dell'ipotesi accusatoria.
A seguito di appello degli imputati, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma dell'impugnata decisione, ritenuta per l'GR l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 relativamente ai capi 8, 9 e 10 e con il recupero della diminuente del rito abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di detto imputato in anni cinque, mesi dieci, di reclusione e lire 40.000.000 di multa, sostituiva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella quinquennale e confermava nel resto, confermando altresì l'impugnata sentenza nei confronti del GA e dell'LL. Avverso la suddetta sentenza hanno disgiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati suddetti.
Il GA deduce: 1) la violazione dell'art. 548, secondo comma, c.p.p. per non essere mai stato notificato alcun avviso al difensore del deposito della sentenza;
2) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per la nomina di un nuovo perito di madre lingua serbo kossovara;
3) l'insussistenza della partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti;
L'LL deduce: 1) la violazione dell'art. 548, secondo comma, c.p.p. per non essere mai stato notificato alcun avviso al difensore del deposito della sentenza;
2) la violazione del combinato disposto dell'art. 696 c.p.p. e dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione (legge 30.1.1963 n. 300) assumendo di essere estradato dalla Repubblica Ceca in relazione al titolo custodiale di cui all'ordinanza n. 323/97 R.G.NR. e 2415/97 R.G. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale Di Milano in data 16.9.1997 per il reato di cui all'art. 73, 1 e 4 comma, e 80 cpv. DPR 309/90, reato unicamente contestatogli nel carcere di Brno come risulta dal verbale di interrogatorio, di talché sarebbe illegittimo il rinvio a giudizio e la condanna per il reato di cui all'art. 74 DPR citato per violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 Convenzione citata;
3) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per la nomina di un nuovo perito di madre lingua serbo-kossovara; 4) l'insussistenza della partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
L'GR deduce carenza di motivazione in relazione alla pena infitta, da ritenersi sproporzionata rispetto al fatto commesso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso, con cui i ricorrenti GA e LL lamentano la violazione dell'art. 548, secondo comma, c.p.p. per essere stato omesso l'avviso di deposito della sentenza di appello al difensore Avv. Michele Passarella, il quale non sarebbe stato posto in grado di prendere visione della sentenza medesima al fine di consentirgli la proposizione e la presentazione tempestiva dei motivi di impugnazione, è manifestamente infondato.
La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato o al suo difensore, configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 187, terzo comma, c.p.p., quando imputato o difensore abbiano presentato nel termine prescritto i motivi di impugnazione. Quindi l'avviso di deposito della sentenza è superfluo se sia stato raggiunto lo scopo al quale dalla legge è destinato, come quando il difensore, come nel caso di specie, ha preso certamente cognizione della motivazione della sentenza. L'avviso di deposito, infatti, è stato regolarmente notificato agli imputati, i quali hanno tempestivamente presentato ricorso con contestuali motivi. Il ricorso risulta sottoscritto dagli imputati e la loro sottoscrizione risulta autenticata proprio `dall'Avv. Michele Passarella, il quale perciò ha preso certamente cognizione della motivazione della sentenza. La difesa dell'LL ha, comunque, rinunciato espressamente a tale motivo. Il motivo di ricorso, comune al GA e all'LL, con cui si deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di nominare un nuovo perito di lingua serbo-kossovara, si risolve in censure su valutazioni in punto di fatto, in quanto l'impugnata sentenza ha adeguatamente e logicamente motivato in relazione al rigetto dell'istanza, di rinnovazione del dibattimento ai fini sopra indicati. Si è evidenziato, infatti, che all'udienza del 15.11.1999 sono stati sentiti in contraddittorio l'interprete d'ufficio e l'interprete- consulente di parte con il risultato che le problematiche emerse attengono in realtà solo a poche, specifiche parole, sulle quali, però, il contrasto tra i due interpreti concerne, in primo luogo, ciò che è stato pronunciato dal soggetto intercettato. Parole che il consulente di parte, non comprendendo il significato, ha ipotizzato che potessero essere state pronunziate in lingua serba;
parole che risultano essere state attentamente vagliate dal giudice di appello in relazione al contesto delle singole telefonate cui si riferiscono, pervenendo, con esaurienti argomentazioni, alla conclusione che mentre l'interprete di parte non sembra avere certezze assolute, al contrario la traduzione offerta dal perito d'ufficio alle parole in contestazione è priva di contraddizioni e ha senso logico compiuto.
In mere censure in punto di fatto si risolvono altresì le lagnanze, comuni al GA e all'LL, relative alla loro partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'impugnata sentenza, sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra gli imputati, che hanno trovato sicuri elementi oggettivi di riscontro puntualmente evidenziati, offre un adeguata dimostrazione dell'esistenza di una struttura associativa in grado di organizzare il trasporto e l'acquisto, da paesi dell'Est, di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti, nonché il loro smistamento e distribuzione capillare, con riciclaggio dei proventi dell'attività illecita;
ed offre altresì adeguata dimostrazione della fattiva partecipazione a detto sodalizio criminoso del GA e dell'LL, evidenziando i numerosi elementi di prova a loro carico.
I ricorrenti propongono perciò una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri del giudice di legittimità.
Destituito di fondamento è poi il motivo di ricorso con cui l'LL deduce la violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 legge 30.1.1963 n. 300 (Convenzione europea di estradizione.
A tale proposito occorre rilevare che se è pur vero che nel caso di, specie l'estradizione dell'LL è stata concessa in relazione ad un'ordinanza custodiale concernente il reato di detenzione ai. fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 73, primo quarto comma, e 80 D.P.R.
9.10.1990 n. 309, e se è pur vero che l'imputato risulta essere stato rinviato a giudizio e condannato, oltre che per il reato suddetto anche per quello, ontologicamente diverso, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di cui all'art. 74 D.P.R. citato, deve rilevarsi, tuttavia, che il principio di specialità dell'estradizione non vieta che si proceda per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione, se vi è consenso dell'interessato. Consenso che, non essendo richiesto che sia formale, può desumersi anche dal comportamento univoco e concludente dell'interessato medesimo. Pertanto, integra un simile comportamento rivelatore del consenso, sia quello di colui che non ha sollevato alcun eccezione al riguardo nell'atto di comparire dinanzi al giudice, sia quello di colui che ha rinunciato a far valere in appello il relativo gravame (cfr. Cass., sez. 3^, 19.10.1988, Ascione, RIV. 179491; Cass., Sez. 6^, 11.4.1988, Just, RIV. 178082;
Cass., Sez. 6^, 19.1.1987, Frezzolini, RIV. 174835; Cass., Sez. 2^, 28.5.1986, Molè, RIV. 172880). Nel caso di specie non risulta che l'imputato abbia sollevato in primo grado alcuna eccezione in relazione alla contestazione del reato associativo e in atto di appello si è limitato a dedurre soltanto la violazione dell'art. 12 della Convenzione, con riferimento alla richiesta di estradizione e ai documenti giustificativi, e la violazione dell'art. 16 della Convenzione, con riferimento all'arresto provvisorio. Nessuna lagnanza risulta effettuata in atto di appello in relazione alla violazione dell'art. 14 della Convenzione e quindi in relazione alla violazione del principio di specialità, di talché, essendo stata dedotta la questione per la prima volta in cassazione, deve concludersi, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che l'imputato LL abbia implicitamente acconsentito che si procedesse anche in relazione al reato associativo. Per quanto concerne il ricorso dell'GR, che lamenta la sproporzione della pena in relazione ai fatti commessi, occorre rilevare che la Corte di merito ha tenuto ferma l'imputazione più grave, relativa all'importazione di quantitativi di eroina nel territorio dello Stato (capo 3), stabilendo per tale imputazione una pena base superiore di un solo anno al minimo edittale, ritenendo poi l'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 per i capi 8), 9) e 10) e rideterminando di conseguenza la pena - tenuto conto delle attenuanti generiche, della diminuzione del recuperato rito abbreviato e della continuazione nella misura finale di anni cinque, mesi dieci di reclusione e lire 40.000.000 di multa e cioè in misura quasi dimezzata rispetto alla inflitta in primo grado. Ciò posto, le lagnanze relative alla pretesa iniquità e non proporzionalità della pena, tenuto conto della gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna, sono, oltre che generiche, manifestamente infondate, emergendo implicitamente dai calcoli effettuati l'iter logico seguito dal giudice di secondo grado nel graduare a pena.
Ciò premesso, i ricorsi del GA e dell'GR devono essere dichiarati inammissibili, mentre il ricorso dell'LL deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di GA e di GR. Rigetta il ricorso di LL. Condanna tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali e il GA e l'GR, ciascuno, al versamento della somma di Euro 500 (cinquecento) alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002