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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA ROCCA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L-12181 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19T-3635 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: "
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe relativi a IMU e TASI 2019 emessi dal Comune di Cagliari, che si è costituito dichiarando di aver annullato gli atti in autotutela e chiedendo l'estinzione per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La ricorrente, con memoria, ha insistito per la liquidazione delle spese a suo favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'annullamento in autotela degli atti impugnati, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la compensazione potendo giustificarsi la condotta del
Comune: invero, l'annullamento è intervenuto tempestivamente dopo la notifica del ricorso ma non è dipeso da ragioni di merito quanto da inconvenienti procedurali che hanno determinato la decadenza dalla potestà impositiva per quell'anno di imposta, verificatasi per pochi giorni a seguito degli adempimenti svolti dal
Comune per il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 6 bis legge n. 212/2000.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA ROCCA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L-12181 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19T-3635 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: "
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe relativi a IMU e TASI 2019 emessi dal Comune di Cagliari, che si è costituito dichiarando di aver annullato gli atti in autotutela e chiedendo l'estinzione per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La ricorrente, con memoria, ha insistito per la liquidazione delle spese a suo favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'annullamento in autotela degli atti impugnati, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la compensazione potendo giustificarsi la condotta del
Comune: invero, l'annullamento è intervenuto tempestivamente dopo la notifica del ricorso ma non è dipeso da ragioni di merito quanto da inconvenienti procedurali che hanno determinato la decadenza dalla potestà impositiva per quell'anno di imposta, verificatasi per pochi giorni a seguito degli adempimenti svolti dal
Comune per il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 6 bis legge n. 212/2000.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.