TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 10939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
12/08/2024
DA
nato in [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. DE MARCHI C.F._1
DENIS come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nata a [...] l'[...], CF Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to DE MARCHI C.F._2
DENIS, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con note di trattazione scritta del 13.05.2025, che si riportano di seguito:
“insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, da intendersi qui integralmente trascritte con le quali si chiede lo scioglimento del matrimonio mediante applicazione della legge rumena”
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a
2 comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di divorzio trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20
dicembre 2010, in vigore anche in Italia, il cui art. 5 prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro".
Le parti hanno dichiarato di voler adottare l'applicazione, al proprio caso di specie, della legge rumena, così come consentito dal regolamento UE n.
1259/2010.
Nel caso posto all'attenzione del Collegio, l'optio legis è stata correttamente
3 effettuata alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato art. 5; trova dunque applicazione la legge della Romania e, in particolare, l'art. 37 del
Codice civile romeno (Noul Cod Civil). Si rileva, inoltre, che l'individuazione della legge applicabile, effettuata mediante richiesta congiunta formulata dai due coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori,
rispetta il requisito della forma scritta e dell'indicazione della data ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento UE.
La scelta deve altresì ritenersi tempestiva. La giurisprudenza di merito è stata infatti finora per lo più nel senso di applicare le norme processuali esistenti relative ai procedimenti di separazione e di divorzio, ammettendo la scelta anche in corso di causa.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche per quanto riguardo le spese di lite, che come concordato vanno poste completamente a carico
4 del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti, il e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nogara,
(atto n. 9, Parte I, anno 2022) alle condizioni di cui al ricorso depositato;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato delle sentenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Spese di lite a carico del Sig. . Parte_1
Così deciso in Verona, il 15/07/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
12/08/2024
DA
nato in [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. DE MARCHI C.F._1
DENIS come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nata a [...] l'[...], CF Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to DE MARCHI C.F._2
DENIS, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con note di trattazione scritta del 13.05.2025, che si riportano di seguito:
“insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, da intendersi qui integralmente trascritte con le quali si chiede lo scioglimento del matrimonio mediante applicazione della legge rumena”
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a
2 comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di divorzio trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20
dicembre 2010, in vigore anche in Italia, il cui art. 5 prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro".
Le parti hanno dichiarato di voler adottare l'applicazione, al proprio caso di specie, della legge rumena, così come consentito dal regolamento UE n.
1259/2010.
Nel caso posto all'attenzione del Collegio, l'optio legis è stata correttamente
3 effettuata alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato art. 5; trova dunque applicazione la legge della Romania e, in particolare, l'art. 37 del
Codice civile romeno (Noul Cod Civil). Si rileva, inoltre, che l'individuazione della legge applicabile, effettuata mediante richiesta congiunta formulata dai due coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori,
rispetta il requisito della forma scritta e dell'indicazione della data ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento UE.
La scelta deve altresì ritenersi tempestiva. La giurisprudenza di merito è stata infatti finora per lo più nel senso di applicare le norme processuali esistenti relative ai procedimenti di separazione e di divorzio, ammettendo la scelta anche in corso di causa.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche per quanto riguardo le spese di lite, che come concordato vanno poste completamente a carico
4 del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti, il e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nogara,
(atto n. 9, Parte I, anno 2022) alle condizioni di cui al ricorso depositato;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato delle sentenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Spese di lite a carico del Sig. . Parte_1
Così deciso in Verona, il 15/07/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
5