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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1600/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR RD, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3381/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1446/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 05/12/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912019900044238800 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912019900044238800 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912019900044238800 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090002496466 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100008143771 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100008143771 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 1446/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Agrigento, pronunciata il 22.11.2022 e depositata in data 05.12.2022, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall'avv. Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 29120199000442388/000 nonché le sottoelencate cartelle quali atti presupposti, lamentando diversi profili di illegittimità riguardanti la notifica, la motivazione degli atti impugnati e la prescrizione delle relative pretese chiedendone, pertanto,
l'annullamento con condanna del Concessionario alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio:
1. cartella di pagamento n. 29120090002496466000, relativa a IRAP e IVA, unitamente a interessi e sanzioni, anno 2005, notificata in data 17.12.2009, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Agrigento;
2. cartella di pagamento n.29120100008143771000, notificata in data 16.11.2010, relativa a IRAP e IRPEF, unitamente a interessi e sanzioni, anno 2006, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento;
3. cartella di pagamento n. 29120140020976887000, notificata in data 20.03.2015, relativa a tasse automobilistiche, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Agrigento;
4. cartella di pagamento n. 29120150008315934000, notificata in data 29.01.2016, relativa a tasse automobilistiche, Ente impositore Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Agrigento;
5. cartella di pagamento n. 29120150015430434000, notificata in data 23.03.2016, relativa a Canone abbonamenti radioaudizioni, Ente impositore Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Agrigento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, accogliendo parzialmente il ricorso, ha così statuito:
1. in parziale accoglimento del ricorso:
a) annulla l'intimazione di pagamento impugnata per i crediti di cui alle cartelle n. 29120140020976887000,
п. 29120150008315934000 е п.29120150015430434000 e per i crediti a titolo di sanzioni ed interessi di cui alle cartelle n.29120090002496466000 e n. 29120100008143771000; b) annulla le cartelle di pagamento n. 29120140020976887000 e n.29120150008315934000;
c) annulla parzialmente la cartella n. 29120150015430434000, limitatamente al credito tributario messo in riscossione per tassa sugli autoveicoli dell'anno 2011;
d)annulla parzialmente le cartelle n. 29120090002496466000 e n.29120100008143771000, limitatamente ai crediti per sanzioni ed interessi;
2. compensa fra le parti le spese di giudizio.
L'avv. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1446/20, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo che questa Corte disponga la riforma in toto della sentenza nelle parti impugnate e per l'effetto:
-ritenuta la nullità della pretesa tributaria relativamente alla inesistenza giuridica delle cartelle n.
29120090002496466000 e n. 29120100008143771000 per intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione delle tasse ivi richiesta;
-ritenuta in ogni caso la nullità e/o illegittimità delle cartelle di pagamento n. 29120090002496466000 e n.
29120100008143771000 per inesistenza giuridica della notificazione;
-ritenuta la nullità della pretesa e del diritto dell'Amministrazione Finanziaria a riscuotere le somme richieste per estinzione, per intervenuta prescrizione, della relativa obbligazione pecuniaria;
-provveda ad annullare e/o dichiarare nulli e comunque privare di qualsivoglia efficacia le cartelle di pagamento e l'intimazione ugualmente impugnata;
-provveda a ritenere e dichiarare conseguentemente non dovute le somme ivi contenute e richieste per tasse, sanzioni, spese e interessi;
-disponga la condanna del Concessionario alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo quanto stabilito dall'art. 15 Digs. 546/92 che disciplina il regime delle spese processuali secondo il principio della soccombenza, nonché alla luce della sentenza n. 4854 dell'1.3.2007 della Corte di Cassazione che obbliga a specificare, in caso di compensazione, le motivazioni della scelta non potendosi più considerare sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto:
- in via preliminare, di ritenere e dichiarare l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, ex art. 53, comma II, D.L. von. 546/92 e 331 cpc a cura dell'appellante;
- sempre in via preliminare, di ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione per le doglianze che non attengono all'attività dell'ADER ma all'Ente impositore;
-nel merito:
-ritenere e dichiarare l'infondatezza ed improponibilità dei motivi di appello proposti dall'avv. Ricorrente_1 nei confronti di ADER;
-dichiarare la cessata materia del contendere in ordine al credito di cui alla cartella n.29120090002496466000; - condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Questa Corte - vista la richiesta integrazione del contraddittorio ex art. 53, comma 2°, D.lgs n. 546/92 e 331
c.p.c. proposta da ADER che ha rilevato che l'atto di appello non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Agrigento, nonostante sia stata parte del giudizio di primo grado, e considerato che in tema di contenzioso tributario, l'appellante, in ossequio al comma 2 dell'art. 53 D.lgs. 31 dicembre 1992
n. 546, è tenuto a proporre il proprio ricorso nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, con l'Ordinanza n. 1397/1/2025, depositata il 9.5.2025, ha ordinato all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Agrigento tramite la notifica del presente atto di appello.
In seguito all'Ordinanza n. 1397/1/2025, l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Agrigento si è costituita in giudizio, depositando proprie controdeduzioni, con le quali ha chiesto:
- in via preliminare a) principale: disporre l'inammissibilità delle eccezioni concernenti la legittimità delle iscrizioni a ruolo eseguite dall' Ente Impositore stante la notifica e l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione impugnata;
b) subordinata: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello scrivente Ufficio rispetto ai motivi di ricorso avversari e quindi disporne l'estromissione dal giudizio ex art. 10 D. Lgs. 546/92;
- nel merito: in caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, confermare la sentenza di prime cure e dichiarare legittimo l'operato dello scrivente Ente impositore conclusosi con le iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle di pagamento impugnate e, quindi, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- in punto spese: disporre la condanna del ricorrente o, in subordine, in caso di eventuale accoglimento di un motivo di appello afferente attività non di competenza dello scrivente Ente impositore, disporre la compensazione delle spese nei confronti di quest'ultimo.
La Corte, all'udienza del 21 luglio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1.Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, error in procedendo.
La sentenza impugnata dichiara infondato il motivo di omessa e/o inesistenza giuridica della notificazione delle cartelle 29120090002496466000 e 29120100008143771000 affermando che la prima risulta ex actis notificata in via diretta, come previsto dalla legge, e la seconda è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.
c., sempre in conformità alle previsioni di legge, come risulta dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
2) La sentenza impugnata, a parere dell'appellante, risulta altresì viziata sotto il profilo della legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di legge in ordine all'omesso prioritario esame della eccezione di nullità delle cartelle esattoriali n. 29120090002496466000 e n. 29120100008143771000 per decadenza dalla possibilità di agire mediante riscossione coattiva.
Invero la promulgazione della legge 311/2004 che ha innovato l'art. 25 del DPR 602/73 ha stabilito che per i ruoli emessi successivamente all'1.7.2005 è fatto obbligo al concessionario a pena di decadenza di notificare la cartella esattoriale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Tali termini sono termini perentori e la loro violazione determina la nullità della cartella esattoriale emessa dopo lo spirare del termine decadenziale e comporta la perdita della possibilità di esercitare il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo.
3) La sentenza impugnata è altresì viziata sotto il profilo della legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di legge in ordine alla asserita regolarità della notifica delle cartelle n. 29120090002496466000 e n. 29120100008143771000 in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, le suddette cartelle esattoriali non sono state affatto regolarmente notificate.
4) La sentenza impugnata ha certamente errato a non considerare le contestazioni mosse avverso la inesistenza del presupposto impositivo IRAP.
5) La sentenza impugnata è altresì viziata per non aver esaminato l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale delle obbligazioni contenute nelle cartelle impugnate”.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Per quanto riguarda la cartella n. 29120090002496466000, oggetto del gravame, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, allegando documentazione attestante lo sgravio effettuato, chiede, limitatamente al credito in oggetto, la dichiarazione della cessata materia del contendere.
In riferimento alla cartella n.29120100008143771000, invece, va confermata la decisione del Giudice di prime cure.
In via preliminare, deve rilevarsi come il Collegio abbia correttamente accertato che la cartella è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Dalla documentazione versata in atti dall'agente della riscossione emerge, infatti, che il procedimento notificatorio si è perfezionato nel pieno rispetto delle prescrizioni normative.
E, in effetti, la notifica è stata effettuata da messo speciale della Serit Sicilia spa, Agente della riscossione per la provincia di Agrigento, che ha correttamente dato atto dell'irreperibilità e del deposito presso la casa comunale. L'agente della Riscossione ha poi affidato al Consorzio_1 la spedizione della raccomandata informativa che, tuttavia, lo stesso Consorzio ha eseguito tramite Poste Italiane, come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio.
Inoltre, la copia dell'avviso di ricevimento prodotta in giudizio fa espresso riferimento, tramite stampigliatura meccanica, alla cartella n.29120100008143771000. Documenta, altresì, che la spedizione della raccomandata AR è stata effettuata in data 16.11.2010 e che è stata ricevuta da familiare convivente dell'avv. Ricorrente_1 in data 02/12/2010, come asseverato dal timbro datario apposto. Ne consegue, pertanto, che la procedura notificatoria relativa al caso dell'irreperibilità temporanea ex art. 140 è pienamente conforme alle norme di legge e all'interpretazione della Corte di Cassazione, ormai consolidata sul tema in questione (Cass. S.U. n. 10012/21).
D'altronde, risulta parimenti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d. lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale ( Cass., Sent., n. 25521 del 12/11/2020. Nel caso di specie, inoltre, il Consorzio_1 si è occupato solo della spedizione della raccomandata informativa, peraltro, dallo stesso affidata a Poste italiane e, dunque, al gestore del "servizio postale universale".
Di conseguenza, accertata la regolarità della notifica della cartella, deve altresì rilevarsi il pieno rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa vigente. La disposizione richiamata dalla stessa appellante stabilisce che, in caso di iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento debba essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie, la cartella è stata notificata nel 2010 all'esito del controllo automatizzato relativo alla dichiarazione Modello Unico 2007, concernente l'anno d'imposta 2006 e presentata nel 2007. Ne consegue che il termine decadenziale risulta integralmente rispettato.
Con riferimento alle censure relative alla dedotta insussistenza del presupposto impositivo IRAP, deve ritenersi corretta la decisione dei Giudici di primo grado i quali, accertata la rituale notifica e la mancata impugnazione della cartella di pagamento, hanno dichiarato inammissibile il motivo del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in ragione della intervenuta definitività dell'iscrizione a ruolo.
Infine, anche sotto il profilo della prescrizione, la sentenza impugnata merita conferma. La cartella concerne crediti relativi a IRAP e IRPEF, tributi soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale.
Infatti, in ordine alla prescrizione delle pretese tributarie, è opinione giurisprudenziale consolidata che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi. In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine più breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art. 2948, comma primo, n. 4 c.c. ovvero altro termine breve (Cass.
SU. n. 23397 del 2016; Cass. n. 930 del 2018; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 33793 del 2019; Cass.,
n. 28058 del 14/10/2021).
In particolare, per quanto riguarda nello specifico i tributi oggetto dei provvedimenti impugnati, va considerato che la giurisprudenza più recente ritiene che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA si prescriva nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c. In questi casi, infatti, non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma
1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (di recente, Cass., Ord., n. 33213 del 29/11/2023).
Di conseguenza, alla luce dell'orientamento richiamato, risulta corretta la decisione del Collegio di primo grado che, in ordine alla cartella n. 29120100008143771000 – solo per quanto riguarda i tributi, e non interessi e sanzioni - ha ritenuto che la prescrizione sia stata interrotta dalla notificazione della cartella di pagamento in data 20.10.2010 e successivamente, dall'intimazione di pagamento che, notificata nell'anno
2019, ha interrotto la prescrizione per ulteriori 10 anni.
Per le suesposte considerazioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i debiti recati nella cartella di pagamento n.29120090002496466000, poiché oggetto di sgravio, e conseguentemente deve essere annullata l'impugnata intimazione di pagamento anche per i crediti d'imposta IV ed IR recati nella predetta cartella di pagamento.
Per il resto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Tenuto conto della parziale, reciproca, soccombenza, debbono essere compensate anche le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, in parziale riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1446/2022, appellata da Ricorrente_1, dichiara l'integrale cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i debiti recati nella cartella di pagamento n.29120090002496466000, poiché oggetto di sgravio, e per l'effetto annulla l'impugnata intimazione di pagamento anche per i crediti d'imposta IV ed IR recati nella predetta cartella di pagamento.
Nel resto conferma la sentenza di primo grado.
Compensa anche le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 16 febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AR MI DO RE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR RD, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3381/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1446/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 05/12/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912019900044238800 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912019900044238800 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912019900044238800 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090002496466 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100008143771 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100008143771 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 1446/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Agrigento, pronunciata il 22.11.2022 e depositata in data 05.12.2022, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall'avv. Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 29120199000442388/000 nonché le sottoelencate cartelle quali atti presupposti, lamentando diversi profili di illegittimità riguardanti la notifica, la motivazione degli atti impugnati e la prescrizione delle relative pretese chiedendone, pertanto,
l'annullamento con condanna del Concessionario alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio:
1. cartella di pagamento n. 29120090002496466000, relativa a IRAP e IVA, unitamente a interessi e sanzioni, anno 2005, notificata in data 17.12.2009, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Agrigento;
2. cartella di pagamento n.29120100008143771000, notificata in data 16.11.2010, relativa a IRAP e IRPEF, unitamente a interessi e sanzioni, anno 2006, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento;
3. cartella di pagamento n. 29120140020976887000, notificata in data 20.03.2015, relativa a tasse automobilistiche, Ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Agrigento;
4. cartella di pagamento n. 29120150008315934000, notificata in data 29.01.2016, relativa a tasse automobilistiche, Ente impositore Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Agrigento;
5. cartella di pagamento n. 29120150015430434000, notificata in data 23.03.2016, relativa a Canone abbonamenti radioaudizioni, Ente impositore Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Agrigento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, accogliendo parzialmente il ricorso, ha così statuito:
1. in parziale accoglimento del ricorso:
a) annulla l'intimazione di pagamento impugnata per i crediti di cui alle cartelle n. 29120140020976887000,
п. 29120150008315934000 е п.29120150015430434000 e per i crediti a titolo di sanzioni ed interessi di cui alle cartelle n.29120090002496466000 e n. 29120100008143771000; b) annulla le cartelle di pagamento n. 29120140020976887000 e n.29120150008315934000;
c) annulla parzialmente la cartella n. 29120150015430434000, limitatamente al credito tributario messo in riscossione per tassa sugli autoveicoli dell'anno 2011;
d)annulla parzialmente le cartelle n. 29120090002496466000 e n.29120100008143771000, limitatamente ai crediti per sanzioni ed interessi;
2. compensa fra le parti le spese di giudizio.
L'avv. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1446/20, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo che questa Corte disponga la riforma in toto della sentenza nelle parti impugnate e per l'effetto:
-ritenuta la nullità della pretesa tributaria relativamente alla inesistenza giuridica delle cartelle n.
29120090002496466000 e n. 29120100008143771000 per intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione delle tasse ivi richiesta;
-ritenuta in ogni caso la nullità e/o illegittimità delle cartelle di pagamento n. 29120090002496466000 e n.
29120100008143771000 per inesistenza giuridica della notificazione;
-ritenuta la nullità della pretesa e del diritto dell'Amministrazione Finanziaria a riscuotere le somme richieste per estinzione, per intervenuta prescrizione, della relativa obbligazione pecuniaria;
-provveda ad annullare e/o dichiarare nulli e comunque privare di qualsivoglia efficacia le cartelle di pagamento e l'intimazione ugualmente impugnata;
-provveda a ritenere e dichiarare conseguentemente non dovute le somme ivi contenute e richieste per tasse, sanzioni, spese e interessi;
-disponga la condanna del Concessionario alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo quanto stabilito dall'art. 15 Digs. 546/92 che disciplina il regime delle spese processuali secondo il principio della soccombenza, nonché alla luce della sentenza n. 4854 dell'1.3.2007 della Corte di Cassazione che obbliga a specificare, in caso di compensazione, le motivazioni della scelta non potendosi più considerare sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto:
- in via preliminare, di ritenere e dichiarare l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, ex art. 53, comma II, D.L. von. 546/92 e 331 cpc a cura dell'appellante;
- sempre in via preliminare, di ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione per le doglianze che non attengono all'attività dell'ADER ma all'Ente impositore;
-nel merito:
-ritenere e dichiarare l'infondatezza ed improponibilità dei motivi di appello proposti dall'avv. Ricorrente_1 nei confronti di ADER;
-dichiarare la cessata materia del contendere in ordine al credito di cui alla cartella n.29120090002496466000; - condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Questa Corte - vista la richiesta integrazione del contraddittorio ex art. 53, comma 2°, D.lgs n. 546/92 e 331
c.p.c. proposta da ADER che ha rilevato che l'atto di appello non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Agrigento, nonostante sia stata parte del giudizio di primo grado, e considerato che in tema di contenzioso tributario, l'appellante, in ossequio al comma 2 dell'art. 53 D.lgs. 31 dicembre 1992
n. 546, è tenuto a proporre il proprio ricorso nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, con l'Ordinanza n. 1397/1/2025, depositata il 9.5.2025, ha ordinato all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Agrigento tramite la notifica del presente atto di appello.
In seguito all'Ordinanza n. 1397/1/2025, l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Agrigento si è costituita in giudizio, depositando proprie controdeduzioni, con le quali ha chiesto:
- in via preliminare a) principale: disporre l'inammissibilità delle eccezioni concernenti la legittimità delle iscrizioni a ruolo eseguite dall' Ente Impositore stante la notifica e l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione impugnata;
b) subordinata: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello scrivente Ufficio rispetto ai motivi di ricorso avversari e quindi disporne l'estromissione dal giudizio ex art. 10 D. Lgs. 546/92;
- nel merito: in caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, confermare la sentenza di prime cure e dichiarare legittimo l'operato dello scrivente Ente impositore conclusosi con le iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle di pagamento impugnate e, quindi, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- in punto spese: disporre la condanna del ricorrente o, in subordine, in caso di eventuale accoglimento di un motivo di appello afferente attività non di competenza dello scrivente Ente impositore, disporre la compensazione delle spese nei confronti di quest'ultimo.
La Corte, all'udienza del 21 luglio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1.Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, error in procedendo.
La sentenza impugnata dichiara infondato il motivo di omessa e/o inesistenza giuridica della notificazione delle cartelle 29120090002496466000 e 29120100008143771000 affermando che la prima risulta ex actis notificata in via diretta, come previsto dalla legge, e la seconda è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.
c., sempre in conformità alle previsioni di legge, come risulta dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
2) La sentenza impugnata, a parere dell'appellante, risulta altresì viziata sotto il profilo della legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di legge in ordine all'omesso prioritario esame della eccezione di nullità delle cartelle esattoriali n. 29120090002496466000 e n. 29120100008143771000 per decadenza dalla possibilità di agire mediante riscossione coattiva.
Invero la promulgazione della legge 311/2004 che ha innovato l'art. 25 del DPR 602/73 ha stabilito che per i ruoli emessi successivamente all'1.7.2005 è fatto obbligo al concessionario a pena di decadenza di notificare la cartella esattoriale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Tali termini sono termini perentori e la loro violazione determina la nullità della cartella esattoriale emessa dopo lo spirare del termine decadenziale e comporta la perdita della possibilità di esercitare il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo.
3) La sentenza impugnata è altresì viziata sotto il profilo della legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di legge in ordine alla asserita regolarità della notifica delle cartelle n. 29120090002496466000 e n. 29120100008143771000 in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, le suddette cartelle esattoriali non sono state affatto regolarmente notificate.
4) La sentenza impugnata ha certamente errato a non considerare le contestazioni mosse avverso la inesistenza del presupposto impositivo IRAP.
5) La sentenza impugnata è altresì viziata per non aver esaminato l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale delle obbligazioni contenute nelle cartelle impugnate”.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Per quanto riguarda la cartella n. 29120090002496466000, oggetto del gravame, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, allegando documentazione attestante lo sgravio effettuato, chiede, limitatamente al credito in oggetto, la dichiarazione della cessata materia del contendere.
In riferimento alla cartella n.29120100008143771000, invece, va confermata la decisione del Giudice di prime cure.
In via preliminare, deve rilevarsi come il Collegio abbia correttamente accertato che la cartella è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Dalla documentazione versata in atti dall'agente della riscossione emerge, infatti, che il procedimento notificatorio si è perfezionato nel pieno rispetto delle prescrizioni normative.
E, in effetti, la notifica è stata effettuata da messo speciale della Serit Sicilia spa, Agente della riscossione per la provincia di Agrigento, che ha correttamente dato atto dell'irreperibilità e del deposito presso la casa comunale. L'agente della Riscossione ha poi affidato al Consorzio_1 la spedizione della raccomandata informativa che, tuttavia, lo stesso Consorzio ha eseguito tramite Poste Italiane, come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio.
Inoltre, la copia dell'avviso di ricevimento prodotta in giudizio fa espresso riferimento, tramite stampigliatura meccanica, alla cartella n.29120100008143771000. Documenta, altresì, che la spedizione della raccomandata AR è stata effettuata in data 16.11.2010 e che è stata ricevuta da familiare convivente dell'avv. Ricorrente_1 in data 02/12/2010, come asseverato dal timbro datario apposto. Ne consegue, pertanto, che la procedura notificatoria relativa al caso dell'irreperibilità temporanea ex art. 140 è pienamente conforme alle norme di legge e all'interpretazione della Corte di Cassazione, ormai consolidata sul tema in questione (Cass. S.U. n. 10012/21).
D'altronde, risulta parimenti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d. lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale ( Cass., Sent., n. 25521 del 12/11/2020. Nel caso di specie, inoltre, il Consorzio_1 si è occupato solo della spedizione della raccomandata informativa, peraltro, dallo stesso affidata a Poste italiane e, dunque, al gestore del "servizio postale universale".
Di conseguenza, accertata la regolarità della notifica della cartella, deve altresì rilevarsi il pieno rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa vigente. La disposizione richiamata dalla stessa appellante stabilisce che, in caso di iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento debba essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie, la cartella è stata notificata nel 2010 all'esito del controllo automatizzato relativo alla dichiarazione Modello Unico 2007, concernente l'anno d'imposta 2006 e presentata nel 2007. Ne consegue che il termine decadenziale risulta integralmente rispettato.
Con riferimento alle censure relative alla dedotta insussistenza del presupposto impositivo IRAP, deve ritenersi corretta la decisione dei Giudici di primo grado i quali, accertata la rituale notifica e la mancata impugnazione della cartella di pagamento, hanno dichiarato inammissibile il motivo del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in ragione della intervenuta definitività dell'iscrizione a ruolo.
Infine, anche sotto il profilo della prescrizione, la sentenza impugnata merita conferma. La cartella concerne crediti relativi a IRAP e IRPEF, tributi soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale.
Infatti, in ordine alla prescrizione delle pretese tributarie, è opinione giurisprudenziale consolidata che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi. In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine più breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art. 2948, comma primo, n. 4 c.c. ovvero altro termine breve (Cass.
SU. n. 23397 del 2016; Cass. n. 930 del 2018; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 33793 del 2019; Cass.,
n. 28058 del 14/10/2021).
In particolare, per quanto riguarda nello specifico i tributi oggetto dei provvedimenti impugnati, va considerato che la giurisprudenza più recente ritiene che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA si prescriva nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c. In questi casi, infatti, non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma
1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (di recente, Cass., Ord., n. 33213 del 29/11/2023).
Di conseguenza, alla luce dell'orientamento richiamato, risulta corretta la decisione del Collegio di primo grado che, in ordine alla cartella n. 29120100008143771000 – solo per quanto riguarda i tributi, e non interessi e sanzioni - ha ritenuto che la prescrizione sia stata interrotta dalla notificazione della cartella di pagamento in data 20.10.2010 e successivamente, dall'intimazione di pagamento che, notificata nell'anno
2019, ha interrotto la prescrizione per ulteriori 10 anni.
Per le suesposte considerazioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i debiti recati nella cartella di pagamento n.29120090002496466000, poiché oggetto di sgravio, e conseguentemente deve essere annullata l'impugnata intimazione di pagamento anche per i crediti d'imposta IV ed IR recati nella predetta cartella di pagamento.
Per il resto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Tenuto conto della parziale, reciproca, soccombenza, debbono essere compensate anche le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, in parziale riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1446/2022, appellata da Ricorrente_1, dichiara l'integrale cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i debiti recati nella cartella di pagamento n.29120090002496466000, poiché oggetto di sgravio, e per l'effetto annulla l'impugnata intimazione di pagamento anche per i crediti d'imposta IV ed IR recati nella predetta cartella di pagamento.
Nel resto conferma la sentenza di primo grado.
Compensa anche le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo, 16 febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AR MI DO RE