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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1055/2024 R.G. promossa
[...]
(già ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Monica Fazio, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, con sede in Rovigo, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to
1 GI NO SS, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, piazza Pontelandolfo n. 6, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1042/2023 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 13 dicembre 2023, rimesso in decisione all'udienza del 13 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via principale, in parziale riforma della sentenza n. 1042/2023, pubblicata in data 13.12.23, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dichiarato il diritto di condannare l'azienda al pagamento Controparte_2 Controparte_1 in favore di della somma che, alla data del 10.06.2024, ammonta ad Parte_1 euro 198.332,57.= a titolo di residua sorte capitale o di quella maggiore o minore somma che è risultata dovuta in corso di causa, da maggiorarsi di interessi di mora da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9.10.02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del
9.11.12 che, sempre alla data del 10.6.24, ammontano ad euro 215.526,89, nonché interessi anatocistici dal giorno della domanda sugli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 cc, così come novellato dall'art. 17 comma 1 D.L. 12.9.14 n. 132, ossia al saggio previsto dal
D.Lgs. n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9.11.12, nonché la somma di euro 6.160,00.=, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale (n. 154), da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (euro 6.160,00.=). Da tali importi andrà detratto quanto riconosciuto con la sentenza di primo grado. In via istruttoria, richiamate le osservazioni del proprio CTP, insiste affinché la Corte voglia ordinare al CTU di esaminare tutte le fatture agli atti, come da note scritte
2 15.9.2022, richiamato il contenuto della I, II e III memoria ex art. 183 VI comma cpc. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % ex D.M. n. 55/14, oltre IVA e CPA, contributo unificato, marca e successive, comprensive anche delle spese di CTU”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via preliminare, dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l'inammissibilità
e l'improcedibilità dei motivi d'appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc, con ogni conseguenza di legge. Nel merito, rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, i motivi tutti di appello formulati da controparte in quanto infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza ex adverso impugnata n. 1042/2023, emessa dal Tribunale di Rovigo, pubblicata il
13.12.2023. In ogni caso, condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, con maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, ferme le spese di lite e compensi del precedente grado di giudizio come già liquidati dal
Tribunale di Rovigo. In via istruttoria, ci si oppone, per tutte le ragioni già dedotte, alla richiesta avversaria di ordinare al CTU di esaminare tutte le fatture agli atti, come da note scritte del 15.9.2022”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 interponeva opposizione avanti al Tribunale di Rovigo, avverso il decreto n.
773/2019 del 12 agosto 2019 con cui le era ingiunto di pagare in favore di
[...]
, ora in qualità di cessionaria, l'importo Parte_2 Parte_1 complessivo di euro 523.212,40.=, a titolo di capitale per euro 372.281,00.=, rinveniente dalle fatture cedute emesse da vari fornitori dell'opponente, a titolo di interessi di mora, calcolati per l'importo di euro 150.931,40.=, ai sensi del D.Lgs.
3 n. 231/2002, ed a titolo di risarcimento forfetario, calcolato in euro 6.160,00.=, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 231/2002.
L'opponente, evocando in giudizio l'ingiungente, eccepiva il difetto della titolarità del credito in capo a non sussistendo la prova della Parte_1 allegata cessione;
affermava il difetto di prova adeguata della stessa esistenza del credito azionato;
allegava che numerose fatture elettroniche non risultavano essere state trasmesse al SDI e, quindi, che esse mai erano state ricevute e che quelle ricevute erano state legittimamente rifiutate e in ogni caso contestate;
eccepiva che parte dei crediti dovessero essere ritenuti prescritti e che altra parte era stata regolarmente pagata;
eccepiva che, per le fatture compiutamente elencate nel proprio atto di opposizione, la cessione era stata rifiutata ai sensi dell'art.106 del
D.Lgs. n. 50/2016. inoltre, contestava il conteggio Controparte_1 degli interessi moratori chiesti da controparte ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e la domanda risarcitoria ex art. 6 comma 2 del medesimo testo normativo, ritenendo la pretesa sfornita di prova.
Costituitasi in giudizio il Tribunale, disposta consulenza tecnica Pt_1 dell'ufficio, volta a verificare, sulla scorta della documentazione in atti, i crediti azionati e la loro cessione, escludeva che oggetto di giudizio potessero essere fatture ulteriori prodotte dall'apposta oltre la scadenza dei termini istruttori.
Inoltre, per talune fatture emesse dalla fornitrice ed oggetto anch'esse di Pt_3 cessione, il primo Giudice riteneva maturata la relativa prescrizione quinquennale del credito per l'importo complessivo di euro 15.067,78.=, correttamente non essendo state considerate le relative nei conteggi del consulente. Il Tribunale, dando atto che per le fatture riconosciute quale credito capitale il CTU aveva provveduto a calcolare come da quesito gli interessi dovuti ex D.Lgs. n. 231/02 fino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e l'ulteriore importo previsto dall'art. 6 del medesimo decreto, non richiedendo detta ultima posta di credito la prova del danno, riconosceva quale credito residuo la somma complessiva di euro
169.289,42.= di cui euro 121.613,16.=, quale sorta capitale, euro 44.956,26.=,
4 quali interessi, ed euro 2.720,00.=, quale importo forfetario dovuto ex art. 6 D.Lgs.
n. 231/02. In particolare il Tribunale riteneva non dovuto il pagamento di alcune fatture, correttamente non considerate nel conteggio del CTU, essendo fondata l'eccezione di inadempimento dall'opponente, altre per non essere state mai trasmesse alla debitrice, altre perché emesse senza relativo ordine di fornitura, ovvero in quanto oggetto di doppia fatturazione, ovvero oggetto di storno o in quanto già pagate, altre ancora in quanto rifiutate secondo la disciplina del codice degli appalti, altre in quanto maturata la prescrizione quinquennale, come già accennato. Peraltro, il primo Giudice riconosceva che successivamente al deposito dell'elaborato peritale erano intervenuti ulteriori pagamenti per l'importo capitale di euro 54.821,79.= di cui era necessario tenere conto ai fini della quantificazione del dovuto per cui, con sentenza n. 1042/23, pubblicata il 13 dicembre 2023, revocato il decreto ingiuntivo, condannava a pagare in favore di Controparte_1 il minore importo di euro 169.289,42.= a titolo di capitale, interessi di Pt_1 mora ex D.Lgs. n. 231/02 maturati fino a deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 5 agosto 2019 e danno forfetario ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, oltre interessi maturandi sul capitale di euro 121.613,16.= dal 6 agosto 2019 al saldo da cui detrarre la somma di euro 54.821,79.= percepita dalla convenuta opposta in corso di causa. Infine, il Tribunale, posto quanto liquidato in favore del
CTU nella misura della giusta metà a carico di ciascuna parte, compensava le spese di lite in riferimento alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, reputando sussistente la soccombenza reciproca, mentre condannava a Pt_1 rifondere le spese di lite relative alla fase decisoria, avendo la stessa rifiutato in modo ingiustificato la proposta transattiva formulata dal Giudice ed aderente alle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Rovigo, articolando quattro motivi di gravame, di cui i primi due trattati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto crediti ceduti dalla medesima cessionaria . Pt_3
5 Dunque, con il primo e secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 2697, 2934, 2943 e 2946 cc, nonché degli artt.
115, 183 comma 6 e 198 cpc, in relazione al mancato riconoscimento degli importi azionati a seguito della cessione dei crediti ed in riferimento alla Pt_3 affermata loro prescrizione. In primo luogo, l'appellante ha evidenziato che, a fronte della contestazione mossa da di avere ricevuto le relative Controparte_1 fatture, scorrettamente il Tribunale non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei crediti ceduti per la non debenza degli stessi, assumendo di avere assolto Pt_3 al proprio onere probatorio relativo alla fonte negoziale del credito, competendo invece alla debitrice ceduta l'onere di dare prova di avere adempiuto alla prestazione di pagamento. A detta di detta prova della fonte negoziale Pt_1 dei crediti doveva reputarsi fornita con la produzione, unitamente alla Pt_3 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc ed a prova contraria rispetto agli assunti avversari, delle dieci fatture emesse dalla cedente, nonché della deliberazione del direttore generale del 24 novembre 2017 e la successiva aggiudicazione del servizio di telefonia in favore della medesima cedente del 29 novembre 2019.
Dovendo reputarsi detta documentazione comprovante la fonte negoziale del credito ceduto, l'appellante ha lamentato che scorrettamente il Giudice avrebbe ritenuto che il CTU avrebbe ben operato nel non considerare le fatture in Pt_3 questione, anche tenendo conto dei principi affermati dalla Cassazione a Sezioni
Unite del febbraio 2022, essendo prerogativa del consulente dell'ufficio, nei limiti dell'incarico commissionatogli, l'acquisizione di documenti esibiti dalle parti, pur nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Quanto, invece, al mancato riconoscimento del credito relativo alle fatture cedute per l'importo Pt_3 capitale complessivo di euro 15.067,78.= per intervenuta prescrizione, la cessionaria ha affermato che scorrettamente il Tribunale avrebbe Pt_1 ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, dovendosi ritenere operante il regime della prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla esigibilità del credito ovvero dalla singola erogazione della energia elettrica rappresentata dalla
6 fattura di addebito. Conseguentemente, l'appellante ha affermato che in atti sarebbe stata data prova documentale dell'idoneo atto di costituzione in mora costituito dalla comunicazione dell'atto di cessione indicante le fatture in questione con indicazione che i pagamenti si sarebbero dovuti eseguire su conto corrente intestato alla cessionaria.
Con il terzo motivo di gravame, ha censurato la sentenza di Parte_1 prime cure per l'affermata violazione dell'art. 1264 cc in punto riconosciuta efficacia dei pagamenti eseguiti nei confronti di Banca IFIS da parte della debitrice ceduta dopo l'efficacia della cessione per euro 22.480,00.=, ma in ogni caso girocontati alla cessionaria. In argomento, l'impugnante ha lamentato che il
Tribunale non avrebbe dovuto considerare detti pagamenti eseguiti da CP_1 liberatori in quanto eseguiti dopo la notificazione della cessione alla
[...] debitrice, non potendo gli stessi essere scomputati dal credito capitale vantato.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello, la banca cessionaria ha affermato la violazione degli artt. 91 e 92 cpc, con conseguente l'erronea disciplina delle spese di lite di primo grado, integralmente compensate per le fasi di studio introduttiva e di trattazione e poste a suo carico per la fase decisoria. A detta dell'appellante, anche a prescindere dall'accoglimento dei primi tre motivi di impugnazione, il Tribunale avrebbe dovuto correttamente condannare
[...] in quanto soccombente per un'ingente somma di denaro, pur se inferiore CP_1
a quella azionata al monitorio, non potendosi ravvisare la soccombenza reciproca, erroneamente affermata dal primo Giudice. Inoltre, ha evidenziato come Pt_1 non sarebbe giustificata la sua condanna al pagamento delle spese per la fase decisoria, posto che la proposta conciliativa del Giudice era stata respinta anche da parte opponente.
L'appellante ha concluso chiedendo la parziale riforma della sentenza gravata secondo le conclusioni riportate in epigrafe, nonché dando atto che nelle more del giudizio di secondo grado avrebbe ricevuto ulteriori non meglio precisati pagamenti.
7 si è costituita in giudizio, osservando in primo Controparte_1 luogo che, con le conclusioni rassegnate in appello, controparte avrebbe inopinatamente ridotto la sua pretesa capitale, come già fatto nel corso del giudizio di prime cure, rispetto a quanto richiesto in via monitoria, con ciò essendovi riprova dell'incertezza della pretesa avversaria. In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 cpc, essendo l'atto introduttivo di controparte del tutto generico, mera riproposizione delle asserzioni e difese di primo grado, privo di doglianze e censure della sentenza del Tribunale e viepiù mancando di specificità i motivi primo e secondo trattati unitariamente in modo confuso. Nel merito, ha affermato CP_1 infondatezza dei motivi di gravame, concludendo per l'integrale conferma della sentenza appellata.
*****
1 - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per affermata violazione dell'art. 342 cpc. In argomento si osserva che la sentenza del
Tribunale di Rovigo, nel rideterminare in importo minore il credito azionato al monitorio ha, tra l'altro, escluso il riconoscimento della sussistenza del credito ceduto relativo alle fatture emesse dalla cedente in parte perché Pt_3 prescritto, in parte perché non provato, a fronte delle contestazioni della debitrice ceduta. Inoltre, ha ritenuto di ridurre la pretesa di pagamento fatta valere al monitorio dovendosi detrarre dall'importo riconosciuto come dovuto, la somma ricevuta in saldo da per euro 22.840,00.= in ragione della dichiarazione Pt_1 liberatoria della cedente Nei limiti dei tre motivi di gravame Controparte_3 appena sunteggiati, non può affatto dirsi che l'appello sia inammissibile, posto che l'atto di gravame indica chiaramente i capi della decisione di prime cure che si sono intesi impugnare, così come indica in modo altrettanto chiaro e specifico le censure proposte alla ricostruzione compiuta dal primo Giudice e le violazioni di
8 legge denunciate. Allo stesso modo, l'appello è altrettanto chiaro e specifico nel censurare, con il suo quarto motivo, la disciplina delle spese di lite così come applicata dal Tribunale.
2 – Venendo a considerare i motivi di gravame relativi al mancato riconoscimento del credito ceduto e rinveniente nelle fatture emesse dalla cedente , si è Pt_3 visto che lamenta, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe Pt_1 scorrettamente applicato la disciplina relativa all'onere della prova ed i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di documenti acquisibili dal consulente tecnico dell'ufficio al fine di dare risposta al quesito postogli. Il primo motivo di appello si articola, dunque, in due argomenti di impugnazione tra loro connessi, assumendo l'appellante la sussistenza della prova del credito Pt_3 escluso dal C.T.U. nel conteggio, esclusione ritenuta corretta dal Tribunale.
L'appellante considerata correttamente che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis
Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, Cass. n. 18315/2003, Cass. n. 8615/2006, Cass. n.
3373/2010 e Cass. n. 826/2015). Tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate dalla debitrice ceduta circa la sussistenza del credito vantato dall'odierna appellante, questione rilevante non è l'applicazione dei principi di diritto indicati, quanto la verifica dell'assolvimento dell'onere della prova da parte della creditrice dell'esistenza del titolo in forza del quale sia sorto il credito ceduto, non Pt_1 essendo certamente sufficiente ad assolvere detto onere la mera produzione delle fatture cedute. In punto, non può condividersi quanto affermato dall'appellante secondo cui a detto onere ella avrebbe assolto mediante la produzione in giudizio, unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc, oltre che delle fatture, della deliberazione del direttore generale dell' e sua Controparte_1
9 successiva comunicazione dell'aggiudicazione del servizio biennale di Pt_3 telecomunicazioni. In effetti, detta produzione documentale deve necessariamente considerarsi tardiva essendo essa rilevante al fine di dare prova diretta del titolo relativo al credito azionato in giudizio, prova che proprio sulla scorta delle contestazioni di parte opponente avrebbe dovuto essere esibita al più tardi entro il termine perentorio per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, deputata all'indicazione dei mezzi di prova, essendo invece la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc deputata unicamente all'indicazione di mezzi istruttori a prova contraria. La produzione tardiva della documentazione richiamata deve condurre ad un giudizio di inammissibilità della stessa ed al divieto da parte del Giudice di prenderla in considerazione al fine di dare contezza del fatto costitutivo del credito azionato, correttamente avendo escluso il Tribunale la possibilità di riconoscere detta pretesa di pagamento.
2.1 – Come detto, la censura che in argomento solleva attiene anche al Pt_1 fatto che la documentazione appena rammentata, pur se prodotta tardivamente, si sarebbe dovuta correttamente considerare a riprova del credito non riconosciuto, posti gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di acquisizione della documentazione necessaria per lo svolgimento delle operazioni peritali.
Tuttavia, anche sotto questo profilo la lettura che l'appellante dà dei principi affermati dalla giurisprudenza non può esser condiviso. In effetti, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. Un. n. 3086/2022 e da ultimo Cass. n. 26144/2023).
10 In altre parole, la possibilità per il CTU di acquisire e considerare la documentazione necessaria per dare risposta al quesito affidato dal Giudice, a prescindere dalle produzioni delle parti ed a prescindere dal fatto che detta documentazione sia stata esibita in giudizio scaduti i termini perentori per offrire la prova delle asserzioni delle parti, rimane limitata dal divieto di considerare ai fini dell'espletamento dell'incarico la documentazione non prodotta o tardivamente prodotta quando questa costituisca la prova dei fatti principali dedotti a fondamento della domanda, fatti principali in cui necessariamente ricomprendere i fatti costituenti il titolo della pretesa azionata in giudizio, come è nel caso di specie per quanto già motivato. Va doverosamente precisato che, la stessa giurisprudenza di Cassazione a Sezioni Riunite già citata ha affermato che in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 cpc, il consulente nominato dal
Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Tuttavia, nel caso che occupa, l'esame commissionato dal Tribunale al CTU non può definirsi a rigori
“contabile” ai sensi dell'art.198 cpc, posto che esso non riguarda l'esame di conto e delle relative poste, ma unicamente l'esame della documentazione prodotta in giudizio relativa alla sussistenza del credito vantato dalla cessionaria, non essendo necessarie specifiche competenze specialistiche di natura ragionieristica per dare risposta al quesito del Giudice inerente unicamente alla verifica della sussistenza in atti, vista la mole rilevante delle produzioni, della prova documentale del titolo relativo al credito azionato. In ogni caso, anche diversamente opinando e reputando che nel caso di specie ci si trovi di fronte al quesito peritale attribuente un incarico di natura contabile, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità citata, nell'affermare che l'art. 198 cpc, in tema di consulenza contabile, introduce disciplina speciale rispetto a quella della consulenza che contabile non sia, e,
11 quindi, nell'affermare che il CTU possa esaminare la documentazione acquisita in atti oltre a scadenza dei termini preclusivi e diretta alla prova dei fatti, non solo secondari, ma anche principali e quindi anche dei fatti costituitivi della pretesa azionata, pur nei limiti dell'incarico conferito, non ha introdotto una interpretazione abrogante del secondo comma della norma in commento, secondo cui l'esame della documentazione non prodotta non può prescindere, dal previo consenso delle parti, previo consenso che non consta essere mai stato dato nel caso di specie. Correttamente, quindi, il CTU non ha considerato la documentazione prodotta tardivamente da ed altrettanto correttamente il Tribunale non Pt_1 ha riconosciuto il credito ceduto in quanto sfornito di prova.
3 – Infondato è anche il secondo motivo di appello, inerente all'affermata prescrizione quinquennale del credito ceduto relativo alla n. Parte_4
397/09, n. 569/09 e n. 760/09 per il complessivo importo di euro 15.067,78.=, prescrizione che secondo l'appellante si sarebbe dovuta ritenere decennale ed interrotta a seguito di idonea costituzione in mora, posto che le fatture azionate in giudizio avrebbero ad oggetto tante singole compravendite vendite, “tutte concluse e già validamente perfezionatesi al momento della proposizione del ricorso” monitorio. In altri termini, secondo la prospettazione dell'appellante, il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie sarebbe quello previsto dall'art. 2946 cc, non essendo il rapporto negoziale dedotto in giudizio sussumibile nella ipotesi della somministrazione continuativa di servizi il cui corrispettivo prezzo sia da pagarsi periodicamente. In realtà, proprio la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante conferma che le somministrazioni di forniture che prevedono il pagamento del corrispettivo in termini annuali o a scadenze inferiori, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, come è nel caso che occupa, siano da configurarsi quali prestazioni periodiche nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, cosicché il relativo credito del somministrante deve reputarsi incluso nella previsione di cui all'art. 2948 n. 4) cc, essendo soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. n. 1442/2015, Cass. n. 11918/2002 e Cass.
12 n.6209/1999). Ciò detto, deve confermarsi che il credito in oggetto si è prescritto anche la dove in tesi si dovesse considerare quale idonea costituzione in mora la notificazione dell'atto di cessione con richiesta di pagamento formulata da
[...]
come affermato dall'appellante. In effetti, la cessione relativa alle fatture Pt_1
n. 569/09 e n. 760/09 risulta notificata alla debitrice ceduta il 6 maggio 2009, mentre la cessione relativa alla fattura n. 397/09 risulta notificata il 27 luglio 2009, da dette date ricominciando a decorrere il termine quinquennale ai norma dell'art. 2945 comma 1 cc, cosicché gli ulteriori solleciti di pagamento in atti del 2016,
2017 e 2018, precedenti la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 12 agosto 2019, sono intervenuti una volta che la prescrizione era già maturata.
4 – Come detto, il terzo motivo di appello censura la sentenza del Tribunale nel capo relativo al riconoscimento della detrazione dal credito riconosciuto dell'ulteriore importo di euro 22.480,00.=, in forza di dichiarazione liberatoria della cedente Il gravame non intercetta la ratio decidendi Controparte_3 sottesa alla pronuncia del primo Giudice. Infatti, essendo il pagamento intervenuto dopo la notificazione della cessione, il Tribunale e correttamente ha affermato che lo stesso non può di per sé reputarsi liberatorio, dovendo la debitrice ceduta provvede all'adempimento in favore della cessionaria. Ciò che è stato affermato dal Tribunale e che non è oggetto nella presente sede di contestazione come circostanza di fatto appurata dal Giudice è che successivamente le somme relative al pagamento non liberatorio sono state girate alla cessionaria così Pt_1 avendo la stessa ottenuto l'adempimento dovuto, non potendo pretendere l'appellante ulteriore pagamento da parte dell'appellata.
5 – L'ultimo motivo di gravame è, invece, fondato per quanto in prosieguo motivato. Si è detto che il Tribunale ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite in riferimento alla fase di studio, introduttiva e di trattazione del giudizio di prime cure, ravvisando una soccombenza reciproca in riferimento ai Part crediti ceduti non riconosciuti ed ai crediti ceduti riconosciuti in capo a
13 Quanto, invece, alla fase decisoria, il Tribunale ha ritenuto di condannare al Pt_1 pagamento delle relative spese di lite l'odierna appellante in quanto la stessa avrebbe ingiustificatamente rifiutato di aderire alla proposta conciliativa, dandosi applicazione, in sostanza, all'art. 91 comma 1 cpc. Va oggettivamente rilevato che il Giudice di prime cure, con provvedimento del 20 settembre 2022 in esito alla consulenza tecnica dell'ufficio, ha formulato la proposta transattiva nel senso di riconoscere in favore di l'importo indicato dal consulente di euro Pt_1
169.2989,42.=, di cui euro 121.613,16.= per capitale ed il resto per interessi maturati fino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 5 agosto 2019 e risarcimento forfetario di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02, oltre ulteriori interessi dal 6 agosto 2019 al saldo, con spese di lite integralmente compensate. Nel contempo, se è vero che non ha accettato la proposta transattiva del CP_4
Giudice, così come formalmente espressa, contestando che il proprio credito potesse essere limitato agli importi indicati, nonché contestando la compensazione integrale delle spese di lite, altrettanto ha fatto che ha riferito di Parte_5 essere disposta a transigere la lite solo scomputando gli ulteriori importi costituenti pagamenti intervenuti in corso di causa. Ciò che rileva è che, al fine di verificare se abbia rifiutato in modo ingiustificato la proposta transattiva del Pt_1
Giudice è che oggettivamente le spese non potevano essere integralmente compensate tra le parti. In effetti, pur a fronte del fatto che avesse Pt_1 chiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo importo ben maggiore rispetto a quello riconosciuto in sentenza, importo ridotto in corso di causa, con la definizione del giudizio, comunque la stessa è stata ritenuta creditrice delle somme indicate, a fronte della contestazione di che ha sempre concluso in via Controparte_1 principale per il rigetto integrale della domanda di controparte, addirittura chiedendo la condanna per lite temeraria. Una proposta transattiva che ragionevolmente non si sarebbe potuta giustificatamente rifiutare sarebbe stata quella della compensazione parziale delle spese di opposizione, con condanna parziale alla rifusione di parte opponete pur soccombente. In conclusione, le spese
14 di lite per tutte le fasi del giudizio si sarebbero dovute compensare per la metà condannandosi al pagamento della residua frazione. Controparte_1
6 – In conclusione l'appello può essere parzialmente accolto, per quanto motivato, dovendosi compensare per la frazione di un mezzo le spese del giudizio di opposizione di prime cure e condannarsi a pagare in favore d Controparte_1 la residua frazione di spese da liquidarsi secondo valori determinati CP_5 in ragione della domanda come indicata in sede di precisazione delle conclusioni, secondo D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa, possono rimanere a carico delle parti per la giusta metà ciascuna, così come statuito dal primo Giudice. Le spese del presente grado di appello possono essere integralmente compensate, tenuto conto che i motivi di gravame di merito sollevati dall'appellante sono stati tutti respinti.
Infine, visto il parziale accoglimento del gravame, non sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, per darsi atto che l'appellante sia tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1042/2023 del Tribunale di
Rovigo, pubblicata il 13 dicembre 2023, che per il resto si conferma, così provvede:
1. compensa per la frazione di un mezzo le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di prime cure;
2. condanna l'opponente a pagare in favore della Controparte_1 convenuta opposta la residua frazione di spese del giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo che si liquida in euro 7.051,50.= per
15 compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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