Cass. civ., sez. II, sentenza 08/09/1986, n. 5458
CASS
Sentenza 8 settembre 1986

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Con riguardo alle cose comuni destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, le relative spese a norma del secondo comma dell'art. 1223 cod. civ. vanno ripartite in misura proporzionale all'uso che ogni condomino può fare della cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. Pertanto, in Mancanza di una tale convenzione, ove vi sia contrasto tra i condomini circa la relativa ripartizione, deve escludersi che l'assemblea possa discrezionalmente disporla con deliberazione insindacabile e vincolante anche per i dissenzienti, essendo la legittimità della deliberazione subordinata all'osservanza del criterio che tenga conto dell'utilità che ciascuno dei condomini possa trarre dalla cosa comune. ( V 2928/80, mass n 406665; ( V 2164/73, mass n 365386; ( V 2498/67, mass n 329811).*

Commentario1

  • 1Delibera condominiale annullabile per mancata convocazione di condominoAccesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2005
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/09/1986, n. 5458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5458
Data del deposito : 8 settembre 1986

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