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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 2.10.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.498/2025 R.G.
TRA
avv. DIBITONTO M Parte_1
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 dott. Giuseppina Lotito
[...]
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 la ricorrente in epigrafe indicata chiedeva nei confronti del CP_1 intimato di: accertare il loro diritto a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei diversi contratti a tempo determinato stipulati per i periodi temporali ivi indicati;
per l'effetto, di condannare lo stesso al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori CP_1 nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata, contestando la fondatezza della domanda anche nel merito. Istruita la causa con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante in ricorso: di aver svolto nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 la sostituzione del personale ATA mediante la stipula di distinti contratti d'insegnamento a tempo determinato rispettivamente per 249 e 250 giorni e di non aver percepito il compenso individuale accessorio ex art. 42
CCNL Scuola.
2. Su una fattispecie analoga si è espressa la Sezione da ultimo con sentenza n.1257/2025 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
Come ben noto alle parti, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, il compenso individuale accessorio non è riconosciuto al lavoro prestato in forza di contratti a tempo determinato implicanti supplenze brevi e saltuarie. Tale limitazione si pone, tuttavia, in contrasto con il divieto di discriminazione clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE). Come puntualmente dedotto dalla difesa dei ricorrenti, infatti, vengono in considerazione delle condizioni di impiego e non sussistono ragioni oggettive che giustificano il trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili. In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee ha determinato il mancato riconoscimento in capo agli odierni ricorrenti dell'emolumento per cui è causa. La normativa interna dev'essere pertanto disapplicata e la parte datoriale pubblica, convenuta in giudizio, va condannata al pagamento del dovuto.
Valgono, in particolare, i principi giustamente richiamati nell'atto introduttivo della presente controversia, in base ai quali: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Corte di giustizia 13.9.2007, causa C307/05, Persona_1 cit., punto 42)”; c) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
2. Deve parallelamente respingersi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente. Posto che, infatti, la più risalente delle pretese si riferisce a diritti maturati nel mese di ottobre
2016, deve evidenziarsi come i ricorrenti abbiano documentato di aver tempestivamente interrotto i termini di prescrizione con richiesta stragiudiziale pervenuta alla parte datoriale in data 2.10.2021. 3. Per inciso, i ricorrenti e non Parte_2 Pt_3 hanno articolato pretesa alcuna rispetto ai periodi in cui sono stati occupati con incarico fino al termine delle attività didattiche.
Sicchè, anche sotto questo versante, le difese dell'amministrazione resistente non meritano condivisione. Attraverso la produzione delle buste paga, peraltro, è dato evincere i giorni di effettiva presenza, per i quali tutti i lavoratori ricorrenti hanno diritto a vedersi corrisposte le differenze retributive oggetto di causa.
4. In definitiva, in difetto di specifica ulteriore contestazione circa la quantificazione operata, il convenuto va condannato agli importi come calcolati dalla difesa attorea.” CP_1
3. Alla luce delle direttive ermeneutiche testè riferite, ed in assenza di contestazione specifica mossa dalla Pa intimata sui fatti costitutivi del diritto de quo e sui conteggi dedotti in ricorso, il intimato CP_1 deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive, a titolo di compenso individuale accessorio, per l'importo di euro 1112,77, in favore dell'istante oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo (cfr. in termini Tribunale Grosseto Sez. lavoro, Sent.,
09/05/2023, Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 19/05/2023).
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni
2 espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n.
15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-
2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. L'accoglimento della domanda avanzata impone di porre le spese di causa in capo al intimato CP_1 per la soccombenza in considerazione del valore della controversia, della natura seriale di essa e dell'attività processuale svolta.
P.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicate, assorbita ogni altra domanda ed argomentazione, così provvede: accerta il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio e, per l'effetto, condanna il intimato al pagamento delle relative differenze retributive per l'importo di euro 1112,77, in favore CP_1 di costei oltre interessi legali e rivalutazione, nei termini di cui in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di causa in favore delle istanti della somma che si CP_1 liquida complessivamente in euro 450,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 2.10.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.498/2025 R.G.
TRA
avv. DIBITONTO M Parte_1
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 dott. Giuseppina Lotito
[...]
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 la ricorrente in epigrafe indicata chiedeva nei confronti del CP_1 intimato di: accertare il loro diritto a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei diversi contratti a tempo determinato stipulati per i periodi temporali ivi indicati;
per l'effetto, di condannare lo stesso al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori CP_1 nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata, contestando la fondatezza della domanda anche nel merito. Istruita la causa con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante in ricorso: di aver svolto nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 la sostituzione del personale ATA mediante la stipula di distinti contratti d'insegnamento a tempo determinato rispettivamente per 249 e 250 giorni e di non aver percepito il compenso individuale accessorio ex art. 42
CCNL Scuola.
2. Su una fattispecie analoga si è espressa la Sezione da ultimo con sentenza n.1257/2025 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
Come ben noto alle parti, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, il compenso individuale accessorio non è riconosciuto al lavoro prestato in forza di contratti a tempo determinato implicanti supplenze brevi e saltuarie. Tale limitazione si pone, tuttavia, in contrasto con il divieto di discriminazione clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE). Come puntualmente dedotto dalla difesa dei ricorrenti, infatti, vengono in considerazione delle condizioni di impiego e non sussistono ragioni oggettive che giustificano il trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili. In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee ha determinato il mancato riconoscimento in capo agli odierni ricorrenti dell'emolumento per cui è causa. La normativa interna dev'essere pertanto disapplicata e la parte datoriale pubblica, convenuta in giudizio, va condannata al pagamento del dovuto.
Valgono, in particolare, i principi giustamente richiamati nell'atto introduttivo della presente controversia, in base ai quali: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Corte di giustizia 13.9.2007, causa C307/05, Persona_1 cit., punto 42)”; c) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
2. Deve parallelamente respingersi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente. Posto che, infatti, la più risalente delle pretese si riferisce a diritti maturati nel mese di ottobre
2016, deve evidenziarsi come i ricorrenti abbiano documentato di aver tempestivamente interrotto i termini di prescrizione con richiesta stragiudiziale pervenuta alla parte datoriale in data 2.10.2021. 3. Per inciso, i ricorrenti e non Parte_2 Pt_3 hanno articolato pretesa alcuna rispetto ai periodi in cui sono stati occupati con incarico fino al termine delle attività didattiche.
Sicchè, anche sotto questo versante, le difese dell'amministrazione resistente non meritano condivisione. Attraverso la produzione delle buste paga, peraltro, è dato evincere i giorni di effettiva presenza, per i quali tutti i lavoratori ricorrenti hanno diritto a vedersi corrisposte le differenze retributive oggetto di causa.
4. In definitiva, in difetto di specifica ulteriore contestazione circa la quantificazione operata, il convenuto va condannato agli importi come calcolati dalla difesa attorea.” CP_1
3. Alla luce delle direttive ermeneutiche testè riferite, ed in assenza di contestazione specifica mossa dalla Pa intimata sui fatti costitutivi del diritto de quo e sui conteggi dedotti in ricorso, il intimato CP_1 deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive, a titolo di compenso individuale accessorio, per l'importo di euro 1112,77, in favore dell'istante oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo (cfr. in termini Tribunale Grosseto Sez. lavoro, Sent.,
09/05/2023, Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 19/05/2023).
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni
2 espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n.
15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-
2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. L'accoglimento della domanda avanzata impone di porre le spese di causa in capo al intimato CP_1 per la soccombenza in considerazione del valore della controversia, della natura seriale di essa e dell'attività processuale svolta.
P.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicate, assorbita ogni altra domanda ed argomentazione, così provvede: accerta il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio e, per l'effetto, condanna il intimato al pagamento delle relative differenze retributive per l'importo di euro 1112,77, in favore CP_1 di costei oltre interessi legali e rivalutazione, nei termini di cui in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di causa in favore delle istanti della somma che si CP_1 liquida complessivamente in euro 450,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 2.10.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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