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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 484 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
( ), titolare della Ditta individuale “OASI DEL BENESSERE” Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'avv. Giorgio Murino, P.IVA_1
che la rappresenta e difende in virtù di mandato agli atti del giudizio, parte ricorrente -attrice contro
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Salsomaggiore Terme (PR), elettivamente domiciliata in Lodi (LO), presso lo studio degli avv.ti Marc
Ciceri e Matteo Boneschi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta
e contro
Ing. (C.F.: - P.I. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 P.IVA_3 domiciliato in Piacenza, presso lo studio dell'avv. Alfonso D'Antuono, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
e contro
, (P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. Salvatore Salaris, che la difende in forza di delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terzi chiamati in causa
e contro
Geom. Controparte_4
terzo chiamato - contumace
pagina 1 di 16
Oggetto: appalto d'opera – inadempimento contrattuale – mancato pagamento corrispettivo dell'appalto.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (foglio di precisazione delle conclusioni del 20 Parte_1
settembre 2024):
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI confermate tutte le istanze formulate negli scritti difensivi ed in particolare:
-accertato il grave inadempimento della in solido con i terzi chiamati in causa al _1
pagamento della somma di euro 41.656,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condannare gli odierni contraddittori al pagamento in solido tra loro della somma in via di euro
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
-condannare, altresì la al pagamento della somma di euro 12.291,20 sostenute Controparte_1 dall'odierna ricorrente per il procedimento cautelare di primo grado con R.G. 50/2018;
-condannare le parti resistenti al pagamento in solido tra loro delle spese legali relative al presente giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Conclusioni nell'interesse della (nota di precisazione delle conclusioni del 23 settembre _1
2024):
“La , ut supra rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle Controparte_5
seguenti CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare di merito: Accertare i fatti di cui in narrativa, dichiarare la sig. Parte_1 decaduta ex art. 132 cod. consumo dall'esercizio dei diritti di cui agli artt. 129 e 130 cod. consumo e, conseguentemente, rigettare tutte le domande avversarie.
In via principale: Accertare i fatti di cui in narrativa e, previa eventuale conversione del rito ex art.
702 ter c.p.c., rigettare tutte le domande avanzate dalla controparte nei confronti della _1
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...]
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dalla controparte, dichiarare tenuti, ed in tal senso condannare, i terzi chiamati Ing.
e Geom. secondo il grado di concorsualità e/o Controparte_2 Controparte_4
pagina 2 di 16 alternatività accertato in loro capo, a manlevare/garantire la da qualsivoglia richiesta _1
avanzata dalla SI.ra In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e spese generali. Parte_1
In via istruttoria: PROVA TECNICA Per quanto l'onere di dimostrare l'esistenza dei presunti vizi denunciati da controparte e la riconducibilità eziologica degli stessi all'operato della Controparte_1
incombe in capo alla sig.ra senza inversione dell'onere della prova alcuno, ma per dovere Pt_1
difensionale – atteso il carattere prettamente tecnico della presente vertenza - si chiede che l'Ill.mo
Giudice Voglia preliminarmente disporre CTU tecnica, volta ad accertare lo stato di fatto dell'impianto oggetto di causa, l'esistenza dei vizi lamentati dalla sig.ra le cause degli stessi e Pt_1 la riconducibilità degli stessi all'operato della e/o dell'Ing. e/o Controparte_1 Controparte_2 dell'Ing. voglia altresì il CTU indicare le opere necessarie per mettere in funzione l'impianto CP_4
qualora non funzionante e voglia altresì quantificare i costi delle stesse.
PROVA ORALE Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, nonché per interpello della controparte e dei terzi chiamati, sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”: 1) Il verbale di collaudo è previsto esclusivamente in riferimento alle opere pubbliche;
2) Sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. 37/08, per le opere private, è prevista la necessità del rilascio della dichiarazione di conformità; 3) la dichiarazione di conformità (cfr. doc.3 fascicolo cautelare che si rammostra al teste) è stata consegnata alla sig.ra in data 12.10.2017, Pt_1 come da “consegna documenti di fine installazione” sottoscritta dalla stessa ricorrente (cfr. doc.4 fascicolo cautelare che si rammostra al teste). 4) nel verbale di fine lavori del 27.7.2017 (cfr. doc.5 fascicolo cautelare che si rammostra al teste), veniva attestato il “collaudo funzionamento positivo”.
5) Confermo il contenuto della mia relazione tecnica che mi si rammostra (cfr. doc.7 fascicolo cautelare che si rammostra all'Ing. ). 6) la difformità dei collegamenti realizzati Controparte_2
rispetto a quelli preventivati;
7) la menzione, in preventivo, della dicitura “richiesta di Convenzione di
Scambio sul Posto (SSP) al Gestore dei Servizi Elettrici spa (GSE)” deve ritenersi un mero refuso di un precedente modulo prestampato. 8) Confermo la relazione a mia firma (Geom. Controparte_4
ed allegata documentazione SUAP – Comune di Lanusei che mi si rammostra (cfr. doc.8 fascicolo cautelare che si rammostra al teste). 9) la in persona del sig. ricevuta la CP_5 Parte_2 lettera del 12.11.17 notiziava con immediatezza l'Ing. delle lamentele ricevute”. Controparte_2
Conclusioni nell'interesse dell'ing. (nota del 23 settembre 2024): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lanusei, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione - in via principale: rigettare - in quanto non provate ed infondate – le domande della ricorrente
[...]
, per le ragioni (anche processuali) indicate dalla resistente in comparsa di Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 16 costituzione e risposta, e per l'effetto rigettare la domanda di manleva svolta nei propri confronti dalla resistente, con condanna della/e parte/i soccombente/i al pagamento delle spese di lite, anche quelle del terzo chiamato Controparte_3
- in via gradata: rigettare la domanda svolta nei propri confronti dalla resistente per Controparte_1
decadenza (omessa denunzia dei vizi/difformità fatti valere, nel termine di otto giorni dalla scoperta) e comunque per prescrizione della relativa azione (non esercitata entro l'anno dalla consegna), ex artt.
2226, comma 2, e 2230 c.c., ovvero - in subordine - perché non provata ed infondata, in fatto ed in diritto, con condanna della medesima resistente al pagamento di tutte le spese di lite, anche quelle di terzo chiamato Controparte_3
- in via ulteriormente gradata: in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda della parte resistente – ed accertata e dichiarata l'indennizzabilità e la copertura assicurativa Controparte_1
del sinistro per cui è causa in virtù delle polizze prodotte e indicate in narrativa, previa declaratoria
(se necessaria) di nullità della clausola contrattuale di esclusione della garanzia “mancata rispondenza” (come risultante dal combinato disposto con l'art.
3.5 n. 15 delle Condizioni Generali) o della sua inefficacia ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. – condannare, ex art. 1917 c.c., comma 1, il terzo chiamato, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 tenere indenne e manlevare l'ing. per tutto quanto lo stesso fosse Controparte_2
eventualmente tenuto a corrispondere alla parte resistente (incluse le spese di lite), nonché a rifondere all'ing. le spese sostenute per resistere all'azione di parte resistente, ai Controparte_2 sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3.”
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_3
“Sulla domanda di garanzia formulata dall'Ing. : 1) Contrariis reiectis;
2) Controparte_2
Dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dall'Ing. Controparte_2
con rispetto alla domanda di manleva dalle pretese attoree (restituzione Controparte_3
del prezzo dell'opera e risarcimento dei danni patrimoniali) formulata dalla _1
per le ragioni indicate in espositiva (par. a.1 e a.2), assolvendo conseguentemente da
[...] CP_3
ogni avversa pretesa;
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nel merito: 4) Contrariis reiectis 5) Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2226 e 2230 c.c.
l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla e, Controparte_1
per l'effetto, rigettare la domanda domanda di manleva dalla stessa formulata nei confronti dell'Ing.
assolvendo quest'ultimo e conseguentemente da ogni avversa Controparte_2 CP_3
pretesa; 6) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
pagina 4 di 16 In via subordinata nel merito: 7) Contrariis reiectis;
8) Assolvere l'Ing. Controparte_2
e conseguentemente da ogni avversa pretesa;
9) Con vittoria di spese e Controparte_3 competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la società deducendo di aver concluso con la Parte_1 Controparte_1
stessa in data 19 giugno 2017 un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione, nel Comune di
Ilbono, di un impianto micro-eolico collegato alla rete elettrica con incentivo conto energia.
Il contratto prevedeva la fornitura e posa in opera di micro-turbine eoliche, con relativa struttura di sostegno, e collegati gruppi di conversione, con cavi ed accessori per i collegamenti elettrici per l'allaccio alla rete Enel.
In data 11 ottobre 2017 la comunicava il completamento dell'impianto; la committente _1
procedeva, quindi, al saldo del corrispettivo pattuito per un importo complessivo di euro Pt_1
41.656,08.
L'impianto, tuttavia, si rivelava non funzionante e assolutamente inadatto all'uso concordato tra le parti: lo stesso non produceva energia, era stato realizzato in violazione delle leges artis e in maniera abusiva, in zona a rischio idrogeologico.
Parte attrice ha, quindi, denunciato il grave inadempimento al contratto di appalto di cui è causa, rilevando di aver subito danni patrimoniali non solo in termini di spesa sostenuta ma anche di mancato guadagno, atteso che l'impianto sarebbe stato posto al servizio dell'azienda agricola dalla stessa gestita.
Ha concluso come sopra riportato.
Il presente giudizio di merito segue il giudizio cautelare (RG 50/2018, confermata la decisione nel reclamo RG 385/2018) con cui la ricorrente otteneva dal Tribunale di Lanusei un sequestro conservativo ex art 669 bis e 671 c.p.c. per il valore di euro 41.656,08 nei confronti della convenuta
Controparte_1
Si è costituita in giudizio la società la quale, in via preliminare, ha eccepito che la Controparte_1
domanda proposta da parte attrice fosse inammissibile atteso che da qualificarsi come Pt_1
“consumatore”, avrebbe dovuto prima esperire i rimedi tesi alla riparazione e sostituzione dell'impianto e, solo in via residuale, chiedere la risoluzione del contratto.
Nel merito, ha contestato le deduzioni avverse e la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice atteso che l'impianto era perfettamente funzionante e la società fornitrice aveva correttamente adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali. La mancanza di dati relativi alla produttività dell'impianto era legata al mancato perfezionamento della registrazione dello stesso – che doveva intervenire dopo l'accoglimento pagina 5 di 16 della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione effettuata dalla GSE – ad opera della committente In ogni caso, l'onere di provare il grave inadempimento della società appaltante Pt_1
gravava su parte attrice, la quale aveva in precedenza sottoscritto la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Ha chiesto la chiamata in manleva del progettista dell'impianto, ing. , e Controparte_2 CP_2 dell'estensore della pratica edilizia, geom. Controparte_4
Si è costituito in giudizio l'ing. , il quale ha dedotto in primis di aver progettato Controparte_2 unicamente l'impianto elettrico al servizio del sistema eolico, con esclusione “della progettazione meccanica e architettonica del sistema di fissaggio della pala e l'analisi tecnico economica del rendimento dell'investimento”. L'incarico era stato svolto correttamente.
L'atto di chiamata in causa si profilava come assolutamente generico atteso che la società _1 non indicava quale sarebbe stato l'inadempimento del progettista;
ogni contestazione era comunque tardiva ex artt. 2226 e 2230 c.c.
L'Ingegnere ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione professionale per essere manlevato nel caso di condanna.
Si è costituita in causa la società (d'ora in poi la quale ha eccepito, Controparte_3 CP_3
preliminarmente, l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dall'Ing. Controparte_2
rispetto alle pretese avanzate da e, prima ancora, della
[...] Controparte_1 Pt_1
La convenuta ha dedotto che nel caso di accoglimento della domanda di risoluzione del CP_3
contratto (proposta da verso la , la copertura assicurativa non avrebbe potuto operare Pt_1 _1
quanto alla restituzione del dovuto prezzo, domanda gravante sulle sole parti contrattuali.
Rispetto, invece, alla domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice (quantificato equitativamente in euro 10.000,00), la garanzia sarebbe esclusa atteso che nel rischio assicurato non rientrerebbero i danni derivanti da errori di progettazione che rendano l'opera inidonea alla sua destinazione.
In ogni caso, la domanda proposta dalla nei confronti dell'Ing. Controparte_1 Controparte_2
sarebbe tardiva ed esercitata oltre i termini di decadenza previsti per legge (cfr artt. 2226 e 2230 c.c.).
La Compagnia ha da ultimo contestato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto atteso che la denunciava genericamente un “errore” di progettazione senza chiarire in cosa _1
lo stesso fosse consistito.
Ha concluso come sopra riportato.
Il geom. regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_4
contumacia.
pagina 6 di 16 La causa è stata istruita con prova documentale e consulenza tecnica volta ad accertare lo stato dell'impianto ed eventuali malfunzionamenti.
***
Sulla natura e causa del contratto intercorso tra e Parte_1 _1
E' documentalmente provato che abbia concluso con la società un Parte_1 Controparte_1
contratto di appalto per la fornitura, messa in posa e attivazione di un impianto micro-eolico presso l'Azienda agricola gestista dalla stessa (doc. 1 e 2 attrice).
Nell'offerta contrattuale, così come nel contratto “Casa efficiente”, si stimava che l'impianto sarebbe stato in grado di produrre circa 3.200Kw/anno per ogni singola pala (3 pale): l'interesse concreto della parte committente era quello di effettuare un investimento immediato che garantisse nel futuro un consistente risparmio - se non addirittura guadagno - sui costi di approvvigionamento dell'energia.
L'oggetto del contratto di appalto non era, quindi, la mera installazione di un impianto micro-eolico ma la fornitura di un impianto capace di produrre energia nella misura stimata nel contratto, soddisfacendo l'interesse economico posto a base dell'intera operazione finanziaria.
Parte attrice ha proposto il presente giudizio per sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668, ultimo comma, c.c. per grave inadempimento della _1
l'impianto realizzato non sarebbe idoneo a produrre energia per difetto di costruzione e/o progettazione.
La si è difesa deducendo che l'impianto sarebbe stato realizzato ad opera d'arte e, _1
comunque, non ricorrerebbero gli estremi per invocare la risoluzione per grave inadempimento (con onere di prova posta a carico di parte attrice).
Sull'eccezione di inammissibilità del giudizio.
La difesa ha in via preliminare dedotto che la domanda di risoluzione non poteva essere _1 validamente proposta da atteso ai sensi dell'art. 130 cod. cons. (vigente al momento Parte_1
della domanda) la stessa avrebbe prima dovuto chiedere la riparazione/sostituzione del bene e solo in via subordinata la risoluzione del contratto.
Il richiamo normativo è privo di ogni attinenza al caso di specie atteso che oggetto di causa non è la vendita di un bene “difettoso” ma l'inadempimento di un contratto di appalto con obbligo di risultato
( che produca energia nella misura promessa). Controparte_6
In secondo luogo, è la stessa a riconoscere che in data 12 novembre 2017 parte attrice _1 denunciava che l'impianto eolico era “privo delle caratteristiche previste dal contratto”; non risulta agli atti che la società appaltatrice abbia predisposto alcun intervento teso a risolvere le problematiche del sistema.
pagina 7 di 16 Sul funzionamento dell'impianto micro-eolico.
La causa è stata istruita con consulenza tecnica tesa ad accertare il rispetto delle leges artis nella predisposizione dell'impianto ed eventuali malfunzionamenti, che limitino la produzione di energia.
I risultati della consulenza sono esaustivi e questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del ctu nominato.
Il consulente, esaminati gli atti di causa, effettuati diversi sopralluoghi e prove sull'impianto, ha ritenuto “che il sistema di produzione di energia proposto dalla ditta installatrice detto “Impianto
Eolico” risulta, per quanto concerne i suoi componenti meccanici (pala eolica, inverter sistema di fissaggio contatore ecc.), conforme al contratto sottoscritto dalla SI.ra . Esistono Parte_1
delle difformità rispetto alla sezione dei cavi elettrici utilizzati, ma senza alcuna incidenza sulla funzionalità dell'impianto stesso.
Ha ritenuto che l'impianto – pur con qualche difformità rispetto al progetto – sia sostanzialmente conforme all'offerta quanto alle componenti meccaniche installate e correttamente collegato alla rete elettrica ma ha, tuttavia, appurato che la produzione di energia è “irrisoria” rispetto a quanto stimato nel contratto: “il rendimento dello stesso non risponde alle aspettative indicate nel progetto in quanto, la stima di produzione attesa per il sistema eolico, avrebbe dovuto attestarsi, al netto delle perdite, ad un valore di circa 3450 Kwh/anno per ogni singola pala producendo in totale 10.350 kwh/anno. Per maggior comprensione nei dieci mesi intercorsi tra i due sopralluoghi, pur con le incertezze e le variabilità del caso, la produzione si sarebbe dovuta avvicinare a circa 8.600 kwh e non, come già precisato a 21 kwh”. Detto deficit è determinato dal posizionamento dell'impianto stesso: “La problematica legata alla mancata produzione non riguarda il suo funzionamento meccanico e/o elettrico ma l'errata individuazione del sito di installazione che non garantisce le condizioni necessarie e sufficienti al rendimento ipotizzato. Questa affermazione trova conforto anche dall'analisi sui dati di produzione consegnati (a seguito di formale richiesta) dalla in data Controparte_7
17/07/2024, di cui si fornisce copia in allegato (All. n. 5), che evidenzia la bassa produzione dell'impianto fin dall'inizio della sua posa, (12/10/207-01/10/2018) quando sicuramente tutti gli apparati erano in perfette condizioni (vedi certificato di conformità dell'impianto)”.
Per quanto sopra, pur accertato che l'impianto sia privo di difetti meccanici e correttamente collegato alla rete elettrica, permane una inidoneità assoluta alla funzione per cui è stato progettato ossia quella di produrre energia elettrica nel quantitativo stimato.
La giurisprudenza ormai costante interpreta l'art. 1668 c.c. ritenendo che la risoluzione del contratto di appalto sia ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura pagina 8 di 16 notevole sulla struttura e funzionalità della medesima così da impedire che essa fornisca la sua normale utilità. Se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. La valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto.
Nel caso di specie, il consulente ha appurato un vizio di progettazione relativo alla collocazione stessa dell'impianto che posizionato in quel sito non poteva ab origine garantire la produttività stimata;
la correttezza del posizionamento è valutazione che deve essere operata dal professionista e rientra nella sfera di competenza della società appaltatrice.
Ora, il divario tra l'energia prodotta e quella stimata e indicata nel contratto è di misura così consistente da poter definire l'opera assolutamente inadatta alla sua funzione e alla causa concreta che le parti intendevano realizzare.
Per quanto sopra, la domanda di parte attrice deve essere accolta e dichiarata la risoluzione ex art. 1668
c.c. del contratto di appalto concluso tra e la società di cui è causa. Parte_1 _1
La società convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma versata dall'attrice oltre interessi legali dalla data del pagamento;
non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Analogamente, per effetto della risoluzione, grava su parte attrice l'obbligo di restituzione dell'impianto fornito dalla società appaltatrice in esecuzione del contratto oggi risolto.
Sul risarcimento del danno.
Parte attrice ha chiesto che la società appaltatrice fosse condanna a risarcirle - in misura equitativamente determinata dal giudice - il danno patrimoniale (lucro cessante) derivante dal mancato funzionamento dell'impianto. Ha qualificato il danno come perdita di chance di un possibile lucro:
“lucro cessante inteso in termini di mancati profitti che la sig. ben avrebbe potuto percepire Pt_1
impiegando le suddette somme in attività economiche e produttive altre, ovvero quale mancata possibilità di destinare le stesse ad investimenti più vantaggiosi, non ultima la possibilità di far realizzare l'impianto eolico richiesto ad altra impresa”.
La domanda non può essere accolta per estrema genericità.
In primis, trattandosi di danno da perdita di chance (come qualificato dalla parte) l'attrice ben avrebbe dovuto allegare in quali e diverse attività economiche quel capitale sarebbe stato impiegato e con quali pagina 9 di 16 prospettive di guadagno (in termini di elevata probabilità). Sul punto, invece, la difesa è assolutamente generica.
Quanto, invece, alla possibilità di rivolgersi ad altra impresa per l'installazione dell'impianto eolico, il
Tribunale rileva come la consulenza abbia accertato che il mancato funzionamento dell'impianto è determinato da una errata stima delle condizioni naturali del sito dove è stato collocato;
condizioni che non sarebbero variate al variare della impresa appaltatrice.
In ogni caso la Suprema Corte ritiene che in tema di appalto “il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, primo comma, e 1668 cod. civ., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato” (Corte di Cassazione, sent. n. 8889 del 18/04/2011).
L'ipotesi di un danno commisurato ai vantaggi che si sarebbero tratti dall'esatto adempimento non può essere accolta perché contraria alla ratio stessa della domanda di risoluzione avanzata dalla parte.
Per quanto sopra, la domanda di risarcimento del danno ulteriore avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
Sulla responsabilità dell'Ing. . Controparte_2
La società ha dedotto di aver commissionato la progettazione dell'opera all'ing. _1 CP_2
al quale dovrebbe essere addebitata ogni responsabilità in caso di accertato inadempimento
[...] del contratto di appalto per mancato funzionamento dell'impianto. Ha chiesto di essere manlevata dallo stesso per ogni somma e/o prestazione condannata ad eseguire in favore di parte attrice.
La difesa ha rilevato che all'Ingegnere era stata affidata la progettazione del solo Controparte_2
impianto elettrico con esclusione, quindi, di ogni responsabilità quanto alla scelta del sito.
La difesa non può essere accolta per quanto segue.
Questi gli elementi considerati:
1) nel progetto definitivo dell'impianto a firma ing. al punto 8.1 si esamina Controparte_2 specificatamente la “producibilità annua impianto”: i dati indicati in detto paragrafo (curva di potenza galleria del vento) sono riportati pedissequamente nella offerta formulata dalla alla e _1 Pt_1
nel contratto (3200KW per pala). Ciò significa che il professionista si è fatto carico del problema della producibilità dell'impianto;
pagina 10 di 16 2) nel progetto redatto dal professionista si legge nelle “premesse”: “Esulano dall'incarico del sottoscritto la progettazione meccanica e architettonica del sistema di fissaggio della pala, e l'analisi tecnico-economica del rendimento dell'investimento”.
Detta previsione, secondo la tesi difensiva dell'ing. , escluderebbe ogni Controparte_2 coinvolgimento del professionista nella valutazione e studio di collocazione dell'impianto.
La difesa non può essere accolta perché in contrasto proprio con il punto 8.1 della relazione, che sviluppa la problematica della collocazione dell'impianto. D'altronde sarebbe irragionevole che il professionista non avesse assunto alcun impegno in merito e avesse poi, nella relazione, sviluppato in uno specifico paragrafo lo studio delle condizioni naturali più favorevoli per la producibilità dell'impianto (“Ai fini della determinazione della producibilità dell'impianto è necessario qualificare il sito dal punto di vista anemologico […] Utilizzando la curva di potenza fornita dalla casa produttrice della turbina eolica riportata qui sotto è possibile stimare una producibilità lorda annuale dell'impianto”);
3) la mail del 27 luglio 2017 inviata dalla nulla prova sull'affidamento dell'incarico al _1
professionista e su cosa esso ricomprendesse. La mail è assolutamente generica (“Mi servirebbe appena possibile il progetto elettrico dell'impianto composto da n° 3 pale eoliche della cliente Parte_1 già caricato in dropbox”), tanto da rendere evidente che si inserisca in un rapporto professionale già in corso tra le parti e ad un progetto già sviluppato da (e già caricato su dropbox). Il Controparte_2
Tribunale ritiene che la stessa vada riferita ai prospetti elettrici dell'impianto che sono parte del più ampio progetto della struttura eolica affidato al professionista.
Considerati detti elementi nel loro complesso, il Tribunale ritiene che la valutazione e studio della collocazione dell'impianto fosse stata affidata all'ing. - che vi ha provveduto - per Controparte_2
cui lo stesso è oggi chiamato a rispondere di eventuali errori commessi.
Sul difetto di progettazione.
Questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del consulente tecnico secondo cui la mancata produzione di energia (nella misura stimata e di cui all'offerta) non sia stata determinata da un problema tecnico-meccanico dell'impianto ma da una erronea collocazione dello stesso, in zona priva delle condizioni naturali necessarie alla produzione della energia elettrica stimata.
In tema di “caratterizzazione anemologica”, il consulente scrive: “L'analisi effettuata dal progettista ing. , si è basata sulla elaborazione dei dati che fanno riferimento alla mappa Controparte_2 della velocità del vento reperibile sul sito dell'R.S.E. (Ricerca Sistema Energetico) che fornisce “… dati ed informazioni sulla distribuzione della risorsa eolica sul territorio e nelle aree marine dell'Italia
e nel contempo aiuta ad individuare le aree dove tali risorse possono essere interessanti per lo
pagina 11 di 16 sfruttamento energetico.” Tale procedura non è da ritenersi errata, tuttavia sarebbe stato utile, per una più efficace valutazione della produzione attesa, considerare la particolarità del sito nel quale si intendeva installare le suddette apparecchiature tenendo presenti, la posizione delle pale nel contesto generale, l'altezza delle stesse dal suolo e la reciproca distanza che, da un punto di vista tecnico non può essere inferiore a 3-5 volte il diametro delle pale”.
Nelle conclusioni della relazione si contesta l'erronea collocazione dell'impianto.
Secondo la difesa comparsa conclusionale – l'impianto eolico fornito da Controparte_8 [...]
pur connesso, attivo ed utilizzabile, presenterebbe problemi che impediscono allo stesso di _1
produrre energia elettrica, e quindi di funzionare correttamente. Si indicano una serie di possibili criticità che, tuttavia, il consulente ha escluso ritenendo che la parte meccanica dell'impianto sia funzionante.
Il Tribunale rileva che nella stessa relazione del ctp ing. si dà atto di problemi strutturali Persona_1
della turbina e di frequenti rotture degli impianti ma dette criticità sono determinate concretamente da situazione atmosferiche bene diverse da quelle del caso di specie e cioè da forti venti in cui l'impianto avrebbe operato;
situazioni diametralmente opposte a quella di specie (assenza di vento sufficiente).
Per quanto sopra, all'esito dell'istruttoria ed aderendo alle conclusioni del consulente d'ufficio, il
Tribunale ritiene che la progettazione sulla collocazione dell'impianto, affidata dalla _1 all'ing. , fosse errata e di tale inadempimento il professionista sia oggi chiamato a Controparte_2
rispondere secondo la domanda di manleva della _1
Sull'eccezione di decadenza dall'azione.
Rispetto alla domanda di manleva della la difesa ha eccepito la _1 Controparte_2
decadenza (omessa denunzia dei vizi/difformità fatti valere, nel termine di otto giorni dalla scoperta) e, comunque, la prescrizione della relativa azione (non esercitata entro l'anno dalla consegna), ex artt.
2226, comma 2, e 2230 c.c., chiedendone il rigetto.
L'eccezione non può essere accolta.
Il Tribunale ritiene che tra la società e l'ing. sia intercorso un rapporto _1 Controparte_2
d'opera professionale di tipo intellettuale in base al quale al professionista è stata affidata la progettazione dell'impianto.
La Corte di Cassazione con una pronuncia risalente ma non contraddetta dai successivi orientamenti ha affermato che “le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto
d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria
pagina 12 di 16 persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori” (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 15781 del 28 luglio 2005). La Corte rileva proprio come sarebbe contro ogni ratio affidare incarichi di progettazione anche complessi e/o direzione dei lavori a professionisti specializzati per poi sottoporre una loro eventuale responsabilità a termini così stringenti come quelli di cui alla normativa richiamata, annullando in concreto ogni possibilità di rivalersi nei loro confronti per errori progettuali o di direzione.
Per quanto sopra, l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa non è fondata e Controparte_2
deve essere rigettata.
Sulla domanda di manleva proposta da . _1
La domanda di manleva proposta da deve essere accolta. _1
L'inadempimento della è stato determinato dalla erronea e/o non perita progettazione _1
effettuata dal professionista, cui la società si era affidata.
Parte attrice ha proposto domanda di risoluzione nei confronti della sola quale Pt_1 _1
contraente diretto del contratto di appalto. Il Tribunale ritiene che ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c. quest'ultima sia legittimata a ripetere dal professionista quanto versato alla committente, per le responsabilità di cui sopra.
Vero è che l'obbligo restitutorio, a fronte della risoluzione del contratto, grava ex art. 2033 c.c. sulla sola quale contraente (difesa ma è altresì vero che detta risoluzione comporta per _1 CP_9
la stessa un pregiudizio economico evidente, venendo meno il corrispettivo stesso di quel contratto e, quindi, una perdita patrimoniale di cui il professionista progettista può essere chiamato a rispondere (in manleva) per responsabilità contrattuale da inadempimento.
La domanda di manleva avanzata dalla società non trova titolo nell'art. 1668 c.c. che _1 riguarda il rapporto ma nell'inadempimento al contratto professionale concluso con Parte_3
lo stesso Ingegnere, che ha determinato causalmente la risoluzione del contratto di appalto e, quindi,
l'esborso di cui oggi la chiede ristoro. _1
Sulla posizione del geom. . Controparte_4
La società ha proposto in via solidale domanda di manleva anche nei confronti del geom. _1 per l'attività di regolarizzazione urbanistica dell'impianto dallo stesso svolta. CP_4
All'esito dell'istruttoria non sono emersi profili di responsabilità sotto detto profilo, l'attività del geometra risulta correttamente svolta e, comunque, in alcun modo incidente sulla funzionalità dell'impianto che sola ha determinato la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto.
Rilevato che il geom. non si è costituito in giudizio nulla si dispone sulle spese di causa nei suoi CP_4
confronti.
pagina 13 di 16 Sul rapporto di assicurazione tra l'ing. e la Controparte_2 Controparte_3
L'ing. ha convenuto in causa la propria assicurazione professionale Controparte_2 [...]
chiedendo, nella denegata ipotesi che fosse accertata una qualsivoglia sua Controparte_3
responsabilità professionale, di essere garantito e manlevato ex art. 1917 c.c., comma 1, per qualsiasi pronunzia e conseguenza pregiudizievole in virtù delle polizze r.c.p. nn 136764863 e 167194599 (doc.
22/26 convenuto ). Controparte_2
La difesa di ha dedotto l'inoperatività delle polizze rispetto all'obbligo restitutorio derivante CP_3
dalla risoluzione del contratto di appalto – di cui sopra si è già detto – e comunque l'esclusione della vicenda dal rischio garantito.
Ha invocato l'esclusione della copertura assicurativa (cfr. Scheda di Polizza) deducendo una ipotesi di
“mancata rispondenza” atteso che l'inadempimento imputato all'Ingegnere consisterebbe in un errore di progettazione che ha reso l'opera inidonea alle necessità cui era destinata. In caso di condanna dello stesso al risarcimento del danno, la Compagnia non sarebbe tenuta a garantirlo.
La difesa non può essere condivisa per quanto segue:
- l'art.
3.4 sotto la rubrica “garanzia base – perdite patrimoniali” prevede espressamente al punto 2)
“Garanzia mancata rispondenza - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata, in conseguenza di errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi od in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione”. Nel caso di specie il professionista è chiamato a rispondere dell'erronea progettazione relativa al collocamento dell'opera; ipotesi che rientra perfettamente nelle ipotesi tipizzate di rischi coperti da garanzia;
- l'art. 3.5 “Esclusioni” prevede “15) da perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza salvo quanto disposto al punto 2 dell'articolo 3.4”. Quindi l'ipotesi di cui sopra (errore di progettazione) è fatta salva rientrando nel rischio assicurato;
- l'art. 3.2 “Attività assicurata” prevede “La garanzia si intende valida per il rischio relativo alla responsabilità civile inerente all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere ed architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore di tutte le opere previste dall'articolo
14 della legge 143 del 2/3/49 […] Restano comunque escluse le seguenti opere […] L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività: di consulenza in merito alle opere di cui sopra (salve le esclusioni ivi indicate), compreso il rilascio di certificazioni,
pagina 14 di 16 dichiarazioni e/o relazioni”. L'attività di progettista rientra, quindi, nelle ipotesi tipizzate di copertura della garanzia (salvo il caso di peculiari opere, tra cui non rientra l'impianto di cui è causa).
Per quanto sopra, il Tribunale ritiene la difesa della infondata non rinvenendo limiti e/o CP_3 esclusioni contrattuali alla copertura assicurativa del danno di cui è causa, legato all'errore di progettazione del professionista. Analogamente non si rinviene limiti di copertura per le spese legali sostenute per resistere in giudizio (limiti non specificatamente indicati dalla difesa . CP_3
Per quanto sopra, la società deve essere condannata a tenere indenne l'ing. CP_3 CP_2 [...]
da ogni somma lo stesso sia tenuto a versare a per l'inadempimento del contratto CP_2 _1
professionale di opera intellettuale di cui per causa.
***
Sulle spese di causa.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/2022, valori del tariffario medi per tutte le fasi di giudizio, valore di causa entro lo scaglione di euro 52.000,00.
Le spese sostenute da parte attrice sono poste a carico di quale parte contraente del Pt_1 _1
contratto di appalto oggi risolto. non ha avuto rapporti diretti con gli altri professionisti di cui si è Pt_1
avvalsa che hanno operato come suoi collaboratori interni. Contestualmente al merito sono _1
liquidate anche le spese del procedimento cautelare di sequestro preventivo (prima fase davanti al
Giudice monocratico) atteso che tale valutazione è rimessa al Giudice del merito, che è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio. Quelle del reclamo sono già state liquidate dal
Collegio. Si applicano i valori del DM 55/2014 essendosi detta fase conclusa nel 2018. Si applicano, per i procedimenti cautelari i valori medi per la fase introduttiva e di studio;
minimi per la fase decisionale, nulla per quella istruttoria non effettivamente svolta. Le spese sono regolate tra le sole parti che hanno fatto parte di quel giudizio.
Le spese tra le restanti parti sono liquidate ai sensi del DM 147/2022 con applicazione dei valori del tariffario medi per ogni fase di giudizio;
le spese di causa tra l'ing. e la propria Controparte_2
assicurazione sono liquidate con applicazione dei valori minimi attesa la semplicità delle questioni sollevate tra le due parti.
Spese di ctu a carico dell'Ing. . Controparte_2
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa respinta:
pagina 15 di 16 - rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di parte attrice proposta da
[...]
; Parte_4
- accoglie la domanda proposta da e dichiara la risoluzione del contratto di appalto per Parte_1
la fornitura di un impianto micro-eolico concluso con la società nel giugno 2017 con Controparte_1 obbligo di quest'ultima di procedere alla restituzione a parte attrice del corrispettivo pagato, pari ad euro 41.656,08, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice nei confronti della società
Controparte_1
- condanna la al pagamento in favore di parte attrice delle spese di causa del presente Controparte_1
giudizio che liquida in euro 7.650,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché al rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio cautelare RG 50/2018 pari a euro
3.100,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa;
spese tutte da versarsi in favore del procuratore avv. Murino Giorgio Virginio, dichiaratosi antistatario;
- accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti dell'ing. e _1 Controparte_2
condanna questo ultimo a rifondere alla ogni somma che sia condannata a versare a Controparte_1
parte attrice per le causali di cui in parte motiva, comprensive delle spese del presente giudizio (non del cautelare);
- condanna l'ing a rifondere alla società le spese di causa del presente Controparte_2 _1
giudizio che liquida in euro 7.650,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa da versarsi in favore del procuratore costituito avv. Alfonso D'Antuono;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dall'ing. nei confronti di Controparte_2 [...]
e condanna quest'ultima a rifondere al proprio assicurato ogni somma che lo stesso Controparte_3
sia condannato a versare alla società anche a titolo di spese legali per le causali di cui Controparte_1
sopra;
- condanna a rifondere all'ing. le spese del presente Controparte_3 Controparte_2
giudizio, che liquida in euro 3.800,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- rigetta ogni domanda proposta nei confronti del geom. nulla dispone sulle spese di Controparte_4
causa non essendosi detto convenuto costituito.
Lanusei, 15 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 484 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
( ), titolare della Ditta individuale “OASI DEL BENESSERE” Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio dell'avv. Giorgio Murino, P.IVA_1
che la rappresenta e difende in virtù di mandato agli atti del giudizio, parte ricorrente -attrice contro
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Salsomaggiore Terme (PR), elettivamente domiciliata in Lodi (LO), presso lo studio degli avv.ti Marc
Ciceri e Matteo Boneschi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta
e contro
Ing. (C.F.: - P.I. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 P.IVA_3 domiciliato in Piacenza, presso lo studio dell'avv. Alfonso D'Antuono, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
e contro
, (P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. Salvatore Salaris, che la difende in forza di delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terzi chiamati in causa
e contro
Geom. Controparte_4
terzo chiamato - contumace
pagina 1 di 16
Oggetto: appalto d'opera – inadempimento contrattuale – mancato pagamento corrispettivo dell'appalto.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (foglio di precisazione delle conclusioni del 20 Parte_1
settembre 2024):
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI confermate tutte le istanze formulate negli scritti difensivi ed in particolare:
-accertato il grave inadempimento della in solido con i terzi chiamati in causa al _1
pagamento della somma di euro 41.656,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condannare gli odierni contraddittori al pagamento in solido tra loro della somma in via di euro
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
-condannare, altresì la al pagamento della somma di euro 12.291,20 sostenute Controparte_1 dall'odierna ricorrente per il procedimento cautelare di primo grado con R.G. 50/2018;
-condannare le parti resistenti al pagamento in solido tra loro delle spese legali relative al presente giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Conclusioni nell'interesse della (nota di precisazione delle conclusioni del 23 settembre _1
2024):
“La , ut supra rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle Controparte_5
seguenti CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanusei, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare di merito: Accertare i fatti di cui in narrativa, dichiarare la sig. Parte_1 decaduta ex art. 132 cod. consumo dall'esercizio dei diritti di cui agli artt. 129 e 130 cod. consumo e, conseguentemente, rigettare tutte le domande avversarie.
In via principale: Accertare i fatti di cui in narrativa e, previa eventuale conversione del rito ex art.
702 ter c.p.c., rigettare tutte le domande avanzate dalla controparte nei confronti della _1
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...]
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dalla controparte, dichiarare tenuti, ed in tal senso condannare, i terzi chiamati Ing.
e Geom. secondo il grado di concorsualità e/o Controparte_2 Controparte_4
pagina 2 di 16 alternatività accertato in loro capo, a manlevare/garantire la da qualsivoglia richiesta _1
avanzata dalla SI.ra In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e spese generali. Parte_1
In via istruttoria: PROVA TECNICA Per quanto l'onere di dimostrare l'esistenza dei presunti vizi denunciati da controparte e la riconducibilità eziologica degli stessi all'operato della Controparte_1
incombe in capo alla sig.ra senza inversione dell'onere della prova alcuno, ma per dovere Pt_1
difensionale – atteso il carattere prettamente tecnico della presente vertenza - si chiede che l'Ill.mo
Giudice Voglia preliminarmente disporre CTU tecnica, volta ad accertare lo stato di fatto dell'impianto oggetto di causa, l'esistenza dei vizi lamentati dalla sig.ra le cause degli stessi e Pt_1 la riconducibilità degli stessi all'operato della e/o dell'Ing. e/o Controparte_1 Controparte_2 dell'Ing. voglia altresì il CTU indicare le opere necessarie per mettere in funzione l'impianto CP_4
qualora non funzionante e voglia altresì quantificare i costi delle stesse.
PROVA ORALE Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, nonché per interpello della controparte e dei terzi chiamati, sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalle parole “vero che”: 1) Il verbale di collaudo è previsto esclusivamente in riferimento alle opere pubbliche;
2) Sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. 37/08, per le opere private, è prevista la necessità del rilascio della dichiarazione di conformità; 3) la dichiarazione di conformità (cfr. doc.3 fascicolo cautelare che si rammostra al teste) è stata consegnata alla sig.ra in data 12.10.2017, Pt_1 come da “consegna documenti di fine installazione” sottoscritta dalla stessa ricorrente (cfr. doc.4 fascicolo cautelare che si rammostra al teste). 4) nel verbale di fine lavori del 27.7.2017 (cfr. doc.5 fascicolo cautelare che si rammostra al teste), veniva attestato il “collaudo funzionamento positivo”.
5) Confermo il contenuto della mia relazione tecnica che mi si rammostra (cfr. doc.7 fascicolo cautelare che si rammostra all'Ing. ). 6) la difformità dei collegamenti realizzati Controparte_2
rispetto a quelli preventivati;
7) la menzione, in preventivo, della dicitura “richiesta di Convenzione di
Scambio sul Posto (SSP) al Gestore dei Servizi Elettrici spa (GSE)” deve ritenersi un mero refuso di un precedente modulo prestampato. 8) Confermo la relazione a mia firma (Geom. Controparte_4
ed allegata documentazione SUAP – Comune di Lanusei che mi si rammostra (cfr. doc.8 fascicolo cautelare che si rammostra al teste). 9) la in persona del sig. ricevuta la CP_5 Parte_2 lettera del 12.11.17 notiziava con immediatezza l'Ing. delle lamentele ricevute”. Controparte_2
Conclusioni nell'interesse dell'ing. (nota del 23 settembre 2024): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lanusei, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione - in via principale: rigettare - in quanto non provate ed infondate – le domande della ricorrente
[...]
, per le ragioni (anche processuali) indicate dalla resistente in comparsa di Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 16 costituzione e risposta, e per l'effetto rigettare la domanda di manleva svolta nei propri confronti dalla resistente, con condanna della/e parte/i soccombente/i al pagamento delle spese di lite, anche quelle del terzo chiamato Controparte_3
- in via gradata: rigettare la domanda svolta nei propri confronti dalla resistente per Controparte_1
decadenza (omessa denunzia dei vizi/difformità fatti valere, nel termine di otto giorni dalla scoperta) e comunque per prescrizione della relativa azione (non esercitata entro l'anno dalla consegna), ex artt.
2226, comma 2, e 2230 c.c., ovvero - in subordine - perché non provata ed infondata, in fatto ed in diritto, con condanna della medesima resistente al pagamento di tutte le spese di lite, anche quelle di terzo chiamato Controparte_3
- in via ulteriormente gradata: in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda della parte resistente – ed accertata e dichiarata l'indennizzabilità e la copertura assicurativa Controparte_1
del sinistro per cui è causa in virtù delle polizze prodotte e indicate in narrativa, previa declaratoria
(se necessaria) di nullità della clausola contrattuale di esclusione della garanzia “mancata rispondenza” (come risultante dal combinato disposto con l'art.
3.5 n. 15 delle Condizioni Generali) o della sua inefficacia ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. – condannare, ex art. 1917 c.c., comma 1, il terzo chiamato, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 tenere indenne e manlevare l'ing. per tutto quanto lo stesso fosse Controparte_2
eventualmente tenuto a corrispondere alla parte resistente (incluse le spese di lite), nonché a rifondere all'ing. le spese sostenute per resistere all'azione di parte resistente, ai Controparte_2 sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3.”
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_3
“Sulla domanda di garanzia formulata dall'Ing. : 1) Contrariis reiectis;
2) Controparte_2
Dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dall'Ing. Controparte_2
con rispetto alla domanda di manleva dalle pretese attoree (restituzione Controparte_3
del prezzo dell'opera e risarcimento dei danni patrimoniali) formulata dalla _1
per le ragioni indicate in espositiva (par. a.1 e a.2), assolvendo conseguentemente da
[...] CP_3
ogni avversa pretesa;
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nel merito: 4) Contrariis reiectis 5) Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2226 e 2230 c.c.
l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla e, Controparte_1
per l'effetto, rigettare la domanda domanda di manleva dalla stessa formulata nei confronti dell'Ing.
assolvendo quest'ultimo e conseguentemente da ogni avversa Controparte_2 CP_3
pretesa; 6) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
pagina 4 di 16 In via subordinata nel merito: 7) Contrariis reiectis;
8) Assolvere l'Ing. Controparte_2
e conseguentemente da ogni avversa pretesa;
9) Con vittoria di spese e Controparte_3 competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la società deducendo di aver concluso con la Parte_1 Controparte_1
stessa in data 19 giugno 2017 un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione, nel Comune di
Ilbono, di un impianto micro-eolico collegato alla rete elettrica con incentivo conto energia.
Il contratto prevedeva la fornitura e posa in opera di micro-turbine eoliche, con relativa struttura di sostegno, e collegati gruppi di conversione, con cavi ed accessori per i collegamenti elettrici per l'allaccio alla rete Enel.
In data 11 ottobre 2017 la comunicava il completamento dell'impianto; la committente _1
procedeva, quindi, al saldo del corrispettivo pattuito per un importo complessivo di euro Pt_1
41.656,08.
L'impianto, tuttavia, si rivelava non funzionante e assolutamente inadatto all'uso concordato tra le parti: lo stesso non produceva energia, era stato realizzato in violazione delle leges artis e in maniera abusiva, in zona a rischio idrogeologico.
Parte attrice ha, quindi, denunciato il grave inadempimento al contratto di appalto di cui è causa, rilevando di aver subito danni patrimoniali non solo in termini di spesa sostenuta ma anche di mancato guadagno, atteso che l'impianto sarebbe stato posto al servizio dell'azienda agricola dalla stessa gestita.
Ha concluso come sopra riportato.
Il presente giudizio di merito segue il giudizio cautelare (RG 50/2018, confermata la decisione nel reclamo RG 385/2018) con cui la ricorrente otteneva dal Tribunale di Lanusei un sequestro conservativo ex art 669 bis e 671 c.p.c. per il valore di euro 41.656,08 nei confronti della convenuta
Controparte_1
Si è costituita in giudizio la società la quale, in via preliminare, ha eccepito che la Controparte_1
domanda proposta da parte attrice fosse inammissibile atteso che da qualificarsi come Pt_1
“consumatore”, avrebbe dovuto prima esperire i rimedi tesi alla riparazione e sostituzione dell'impianto e, solo in via residuale, chiedere la risoluzione del contratto.
Nel merito, ha contestato le deduzioni avverse e la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice atteso che l'impianto era perfettamente funzionante e la società fornitrice aveva correttamente adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali. La mancanza di dati relativi alla produttività dell'impianto era legata al mancato perfezionamento della registrazione dello stesso – che doveva intervenire dopo l'accoglimento pagina 5 di 16 della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione effettuata dalla GSE – ad opera della committente In ogni caso, l'onere di provare il grave inadempimento della società appaltante Pt_1
gravava su parte attrice, la quale aveva in precedenza sottoscritto la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Ha chiesto la chiamata in manleva del progettista dell'impianto, ing. , e Controparte_2 CP_2 dell'estensore della pratica edilizia, geom. Controparte_4
Si è costituito in giudizio l'ing. , il quale ha dedotto in primis di aver progettato Controparte_2 unicamente l'impianto elettrico al servizio del sistema eolico, con esclusione “della progettazione meccanica e architettonica del sistema di fissaggio della pala e l'analisi tecnico economica del rendimento dell'investimento”. L'incarico era stato svolto correttamente.
L'atto di chiamata in causa si profilava come assolutamente generico atteso che la società _1 non indicava quale sarebbe stato l'inadempimento del progettista;
ogni contestazione era comunque tardiva ex artt. 2226 e 2230 c.c.
L'Ingegnere ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione professionale per essere manlevato nel caso di condanna.
Si è costituita in causa la società (d'ora in poi la quale ha eccepito, Controparte_3 CP_3
preliminarmente, l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dall'Ing. Controparte_2
rispetto alle pretese avanzate da e, prima ancora, della
[...] Controparte_1 Pt_1
La convenuta ha dedotto che nel caso di accoglimento della domanda di risoluzione del CP_3
contratto (proposta da verso la , la copertura assicurativa non avrebbe potuto operare Pt_1 _1
quanto alla restituzione del dovuto prezzo, domanda gravante sulle sole parti contrattuali.
Rispetto, invece, alla domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice (quantificato equitativamente in euro 10.000,00), la garanzia sarebbe esclusa atteso che nel rischio assicurato non rientrerebbero i danni derivanti da errori di progettazione che rendano l'opera inidonea alla sua destinazione.
In ogni caso, la domanda proposta dalla nei confronti dell'Ing. Controparte_1 Controparte_2
sarebbe tardiva ed esercitata oltre i termini di decadenza previsti per legge (cfr artt. 2226 e 2230 c.c.).
La Compagnia ha da ultimo contestato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto atteso che la denunciava genericamente un “errore” di progettazione senza chiarire in cosa _1
lo stesso fosse consistito.
Ha concluso come sopra riportato.
Il geom. regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_4
contumacia.
pagina 6 di 16 La causa è stata istruita con prova documentale e consulenza tecnica volta ad accertare lo stato dell'impianto ed eventuali malfunzionamenti.
***
Sulla natura e causa del contratto intercorso tra e Parte_1 _1
E' documentalmente provato che abbia concluso con la società un Parte_1 Controparte_1
contratto di appalto per la fornitura, messa in posa e attivazione di un impianto micro-eolico presso l'Azienda agricola gestista dalla stessa (doc. 1 e 2 attrice).
Nell'offerta contrattuale, così come nel contratto “Casa efficiente”, si stimava che l'impianto sarebbe stato in grado di produrre circa 3.200Kw/anno per ogni singola pala (3 pale): l'interesse concreto della parte committente era quello di effettuare un investimento immediato che garantisse nel futuro un consistente risparmio - se non addirittura guadagno - sui costi di approvvigionamento dell'energia.
L'oggetto del contratto di appalto non era, quindi, la mera installazione di un impianto micro-eolico ma la fornitura di un impianto capace di produrre energia nella misura stimata nel contratto, soddisfacendo l'interesse economico posto a base dell'intera operazione finanziaria.
Parte attrice ha proposto il presente giudizio per sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668, ultimo comma, c.c. per grave inadempimento della _1
l'impianto realizzato non sarebbe idoneo a produrre energia per difetto di costruzione e/o progettazione.
La si è difesa deducendo che l'impianto sarebbe stato realizzato ad opera d'arte e, _1
comunque, non ricorrerebbero gli estremi per invocare la risoluzione per grave inadempimento (con onere di prova posta a carico di parte attrice).
Sull'eccezione di inammissibilità del giudizio.
La difesa ha in via preliminare dedotto che la domanda di risoluzione non poteva essere _1 validamente proposta da atteso ai sensi dell'art. 130 cod. cons. (vigente al momento Parte_1
della domanda) la stessa avrebbe prima dovuto chiedere la riparazione/sostituzione del bene e solo in via subordinata la risoluzione del contratto.
Il richiamo normativo è privo di ogni attinenza al caso di specie atteso che oggetto di causa non è la vendita di un bene “difettoso” ma l'inadempimento di un contratto di appalto con obbligo di risultato
( che produca energia nella misura promessa). Controparte_6
In secondo luogo, è la stessa a riconoscere che in data 12 novembre 2017 parte attrice _1 denunciava che l'impianto eolico era “privo delle caratteristiche previste dal contratto”; non risulta agli atti che la società appaltatrice abbia predisposto alcun intervento teso a risolvere le problematiche del sistema.
pagina 7 di 16 Sul funzionamento dell'impianto micro-eolico.
La causa è stata istruita con consulenza tecnica tesa ad accertare il rispetto delle leges artis nella predisposizione dell'impianto ed eventuali malfunzionamenti, che limitino la produzione di energia.
I risultati della consulenza sono esaustivi e questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del ctu nominato.
Il consulente, esaminati gli atti di causa, effettuati diversi sopralluoghi e prove sull'impianto, ha ritenuto “che il sistema di produzione di energia proposto dalla ditta installatrice detto “Impianto
Eolico” risulta, per quanto concerne i suoi componenti meccanici (pala eolica, inverter sistema di fissaggio contatore ecc.), conforme al contratto sottoscritto dalla SI.ra . Esistono Parte_1
delle difformità rispetto alla sezione dei cavi elettrici utilizzati, ma senza alcuna incidenza sulla funzionalità dell'impianto stesso.
Ha ritenuto che l'impianto – pur con qualche difformità rispetto al progetto – sia sostanzialmente conforme all'offerta quanto alle componenti meccaniche installate e correttamente collegato alla rete elettrica ma ha, tuttavia, appurato che la produzione di energia è “irrisoria” rispetto a quanto stimato nel contratto: “il rendimento dello stesso non risponde alle aspettative indicate nel progetto in quanto, la stima di produzione attesa per il sistema eolico, avrebbe dovuto attestarsi, al netto delle perdite, ad un valore di circa 3450 Kwh/anno per ogni singola pala producendo in totale 10.350 kwh/anno. Per maggior comprensione nei dieci mesi intercorsi tra i due sopralluoghi, pur con le incertezze e le variabilità del caso, la produzione si sarebbe dovuta avvicinare a circa 8.600 kwh e non, come già precisato a 21 kwh”. Detto deficit è determinato dal posizionamento dell'impianto stesso: “La problematica legata alla mancata produzione non riguarda il suo funzionamento meccanico e/o elettrico ma l'errata individuazione del sito di installazione che non garantisce le condizioni necessarie e sufficienti al rendimento ipotizzato. Questa affermazione trova conforto anche dall'analisi sui dati di produzione consegnati (a seguito di formale richiesta) dalla in data Controparte_7
17/07/2024, di cui si fornisce copia in allegato (All. n. 5), che evidenzia la bassa produzione dell'impianto fin dall'inizio della sua posa, (12/10/207-01/10/2018) quando sicuramente tutti gli apparati erano in perfette condizioni (vedi certificato di conformità dell'impianto)”.
Per quanto sopra, pur accertato che l'impianto sia privo di difetti meccanici e correttamente collegato alla rete elettrica, permane una inidoneità assoluta alla funzione per cui è stato progettato ossia quella di produrre energia elettrica nel quantitativo stimato.
La giurisprudenza ormai costante interpreta l'art. 1668 c.c. ritenendo che la risoluzione del contratto di appalto sia ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura pagina 8 di 16 notevole sulla struttura e funzionalità della medesima così da impedire che essa fornisca la sua normale utilità. Se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. La valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto.
Nel caso di specie, il consulente ha appurato un vizio di progettazione relativo alla collocazione stessa dell'impianto che posizionato in quel sito non poteva ab origine garantire la produttività stimata;
la correttezza del posizionamento è valutazione che deve essere operata dal professionista e rientra nella sfera di competenza della società appaltatrice.
Ora, il divario tra l'energia prodotta e quella stimata e indicata nel contratto è di misura così consistente da poter definire l'opera assolutamente inadatta alla sua funzione e alla causa concreta che le parti intendevano realizzare.
Per quanto sopra, la domanda di parte attrice deve essere accolta e dichiarata la risoluzione ex art. 1668
c.c. del contratto di appalto concluso tra e la società di cui è causa. Parte_1 _1
La società convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma versata dall'attrice oltre interessi legali dalla data del pagamento;
non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Analogamente, per effetto della risoluzione, grava su parte attrice l'obbligo di restituzione dell'impianto fornito dalla società appaltatrice in esecuzione del contratto oggi risolto.
Sul risarcimento del danno.
Parte attrice ha chiesto che la società appaltatrice fosse condanna a risarcirle - in misura equitativamente determinata dal giudice - il danno patrimoniale (lucro cessante) derivante dal mancato funzionamento dell'impianto. Ha qualificato il danno come perdita di chance di un possibile lucro:
“lucro cessante inteso in termini di mancati profitti che la sig. ben avrebbe potuto percepire Pt_1
impiegando le suddette somme in attività economiche e produttive altre, ovvero quale mancata possibilità di destinare le stesse ad investimenti più vantaggiosi, non ultima la possibilità di far realizzare l'impianto eolico richiesto ad altra impresa”.
La domanda non può essere accolta per estrema genericità.
In primis, trattandosi di danno da perdita di chance (come qualificato dalla parte) l'attrice ben avrebbe dovuto allegare in quali e diverse attività economiche quel capitale sarebbe stato impiegato e con quali pagina 9 di 16 prospettive di guadagno (in termini di elevata probabilità). Sul punto, invece, la difesa è assolutamente generica.
Quanto, invece, alla possibilità di rivolgersi ad altra impresa per l'installazione dell'impianto eolico, il
Tribunale rileva come la consulenza abbia accertato che il mancato funzionamento dell'impianto è determinato da una errata stima delle condizioni naturali del sito dove è stato collocato;
condizioni che non sarebbero variate al variare della impresa appaltatrice.
In ogni caso la Suprema Corte ritiene che in tema di appalto “il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, primo comma, e 1668 cod. civ., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato” (Corte di Cassazione, sent. n. 8889 del 18/04/2011).
L'ipotesi di un danno commisurato ai vantaggi che si sarebbero tratti dall'esatto adempimento non può essere accolta perché contraria alla ratio stessa della domanda di risoluzione avanzata dalla parte.
Per quanto sopra, la domanda di risarcimento del danno ulteriore avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
Sulla responsabilità dell'Ing. . Controparte_2
La società ha dedotto di aver commissionato la progettazione dell'opera all'ing. _1 CP_2
al quale dovrebbe essere addebitata ogni responsabilità in caso di accertato inadempimento
[...] del contratto di appalto per mancato funzionamento dell'impianto. Ha chiesto di essere manlevata dallo stesso per ogni somma e/o prestazione condannata ad eseguire in favore di parte attrice.
La difesa ha rilevato che all'Ingegnere era stata affidata la progettazione del solo Controparte_2
impianto elettrico con esclusione, quindi, di ogni responsabilità quanto alla scelta del sito.
La difesa non può essere accolta per quanto segue.
Questi gli elementi considerati:
1) nel progetto definitivo dell'impianto a firma ing. al punto 8.1 si esamina Controparte_2 specificatamente la “producibilità annua impianto”: i dati indicati in detto paragrafo (curva di potenza galleria del vento) sono riportati pedissequamente nella offerta formulata dalla alla e _1 Pt_1
nel contratto (3200KW per pala). Ciò significa che il professionista si è fatto carico del problema della producibilità dell'impianto;
pagina 10 di 16 2) nel progetto redatto dal professionista si legge nelle “premesse”: “Esulano dall'incarico del sottoscritto la progettazione meccanica e architettonica del sistema di fissaggio della pala, e l'analisi tecnico-economica del rendimento dell'investimento”.
Detta previsione, secondo la tesi difensiva dell'ing. , escluderebbe ogni Controparte_2 coinvolgimento del professionista nella valutazione e studio di collocazione dell'impianto.
La difesa non può essere accolta perché in contrasto proprio con il punto 8.1 della relazione, che sviluppa la problematica della collocazione dell'impianto. D'altronde sarebbe irragionevole che il professionista non avesse assunto alcun impegno in merito e avesse poi, nella relazione, sviluppato in uno specifico paragrafo lo studio delle condizioni naturali più favorevoli per la producibilità dell'impianto (“Ai fini della determinazione della producibilità dell'impianto è necessario qualificare il sito dal punto di vista anemologico […] Utilizzando la curva di potenza fornita dalla casa produttrice della turbina eolica riportata qui sotto è possibile stimare una producibilità lorda annuale dell'impianto”);
3) la mail del 27 luglio 2017 inviata dalla nulla prova sull'affidamento dell'incarico al _1
professionista e su cosa esso ricomprendesse. La mail è assolutamente generica (“Mi servirebbe appena possibile il progetto elettrico dell'impianto composto da n° 3 pale eoliche della cliente Parte_1 già caricato in dropbox”), tanto da rendere evidente che si inserisca in un rapporto professionale già in corso tra le parti e ad un progetto già sviluppato da (e già caricato su dropbox). Il Controparte_2
Tribunale ritiene che la stessa vada riferita ai prospetti elettrici dell'impianto che sono parte del più ampio progetto della struttura eolica affidato al professionista.
Considerati detti elementi nel loro complesso, il Tribunale ritiene che la valutazione e studio della collocazione dell'impianto fosse stata affidata all'ing. - che vi ha provveduto - per Controparte_2
cui lo stesso è oggi chiamato a rispondere di eventuali errori commessi.
Sul difetto di progettazione.
Questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del consulente tecnico secondo cui la mancata produzione di energia (nella misura stimata e di cui all'offerta) non sia stata determinata da un problema tecnico-meccanico dell'impianto ma da una erronea collocazione dello stesso, in zona priva delle condizioni naturali necessarie alla produzione della energia elettrica stimata.
In tema di “caratterizzazione anemologica”, il consulente scrive: “L'analisi effettuata dal progettista ing. , si è basata sulla elaborazione dei dati che fanno riferimento alla mappa Controparte_2 della velocità del vento reperibile sul sito dell'R.S.E. (Ricerca Sistema Energetico) che fornisce “… dati ed informazioni sulla distribuzione della risorsa eolica sul territorio e nelle aree marine dell'Italia
e nel contempo aiuta ad individuare le aree dove tali risorse possono essere interessanti per lo
pagina 11 di 16 sfruttamento energetico.” Tale procedura non è da ritenersi errata, tuttavia sarebbe stato utile, per una più efficace valutazione della produzione attesa, considerare la particolarità del sito nel quale si intendeva installare le suddette apparecchiature tenendo presenti, la posizione delle pale nel contesto generale, l'altezza delle stesse dal suolo e la reciproca distanza che, da un punto di vista tecnico non può essere inferiore a 3-5 volte il diametro delle pale”.
Nelle conclusioni della relazione si contesta l'erronea collocazione dell'impianto.
Secondo la difesa comparsa conclusionale – l'impianto eolico fornito da Controparte_8 [...]
pur connesso, attivo ed utilizzabile, presenterebbe problemi che impediscono allo stesso di _1
produrre energia elettrica, e quindi di funzionare correttamente. Si indicano una serie di possibili criticità che, tuttavia, il consulente ha escluso ritenendo che la parte meccanica dell'impianto sia funzionante.
Il Tribunale rileva che nella stessa relazione del ctp ing. si dà atto di problemi strutturali Persona_1
della turbina e di frequenti rotture degli impianti ma dette criticità sono determinate concretamente da situazione atmosferiche bene diverse da quelle del caso di specie e cioè da forti venti in cui l'impianto avrebbe operato;
situazioni diametralmente opposte a quella di specie (assenza di vento sufficiente).
Per quanto sopra, all'esito dell'istruttoria ed aderendo alle conclusioni del consulente d'ufficio, il
Tribunale ritiene che la progettazione sulla collocazione dell'impianto, affidata dalla _1 all'ing. , fosse errata e di tale inadempimento il professionista sia oggi chiamato a Controparte_2
rispondere secondo la domanda di manleva della _1
Sull'eccezione di decadenza dall'azione.
Rispetto alla domanda di manleva della la difesa ha eccepito la _1 Controparte_2
decadenza (omessa denunzia dei vizi/difformità fatti valere, nel termine di otto giorni dalla scoperta) e, comunque, la prescrizione della relativa azione (non esercitata entro l'anno dalla consegna), ex artt.
2226, comma 2, e 2230 c.c., chiedendone il rigetto.
L'eccezione non può essere accolta.
Il Tribunale ritiene che tra la società e l'ing. sia intercorso un rapporto _1 Controparte_2
d'opera professionale di tipo intellettuale in base al quale al professionista è stata affidata la progettazione dell'impianto.
La Corte di Cassazione con una pronuncia risalente ma non contraddetta dai successivi orientamenti ha affermato che “le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto
d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria
pagina 12 di 16 persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori” (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 15781 del 28 luglio 2005). La Corte rileva proprio come sarebbe contro ogni ratio affidare incarichi di progettazione anche complessi e/o direzione dei lavori a professionisti specializzati per poi sottoporre una loro eventuale responsabilità a termini così stringenti come quelli di cui alla normativa richiamata, annullando in concreto ogni possibilità di rivalersi nei loro confronti per errori progettuali o di direzione.
Per quanto sopra, l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa non è fondata e Controparte_2
deve essere rigettata.
Sulla domanda di manleva proposta da . _1
La domanda di manleva proposta da deve essere accolta. _1
L'inadempimento della è stato determinato dalla erronea e/o non perita progettazione _1
effettuata dal professionista, cui la società si era affidata.
Parte attrice ha proposto domanda di risoluzione nei confronti della sola quale Pt_1 _1
contraente diretto del contratto di appalto. Il Tribunale ritiene che ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c. quest'ultima sia legittimata a ripetere dal professionista quanto versato alla committente, per le responsabilità di cui sopra.
Vero è che l'obbligo restitutorio, a fronte della risoluzione del contratto, grava ex art. 2033 c.c. sulla sola quale contraente (difesa ma è altresì vero che detta risoluzione comporta per _1 CP_9
la stessa un pregiudizio economico evidente, venendo meno il corrispettivo stesso di quel contratto e, quindi, una perdita patrimoniale di cui il professionista progettista può essere chiamato a rispondere (in manleva) per responsabilità contrattuale da inadempimento.
La domanda di manleva avanzata dalla società non trova titolo nell'art. 1668 c.c. che _1 riguarda il rapporto ma nell'inadempimento al contratto professionale concluso con Parte_3
lo stesso Ingegnere, che ha determinato causalmente la risoluzione del contratto di appalto e, quindi,
l'esborso di cui oggi la chiede ristoro. _1
Sulla posizione del geom. . Controparte_4
La società ha proposto in via solidale domanda di manleva anche nei confronti del geom. _1 per l'attività di regolarizzazione urbanistica dell'impianto dallo stesso svolta. CP_4
All'esito dell'istruttoria non sono emersi profili di responsabilità sotto detto profilo, l'attività del geometra risulta correttamente svolta e, comunque, in alcun modo incidente sulla funzionalità dell'impianto che sola ha determinato la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto.
Rilevato che il geom. non si è costituito in giudizio nulla si dispone sulle spese di causa nei suoi CP_4
confronti.
pagina 13 di 16 Sul rapporto di assicurazione tra l'ing. e la Controparte_2 Controparte_3
L'ing. ha convenuto in causa la propria assicurazione professionale Controparte_2 [...]
chiedendo, nella denegata ipotesi che fosse accertata una qualsivoglia sua Controparte_3
responsabilità professionale, di essere garantito e manlevato ex art. 1917 c.c., comma 1, per qualsiasi pronunzia e conseguenza pregiudizievole in virtù delle polizze r.c.p. nn 136764863 e 167194599 (doc.
22/26 convenuto ). Controparte_2
La difesa di ha dedotto l'inoperatività delle polizze rispetto all'obbligo restitutorio derivante CP_3
dalla risoluzione del contratto di appalto – di cui sopra si è già detto – e comunque l'esclusione della vicenda dal rischio garantito.
Ha invocato l'esclusione della copertura assicurativa (cfr. Scheda di Polizza) deducendo una ipotesi di
“mancata rispondenza” atteso che l'inadempimento imputato all'Ingegnere consisterebbe in un errore di progettazione che ha reso l'opera inidonea alle necessità cui era destinata. In caso di condanna dello stesso al risarcimento del danno, la Compagnia non sarebbe tenuta a garantirlo.
La difesa non può essere condivisa per quanto segue:
- l'art.
3.4 sotto la rubrica “garanzia base – perdite patrimoniali” prevede espressamente al punto 2)
“Garanzia mancata rispondenza - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata, in conseguenza di errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi od in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione”. Nel caso di specie il professionista è chiamato a rispondere dell'erronea progettazione relativa al collocamento dell'opera; ipotesi che rientra perfettamente nelle ipotesi tipizzate di rischi coperti da garanzia;
- l'art. 3.5 “Esclusioni” prevede “15) da perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza salvo quanto disposto al punto 2 dell'articolo 3.4”. Quindi l'ipotesi di cui sopra (errore di progettazione) è fatta salva rientrando nel rischio assicurato;
- l'art. 3.2 “Attività assicurata” prevede “La garanzia si intende valida per il rischio relativo alla responsabilità civile inerente all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere ed architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore di tutte le opere previste dall'articolo
14 della legge 143 del 2/3/49 […] Restano comunque escluse le seguenti opere […] L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività: di consulenza in merito alle opere di cui sopra (salve le esclusioni ivi indicate), compreso il rilascio di certificazioni,
pagina 14 di 16 dichiarazioni e/o relazioni”. L'attività di progettista rientra, quindi, nelle ipotesi tipizzate di copertura della garanzia (salvo il caso di peculiari opere, tra cui non rientra l'impianto di cui è causa).
Per quanto sopra, il Tribunale ritiene la difesa della infondata non rinvenendo limiti e/o CP_3 esclusioni contrattuali alla copertura assicurativa del danno di cui è causa, legato all'errore di progettazione del professionista. Analogamente non si rinviene limiti di copertura per le spese legali sostenute per resistere in giudizio (limiti non specificatamente indicati dalla difesa . CP_3
Per quanto sopra, la società deve essere condannata a tenere indenne l'ing. CP_3 CP_2 [...]
da ogni somma lo stesso sia tenuto a versare a per l'inadempimento del contratto CP_2 _1
professionale di opera intellettuale di cui per causa.
***
Sulle spese di causa.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/2022, valori del tariffario medi per tutte le fasi di giudizio, valore di causa entro lo scaglione di euro 52.000,00.
Le spese sostenute da parte attrice sono poste a carico di quale parte contraente del Pt_1 _1
contratto di appalto oggi risolto. non ha avuto rapporti diretti con gli altri professionisti di cui si è Pt_1
avvalsa che hanno operato come suoi collaboratori interni. Contestualmente al merito sono _1
liquidate anche le spese del procedimento cautelare di sequestro preventivo (prima fase davanti al
Giudice monocratico) atteso che tale valutazione è rimessa al Giudice del merito, che è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio. Quelle del reclamo sono già state liquidate dal
Collegio. Si applicano i valori del DM 55/2014 essendosi detta fase conclusa nel 2018. Si applicano, per i procedimenti cautelari i valori medi per la fase introduttiva e di studio;
minimi per la fase decisionale, nulla per quella istruttoria non effettivamente svolta. Le spese sono regolate tra le sole parti che hanno fatto parte di quel giudizio.
Le spese tra le restanti parti sono liquidate ai sensi del DM 147/2022 con applicazione dei valori del tariffario medi per ogni fase di giudizio;
le spese di causa tra l'ing. e la propria Controparte_2
assicurazione sono liquidate con applicazione dei valori minimi attesa la semplicità delle questioni sollevate tra le due parti.
Spese di ctu a carico dell'Ing. . Controparte_2
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa respinta:
pagina 15 di 16 - rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di parte attrice proposta da
[...]
; Parte_4
- accoglie la domanda proposta da e dichiara la risoluzione del contratto di appalto per Parte_1
la fornitura di un impianto micro-eolico concluso con la società nel giugno 2017 con Controparte_1 obbligo di quest'ultima di procedere alla restituzione a parte attrice del corrispettivo pagato, pari ad euro 41.656,08, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice nei confronti della società
Controparte_1
- condanna la al pagamento in favore di parte attrice delle spese di causa del presente Controparte_1
giudizio che liquida in euro 7.650,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché al rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio cautelare RG 50/2018 pari a euro
3.100,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa;
spese tutte da versarsi in favore del procuratore avv. Murino Giorgio Virginio, dichiaratosi antistatario;
- accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti dell'ing. e _1 Controparte_2
condanna questo ultimo a rifondere alla ogni somma che sia condannata a versare a Controparte_1
parte attrice per le causali di cui in parte motiva, comprensive delle spese del presente giudizio (non del cautelare);
- condanna l'ing a rifondere alla società le spese di causa del presente Controparte_2 _1
giudizio che liquida in euro 7.650,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa da versarsi in favore del procuratore costituito avv. Alfonso D'Antuono;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dall'ing. nei confronti di Controparte_2 [...]
e condanna quest'ultima a rifondere al proprio assicurato ogni somma che lo stesso Controparte_3
sia condannato a versare alla società anche a titolo di spese legali per le causali di cui Controparte_1
sopra;
- condanna a rifondere all'ing. le spese del presente Controparte_3 Controparte_2
giudizio, che liquida in euro 3.800,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- rigetta ogni domanda proposta nei confronti del geom. nulla dispone sulle spese di Controparte_4
causa non essendosi detto convenuto costituito.
Lanusei, 15 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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