TRIB
Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 23381/2024 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
Il Tribunale di Brescia, Sezione Quarta Civile, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Simonetta Bruno Presidente
Dott. Gianluigi Canali Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto Giudice relatore nel procedimento ex artt. 142 ss. L.F. promosso su istanza di , con Parte_1 gli avv.ti Marco Garza e Erika Donna;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha emesso il seguente
D E C R E T O
Con istanza di esdebitazione iscritta a ruolo il 3.12.2024 si è Parte_1 rivolto a questo Tribunale chiedendo che sia dichiarata nei suoi confronti l'inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti a seguito della chiusura (disposta con decreto ex art. 118, c. I, n. 3, L.F. datato 13.12.2023) della procedura fallimentare n. 85/2015 fall. aperta con sentenza del 25.3.2015 anche a suo carico quale socio illimitatamente responsabile della società e Controparte_1
. Parte_1
Con decreto depositato in data 10.12.2024 il Tribunale ha fissato l'udienza di discussione del ricorso al 12.2.2025 ed ha disposto nei confronti ora del Curatore ora della Cancelleria la formazione, la produzione e l'acquisizione degli ulteriori documenti e dei pareri comprovanti la sussistenza dei requisiti contemplati all'art. 142
L.F. nonché la comunicazione dell'istanza e del relativo decreto ai creditori.
1 Per mezzo della propria relazione depositata in data 7.2.2025 (unitamente alla prova dell'effettuazione delle comunicazioni demandatagli) il Curatore dott. ha Parte_2 sostanzialmente dato atto di come sussistano le condizioni – quantomeno - di cui all'art. 142, c. I, L.F.
Per quanto riguarda invece il cosiddetto “presupposto di risultato” di cui all'art. 142,
c. II, L.F. il Curatore, per mezzo della propria relazione, ha indicato che ad esito della proceduta, con un passivo accertato di € 1.566.170,07= ed un attivo realizzato di €
99.316,33=, è stato garantito il pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al
6,34%.
Il comitato dei creditori non ha espresso alcun parere in quanto non costituito.
Non sono pervenute osservazioni o opposizioni da parte dei creditori.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha insisto per l'accoglimento del ricorso ed il Tribunale si è riservato la decisione.
--=o0o=--
L'istanza proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Sussistono infatti tutti i presupposti contemplati all'art. 142 L.F. perché sia dichiarata nei suoi riguardi l'inesigibilità dei debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.
Quanto a quelli di cui all'art. 142, c. I, L.F., in particolare, dalla disamina della relazione dimessa dal Curatore e dei certificati penali acquisiti ex officio risulta che il ricorrente ha cooperato con gli organi della procedura e non ha ritardato né è concorso a ritardarne lo svolgimento;
non ha violato le disposizioni di cui all'art. 48
L.F. né ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti;
non è stato condannato con sentenza definitiva per i delitti di cui al n. 6) né è attualmente sottoposto a procedimento penale per i medesimi titoli di reato.
Ricorre altresì il requisito di cui all'art. 142. c. II, L.F.
Invero, ricordato che la stessa giurisprudenza sia di legittimità (cfr. Cass. SS.UU.,
18.11.2011, n. 24215) che di merito ha precisato che affinché ricorra il presupposto in esame non è necessario che tutti i creditori abbiano ricevuto un pagamento ancorché parziale bensì è sufficiente che almeno alcuni di essi abbiano ottenuto una qualche soddisfazione purché in misura non irrisoria o “simbolica” (così Cass. Civ.,
Sez. I, 6.11.2024, n. 28505), si ritiene che nel caso in esame la percentuale di
2 pagamento dei creditori sociali e personali giustifichi la concessione del beneficio richiesto.
Le su richiamate percentuali non appaiono invero insignificanti nei termini appena indicati e sono state riconosciute ai creditori nell'ambito di una procedura fallimentare connotata da un contegno collaborativo dell'istante.
Del resto, dalla disamina della stessa relazione ex art. 33 L.F. a suo tempo redatta da parte del Curatore non emerge la ricorrenza di alcuna causa ostativa alla concessione del beneficio richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 142 ss. L.F., così provvede:
dichiara inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non Parte_1 soddisfatti integralmente nell'ambito della procedura fallimentare n. 85/2015 fall.;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il giudice relatore Il presidente
Dott. Alessandro Pernigotto Dott.ssa Simonetta Bruno
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
Il Tribunale di Brescia, Sezione Quarta Civile, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Simonetta Bruno Presidente
Dott. Gianluigi Canali Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto Giudice relatore nel procedimento ex artt. 142 ss. L.F. promosso su istanza di , con Parte_1 gli avv.ti Marco Garza e Erika Donna;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha emesso il seguente
D E C R E T O
Con istanza di esdebitazione iscritta a ruolo il 3.12.2024 si è Parte_1 rivolto a questo Tribunale chiedendo che sia dichiarata nei suoi confronti l'inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti a seguito della chiusura (disposta con decreto ex art. 118, c. I, n. 3, L.F. datato 13.12.2023) della procedura fallimentare n. 85/2015 fall. aperta con sentenza del 25.3.2015 anche a suo carico quale socio illimitatamente responsabile della società e Controparte_1
. Parte_1
Con decreto depositato in data 10.12.2024 il Tribunale ha fissato l'udienza di discussione del ricorso al 12.2.2025 ed ha disposto nei confronti ora del Curatore ora della Cancelleria la formazione, la produzione e l'acquisizione degli ulteriori documenti e dei pareri comprovanti la sussistenza dei requisiti contemplati all'art. 142
L.F. nonché la comunicazione dell'istanza e del relativo decreto ai creditori.
1 Per mezzo della propria relazione depositata in data 7.2.2025 (unitamente alla prova dell'effettuazione delle comunicazioni demandatagli) il Curatore dott. ha Parte_2 sostanzialmente dato atto di come sussistano le condizioni – quantomeno - di cui all'art. 142, c. I, L.F.
Per quanto riguarda invece il cosiddetto “presupposto di risultato” di cui all'art. 142,
c. II, L.F. il Curatore, per mezzo della propria relazione, ha indicato che ad esito della proceduta, con un passivo accertato di € 1.566.170,07= ed un attivo realizzato di €
99.316,33=, è stato garantito il pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al
6,34%.
Il comitato dei creditori non ha espresso alcun parere in quanto non costituito.
Non sono pervenute osservazioni o opposizioni da parte dei creditori.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha insisto per l'accoglimento del ricorso ed il Tribunale si è riservato la decisione.
--=o0o=--
L'istanza proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Sussistono infatti tutti i presupposti contemplati all'art. 142 L.F. perché sia dichiarata nei suoi riguardi l'inesigibilità dei debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.
Quanto a quelli di cui all'art. 142, c. I, L.F., in particolare, dalla disamina della relazione dimessa dal Curatore e dei certificati penali acquisiti ex officio risulta che il ricorrente ha cooperato con gli organi della procedura e non ha ritardato né è concorso a ritardarne lo svolgimento;
non ha violato le disposizioni di cui all'art. 48
L.F. né ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti;
non è stato condannato con sentenza definitiva per i delitti di cui al n. 6) né è attualmente sottoposto a procedimento penale per i medesimi titoli di reato.
Ricorre altresì il requisito di cui all'art. 142. c. II, L.F.
Invero, ricordato che la stessa giurisprudenza sia di legittimità (cfr. Cass. SS.UU.,
18.11.2011, n. 24215) che di merito ha precisato che affinché ricorra il presupposto in esame non è necessario che tutti i creditori abbiano ricevuto un pagamento ancorché parziale bensì è sufficiente che almeno alcuni di essi abbiano ottenuto una qualche soddisfazione purché in misura non irrisoria o “simbolica” (così Cass. Civ.,
Sez. I, 6.11.2024, n. 28505), si ritiene che nel caso in esame la percentuale di
2 pagamento dei creditori sociali e personali giustifichi la concessione del beneficio richiesto.
Le su richiamate percentuali non appaiono invero insignificanti nei termini appena indicati e sono state riconosciute ai creditori nell'ambito di una procedura fallimentare connotata da un contegno collaborativo dell'istante.
Del resto, dalla disamina della stessa relazione ex art. 33 L.F. a suo tempo redatta da parte del Curatore non emerge la ricorrenza di alcuna causa ostativa alla concessione del beneficio richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 142 ss. L.F., così provvede:
dichiara inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non Parte_1 soddisfatti integralmente nell'ambito della procedura fallimentare n. 85/2015 fall.;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il giudice relatore Il presidente
Dott. Alessandro Pernigotto Dott.ssa Simonetta Bruno
3