Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04860/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4860 del 2022, proposto da MA LV OZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pastore Carbone e Gianluigi Mazzella Di Bosco, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Monte di Procida, non costituito in giudizio;
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, in via Diaz 11;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, in via Diaz 11;
per l’annullamento
- della determina avente n. 15427 del 03.10.2022 e notificata in data 04.10.2022 emessa dal Responsabile del III° Settore nella persona dell’Arch. Simona Penza e del Responsabile del Procedimento nella persona dell’Arch. Antonio M. Illiano avente ad oggetto il “rigetto della domanda di condono edilizio avanzata ai sensi della legge. n. 724/1994 con prot. N. 2296 del 24.02.1995 e succ. integr. ed annullamento in via di autotutela dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 32 del 23.02.2015 e degli atti connessi, preordinati e conseguenti” ;
> e per l’accertamento dell’illegittimità:
- del silenzio rifiuto apposto dal Comune di Monte di Procida in ordine alla mancata adozione della presa d’atto ex art. 40, comma 2 e 3, del PSAI in ordine alla proposta di riperimetrazione dell’area sita in Monte di Procida alla via Panoramica n. 148 formulata dall’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale con nota n. 6698 del 28.04.2022;
- e di ogni altro atto ad essa preordinato, consequenziale o presupposto od in qualunque modo ad essa connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. TO OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 4860 del 2022 di cui all’epigrafe, notificato il 10.10.2022 e depositato il 20.10.2022, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento previa sospensiva: - della determina avente n. 15427 del 03.10.2022 e notificata in data 04.10.2022 emessa dal responsabile del III° settore nella persona dell’arch. Simona Penza e del responsabile del procedimento nella persona dell’arch. Antonio M. Illiano avente ad oggetto il “rigetto della domanda di condono edilizio avanzata ai sensi della l. n. 724/1994 con prot. n. 2296 del 24.02.1995 e succ. integr. ed annullamento in via di autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 32 del 23.02.2015 e degli atti connessi, preordinati e conseguenti”; - del silenzio rifiuto apposto dal Comune di Monte di Procida in ordine alla mancata adozione della presa d’atto ex art. 40 comma 2 e 3 del Psai in ordine alla proposta di riperimetrazione dell’area sita in Monte di Procida alla via panoramica n. 148 formulata dall’Autorità di bacino del distretto dell’appennino meridionale con nota n. 6698 del 28.04.2022; - e di ogni altro atto ad essa preordinato, consequenziale o presupposto od in qualunque modo ad essa connesso ”.
1.1. In particolare, con il predetto atto introduttivo, la parte ricorrente propone quattro doglianze: con la prima censura, la stessa deduce la violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/90 che esigerebbe non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di rigetto le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio pre-decisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione (in particolare, l’ente locale intimato – nel diniego impugnato – non avrebbe preso posizione sulla riduzione dei metri cubi attestata dalla perizia giurata del 30.08.2022 e non avrebbe operato alcun supplemento istruttorio); con la seconda censura, la parte ricorrente si duole dell’illogicità manifesta dell’azione amministrativa, del difetto di istruttoria e comunque della contraddittorietà della condotta dell’ente locale; con la terza censura, la parte ricorrente si lamenta della violazione del termine perentorio di 18 mesi di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 con riguardo all’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica; da ultimo, con la quarta censura, la parte ricorrente si duole dell’inerzia dell’ente locale intimato con riguardo al sub-procedimento di riperimetrazione dell’area di cui all’art. 40, commi 2 e 3, delle NTA al Piano Stralcio Assetto idrogeologico per la Regione Campania.
2. In data 26.10.2022, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione statale intimata.
3. All’esito dell’udienza camerale del 08.11.2022, il Collegio, con l’ordinanza n. 1954 del 10.11.2022, ha respinto l’istanza cautelare.
4. In data 07.02.2023, con l’ordinanza n. 485, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto avverso la predetta pronuncia.
5. In data 21.11.2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4- bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
TO OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO OL | EL AN |
IL SEGRETARIO