Articolo 3 della Legge 12 febbraio 1955, n. 46
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 marzo 1955
Art. 3.
Gli interessi e il compenso di gestione, di cui all' articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 , saranno liquidati a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 1952, mediante decreto del Ministro per il tesoro e con imputazione ai fondi che residuano sugli stanziamenti all'uopo gia' a suo tempo effettuati a carico del bilancio del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 19 marzo 1955