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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/09/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1422/2022 R.G.
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca n. 199/c, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Greco e Giuseppe Canonico, i quali lo rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto separatamente, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
(C.F. , con sede in Venezia- Controparte_1 P.IVA_1
Mestre alla Via del Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Verona al V.lo S. Bernardino n. P.IVA_2
5°, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2178/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento iscritto al R.G. 5463/2021, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessivasomma di € 17.183,21 oltre interessi, spese, IVA e CPA in favore della nella qualità di Controparte_1 mandataria della L'opponente esponeva che il Controparte_2 pagamento del credito dedotto in seno al decreto ingiuntivo opposto era già stato ingiunto per mezzo del decreto ingiuntivo n. 538/2017, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento iscritto al R.G. 6362/2016. Pertanto, contestata la duplicazione del titolo ed eccepita l'inammissibilità della domanda monitoria per carenza di interesse ad agire da parte creditore, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo, con condanna del creditore opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva la rappresentando che il credito Controparte_3 oggetto del procedimento monitorio traeva origine da un contratto di finanziamento stipulato dal sig. con la , la quale non Pt_1 Controparte_4 CP_ avrebbe informato la cessionaria di aver ottenuto, nei confronti del debitore ceduto, dapprima il decreto ingiuntivo n. 538/2017 e successivamente la sentenza n. 454/2018. Pertanto, dichiarava di rinunciare agli atti del procedimento monitorio e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo il creditore opposto agito incolpevolmente ed in buona fede.
All'esito della trattazione, veniva fissata l'udienza del 15/9/2025 da svolgersi con modalità cartolare. I procuratori delle parti discutevano come in atti mediante il deposito di note di trattazione scritta, viste le quali la causa viene posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta rinuncia agli atti del procedimento monitorio, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, ha comportato la cessazione della materia del contendere posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a decreto ingiuntivo ove il creditore abbia formalmente rinunciato ad avvalersene.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, il venir meno dell'interesse non può Pt_1 che portare alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI,
31.7.2018,n. 20182).
pag. 2/4 Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza dichiarata, la causa viene in decisione al solo fine di statuire sull'imputazione delle spese del giudizio.
Come noto, al fine di statuire sulle dette spese, il giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale. In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica … una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719). Occorre, pertanto, verificare se la domanda avanzata, aveva, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
Orbene, già al momento dell'instaurazione del procedimento R.G. 5463/2021, all'esito del quale sarebbe stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2178/2021, era già stata pronunciata tra il debitore e il creditore/cedente, Parte_1
la sentenza n. 454/2018, la quale rigettava Controparte_5
l'opposizione spiegata in quella sede giudiziale, dichiarando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, fondato sulla medesima pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto.
Ne deriva che l'azione promossa dal cessionario, ha costretto il debitore a svolgere un'attività difensiva che, alla luce della menzionata sentenza, si rivela superflua stante l'avvenuta duplicazione del titolo incorporante la pretesa creditoria.
Ne discende che l'odierno opposto, virtualmente soccombente nel presente giudizio, dovrà tenere indenne l'opponente rispetto alle spese da questo affrontate per far valere in giudizio le proprie ragioni contro una pretesa creditoria che deve riconoscersi come priva di fondamento ab origine.
Nonostante ciò, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per una condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Anzi, la condotta processuale del creditore opposto e l'immediato riconoscimento delle ragioni della controparte valgono ad escludere ogni profilo di responsabilità aggravata, dimostrando semmai la buonafede con cui il cessionario ha adito le vie giudiziarie, non avendo questi avuto conoscenza della sentenza intervenuta tra il debitore ceduto ed il cedente.
pag. 3/4 Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore dichiarato in considerazione dell'attività processuale espletata e della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1422/2022 R.G. , così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2178/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e contestualmente dichiara cessata la materia del contendere;
2) Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.,
3) Condanna di mandataria della Controparte_3 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. CP_2 Pt_1
che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, €145,50 per spese,
[...] oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c in favore degli avv.ti antistatari Alessandro Greco e Giuseppe Canonico, che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso in Siracusa il 19.09.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 4/4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1422/2022 R.G.
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca n. 199/c, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Greco e Giuseppe Canonico, i quali lo rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto separatamente, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
(C.F. , con sede in Venezia- Controparte_1 P.IVA_1
Mestre alla Via del Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Verona al V.lo S. Bernardino n. P.IVA_2
5°, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti -opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2178/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento iscritto al R.G. 5463/2021, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessivasomma di € 17.183,21 oltre interessi, spese, IVA e CPA in favore della nella qualità di Controparte_1 mandataria della L'opponente esponeva che il Controparte_2 pagamento del credito dedotto in seno al decreto ingiuntivo opposto era già stato ingiunto per mezzo del decreto ingiuntivo n. 538/2017, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento iscritto al R.G. 6362/2016. Pertanto, contestata la duplicazione del titolo ed eccepita l'inammissibilità della domanda monitoria per carenza di interesse ad agire da parte creditore, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo, con condanna del creditore opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva la rappresentando che il credito Controparte_3 oggetto del procedimento monitorio traeva origine da un contratto di finanziamento stipulato dal sig. con la , la quale non Pt_1 Controparte_4 CP_ avrebbe informato la cessionaria di aver ottenuto, nei confronti del debitore ceduto, dapprima il decreto ingiuntivo n. 538/2017 e successivamente la sentenza n. 454/2018. Pertanto, dichiarava di rinunciare agli atti del procedimento monitorio e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo il creditore opposto agito incolpevolmente ed in buona fede.
All'esito della trattazione, veniva fissata l'udienza del 15/9/2025 da svolgersi con modalità cartolare. I procuratori delle parti discutevano come in atti mediante il deposito di note di trattazione scritta, viste le quali la causa viene posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta rinuncia agli atti del procedimento monitorio, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, ha comportato la cessazione della materia del contendere posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a decreto ingiuntivo ove il creditore abbia formalmente rinunciato ad avvalersene.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, il venir meno dell'interesse non può Pt_1 che portare alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI,
31.7.2018,n. 20182).
pag. 2/4 Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza dichiarata, la causa viene in decisione al solo fine di statuire sull'imputazione delle spese del giudizio.
Come noto, al fine di statuire sulle dette spese, il giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale. In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica … una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719). Occorre, pertanto, verificare se la domanda avanzata, aveva, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
Orbene, già al momento dell'instaurazione del procedimento R.G. 5463/2021, all'esito del quale sarebbe stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2178/2021, era già stata pronunciata tra il debitore e il creditore/cedente, Parte_1
la sentenza n. 454/2018, la quale rigettava Controparte_5
l'opposizione spiegata in quella sede giudiziale, dichiarando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, fondato sulla medesima pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto.
Ne deriva che l'azione promossa dal cessionario, ha costretto il debitore a svolgere un'attività difensiva che, alla luce della menzionata sentenza, si rivela superflua stante l'avvenuta duplicazione del titolo incorporante la pretesa creditoria.
Ne discende che l'odierno opposto, virtualmente soccombente nel presente giudizio, dovrà tenere indenne l'opponente rispetto alle spese da questo affrontate per far valere in giudizio le proprie ragioni contro una pretesa creditoria che deve riconoscersi come priva di fondamento ab origine.
Nonostante ciò, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per una condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Anzi, la condotta processuale del creditore opposto e l'immediato riconoscimento delle ragioni della controparte valgono ad escludere ogni profilo di responsabilità aggravata, dimostrando semmai la buonafede con cui il cessionario ha adito le vie giudiziarie, non avendo questi avuto conoscenza della sentenza intervenuta tra il debitore ceduto ed il cedente.
pag. 3/4 Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore dichiarato in considerazione dell'attività processuale espletata e della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1422/2022 R.G. , così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2178/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e contestualmente dichiara cessata la materia del contendere;
2) Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.,
3) Condanna di mandataria della Controparte_3 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. CP_2 Pt_1
che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, €145,50 per spese,
[...] oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c in favore degli avv.ti antistatari Alessandro Greco e Giuseppe Canonico, che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso in Siracusa il 19.09.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 4/4