Articolo 32 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 31Articolo 33
Versione
28 gennaio 1958
>
Versione
1 marzo 1986
Art. 32. (Cauzione) ((I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita))
Entrata in vigore il 1 marzo 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente