Sentenza 22 marzo 2012
Massime • 1
Poiché in forza del r.d. 23 settembre 1923 n. 2013, entrato in vigore dal primo giorno dell'anno successivo e poi abrogato dall'art. 24 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, fu previsto che i parroci, avendo svolto attività di ufficiali di stato civile nel periodo 1915-1923, dovevano ritenersi autorizzati, per lo stesso tempo, al relativo rilascio delle corrispondenti certificazioni, ne deriva che, nei territori annessi della ex Jugoslavia, per gli atti formati prima del 1° gennaio 1924, i ministri di culto hanno continuato a curare la custodia degli atti di stato civile conservati negli archivi parrocchiali con l'obbligo, civilmente sanzionato, di rilasciarne copia. Pertanto, anche alla stregua dei principi di irretroattività della legge successiva e di conservazione degli atti giuridici, lo stato di famiglia rilasciato dal locale ufficio parrocchiale con riferimento al certificato conservato nei propri archivi ai sensi del citato r.d., costituisce idonea attestazione, le cui risultanze possono essere adeguatamente valutate dal giudice di merito ai fini dell'individuazione della qualità soggettiva dedotta, in funzione della legittimazione alla causa, in un giudizio di successione ereditaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2012, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18854/10) proposto da:
RO UR (nella qualità di erede universale di RO CA) - C.F. [...], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Scalia Gemma e Cattaneo Leonardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, al viale delle Milizie, n. 19;
- ricorrente principale -
contro
IC MA (C.F.: [...]) e IC UR (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale condizionato), dagli Avv.ti Gustavo Orlando - Zon e Omelia Manfredini ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda, in Roma, viale G. Belli, n. 36;
- controricorrenti -
ricorrenti incidentali -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 140/2010, depositata il 22 gennaio 2010 e notificata il 13 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 9 febbraio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l'Avv. Gemma Scalia per la ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2001 i sigg. TE ed AU AP convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il sig. CA RO e, sulla premessa di essere eredi legittimi di AP NI, deceduta nell'agosto 2000 (in quanto figli del di lei fratello AP NT), chiedevano di dichiarare la nullità e, in subordine, l'annullamento, per mancanza di autografia, del testamento olografo datato 1 maggio 1998 della "de cuius" (nella migliore ipotesi formato con mano guidata), con il quale era stato istituito erede il predetto convenuto, con conseguente apertura della successione legittima. Il RO CA si costituiva in giudizio, contestando la qualità dedotta dagli attori, e, all'esito dell'esperita istruzione probatoria (nel corso della quale era espletata c.t.u. / grafologica), sopravvenuto l'intervento di RO AU, quale erede universale dell'originario convenuto, il Tribunale adito, con sentenza n. 11737 del 2005, respingeva la domanda degli attori, ritenendo il loro difetto di legittimazione attiva. Interposto appello da parte dei due AP, nella resistenza dell'appellata, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 140 del 2010, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava, ai sensi dell'art.606 c.c., la nullità dell'impugnato testamento, condannando l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado, ponendo definitivamente a suo carico anche le spese occorse per la c.t.u.. A sostegno dell'adottata decisione la Corte territoriale rilevava che, sulla scorta della conferente documentazione acquisita agli atti (riconducibile, peraltro, anche alla legislazione "ratione temporis" applicabile di cui al R.D. n. 2013 del 1923), oltre che di altri elementi probatori idoneamente prodotti, poteva dirsi sufficientemente comprovata la legittimazione attiva degli appellanti e che, con riferimento al merito della proposta azione di nullità dell'impugnato testamento, dall'espletata c.t.u., era emersa l'apocrificità del testamento medesimo, con la conseguente fondatezza dell'azione proposta dai AP. In particolare, la Corte di appello milanese osservava che, nei territori annessi, i parroci, incaricati dalla precedente legislazione della tenuta dei registri di stato civile, erano abilitati a rilasciare copie e certificati delle relative iscrizioni, evidenziando che dal certificato di stato di famiglia prodotto agli atti era risultato che NT e NI AP erano fratelli e che le difformità di alcuni dati contenuti nel certificato di residenza non erano significative ed erano, comunque, da considerarsi superate per effetto delle ammissioni contenute in alcuni atti difensivi della parte convenuta;
quanto al merito dell'azione di nullità dell'impugnato testamento, rilevava che l'evidenza di un'assistenza manuale nella redazione dell'atto di ultima volontà escludeva l'autografia dell'atto stesso, la quale deve essere riferita a tutte le componenti del testamento medesimo.
Avverso l'indicata sentenza di secondo grado (notificata il 13 maggio 2010) ha proposto ricorso per cassazione la RO AU, articolato in due motivi, al quale hanno resistito con controricorso gli intimati TE e AU AP, che hanno avanzato contestualmente anche ricorso incidentale condizionato riferito a due mezzi. La difesa della ricorrente principale ha, a sua volta, formulato controricorso al ricorso incidentale e ha depositato, altresì, memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del R.D. 24 settembre 1923, n. 2013, artt. 3 e 7, abrogato con D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (avuto riguardo all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e
4).
2. Con il secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato i controricorrenti hanno denunciato l'omessa ed erronea motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione delle prove orali articolate dalla difesa nei due gradi di giudizio, nonché alle prove documentali prodotte in grado di appello (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato i due controricorrenti hanno prospettato il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 5. Entrambi i motivi formulati dalla ricorrente principale attengono all'aspetto della legittimazione ad agire nei gradi di merito dei sigg. TE ed AU AP in relazione all'azione dai medesimi esercitata ai sensi dell'art. 606 c.p.c.. Tale limitazione dell'oggetto del ricorso non determina - diversamente da quanto dedotto dai due controricorrenti - una carenza di interesse della RO, proprio perché riguardante una condizione preliminare di merito della suddetta azione che si ricollega direttamente al riconoscimento della sussistenza o meno di un interesse dei AP a far valere la nullità del testamento impugnato, quali successibili, in conformità della previsione contenuta nello stesso art. 606 c.c.. Tale norma, infatti, implica che l'utile esperimento della relativa azione non possa, comunque, prescindere dall'emergenza di un interesse concreto alla rimozione del testamento che si ritiene invalido. In tal senso non risulta ostativo il precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 16 del 1985) richiamato dai controricorrenti, con il quale, presupponendosi il predetto concetto (dovendosi riconoscere, ancorché non via esclusiva ma certamente primaria, l'interesse in questione a chi intenda rimuovere un ostacolo ad una delazione a suo favore, provenga essa dalla legge o da altro precedente testamento), è stato, in effetti, sottolineato che l'azione diretta a conseguire la nullità del testamento può essere proposta da chiunque abbia un interesse meritevole di tutela giurisdizionale (da verificare in concreto in virtù di apposita indagine di merito), distinguendosi nettamente, in quanto prescinde dalla qualità di erede, dall'azione di petizione ereditaria, di cui all'art. 533 c.c., la quale ha come oggetto il riconoscimento, in favore dell'istante, proprio della sua qualità di erede al fine di ottenere la restituzione del beni ereditari da parte di chi li possieda a titolo di erede o senza titolo alcuno.
6. Ciò posto, deve evidenziarsi che, con la prima doglianza formulata nel ricorso principale, la signora RO AU prospetta la violazione delle richiamate norme di cui al R.D. n. 2013 del 1923, artt. 3 e 7 (peraltro abrogato nel 2008), alle quali ha posto riferimento la sentenza in questa sede impugnata, sul presupposto della loro inapplicabilità del caso concreto, alla stregua della complessiva argomentazione secondo cui tali disposizioni non riconoscevano alcuna efficacia alla certificazione prodotta dalle controparti ma prevedeva una mera sanzione per i depositari e che, in ogni caso, dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, i territori annessi erano stati nuovamente ceduti ed attribuiti alla Jugoslavia e, poi, alla Repubblica di Croazia, con la conseguenza che le norme italiane, fino ad allora vigenti, non si sarebbero dovute ritenere più applicabili, in quanto sostituite dalle norme dello Stato che da qual momento aveva cominciato ad esercitare la propria sovranità.
6.1. La complessa doglianza, così come dedotta, è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Rileva il collegio che, pur essendo incontestabile che la cessione alla ex Jugoslavia delle Province redente ha comportato l'inapplicabilità nelle stesse Province della legislazione italiana, deve, tuttavia, sottolinearsi che l'attività di stato civile sino al 1923 era stata esercitata presso le parrocchie secondo la legislazione austroungarica e che i certificati anteriori a tale periodo dovevano essere rilasciati dalle parrocchie e non dagli uffici di stato civile presso i Comuni come stabilito dalla legislazione italiana e confermata dalla legislazione successiva della Jugoslavia. Fu, infatti, proprio attraverso il R.D. 24 settembre 1923, n. 2013 che venne previsto ufficialmente che i parroci, avendo svolto attività di ufficiali di stato civile per il periodo 1915-1923, rimanevano autorizzati, per il medesimo periodo, al rilascio di certificazioni valide a tutti gli effetti civili. Inoltre va aggiunto che, in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, alla quale aveva aderito la Juogosiavia e che la Croazia ha fatto propria al momento della sua costituzione avvenuta l'8 ottobre 1992, era stata abolita la legalizzazione degli atti pubblici destinati ad essere fatti valere in un'altra nazione firmataria, quale l'Italia; peraltro, analoga previsione era stata inserita nella Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile ed amministrativa conclusa a Roma il 3 dicembre 1960, ratificata con la L. 12 agosto 1962, n. 1368. Alla stregua di tale ricostruzione, pertanto, deve ritenersi corretta l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale secondo cui, nei territori annessi, per gli atti formati prima del 1 gennaio 1924, data di entrata in vigore del citato R.D. n. 2013 del 1923, i ministri di culto hanno continuato a curare la custodia degli atti di stato civile conservati negli archivi parrocchiali con l'obbligo, civilmente sanzionato, di rilasciarne copia e, dunque, a svolgere in tale ambito le funzioni degli ufficiali di stato civile in quei luoghi in precedenza inesistenti. Conseguentemente, anche alla stregua del fondamentale principio di irretroattività della legge e di quello di conservazione degli atti giuridici (estensibile anche in ambito amministrativo), la Corte di appello di Milano ha ritenuto legittimamente che lo stato di famiglia n. 44 del 2001 rilasciato dall'Ufficio Parrocchiale di IS costituisse un'idonea attestazione del certificato conservato negli archivi parrocchiali di quella località in forza del disposto del R.D. n. 2013 del 1923, le cui risultanze (pur volendosi prescindere dalla sussistenza di un'efficacia legale in senso stretto del documento) potevano essere adeguatamente valutate ai fini della individuazione della qualità dedotta in giudizio dai due originari attori (poi appellanti), peraltro non considerate in via esclusiva, in funzione probatoria, ai fini del riscontro di detta qualità e della correlata legittimazione "ad causam" di TE ed AU AP.
7. Anche il secondo motivo articolato nell'interesse della ricorrente principale - con il quale si è intesa allegare l'insufficienza e la contraddittorietà del percorso motivazionale della sentenza impugnata - non è meritevole di pregio e va, quindi, respinto.
7.1. Ritiene il collegio, infatti, che la Corte territoriale, valorizzando il principio generale di acquisizione probatoria (v., tra le tante, Cass. n. 5980 del 1998 e Cass. n. 1112 del 2003), ha offerto una motivazione logica ed esauriente del suo convincimento in ordine alla ricostruzione della qualità dei due AP, prendendo in esame sia le risultanze emergenti dalla suddetta attestazione dell'Ufficio parrocchiale di IS (oltretutto avvalorate anche da altri riscontri documentali così come richiamati in controricorso:
cfr. pagg. 7-8) e confrontate con lo stato di famiglia di AP NT rilasciato dal Comune di Monfacone, che gli elementi istruttori desumibili dalla stessa condotta processuale approntata dall'attuale ricorrente nei gradi di merito, con particolare riferimento alle ammissioni contenute in atti difensivi (su cui v., ad es., la citata Cass. n. 1112 del 2003) circa la conoscenza dello stato di parentela intercorrente tra gli attori e la signora AP NI, sorella del loro genitore AP NT.
In particolare la Corte meneghina ha dato pieno riscontro argomentativo del raggiunto convincimento (ravvisando, peraltro, l'ultroneità dell'esigenza di dar luogo all'assunzione di altri mezzi probatori, pure ritualmente dedotti, nei gradi di merito, nell'interesse dei controricorrenti), avendo, per l'appunto, considerato la congruità della rilevanza delle risultanze della suddetta attestazione anagrafica rilasciata dall'Ufficio parrocchiale di IS, dal quale era desumibile che TE AP e US IV avevano avuto nove figli, tra i quali NT e AP NI (il cognome era stato così variato in virtù di apposito decreto prefettizio), sottolineando come le divergenze riscontrabili rispetto al certificato dello stato di famiglia e di residenza di AP NT (pure ritualmente acquisito agli atti del giudizio), non recante anche l'ulteriore nome SI ed indicante il giorno di nascita 12 anziché 16 (giugno 1905), non potevano mettere in dubbio l'identità della persona, tanto più in considerazione delle ammissioni contenute nella memoria istruttoria del 30 settembre 2002 depositata nell'interesse dell'originario convenuto (con particolare riferimento ai capitoli 29 e 38) relative ai rapporti telefonici di AP NI con la cognata IA Costessi, risultante, appunto, come la moglie di AP NT. A quest'ultimo riguardo deve ribadirsi che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, se sottoscritte unicamente dal procuratore "ad litem", pur non avendo valore confessorio, costituiscono certamente elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento (come è avvenuto proprio nel caso in questione:
cfr. Cass. n. 15760 del 2001 e Cass. n. 319 del 2004).
8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, devono essere rigettati entrambi i motivi dedotti con il ricorso principale;
a tale pronuncia consegue l'assorbimento dei motivi del ricorso incidentale siccome proposti in modo condizionato.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile, il 9 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012