Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2012, n. 4612
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Sentenza 22 marzo 2012

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Poiché in forza del r.d. 23 settembre 1923 n. 2013, entrato in vigore dal primo giorno dell'anno successivo e poi abrogato dall'art. 24 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, fu previsto che i parroci, avendo svolto attività di ufficiali di stato civile nel periodo 1915-1923, dovevano ritenersi autorizzati, per lo stesso tempo, al relativo rilascio delle corrispondenti certificazioni, ne deriva che, nei territori annessi della ex Jugoslavia, per gli atti formati prima del 1° gennaio 1924, i ministri di culto hanno continuato a curare la custodia degli atti di stato civile conservati negli archivi parrocchiali con l'obbligo, civilmente sanzionato, di rilasciarne copia. Pertanto, anche alla stregua dei principi di irretroattività della legge successiva e di conservazione degli atti giuridici, lo stato di famiglia rilasciato dal locale ufficio parrocchiale con riferimento al certificato conservato nei propri archivi ai sensi del citato r.d., costituisce idonea attestazione, le cui risultanze possono essere adeguatamente valutate dal giudice di merito ai fini dell'individuazione della qualità soggettiva dedotta, in funzione della legittimazione alla causa, in un giudizio di successione ereditaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2012, n. 4612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4612
    Data del deposito : 22 marzo 2012

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