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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7062 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19235/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MERLINI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA
VITTORIA, 7 , presso il difensore Pt_1
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGLIA ANDREA CP_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. CAZZANI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
DELL'ANNUNCIATA, 23/4 , presso il difensore avv. BIGLIA ANDREA GIOVANNI Pt_1
parte appellata pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
in riforma dell'impugnata sentenza n. 183/2022 emessa dal Giudice di Pace di nel giudizio N. Pt_1
23115/2020 R.G., dichiarare e ritenere che nulla è dovuto da Parte_1
in favore del sig. per i danni lamentati nell'atto introduttivo del giudizio 23115/2020
[...] CP_1
Giudice di Pace di stante la non operatività dell'art. 2051 cc e/o la sussistenza della esimente Pt_1
del caso fortuito
- in subordine riformare la sentenza con cui l'appellante è stata condannata a corrispondere la somma
di € 2.935,75 non avendo l'appellato provato il nesso causale ovvero la necessità delle riparazioni
come quantificate nel preventivo e nella fattura dimesse in atti
- in ulteriore subordine riformare il capo della sentenza con cui è stato riconosciuto il diritto del
signor al ristoro della somma di € 685,45 porta-ta dalla fattura del 31.7.2020 (doc. 17 CP_1
fascicolo appellato), poiché non riconducibile eziologicamente all'occorso
- in via ulteriormente gradata riformare la sentenza e dichiarare non dovuta la somma di € 158,48
relativa alla ricarica dell'impianto di climatizzazione del veicolo di controparte
con consequenziale riforma del capo della sentenza con cui la comparente è stata condannata al
pagamento delle spese di lite.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
in via preliminare: dichiarare inammissibile, improcedibile o ogni altra migliore statuizione l'appello
proposto da in conseguenza della mancata Parte_1
sottoscrizione digitale dell'atto di citazione in appello notificato, in violazione del combinato disposto
pagina 2 di 8 di cui all'art. 125 c.p.c. e all'art.
3-bis, comma 1, Legge n. 53/94; - nella non creduta ipotesi di
mancato accoglimento dell'eccezione di cui al punto che precede, dichiarare inammissibile,
improcedibile o ogni altra migliore statuizione l'appello proposto da Parte_1
ai sensi degli art. 342 e 348-bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa.
[...]
In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in toto la
[...]
sentenza del Giudice di Pace di n. 183/2022. Pt_1
In ogni caso: con vittoria delle competenze e spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Controparte_2
in giudizio proponendo appello avverso la sentenza n. 183/2022 emessa inter partes CP_1
dal giudice di Pace di . Pt_1
L'appellante in particolare esponeva:
- che il aveva convenuto in giudizio avanti il Giudice di Pace di l'odierna CP_1 Pt_1
appellante, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro occorso all'automezzo di sua proprietà in data 22/10/2019, lungo la Tangenziale Ovest
A54 direzione San Martino Siccomario;
- che, in particolare, l'attore assumeva che all'altezza del cavalcavia posto al km 6+100
l'autovettura veniva colpita da un blocco di calcestruzzo, distaccatosi dal cornicione del cavalcavia “4 ospedali”, danneggiando il cofano motore e la mascherina del radiatore della vettura;
- che l'attore quantificava i danni in € 2.250,30 e a tal fine produceva preventivo di riparazioni e pagina 3 di 8 fotografie del mezzo;
- che nel corso del giudizio l'attore chiedeva anche il risarcimento di € 685,45 e produceva all'uopo fattura di riparazione del sistema di climatizzazione, sostenendo che il danno fosse riconducibile al sinistro, sebbene manifestatosi in corso di causa;
- che si costituiva la , cointestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, Parte_1
eccependo la carenza di responsabilità in capo all'ente gestore della strada, la inapplicabilità
dell'art. 2051 c.c. e l'assenza di nesso causale e della relativa prova tra evento e danno;
- che la convenuta in subordine invocava il caso fortuito e contestava la quantificazione del danno non supportata da idoneo supporto probatorio, né dell'effettivo esborso economico;
- che il Giudice di Pace adito, con la sentenza oggetto di impugnazione, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento della somma di € 2.935,75 e delle spese legali;
- che la sentenza era errata, sia nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., sia nella quantificazione dei danni;
- che, in particolare, il giudice di primo grado non aveva correttamente valutato le prove offerte dall'attore, le quali erano inidonee a dimostrare che il danno patito fosse disceso da un blocco di calcestruzzo distaccatosi dal cavalcavia;
- che, inoltre, il giudice di primo grado erroneamente non aveva riconosciuto l'elemento liberatorio del caso fortuito;
- che, infine, l'accertamento dei danni era stato fatto sulla base delle mere dichiarazioni della parte.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, CP_1
eccependo l'inesistenza dell'atto di appello, per non essere stato sottoscritto dal procuratore;
nel merito pagina 4 di 8 evidenziava la correttezza della decisione di primo grado.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il giudice originario assegnatario della causa assegnava i termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche e tratteneva la causa in decisione.
A seguito di provvedimento dell'11.7.2025 di riassegnazione a questo giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva fissata l'udienza del 23.9.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non può Controparte_2
trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Preliminarmente, tuttavia, va respinta l'eccezione di nullità del gravame sollevata da parte appellata,
considerato come l'atto di citazione e la relativa procura alle liti risultano ritualmente sottoscritti telematicamente dal procuratore dell'appellante, come da questi chiarito e documentato nelle proprie difese, senza che parte appellata abbia in alcun modo replicato.
Fatta tale precisazione, va osservato come l'appellante abbia contestato la decisione del giudice di primo grado, sostenendo come non fosse stata raggiunta la prova del nesso di causalità fra la cosa di cui l'appellante aveva la custodia, ossia il cavalcavia autostradale, e l'evento lesivo, ossia il distacco di una parte di cemento, che cadendo avrebbe colpito l'autovettura del in transito lungo quel tratto CP_1
autostradale.
In particolare l'appellante ha enfatizzato come la riconducibilità del blocco di cemento dal cavalcavia troverebbe conforto esclusivamente nella tesi oggi dedotta in giudizio dallo stesso danneggiato, non trovando riscontro alcuno negli elementi di prova acquisiti e precludendo per tale ragione pagina 5 di 8 l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Sennonchè, se è vero che il in sede di denuncia dell'accaduto ha chiarito di non sapere con CP_1
certezza se il blocco di cemento si fosse distaccato fortuitamente dal cavalcavia o se qualcuno transitando sullo stesso ne avesse fatto lancio nella sottostante autostrada, altrettanto vero è che una pattuglia di operanti, recatasi la sera stessa dei fatti sul tratto autostradale, ha attestato come si riscontrasse una lesione nel manufatto in cemento del cavalcavia, tanto da avere richiesto l'intervento di una squadra di pronta manutenzione, che la sera stessa provvedeva al ripristino del cavalcavia.
Sicuramente l'espressione utilizzata dagli operanti nel proprio verbale è generica e non chiarisce in cosa consistesse la lesione, ossia se si scorgeva un tratto in cui si era verificato il distacco di una parte del cemento o se, viceversa, si trattava di una crepa o altro tipo di lesione.
Il fatto, però, che, a seguito di quanto riscontrato dagli operanti, fosse intervenuta in via d'urgenza una squadra di manutenzione, che la sera stessa ha provveduto a ripristinare il cavalcavia, costituisce una circostanza certa che rende altamente verosimile che la lesione riscontrata non fosse una mera crepa o,
comunque, qualcosa di non preoccupante, né, d'altra parte, poteva trattarsi di un vizio strutturale più
profondo, certamente non risolvibile in una sera;
l'intervento manutentivo, quindi, risulta del tutto compatibile con un ripristino del manufatto a seguito di un evento del tipo di quello denunciato dal
CP_1
La conseguenzialità cronologica tra la denuncia, quanto rilevato dagli operanti e l'immediato intervento di manutenzione vale a ritenere provato per presunzioni che la lesione al cavalcavia fosse riconducibile proprio al distacco di una parte di cemento, compatibile con i danni riportati dalla vettura condotta dall'appellato.
L'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra la cosa, ossia il cavalcavia, e il danno pagina 6 di 8 ingiusto patito dall'appellato, rende applicabile il parametro di attribuzione di responsabilità in capo al custode ex art. 2051 c.c., senza che l'appellante sia riuscita a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, non riscontrabile per il solo fatto che la manutenzione del tratto stradale fosse effettuata con regolarità.
Per ultimo va disattesa anche la contestazione riferita al quantum del risarcimento del danno,
considerato come appaia del tutto compatibile con il sinistro riscontrato il danno al radiatore dell'aria condizionata, essendo lo stesso stato bucato nella parte corrispondente al punto di contatto dei detriti con la vettura, così come emerge dalle fotografie in atti.
L'accertamento solo in un secondo momento di tale ulteriore danno trova adeguata spiegazione nell'utilizzo dell'aria condizionata, ossia in un impiego destinato a essere concentrato nei mesi estivi.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, vanno condivise le motivazioni poste alla base della decisione di primo grado, che deve essere pienamente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.725,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 225,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di Controparte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 183/2022 emessa inter partes dal CP_1
Giudice di Pace di;
Pt_1
- condanna l'appellante a rifondere l'appellato delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1.725,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 225,00 per spese generali;
pagina 7 di 8 - Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Così deciso in Milano il 23 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19235/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MERLINI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA
VITTORIA, 7 , presso il difensore Pt_1
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGLIA ANDREA CP_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. CAZZANI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
DELL'ANNUNCIATA, 23/4 , presso il difensore avv. BIGLIA ANDREA GIOVANNI Pt_1
parte appellata pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
in riforma dell'impugnata sentenza n. 183/2022 emessa dal Giudice di Pace di nel giudizio N. Pt_1
23115/2020 R.G., dichiarare e ritenere che nulla è dovuto da Parte_1
in favore del sig. per i danni lamentati nell'atto introduttivo del giudizio 23115/2020
[...] CP_1
Giudice di Pace di stante la non operatività dell'art. 2051 cc e/o la sussistenza della esimente Pt_1
del caso fortuito
- in subordine riformare la sentenza con cui l'appellante è stata condannata a corrispondere la somma
di € 2.935,75 non avendo l'appellato provato il nesso causale ovvero la necessità delle riparazioni
come quantificate nel preventivo e nella fattura dimesse in atti
- in ulteriore subordine riformare il capo della sentenza con cui è stato riconosciuto il diritto del
signor al ristoro della somma di € 685,45 porta-ta dalla fattura del 31.7.2020 (doc. 17 CP_1
fascicolo appellato), poiché non riconducibile eziologicamente all'occorso
- in via ulteriormente gradata riformare la sentenza e dichiarare non dovuta la somma di € 158,48
relativa alla ricarica dell'impianto di climatizzazione del veicolo di controparte
con consequenziale riforma del capo della sentenza con cui la comparente è stata condannata al
pagamento delle spese di lite.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
in via preliminare: dichiarare inammissibile, improcedibile o ogni altra migliore statuizione l'appello
proposto da in conseguenza della mancata Parte_1
sottoscrizione digitale dell'atto di citazione in appello notificato, in violazione del combinato disposto
pagina 2 di 8 di cui all'art. 125 c.p.c. e all'art.
3-bis, comma 1, Legge n. 53/94; - nella non creduta ipotesi di
mancato accoglimento dell'eccezione di cui al punto che precede, dichiarare inammissibile,
improcedibile o ogni altra migliore statuizione l'appello proposto da Parte_1
ai sensi degli art. 342 e 348-bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa.
[...]
In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in toto la
[...]
sentenza del Giudice di Pace di n. 183/2022. Pt_1
In ogni caso: con vittoria delle competenze e spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Controparte_2
in giudizio proponendo appello avverso la sentenza n. 183/2022 emessa inter partes CP_1
dal giudice di Pace di . Pt_1
L'appellante in particolare esponeva:
- che il aveva convenuto in giudizio avanti il Giudice di Pace di l'odierna CP_1 Pt_1
appellante, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro occorso all'automezzo di sua proprietà in data 22/10/2019, lungo la Tangenziale Ovest
A54 direzione San Martino Siccomario;
- che, in particolare, l'attore assumeva che all'altezza del cavalcavia posto al km 6+100
l'autovettura veniva colpita da un blocco di calcestruzzo, distaccatosi dal cornicione del cavalcavia “4 ospedali”, danneggiando il cofano motore e la mascherina del radiatore della vettura;
- che l'attore quantificava i danni in € 2.250,30 e a tal fine produceva preventivo di riparazioni e pagina 3 di 8 fotografie del mezzo;
- che nel corso del giudizio l'attore chiedeva anche il risarcimento di € 685,45 e produceva all'uopo fattura di riparazione del sistema di climatizzazione, sostenendo che il danno fosse riconducibile al sinistro, sebbene manifestatosi in corso di causa;
- che si costituiva la , cointestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, Parte_1
eccependo la carenza di responsabilità in capo all'ente gestore della strada, la inapplicabilità
dell'art. 2051 c.c. e l'assenza di nesso causale e della relativa prova tra evento e danno;
- che la convenuta in subordine invocava il caso fortuito e contestava la quantificazione del danno non supportata da idoneo supporto probatorio, né dell'effettivo esborso economico;
- che il Giudice di Pace adito, con la sentenza oggetto di impugnazione, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento della somma di € 2.935,75 e delle spese legali;
- che la sentenza era errata, sia nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., sia nella quantificazione dei danni;
- che, in particolare, il giudice di primo grado non aveva correttamente valutato le prove offerte dall'attore, le quali erano inidonee a dimostrare che il danno patito fosse disceso da un blocco di calcestruzzo distaccatosi dal cavalcavia;
- che, inoltre, il giudice di primo grado erroneamente non aveva riconosciuto l'elemento liberatorio del caso fortuito;
- che, infine, l'accertamento dei danni era stato fatto sulla base delle mere dichiarazioni della parte.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, CP_1
eccependo l'inesistenza dell'atto di appello, per non essere stato sottoscritto dal procuratore;
nel merito pagina 4 di 8 evidenziava la correttezza della decisione di primo grado.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il giudice originario assegnatario della causa assegnava i termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche e tratteneva la causa in decisione.
A seguito di provvedimento dell'11.7.2025 di riassegnazione a questo giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva fissata l'udienza del 23.9.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non può Controparte_2
trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Preliminarmente, tuttavia, va respinta l'eccezione di nullità del gravame sollevata da parte appellata,
considerato come l'atto di citazione e la relativa procura alle liti risultano ritualmente sottoscritti telematicamente dal procuratore dell'appellante, come da questi chiarito e documentato nelle proprie difese, senza che parte appellata abbia in alcun modo replicato.
Fatta tale precisazione, va osservato come l'appellante abbia contestato la decisione del giudice di primo grado, sostenendo come non fosse stata raggiunta la prova del nesso di causalità fra la cosa di cui l'appellante aveva la custodia, ossia il cavalcavia autostradale, e l'evento lesivo, ossia il distacco di una parte di cemento, che cadendo avrebbe colpito l'autovettura del in transito lungo quel tratto CP_1
autostradale.
In particolare l'appellante ha enfatizzato come la riconducibilità del blocco di cemento dal cavalcavia troverebbe conforto esclusivamente nella tesi oggi dedotta in giudizio dallo stesso danneggiato, non trovando riscontro alcuno negli elementi di prova acquisiti e precludendo per tale ragione pagina 5 di 8 l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Sennonchè, se è vero che il in sede di denuncia dell'accaduto ha chiarito di non sapere con CP_1
certezza se il blocco di cemento si fosse distaccato fortuitamente dal cavalcavia o se qualcuno transitando sullo stesso ne avesse fatto lancio nella sottostante autostrada, altrettanto vero è che una pattuglia di operanti, recatasi la sera stessa dei fatti sul tratto autostradale, ha attestato come si riscontrasse una lesione nel manufatto in cemento del cavalcavia, tanto da avere richiesto l'intervento di una squadra di pronta manutenzione, che la sera stessa provvedeva al ripristino del cavalcavia.
Sicuramente l'espressione utilizzata dagli operanti nel proprio verbale è generica e non chiarisce in cosa consistesse la lesione, ossia se si scorgeva un tratto in cui si era verificato il distacco di una parte del cemento o se, viceversa, si trattava di una crepa o altro tipo di lesione.
Il fatto, però, che, a seguito di quanto riscontrato dagli operanti, fosse intervenuta in via d'urgenza una squadra di manutenzione, che la sera stessa ha provveduto a ripristinare il cavalcavia, costituisce una circostanza certa che rende altamente verosimile che la lesione riscontrata non fosse una mera crepa o,
comunque, qualcosa di non preoccupante, né, d'altra parte, poteva trattarsi di un vizio strutturale più
profondo, certamente non risolvibile in una sera;
l'intervento manutentivo, quindi, risulta del tutto compatibile con un ripristino del manufatto a seguito di un evento del tipo di quello denunciato dal
CP_1
La conseguenzialità cronologica tra la denuncia, quanto rilevato dagli operanti e l'immediato intervento di manutenzione vale a ritenere provato per presunzioni che la lesione al cavalcavia fosse riconducibile proprio al distacco di una parte di cemento, compatibile con i danni riportati dalla vettura condotta dall'appellato.
L'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra la cosa, ossia il cavalcavia, e il danno pagina 6 di 8 ingiusto patito dall'appellato, rende applicabile il parametro di attribuzione di responsabilità in capo al custode ex art. 2051 c.c., senza che l'appellante sia riuscita a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, non riscontrabile per il solo fatto che la manutenzione del tratto stradale fosse effettuata con regolarità.
Per ultimo va disattesa anche la contestazione riferita al quantum del risarcimento del danno,
considerato come appaia del tutto compatibile con il sinistro riscontrato il danno al radiatore dell'aria condizionata, essendo lo stesso stato bucato nella parte corrispondente al punto di contatto dei detriti con la vettura, così come emerge dalle fotografie in atti.
L'accertamento solo in un secondo momento di tale ulteriore danno trova adeguata spiegazione nell'utilizzo dell'aria condizionata, ossia in un impiego destinato a essere concentrato nei mesi estivi.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, vanno condivise le motivazioni poste alla base della decisione di primo grado, che deve essere pienamente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.725,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 225,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di Controparte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 183/2022 emessa inter partes dal CP_1
Giudice di Pace di;
Pt_1
- condanna l'appellante a rifondere l'appellato delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1.725,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 225,00 per spese generali;
pagina 7 di 8 - Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Così deciso in Milano il 23 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8