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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18724/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elett. Parte_1 C.F._1
dom. in CATANIA, VIALE DELLA LIBERTÀ N. 185, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. MUSCARA' SALVATORE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elett. dom. in CATANIA, PIAZZA L. ARIOSTO N. 13, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. NICOLOSI SALVATORE;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
nato in [...], l'[...] (c.f. Controparte_2
), nella qualità di procuratore generale di , nato C.F._3 Controparte_3
a Roma il 3 maggio 1968 (c.f. ), res. in ROMA, VIA ALBERTO FORTIS 16 C.F._4
– CONTUMACE
TERZO CHIAMATO (C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, giusta Controparte_4
procura in atti, dall'Avv. PETTINATO DEBORA MARIA
INTERVENUTA
All'udienza del 08.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 23.12.2019, proponeva opposizione all'atto di precetto Controparte_5 notificato il 03.12.2019, deducendo che in persona dell'Amministratore di sostegno Parte_2
(nonché figlia, oggi erede e odierna opposta) agiva in giudizio contro Controparte_1 [...] per ottenere l'annullamento del contratto di compravendita, rogato in data 21.11.2011 tra CP_5
(venditrice) e (compratrice), avente ad oggetto l'immobile sito in Parte_2 Controparte_5
Catania al Viale Regina Margherita n. 20, ove la venditrice – in sede di rogito – veniva rappresentata per procura generale dal figlio . La domanda veniva accolta con sentenza Controparte_6
n. 4080/2018 del 15.10.2018, pubblicata il 18.10.2018, con la quale il Tribunale di Catania annullava il contratto di compravendita in oggetto e condannava l'odierna opponente alla restituzione di tutti gli immobili oggetto del predetto contratto, ravvisando un conflitto di interessi ex art.1394 c.c. tra
(figlio e procuratore generale di Curatore e la Controparte_6 Pt_2
madre/rappresentata.
L'odierna opponente lamentava che, tuttavia, nulla veniva disposto quanto alla restituzione del prezzo di vendita da lei corrisposto a mani del procuratore generale (nonché figlio della venditrice), pari a € 350.000,00. Lamentava la validità e l'efficacia della formula esecutiva rilasciata, essendo l'originaria proprietaria – – deceduta in corso di causa in data 30.09.2017 ed essendo la Parte_2
sentenza stata emessa nei confronti del soggetto deceduto;
contestava, altresì, che Controparte_1
avesse agito in executivis, utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa senza che fosse stata preventivamente verificata la sua qualità di erede;
ed ancora, contestava che la CP_6 procedesse per l'intero, nonostante la presenza di un secondo coerede – Controparte_6
–, anch'egli accettante con il beneficio di inventario.
Eccepiva, altresì, la sussistenza di un vizio del contraddittorio, di carenza di legittimazione attiva e la violazione del principio del litisconsorzio necessario, deducendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del coerede nonché l'inammissibilità del Controparte_6 precetto, in quanto l'immobile in oggetto – segnatamente la parte estesa mq 170 – era sempre rimasta pag. 2/8 nell'esclusiva disponibilità della venditrice (e, dopo di essa, dei suoi eredi), mentre la residua parte di immobile, pari a circa mq 85, inizialmente posseduta dalla compratrice, era stata concessa in locazione alla società Fincase immobiliare s.a.s. in contratto locativo siglato tra le parti in Pt_3
data 02.01.2018 e regolarmente registrato, antecedente alla sentenza suindicata, deducendone, quindi, l'inopponibilità, anche con riguardo al vincolo di costituzione in fondo patrimoniale, rappresentando che gli immobili precettati erano stati tutti conferiti nel predetto fondo (con rogito notarile del Notaio , Rep. n. 24084, in data 7.5.2012), trascritto prima della Persona_1
domanda giudiziale, avvenuta in data 16.04.2013. Infine, l'odierna opponente proponeva domanda riconvenzionale, domandando la restituzione del prezzo di vendita pagato, pari ad € 350.000,00.
Sulla base di queste motivazioni, l'odierna opponente domandava: «preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e comunque l'incoata procedura esecutiva fintanto che non si accerti la reale titolarità dell'asse ereditario (e/o la Corte d'Appello di Catania non disponga la sospensione della sentenza già richiesta prima d'ora). All'uopo, ordini all'istante di esibire prova documentale dell'accettazione dell'eredità e dell'affermato status di erede universale. Ugualmente in via preliminare, ordini e/o autorizzi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede
. Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere Controparte_6 esecutivamente da parte dell'istante ed, all'uopo, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda spiccata dalla precettante per le ragioni esposte in narrativa. Accolga, in via riconvenzionale, la domanda della concludente avente ad oggetto la condanna dell'istante alla restituzione del prezzo di vendita regolarmente pagato e mai contestato. Emetta ogni più utile pronunciamento possa essere consono a ripristinare il giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti».
Si costituiva rilevando che l'opposizione proposta fosse inammissibile, Controparte_1 infondata, pretestuosa e dilatoria e chiedendo che «l'Ill.mo sig. Giudice dichiari inammissibile, ovvero rigetti perché infondata, l'opposizione a precetto, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la domanda riconvenzionale proposte dalla signora ». Controparte_5
Interveniva in giudizio in quanto portatore di un diritto autonomo rispetto a quello CP_4
delle parti originarie del giudizio, deducendo di essere locataria di una parte dell'immobile di cui è causa (circa mq 85), avendo in data 02.01.2018 stipulato contratto di locazione ad uso commerciale con e deducendo che all'epoca ella fosse legittima ed unica proprietaria del bene. Controparte_5
Domandava, pertanto, «preliminarmente ammettere il presente atto di intervento in giudizio sussistendone ogni ragione ed interesse per come esposto in narrativa e, per l'effetto accertare e dichiarare come opponibile al creditore istante il contratto di locazione stipulato in data 2.01.2018 e con esso il diritto della a mantenere il Parte_4 pag. 3/8 possesso dell'immobile per il periodo previsto dal citato contratto di locazione. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente da parte dell'istante quantomeno limitatamente alla parte di immobile estesa circa mq. 85 ed oggetto del contratto di locazione stipulato in data 2.01.2018 tra e Fincase Immobilare s.a.s. ed, all'uopo, dichiarare Controparte_5
inammissibile e/o rigettare la domanda spiccata dalla precettante per le ragioni esposte in narrativa».
Nessuno si costituiva per , quale procuratore generale di , che Controparte_2 Controparte_6 rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo a seguito di integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza del 23.02.2021.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, all'udienza del 08.10.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva di CP_1
avendo quest'ultima provato di aver accettato l'eredità con beneficio dell'inventario in data
[...]
18.12.2017, antecedente alla notifica del precetto, con “dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario” espressa avanti al notar (repertorio N.266.407, Persona_2
raccolta N.61.147 – doc. 2) con relativa “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica” dell'Agenzia delle Entrate, depositato in atti. D'altronde, come affermato dalla Suprema Corte, la morte del cliente, causando l'estinzione del mandato e la perdita dello "ius postulandi" in capo all'avvocato, priva quest'ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della copia esecutiva di una sentenza. Nondimeno tale vizio resta sanato ove, una volta che la copia esecutiva sia stata comunque rilasciata, gli eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di intraprendere l'esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l'operato del legale, come avvenuto nella specie (Cass. Civ., n.18363/2010).
Risultano infondate anche le eccezioni relative al vizio di contraddittorio e alla violazione del principio di litisconsorzio necessario, in quanto, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, ciascun coerede è legittimato a esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito. Ciò senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, che dunque non sono parti necessarie del procedimento, fermo restando che la pronuncia resa a definizione del giudizio, investendo la cosa comune, spiegherà i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione (cfr. Cass. n.
13163/2024). Ad abundantiam, giova in ogni caso ricordare che è stato integrato il contraddittorio nei confronti dell'altro coerede , il quale è rimasto contumace. Controparte_6
pag. 4/8 Ciò posto, deve evidenziarsi, innanzitutto, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, quanto affermato dalla Suprema Corte, la quale ha recentemente statuito, in linea con quanto sancito a
Sezioni Unite con sentenza n.4059/2010, che l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato (Cass. Civ., n.27416/2021, nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo). Sicchè, deve affermarsi nella specie, la provvisoria esecutività della sentenza in oggetto e la legittimità del relativo precetto concernente la nullità dell'atto pubblico di compravendita e la correlativa restituzione dell'immobile in oggetto.
Deve, altresì, rilevarsi, in punto di diritto, che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. Civ.,
n.3667/2013; Cass. Civ., n.2785/2025, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo
è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in pag. 5/8 cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame).
E' appena il caso di rilevare, che la sentenza in oggetto è stata integralmente confermata dalla Corte
d'Appello, con sentenza del 11.06.2021, né tantomeno nel successivo ricorso per Cassazione, risulta essere stata accolta eventuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art.373 comma 1 c.p.c.
Ne deriva che il titolo esecutivo è provvisoriamente esecutivo e la doglianza alla mancanza del possesso dell'immobile da parte dell'opponente, ovvero relativa alla dedotta lesione del terzo possessore in buona fede appaiono inammissibili in quanto concernenti fatti antecedenti alla formazione del titolo e come tali deducibili davanti al giudice di merito, il quale, peraltro, ha rigettato tali eccezioni con la sentenza del 11.06.2021, che ha confermato la sentenza sottesa al titolo in oggetto all'epoca.
D'altronde, in punto di diritto, va osservato che la sentenza che ordina il rilascio di un immobile si applica anche a terzi occupanti, a meno che non dimostrino di avere un titolo indipendente non compromesso dalla sentenza. Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche nei confronti del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone, ed è incompatibile con l'immissione in possesso dell'esecutante; tuttavia, la parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell'immobile in base a un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio (Cassazione civile sez. III, 21/11/2024, n.30111).
Nel caso di specie, – in qualità di legale rapp.te della Controparte_4 [...]
– risulta aver stipulato con in data Controparte_4 Controparte_5
2.01.2018, un contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile per cui è causa. Tuttavia, ai sensi dell'art.1445 c.c., l'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento. Nella specie, la domanda giudiziale introduttiva del procedimento concluso con la sentenza notificata insieme all'atto di precetto è stata trascritta in data 12.4.2013 ovvero precedentemente alla data del contratto di locazione suindicato che, pertanto, non è opponibile, senza considerare che dagli atti di causa e dalle sentenze suindicate emerge che il legale rappresentante della società intervenuta ( ) è coniuge dell'odierna opponente e, quindi, Controparte_4 pag. 6/8 era con molta probabilità a conoscenza, all'epoca della conclusione del contratto di locazione, dell'esistenza di un procedimento in corso relativo all'annullamento dell'atto pubblico di compravendita del predetto immobile.
Parimenti deve rilevarsi con riguardo alla domanda di restituzione del prezzo pagato, ed all'eccezione avanzata sul rilievo che il giudicato formatosi in relazione alla sentenza resa in altro giudizio promosso dalla nei confronti del al fine di ottenere la restituzione del Pt_2 CP_6
CP_ prezzo della vendita conclusa con la copre sia il dedotto (la domanda di restituzione del prezzo di vendita incassato da che il deducibile (il riconoscimento della validità Controparte_6 dell'atto di compravendita), con conseguente effetto preclusivo del riesame della questione relativa alla validità del contratto di compravendita, e ciò in quanto - come già evidenziato - oggetto di esame da parte del giudice di merito che l'ha rigettati con la predetta sentenza, ed afferente a fatti antecedenti la formazione del titolo giudiziale.
Deve parimenti ribadirsi quanto sopra affermato con riguardo alla circostanza che l'immobile precettato sia stato conferito in fondo patrimoniale, peraltro, nemmeno provato non essendo evincibile dalla sola visura in atti che esso includa l'immobile in oggetto. Inoltre, seppur gli artt. 169
e 170 c.c. precludono ai creditori di aggredire i beni inclusi nel predetto fondo, non escludono l'esecutività della sentenza di annullamento di compravendita che ne ha ordinato il rilascio.
Alla luce delle predette considerazioni, l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
vanno integralmente rigettate, così come le domande avanzate dalla parte intervenuta. CP_5
Stante la soccombenza, parte opponente va condannata alla refusione delle spese sostenute da parte opposta e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo a quanto previsto dal VI scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/14, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, decurtata della fase istruttoria non espletata, e vanno liquidate nella misura di €
8.030,60 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di , Controparte_2
quale procuratore generale di , disattesa ogni contraria istanza ed azione: Controparte_6
- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzata da in data Controparte_5
23.12.2019;
- rigetta le domande promosse dalla con Controparte_4
comparsa di costituzione del 18.02.2021;
pag. 7/8 - condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate nella complessiva somma di € 8.030,60 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 14.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18724/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elett. Parte_1 C.F._1
dom. in CATANIA, VIALE DELLA LIBERTÀ N. 185, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. MUSCARA' SALVATORE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elett. dom. in CATANIA, PIAZZA L. ARIOSTO N. 13, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. NICOLOSI SALVATORE;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
nato in [...], l'[...] (c.f. Controparte_2
), nella qualità di procuratore generale di , nato C.F._3 Controparte_3
a Roma il 3 maggio 1968 (c.f. ), res. in ROMA, VIA ALBERTO FORTIS 16 C.F._4
– CONTUMACE
TERZO CHIAMATO (C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, giusta Controparte_4
procura in atti, dall'Avv. PETTINATO DEBORA MARIA
INTERVENUTA
All'udienza del 08.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 23.12.2019, proponeva opposizione all'atto di precetto Controparte_5 notificato il 03.12.2019, deducendo che in persona dell'Amministratore di sostegno Parte_2
(nonché figlia, oggi erede e odierna opposta) agiva in giudizio contro Controparte_1 [...] per ottenere l'annullamento del contratto di compravendita, rogato in data 21.11.2011 tra CP_5
(venditrice) e (compratrice), avente ad oggetto l'immobile sito in Parte_2 Controparte_5
Catania al Viale Regina Margherita n. 20, ove la venditrice – in sede di rogito – veniva rappresentata per procura generale dal figlio . La domanda veniva accolta con sentenza Controparte_6
n. 4080/2018 del 15.10.2018, pubblicata il 18.10.2018, con la quale il Tribunale di Catania annullava il contratto di compravendita in oggetto e condannava l'odierna opponente alla restituzione di tutti gli immobili oggetto del predetto contratto, ravvisando un conflitto di interessi ex art.1394 c.c. tra
(figlio e procuratore generale di Curatore e la Controparte_6 Pt_2
madre/rappresentata.
L'odierna opponente lamentava che, tuttavia, nulla veniva disposto quanto alla restituzione del prezzo di vendita da lei corrisposto a mani del procuratore generale (nonché figlio della venditrice), pari a € 350.000,00. Lamentava la validità e l'efficacia della formula esecutiva rilasciata, essendo l'originaria proprietaria – – deceduta in corso di causa in data 30.09.2017 ed essendo la Parte_2
sentenza stata emessa nei confronti del soggetto deceduto;
contestava, altresì, che Controparte_1
avesse agito in executivis, utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa senza che fosse stata preventivamente verificata la sua qualità di erede;
ed ancora, contestava che la CP_6 procedesse per l'intero, nonostante la presenza di un secondo coerede – Controparte_6
–, anch'egli accettante con il beneficio di inventario.
Eccepiva, altresì, la sussistenza di un vizio del contraddittorio, di carenza di legittimazione attiva e la violazione del principio del litisconsorzio necessario, deducendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del coerede nonché l'inammissibilità del Controparte_6 precetto, in quanto l'immobile in oggetto – segnatamente la parte estesa mq 170 – era sempre rimasta pag. 2/8 nell'esclusiva disponibilità della venditrice (e, dopo di essa, dei suoi eredi), mentre la residua parte di immobile, pari a circa mq 85, inizialmente posseduta dalla compratrice, era stata concessa in locazione alla società Fincase immobiliare s.a.s. in contratto locativo siglato tra le parti in Pt_3
data 02.01.2018 e regolarmente registrato, antecedente alla sentenza suindicata, deducendone, quindi, l'inopponibilità, anche con riguardo al vincolo di costituzione in fondo patrimoniale, rappresentando che gli immobili precettati erano stati tutti conferiti nel predetto fondo (con rogito notarile del Notaio , Rep. n. 24084, in data 7.5.2012), trascritto prima della Persona_1
domanda giudiziale, avvenuta in data 16.04.2013. Infine, l'odierna opponente proponeva domanda riconvenzionale, domandando la restituzione del prezzo di vendita pagato, pari ad € 350.000,00.
Sulla base di queste motivazioni, l'odierna opponente domandava: «preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e comunque l'incoata procedura esecutiva fintanto che non si accerti la reale titolarità dell'asse ereditario (e/o la Corte d'Appello di Catania non disponga la sospensione della sentenza già richiesta prima d'ora). All'uopo, ordini all'istante di esibire prova documentale dell'accettazione dell'eredità e dell'affermato status di erede universale. Ugualmente in via preliminare, ordini e/o autorizzi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede
. Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere Controparte_6 esecutivamente da parte dell'istante ed, all'uopo, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda spiccata dalla precettante per le ragioni esposte in narrativa. Accolga, in via riconvenzionale, la domanda della concludente avente ad oggetto la condanna dell'istante alla restituzione del prezzo di vendita regolarmente pagato e mai contestato. Emetta ogni più utile pronunciamento possa essere consono a ripristinare il giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti».
Si costituiva rilevando che l'opposizione proposta fosse inammissibile, Controparte_1 infondata, pretestuosa e dilatoria e chiedendo che «l'Ill.mo sig. Giudice dichiari inammissibile, ovvero rigetti perché infondata, l'opposizione a precetto, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la domanda riconvenzionale proposte dalla signora ». Controparte_5
Interveniva in giudizio in quanto portatore di un diritto autonomo rispetto a quello CP_4
delle parti originarie del giudizio, deducendo di essere locataria di una parte dell'immobile di cui è causa (circa mq 85), avendo in data 02.01.2018 stipulato contratto di locazione ad uso commerciale con e deducendo che all'epoca ella fosse legittima ed unica proprietaria del bene. Controparte_5
Domandava, pertanto, «preliminarmente ammettere il presente atto di intervento in giudizio sussistendone ogni ragione ed interesse per come esposto in narrativa e, per l'effetto accertare e dichiarare come opponibile al creditore istante il contratto di locazione stipulato in data 2.01.2018 e con esso il diritto della a mantenere il Parte_4 pag. 3/8 possesso dell'immobile per il periodo previsto dal citato contratto di locazione. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente da parte dell'istante quantomeno limitatamente alla parte di immobile estesa circa mq. 85 ed oggetto del contratto di locazione stipulato in data 2.01.2018 tra e Fincase Immobilare s.a.s. ed, all'uopo, dichiarare Controparte_5
inammissibile e/o rigettare la domanda spiccata dalla precettante per le ragioni esposte in narrativa».
Nessuno si costituiva per , quale procuratore generale di , che Controparte_2 Controparte_6 rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo a seguito di integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza del 23.02.2021.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, all'udienza del 08.10.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva di CP_1
avendo quest'ultima provato di aver accettato l'eredità con beneficio dell'inventario in data
[...]
18.12.2017, antecedente alla notifica del precetto, con “dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario” espressa avanti al notar (repertorio N.266.407, Persona_2
raccolta N.61.147 – doc. 2) con relativa “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica” dell'Agenzia delle Entrate, depositato in atti. D'altronde, come affermato dalla Suprema Corte, la morte del cliente, causando l'estinzione del mandato e la perdita dello "ius postulandi" in capo all'avvocato, priva quest'ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della copia esecutiva di una sentenza. Nondimeno tale vizio resta sanato ove, una volta che la copia esecutiva sia stata comunque rilasciata, gli eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di intraprendere l'esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l'operato del legale, come avvenuto nella specie (Cass. Civ., n.18363/2010).
Risultano infondate anche le eccezioni relative al vizio di contraddittorio e alla violazione del principio di litisconsorzio necessario, in quanto, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, ciascun coerede è legittimato a esercitare tutte le azioni a vantaggio della cosa comune e, dunque, anche quelle dirette a conseguire il pagamento dell'intero credito. Ciò senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, che dunque non sono parti necessarie del procedimento, fermo restando che la pronuncia resa a definizione del giudizio, investendo la cosa comune, spiegherà i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione (cfr. Cass. n.
13163/2024). Ad abundantiam, giova in ogni caso ricordare che è stato integrato il contraddittorio nei confronti dell'altro coerede , il quale è rimasto contumace. Controparte_6
pag. 4/8 Ciò posto, deve evidenziarsi, innanzitutto, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, quanto affermato dalla Suprema Corte, la quale ha recentemente statuito, in linea con quanto sancito a
Sezioni Unite con sentenza n.4059/2010, che l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato (Cass. Civ., n.27416/2021, nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo). Sicchè, deve affermarsi nella specie, la provvisoria esecutività della sentenza in oggetto e la legittimità del relativo precetto concernente la nullità dell'atto pubblico di compravendita e la correlativa restituzione dell'immobile in oggetto.
Deve, altresì, rilevarsi, in punto di diritto, che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. Civ.,
n.3667/2013; Cass. Civ., n.2785/2025, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo
è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in pag. 5/8 cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame).
E' appena il caso di rilevare, che la sentenza in oggetto è stata integralmente confermata dalla Corte
d'Appello, con sentenza del 11.06.2021, né tantomeno nel successivo ricorso per Cassazione, risulta essere stata accolta eventuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art.373 comma 1 c.p.c.
Ne deriva che il titolo esecutivo è provvisoriamente esecutivo e la doglianza alla mancanza del possesso dell'immobile da parte dell'opponente, ovvero relativa alla dedotta lesione del terzo possessore in buona fede appaiono inammissibili in quanto concernenti fatti antecedenti alla formazione del titolo e come tali deducibili davanti al giudice di merito, il quale, peraltro, ha rigettato tali eccezioni con la sentenza del 11.06.2021, che ha confermato la sentenza sottesa al titolo in oggetto all'epoca.
D'altronde, in punto di diritto, va osservato che la sentenza che ordina il rilascio di un immobile si applica anche a terzi occupanti, a meno che non dimostrino di avere un titolo indipendente non compromesso dalla sentenza. Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche nei confronti del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone, ed è incompatibile con l'immissione in possesso dell'esecutante; tuttavia, la parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell'immobile in base a un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio (Cassazione civile sez. III, 21/11/2024, n.30111).
Nel caso di specie, – in qualità di legale rapp.te della Controparte_4 [...]
– risulta aver stipulato con in data Controparte_4 Controparte_5
2.01.2018, un contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile per cui è causa. Tuttavia, ai sensi dell'art.1445 c.c., l'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento. Nella specie, la domanda giudiziale introduttiva del procedimento concluso con la sentenza notificata insieme all'atto di precetto è stata trascritta in data 12.4.2013 ovvero precedentemente alla data del contratto di locazione suindicato che, pertanto, non è opponibile, senza considerare che dagli atti di causa e dalle sentenze suindicate emerge che il legale rappresentante della società intervenuta ( ) è coniuge dell'odierna opponente e, quindi, Controparte_4 pag. 6/8 era con molta probabilità a conoscenza, all'epoca della conclusione del contratto di locazione, dell'esistenza di un procedimento in corso relativo all'annullamento dell'atto pubblico di compravendita del predetto immobile.
Parimenti deve rilevarsi con riguardo alla domanda di restituzione del prezzo pagato, ed all'eccezione avanzata sul rilievo che il giudicato formatosi in relazione alla sentenza resa in altro giudizio promosso dalla nei confronti del al fine di ottenere la restituzione del Pt_2 CP_6
CP_ prezzo della vendita conclusa con la copre sia il dedotto (la domanda di restituzione del prezzo di vendita incassato da che il deducibile (il riconoscimento della validità Controparte_6 dell'atto di compravendita), con conseguente effetto preclusivo del riesame della questione relativa alla validità del contratto di compravendita, e ciò in quanto - come già evidenziato - oggetto di esame da parte del giudice di merito che l'ha rigettati con la predetta sentenza, ed afferente a fatti antecedenti la formazione del titolo giudiziale.
Deve parimenti ribadirsi quanto sopra affermato con riguardo alla circostanza che l'immobile precettato sia stato conferito in fondo patrimoniale, peraltro, nemmeno provato non essendo evincibile dalla sola visura in atti che esso includa l'immobile in oggetto. Inoltre, seppur gli artt. 169
e 170 c.c. precludono ai creditori di aggredire i beni inclusi nel predetto fondo, non escludono l'esecutività della sentenza di annullamento di compravendita che ne ha ordinato il rilascio.
Alla luce delle predette considerazioni, l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
vanno integralmente rigettate, così come le domande avanzate dalla parte intervenuta. CP_5
Stante la soccombenza, parte opponente va condannata alla refusione delle spese sostenute da parte opposta e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo a quanto previsto dal VI scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/14, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, decurtata della fase istruttoria non espletata, e vanno liquidate nella misura di €
8.030,60 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di , Controparte_2
quale procuratore generale di , disattesa ogni contraria istanza ed azione: Controparte_6
- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzata da in data Controparte_5
23.12.2019;
- rigetta le domande promosse dalla con Controparte_4
comparsa di costituzione del 18.02.2021;
pag. 7/8 - condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate nella complessiva somma di € 8.030,60 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 14.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
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