Art. 3.
All'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo n. 3523 dello, stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. All'onere di lire 20 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo n. 3523 dello, stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. All'onere di lire 20 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.