TRIB
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/10/2024, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 607 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA;
ricorrente contro
Controparte_1
convenuto
e con l'intervento di
AVV. SARA BAZZANI, quale amministratore di sostegno di Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Serena Bordoni Marostica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, Via Martiri della Resistenza n. 30;
OGGETTO: INTERDIZIONE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.10.2024, al quale si rimanda integralmente.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il Pubblico Ministero ha domandato l'interdizione di già sottoposto ad Controparte_1
amministrazione di sostegno, rappresentando che con provvedimento del 26.12.2023 il
- 1 - Giudice tutelare aveva trasmesso gli atti per valutare l'insaturazione del presente giudizio, ritenendo l'amministrazione di sostegno una misura non più idonea a tutelare gli interessi della persona, considerato che il signor “non appare in alcun modo collaborativo, CP_1
si è ripetutamente sottratto a qualsiasi forma di aiuto, nonché ai percorsi terapeutici suggeriti, con rischio di aggravamento delle già precarie condizioni di salute”.
2. non si è costituito in giudizio, ma è personalmente comparso all'udienza Controparte_1
del 24.4.2024, sottoponendosi all'esame.
Nel procedimento è intervenuta volontariamente l'avv. Sara ZA, attuale amministratore di sostegno del signor che ha aderito alla domanda di interdizione CP_1
evidenziando che il beneficiario - al momento del deposito della comparsa di costituzione - si trovava in una condizione di abituale e grave infermità, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.
3. All'udienza del 17.10.2024 il Pubblico Ministero, tenuto conto delle evoluzioni relative alla condizione personale del signor anche alla luce della relazione del medico CP_1
Orga geriatra della del 25.6.2024, ha rappresentato che sono venuti meno i presupposti per una pronuncia di interdizione, essendo sufficiente a tutelare il signor l'attuale CP_1
misura di amministrazione di sostegno, pertanto ha chiesto il rigetto della domanda.
L'amministratore di sostegno, avendo formulato un intervento ad adiuvandum, ha precisato le conclusioni rimettendosi alle valutazioni del Tribunale.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Collegio ritiene che non ci siano i presupposti per dichiarare l'interdizione di
[...]
e che l'attuale procedura di amministrazione di sostegno sia assolutamente idonea CP_1
a tutelarne gli interessi personali e patrimoniali.
Per comprendere le ragioni di tale decisione occorre compiere una ricostruzione di quanto accaduto al signor il quale è beneficiario di amministrazione di sostegno che è CP_1
stata aperta su ricorso dei Servizi Sociali del Comune di Falconara Marittima (doc. 1 fascicolo avv. ZA).
Il 24.11.2023 è stato ricoverato presso il reparto di Clinica Medica del Controparte_1
Medicina dell'Ospedale di Torrette. Org_2 Org_3
Tale ricovero è avvenuto a seguito di plurime segnalazioni, perduranti dal mese di agosto, da parte di residenti ed esercenti commerciali del Comune di Falconara ai Servizi Sociali competenti, tanto che il 22.11.2023 l'assistente sociale si è recata, Testimone_1
- 2 - unitamente alla Polizia Locale, in Piazza Mazzini, dove ha rinvenuto il in pessime CP_1
condizioni igieniche personali, con indumenti lerci di sporcizia varia, maleodorante, con gambe e braccia gonfie, occhio destro arrossato e barba lunga e sporca.
Dalla lettura della relazione dell'assistente sociale, peraltro, si evince come l'uomo si sia dimostrato oppositivo ed inconsapevole delle sue condizioni (doc. 4 fascicolo avv.
ZA).
Il giorno successivo, l'interdicendo stesso chiedeva aiuto e veniva quindi accompagnato al
Pronto Soccorso.
Stante le precarie condizioni di salute (“Emorragia del tratto digestivo superiore secondaria ad ulcere duodenali attivamente sanguinanti sottoposte ad emostasi farmacologica, termica e meccanica. Anemizzazione severa secondaria ad emorragia digestiva trattata con trasfusione di emazie e plasma. Esofagite severa (grado D sec. Los
Angeles) con esofago di RR e iniziale substenosi sovracardiale. Demenza degenerativa secondaria a prolungato uso di sostanze con compromissione delle abilità cognitive.
Polmonite bilaterale acquisita in comunità. Trombosi venosa profonda degli arti superiori con impegno omerale ascellare a destra e omerale axillo-succlavio-anonimo a sinistra complicata da edema a mantellina. Polmonite nosocomiale destra. Flutter atriale atipico/tachicardia atriale a conduzione variabile trattato farmacologicamente.
Insufficienza renale cronica. Artrite periferica da verosimile condrocalcinosi. Discopatia degenerativa L5-S1”) si rendevano necessari esami e atti medici, quali il posizionamento di accesso venoso, che però il ha rifiutato. CP_1
Nel corso del ricovero, poi, si rendevano necessari più consulti psichiatrici per difficoltà di comunicazione e gestione del paziente “a tratti oppositivo, talvolta reticente, fluttuazioni dell'umore con preoccupazioni oggetto di ruminazioni soprattutto notturne” (doc. 5 fascicolo avv. ZA),
Il Giudice tutelare si è recato ad effettuare l'audizione dell'Amministrato presso l'Ospedale di Torrette, rilevando nel verbale che, dopo aver spiegato la motivazione della sua presenza e le funzioni dell'amministrazione di sostegno, “non so se comprende perché continua a parlare di altro” (doc. 8 fascicolo avv. ZA).
Il Giudice, quindi, ha nominato un CTU, nella persona del Dott. il quale ha Per_1
depositato l'elaborato peritale il 22.12.2024 (doc. 9 fascicolo avv. ZA).
Il ctu ha rappresentato l'incapacità del di autodeterminarsi, essendo CP_1
“inconsapevole delle sue condizioni… Se, dunque, rifiuta ogni aiuto è perché non sa più
- 3 - neppure lui in che condizioni versa e cosa volere da sé e dagli altri” ed ha prospettato che
“occorra provvedere ad una totale e piena rappresentanza in ogni ambito di vita: la cura della persona e la gestione del patrimonio. Considerata la assoluta indisponibilità e inaffidabilità ad ottenere anche un minimo di collaborazione direi che l'istituto dell'interdizione sia più idoneo a ottenere la protezione necessaria. Per la salute fisica molto precaria e per le gravi e irreversibili problematiche neuropsichiatriche, non è pensabile di poter aiutare il a condursi dignitosamente con una presa in carico CP_1
ambulatoriale o lasciandolo dimorare in qualche alloggio sia pure assistito. Egli non è più capace gestire bene, nel suo interesse e con discrezione di giudizio, un qualche margine di libertà”.
In questo contesto, allora, il Giudice tutelare ha disposto la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica di Ancona perché valutasse l'eventuale instaurazione del giudizio di interdizione.
5. In seguito all'apertura del presente procedimento, tuttavia, le condizioni del signor sono significativamente migliorate, considerato che: CP_1
Orga
- dopo le dimissioni dall'Ospedale è stato ricoverato presso l di Montemarciano;
- il medico della struttura nella relazione del 25.6.2024 ha certificato che “le problematiche Org cliniche che ne avevano determinato il ricovero in sono state risolte;
è stato rimosso il
CVC. Permangono lievi alterazioni comportamentali legate presumibilmente alla sua storia di abuso di sostanze stupefacenti e alcool (..) Ad oggi il sig. è vigile, CP_1
orientato a livello temporo spaziale, collaborante, e non presenta deficit neurologici. Da un punto di vista delle autonomie il sig. è indipendente”; CP_1
- nell'ulteriore relazione medica del 27.6.2024 i sanitari hanno rilevato che le condizioni cliniche del signor non sono più idonee per il prolungamento del ricovero nella CP_1
residenza sanitaria assistita, trattandosi infatti di una struttura para ospedaliera destinata a soggetti anziani o con patologie che prevedono un elevato carico assistenziale sanitario;
- i Servizi Sociali, in particolare, nella relazione depositata nel fascicolo l'1.7.2024 hanno espresso “il diniego rispetto ad un ipotizzabile rientro a casa del sig. , in primis CP_1
perché il sig. al momento non ha una civile abitazione dove poter dimorare e, altro CP_1
aspetto da non sottovalutare, è che in passato pur avendo una dimora, non è stato in CP_1
grado di vivere in maniera dignitosa e si è posto in più occasioni in condizioni di pregiudizio rispetto alla sua salute ed incolumità”;
- 4 - - ad oggi ancora non è stato possibile reperire una struttura idonea alle esigenze del signor il quale tuttavia come riferito dall'amministratore di sostegno all'udienza del CP_1
4.7.2024 “sembrerebbe aver capito che necessita di assistenza e, dunque, di essere inserito in una struttura che gli conceda maggiore libertà di movimento”.
Va poi evidenziato che l'interdicendo è stato sentito all'udienza del 24.6.2024. Nel corso dell'esame il signor dopo aver ricostruito la propria situazione familiare, ha CP_1
dichiarato che “Nel 2023 sono stato molto male tanto che ho chiesto io alla Polizia
Municipale di chiamare il 118 e di andare in ospedale. Al momento non ho la pensione né altre entrate economiche. Per sette mesi ho percepito il reddito di cittadinanza. Il mio amministratore di sostegno ZA mi ha detto che anche in considerazione di questo intervento che ho fatto si impegnerà per farmi prendere la pensione di invalidità.
Ad oggi prendo un farmaco per il reflusso ed un farmaco per la pressione, mi rendo conto che quando li prendo sto meglio.
La mia intenzione è quella di collaborare con l'amministratore di sostegno, però lei deve venire a parlare con me anche perché ho bisogno di parlare con qualcuno, per questo vorrei che anche mia sorella possa tornare a farmi compagnia.
Vorrei inoltre fare qualche passeggiata durante il giorno, ma i medici della struttura mi dicono che posso uscire solo se vengo autorizzato dall'amministratore di sostegno”.
Il signor è comparso in udienza ben vestito, curato e lavato. Ha affrontato l'esame CP_1
in maniera vigile e si è posto con un eloquio chiaro.
6. Nelle attuali condizioni di salute e personali il Collegio ritiene che sebbene il signor necessiti di aiuto l'amministrazione di sostegno sia una misura assolutamente CP_1
idonea per tutelare il considerato che: CP_1
- le criticità che avevano portato al ricovero del novembre 2023 sono state superate e le condizioni di salute sono stabili;
- è indipendente sotto l'aspetto delle principali esigenze di vita;
- è vigile, non presenta deficit neurologici ed è collaborativo;
- ha acquisito consapevolezza in ordine all'opportunità che venga inserito in una struttura residenziale, ovvero in un contesto protetto con personale qualificato, in grado di seguirlo per una corretta alimentazione ed un'appropriata igiene personale e di monitorarlo e controllarlo per evitare che possa far uso di sostanze tossiche.
Alla luce di tali considerazioni e vista la richiesta del Pubblico Ministero, dunque, va rigettata la domanda di interdizione.
- 5 - 7. Nulla sulle spese di lite, considerato che né l'interdicendo né i suoi congiunti si sono costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda di interdizione proposta nei confronti di nato il Controparte_1
19.6.1961; dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare in sede, dinanzi al quale è già pendente la procedura di amministrazione di sostegno;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi alle parti ed al Giudice Tutelare.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 607 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA;
ricorrente contro
Controparte_1
convenuto
e con l'intervento di
AVV. SARA BAZZANI, quale amministratore di sostegno di Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Serena Bordoni Marostica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, Via Martiri della Resistenza n. 30;
OGGETTO: INTERDIZIONE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.10.2024, al quale si rimanda integralmente.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il Pubblico Ministero ha domandato l'interdizione di già sottoposto ad Controparte_1
amministrazione di sostegno, rappresentando che con provvedimento del 26.12.2023 il
- 1 - Giudice tutelare aveva trasmesso gli atti per valutare l'insaturazione del presente giudizio, ritenendo l'amministrazione di sostegno una misura non più idonea a tutelare gli interessi della persona, considerato che il signor “non appare in alcun modo collaborativo, CP_1
si è ripetutamente sottratto a qualsiasi forma di aiuto, nonché ai percorsi terapeutici suggeriti, con rischio di aggravamento delle già precarie condizioni di salute”.
2. non si è costituito in giudizio, ma è personalmente comparso all'udienza Controparte_1
del 24.4.2024, sottoponendosi all'esame.
Nel procedimento è intervenuta volontariamente l'avv. Sara ZA, attuale amministratore di sostegno del signor che ha aderito alla domanda di interdizione CP_1
evidenziando che il beneficiario - al momento del deposito della comparsa di costituzione - si trovava in una condizione di abituale e grave infermità, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.
3. All'udienza del 17.10.2024 il Pubblico Ministero, tenuto conto delle evoluzioni relative alla condizione personale del signor anche alla luce della relazione del medico CP_1
Orga geriatra della del 25.6.2024, ha rappresentato che sono venuti meno i presupposti per una pronuncia di interdizione, essendo sufficiente a tutelare il signor l'attuale CP_1
misura di amministrazione di sostegno, pertanto ha chiesto il rigetto della domanda.
L'amministratore di sostegno, avendo formulato un intervento ad adiuvandum, ha precisato le conclusioni rimettendosi alle valutazioni del Tribunale.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Collegio ritiene che non ci siano i presupposti per dichiarare l'interdizione di
[...]
e che l'attuale procedura di amministrazione di sostegno sia assolutamente idonea CP_1
a tutelarne gli interessi personali e patrimoniali.
Per comprendere le ragioni di tale decisione occorre compiere una ricostruzione di quanto accaduto al signor il quale è beneficiario di amministrazione di sostegno che è CP_1
stata aperta su ricorso dei Servizi Sociali del Comune di Falconara Marittima (doc. 1 fascicolo avv. ZA).
Il 24.11.2023 è stato ricoverato presso il reparto di Clinica Medica del Controparte_1
Medicina dell'Ospedale di Torrette. Org_2 Org_3
Tale ricovero è avvenuto a seguito di plurime segnalazioni, perduranti dal mese di agosto, da parte di residenti ed esercenti commerciali del Comune di Falconara ai Servizi Sociali competenti, tanto che il 22.11.2023 l'assistente sociale si è recata, Testimone_1
- 2 - unitamente alla Polizia Locale, in Piazza Mazzini, dove ha rinvenuto il in pessime CP_1
condizioni igieniche personali, con indumenti lerci di sporcizia varia, maleodorante, con gambe e braccia gonfie, occhio destro arrossato e barba lunga e sporca.
Dalla lettura della relazione dell'assistente sociale, peraltro, si evince come l'uomo si sia dimostrato oppositivo ed inconsapevole delle sue condizioni (doc. 4 fascicolo avv.
ZA).
Il giorno successivo, l'interdicendo stesso chiedeva aiuto e veniva quindi accompagnato al
Pronto Soccorso.
Stante le precarie condizioni di salute (“Emorragia del tratto digestivo superiore secondaria ad ulcere duodenali attivamente sanguinanti sottoposte ad emostasi farmacologica, termica e meccanica. Anemizzazione severa secondaria ad emorragia digestiva trattata con trasfusione di emazie e plasma. Esofagite severa (grado D sec. Los
Angeles) con esofago di RR e iniziale substenosi sovracardiale. Demenza degenerativa secondaria a prolungato uso di sostanze con compromissione delle abilità cognitive.
Polmonite bilaterale acquisita in comunità. Trombosi venosa profonda degli arti superiori con impegno omerale ascellare a destra e omerale axillo-succlavio-anonimo a sinistra complicata da edema a mantellina. Polmonite nosocomiale destra. Flutter atriale atipico/tachicardia atriale a conduzione variabile trattato farmacologicamente.
Insufficienza renale cronica. Artrite periferica da verosimile condrocalcinosi. Discopatia degenerativa L5-S1”) si rendevano necessari esami e atti medici, quali il posizionamento di accesso venoso, che però il ha rifiutato. CP_1
Nel corso del ricovero, poi, si rendevano necessari più consulti psichiatrici per difficoltà di comunicazione e gestione del paziente “a tratti oppositivo, talvolta reticente, fluttuazioni dell'umore con preoccupazioni oggetto di ruminazioni soprattutto notturne” (doc. 5 fascicolo avv. ZA),
Il Giudice tutelare si è recato ad effettuare l'audizione dell'Amministrato presso l'Ospedale di Torrette, rilevando nel verbale che, dopo aver spiegato la motivazione della sua presenza e le funzioni dell'amministrazione di sostegno, “non so se comprende perché continua a parlare di altro” (doc. 8 fascicolo avv. ZA).
Il Giudice, quindi, ha nominato un CTU, nella persona del Dott. il quale ha Per_1
depositato l'elaborato peritale il 22.12.2024 (doc. 9 fascicolo avv. ZA).
Il ctu ha rappresentato l'incapacità del di autodeterminarsi, essendo CP_1
“inconsapevole delle sue condizioni… Se, dunque, rifiuta ogni aiuto è perché non sa più
- 3 - neppure lui in che condizioni versa e cosa volere da sé e dagli altri” ed ha prospettato che
“occorra provvedere ad una totale e piena rappresentanza in ogni ambito di vita: la cura della persona e la gestione del patrimonio. Considerata la assoluta indisponibilità e inaffidabilità ad ottenere anche un minimo di collaborazione direi che l'istituto dell'interdizione sia più idoneo a ottenere la protezione necessaria. Per la salute fisica molto precaria e per le gravi e irreversibili problematiche neuropsichiatriche, non è pensabile di poter aiutare il a condursi dignitosamente con una presa in carico CP_1
ambulatoriale o lasciandolo dimorare in qualche alloggio sia pure assistito. Egli non è più capace gestire bene, nel suo interesse e con discrezione di giudizio, un qualche margine di libertà”.
In questo contesto, allora, il Giudice tutelare ha disposto la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica di Ancona perché valutasse l'eventuale instaurazione del giudizio di interdizione.
5. In seguito all'apertura del presente procedimento, tuttavia, le condizioni del signor sono significativamente migliorate, considerato che: CP_1
Orga
- dopo le dimissioni dall'Ospedale è stato ricoverato presso l di Montemarciano;
- il medico della struttura nella relazione del 25.6.2024 ha certificato che “le problematiche Org cliniche che ne avevano determinato il ricovero in sono state risolte;
è stato rimosso il
CVC. Permangono lievi alterazioni comportamentali legate presumibilmente alla sua storia di abuso di sostanze stupefacenti e alcool (..) Ad oggi il sig. è vigile, CP_1
orientato a livello temporo spaziale, collaborante, e non presenta deficit neurologici. Da un punto di vista delle autonomie il sig. è indipendente”; CP_1
- nell'ulteriore relazione medica del 27.6.2024 i sanitari hanno rilevato che le condizioni cliniche del signor non sono più idonee per il prolungamento del ricovero nella CP_1
residenza sanitaria assistita, trattandosi infatti di una struttura para ospedaliera destinata a soggetti anziani o con patologie che prevedono un elevato carico assistenziale sanitario;
- i Servizi Sociali, in particolare, nella relazione depositata nel fascicolo l'1.7.2024 hanno espresso “il diniego rispetto ad un ipotizzabile rientro a casa del sig. , in primis CP_1
perché il sig. al momento non ha una civile abitazione dove poter dimorare e, altro CP_1
aspetto da non sottovalutare, è che in passato pur avendo una dimora, non è stato in CP_1
grado di vivere in maniera dignitosa e si è posto in più occasioni in condizioni di pregiudizio rispetto alla sua salute ed incolumità”;
- 4 - - ad oggi ancora non è stato possibile reperire una struttura idonea alle esigenze del signor il quale tuttavia come riferito dall'amministratore di sostegno all'udienza del CP_1
4.7.2024 “sembrerebbe aver capito che necessita di assistenza e, dunque, di essere inserito in una struttura che gli conceda maggiore libertà di movimento”.
Va poi evidenziato che l'interdicendo è stato sentito all'udienza del 24.6.2024. Nel corso dell'esame il signor dopo aver ricostruito la propria situazione familiare, ha CP_1
dichiarato che “Nel 2023 sono stato molto male tanto che ho chiesto io alla Polizia
Municipale di chiamare il 118 e di andare in ospedale. Al momento non ho la pensione né altre entrate economiche. Per sette mesi ho percepito il reddito di cittadinanza. Il mio amministratore di sostegno ZA mi ha detto che anche in considerazione di questo intervento che ho fatto si impegnerà per farmi prendere la pensione di invalidità.
Ad oggi prendo un farmaco per il reflusso ed un farmaco per la pressione, mi rendo conto che quando li prendo sto meglio.
La mia intenzione è quella di collaborare con l'amministratore di sostegno, però lei deve venire a parlare con me anche perché ho bisogno di parlare con qualcuno, per questo vorrei che anche mia sorella possa tornare a farmi compagnia.
Vorrei inoltre fare qualche passeggiata durante il giorno, ma i medici della struttura mi dicono che posso uscire solo se vengo autorizzato dall'amministratore di sostegno”.
Il signor è comparso in udienza ben vestito, curato e lavato. Ha affrontato l'esame CP_1
in maniera vigile e si è posto con un eloquio chiaro.
6. Nelle attuali condizioni di salute e personali il Collegio ritiene che sebbene il signor necessiti di aiuto l'amministrazione di sostegno sia una misura assolutamente CP_1
idonea per tutelare il considerato che: CP_1
- le criticità che avevano portato al ricovero del novembre 2023 sono state superate e le condizioni di salute sono stabili;
- è indipendente sotto l'aspetto delle principali esigenze di vita;
- è vigile, non presenta deficit neurologici ed è collaborativo;
- ha acquisito consapevolezza in ordine all'opportunità che venga inserito in una struttura residenziale, ovvero in un contesto protetto con personale qualificato, in grado di seguirlo per una corretta alimentazione ed un'appropriata igiene personale e di monitorarlo e controllarlo per evitare che possa far uso di sostanze tossiche.
Alla luce di tali considerazioni e vista la richiesta del Pubblico Ministero, dunque, va rigettata la domanda di interdizione.
- 5 - 7. Nulla sulle spese di lite, considerato che né l'interdicendo né i suoi congiunti si sono costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda di interdizione proposta nei confronti di nato il Controparte_1
19.6.1961; dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare in sede, dinanzi al quale è già pendente la procedura di amministrazione di sostegno;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi alle parti ed al Giudice Tutelare.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -