Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6641 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Assunta Lombardo come da procura come Parte_1
in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 09/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di avere inoltrato in data 09/05/2023 domanda per ottenere il riconoscimento dell' Assegno
Ordinario d'Invalidità, ai sensi della legge 222/84, in considerazione delle gravi infermità da cui è affetto;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G.1487/ 24 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente non riconosceva il beneficio richiesto;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente in quanto il consulente non aveva adeguatamente valutato le patologie di cui il ricorrente risulta affetto;
- che, in particolare, il consulente non aveva adeguatamente esaminato la presenza di ipercolesterolemia familiare, ipotiroidismo post-chirurgico e apnee notturne, trattandosi di patologie che compromettono notevolmente l'attività lavorativa del;
Pt_1
- che il CTU non aveva, infatti, in modo idoneo preso in considerazione la circostanza che tale sintomatologia viene scatenata oltre dalla tipologia di lavoro espletata, anche da qualunque tipo di movimentazione inserendosi, indubbiamente, in un “locus minoris resistentiae”, che è la zona sede degli interventi che non hanno risolto la patologia;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Preliminarmente ammettere il presente ricorso, fissare l'udienza di comparizione e discussione della causa e disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, iscritto al N. 1487/2024 RG del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro;
2) Nel merito riconoscere il diritto del ricorrente all' assegno ordinario d'invalidità ai sensi della legge 222/84;
3) Per l'effetto condannare l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al pagamento al ricorrente, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa all'istituto convenuto, con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
4) Disporre il rinnovo della consulenza tecnica al fine di accertare lo stato d'invalidità del ricorrente, con riserva di indicare il consulente di parte;
5) Condannare l' convenuto al pagamento delle CP_2
spese e dei compensi di entrambe le fasi del giudizio, distraendo gli stessi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. L' CP_1 CP_2 in ragione delle difese articolate concludeva nei seguenti termini: “ In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 47, D.P.R. .n. 639/70. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; -dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge”.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 27 marzo 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che “ In armonia con i quesiti postimi dall'Ill.mo Sig.
Giudice Dott.ssa Amoroso Federica, posso affermare che il ricorrente, Sig. , in atto Parte_1
è affetto da “Cardiopatia ischemica cronica, OSAS, esiti di K tiroideo (2013)”. avuto riguardo delle indicazioni ministeriali, della documentazione sanitaria in atti e delle condizioni presentate dal sig.
, alla data del presente accertamento medico-legale, appare di tutta evidenza che il Parte_1
ricorrente sia in grado di attendere alle mansioni confacenti le attitudini professionali svolte, NON presentando pertanto i requisiti sanitari per la concessione dei benefici secondo quanto previsto dall'Art. 1 della L. 222/84”.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato: “ I presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria ostensibile, consentono di asserire che il sig. , di anni 57 è affetto da “Cardiopatia ischemica cronica, OSAS, esiti di K tiroideo Parte_1
(2013)”. Nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità Civile del
26.6.2023, la commissione riconosceva il sig. “non invalido ai sensi della legge 222/84”. Pt_1
Nella CTU redatta dalla dott.ssa del 24.6.2024, si perveniva alla seguente Persona_1 diagnosi: “Esiti di pregressa tiroidectomia per ca papillifero (2013) senza ripresa di malattia, cardiopatia ischemica rivascolarizzata trattata chirurgicamente con triplo by-pass (2018), in attuale buon compenso emodinamico;
OSAS in trattamento con CPAP notturno”, pertanto non invalido ai sensi della legge 222/84. Il sig. nato il [...], di anni 57, in atto impiegato come Parte_1
cassiere e backoffice presso la grande distribuzione, in passato bracciante agricolo, svolge attualmente una attività che consiste nella gestione amministrativa con occasionali momenti di attività per il controllo dei luoghi e dell'utenza, nonché gestione di terzi. Tale attività è a modesto impegno funzionale. In passato svolgeva anche altra attività quale bracciante, quest'ultima decisamente ben piu impegnativa sull'apparato osteoarticolare, nervoso periferico e cardio circolatorio. Nello specifico, il tono-trofismo muscolare del sig. , così come ravvisabile Pt_1 dall'esame medico-legale svolto sia compatibile con una attività lavorativa basale svolta dallo stesso, ma appare di piena evidenza che lo sforzo fisico intenso sia incompatibile con lo stato di salute dello stesso. Alla luce delle superiori argomentazioni, appare evidente la riduzione delle capacità lavorative del sig. ma residuate in misura non inferiore a un terzo, circa le attività Pt_1
lavorative svolte abitualmente dallo stesso, o confacenti le sue attitudini personali.
Pertanto, avuto riguardo delle indicazioni ministeriali, della documentazione sanitaria in atti e delle condizioni presentate dal sig. , alla data del presente accertamento medico-legale, Parte_1
appare di tutta evidenza che il ricorrente sia in grado di attendere alle mansioni confacenti le attitudini professionali svolte, NON presentando pertanto i requisiti sanitari per la concessione dei benefici secondo quanto previsto dall'Art. 1 della L. 222/84”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. In senso diverso non depone la documentazione medica prodotta da parte ricorrente in data
24/03/2025, invocando la rilevanza della quale è stata chiesto, ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c, ulteriore rinnovo della CTU.
L'applicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c. anche ai giudizi di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio (cfr. Cass. n. 30860/2019) e l'obbligo di prendere in considerazione tutti gli aggravamenti che si siano verificati nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario non si estende a sino ricomprendere qualsivoglia documentazione medica prodotta, anche dopo il deposito della relazione tecnica del CTU, alla quale non siano state mosse osservazioni nel termine di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. e non esimono il giudice dal valutare l'ammissibilità e la rilevanza della documentazione medica prodotta.
All'evidenza, il lamentato aggravamento ha quale unico fondamento la predetta certificazione rilasciata in data 5 marzo 2025, ovvero 2 giorni dopo il deposito della relazione peritale negativa per il ricorrente. Nella certificazione rilasciata dalla dott.ssa si indicano le patologie già Per_2 denunciate e prese in considerazione dal CTU e, in aggiunta, l'indicazione “ Diabete” priva di riferimento ad esami diagnostici, analisi o altro tipo di accertamento compiuto al fine di approdare alla predetta diagnosi.
La genericità della allegazione appare dunque, insufficiente, a mettere in discussione le conclusioni del CTU.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis
c.p.c. iscritto al n. R.G. 1487/24; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 28/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Federica Amoroso