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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 5435/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIA ANTONIETTA DI PA
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA TRANI n. 10,
CORIGLIANO SCHIAVONEA, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 21/11/2022, PA
ha convenuto in giudizio deducendo di non essere tenuto al pagamento di € 28.386,03,
[...] CP_1 erroneamente richiesti in restituzione dall' con missiva ricevuta in data 03/03/2022 sulla base della CP_2 sua presunta qualità di erede di , titolare in origine della prestazione in relazione SO alla quale è stata accertata la percezione di somme indebite per il periodo dal 01/09/2006 al 30/04/2014
(VOART n. 33521131). Infatti, il ricorrente avrebbe divorziato da (deceduta in SO data 2/03/2019) con sentenza del 7/06/2018.
Deducendo inoltre la prescrizione della pretesa creditoria, il ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo dell'indebito, previa sospensione del recupero, e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, sulla base delle seguenti motivazioni.
In atti è presente la sentenza resa da questo Tribunale tra e SO PA
, del 7/06/2018, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
è successivamente deceduta in data 2/03/2019, come da certificato di morte SO prodotto.
Dunque, il ricorrente è stato escluso, in virtù della sentenza, da diritti e obblighi ereditari, come peraltro riconosciuto dall'Istituto in diverso giudizio, concluso con sentenza n. 1316/2023 in atti, nell'ambito del quale, a fronte di iniziale richiesta di ripetizione dell'indebito relativo a indennità di disoccupazione agricola di cui era titolare , si è costituito aderendo alla prospettazione di SO CP_1
e dando atto di avere proceduto all'abbandono del credito in quanto lo stesso PA non è erede, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Dunque, il ricorso va accolto e deve essere dichiarato insussistente il diritto di a ripetere CP_1
l'indebito di cui è causa nei confronti del ricorrente.
2 La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, che sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, in luce della presenza di provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e dichiara l'insussistenza del diritto di a ripetere l'indebito nei confronti CP_1 di . PA
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore dell'Erario.
Castrovillari, 13/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIA ANTONIETTA DI PA
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA TRANI n. 10,
CORIGLIANO SCHIAVONEA, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 21/11/2022, PA
ha convenuto in giudizio deducendo di non essere tenuto al pagamento di € 28.386,03,
[...] CP_1 erroneamente richiesti in restituzione dall' con missiva ricevuta in data 03/03/2022 sulla base della CP_2 sua presunta qualità di erede di , titolare in origine della prestazione in relazione SO alla quale è stata accertata la percezione di somme indebite per il periodo dal 01/09/2006 al 30/04/2014
(VOART n. 33521131). Infatti, il ricorrente avrebbe divorziato da (deceduta in SO data 2/03/2019) con sentenza del 7/06/2018.
Deducendo inoltre la prescrizione della pretesa creditoria, il ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo dell'indebito, previa sospensione del recupero, e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, sulla base delle seguenti motivazioni.
In atti è presente la sentenza resa da questo Tribunale tra e SO PA
, del 7/06/2018, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
è successivamente deceduta in data 2/03/2019, come da certificato di morte SO prodotto.
Dunque, il ricorrente è stato escluso, in virtù della sentenza, da diritti e obblighi ereditari, come peraltro riconosciuto dall'Istituto in diverso giudizio, concluso con sentenza n. 1316/2023 in atti, nell'ambito del quale, a fronte di iniziale richiesta di ripetizione dell'indebito relativo a indennità di disoccupazione agricola di cui era titolare , si è costituito aderendo alla prospettazione di SO CP_1
e dando atto di avere proceduto all'abbandono del credito in quanto lo stesso PA non è erede, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Dunque, il ricorso va accolto e deve essere dichiarato insussistente il diritto di a ripetere CP_1
l'indebito di cui è causa nei confronti del ricorrente.
2 La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, che sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, in luce della presenza di provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e dichiara l'insussistenza del diritto di a ripetere l'indebito nei confronti CP_1 di . PA
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore dell'Erario.
Castrovillari, 13/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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