Articolo 8 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 dicembre 1988
Art. 8. 1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalierei, nelle case di cura o di riposo, e' assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988