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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8675/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------- TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata in [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta FELICISSIMO, nel cui studio in Bologna (BO), via San Vitale n. 4, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro nato in [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 3 luglio 2025, ove ha richiamato le richieste formulate con l'atto introduttivo e ha domandato, in aggiunta, di disconoscere l'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento di divorzio emesso dall'Autorità pakistana.
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono sposati il 19 agosto 2015 in Pakistan. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione sono nate a Bologna il 30 maggio 2016 (deceduta il Persona_1
7 ottobre 2021) e il 2 luglio 2018. CP_2
La famiglia aveva stabilito la propria residenza presso l'abitazione dei familiari pagina 1 di 13 dell'attrice in Bologna in via Luciano Toso Montanari n. 25. Part Dopo la nascita della secondogenita la NO si è trasferita insieme ai suoi familiari in una casa “ACER” di Bologna, sita in via Abramo Lincoln n. 38, e il GN egualmente a Bologna, ma in via Marcello Oretti n. 7 (cfr. certificati di CP_1 residenza allegati all'atto introduttivo, sub nn. 6 e 7).
2. Con ricorso depositato il 19 luglio 2022 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
- sia affidata in via esclusiva a lei o, in via subordinata, in via condivisa a CP_2 entrambi i genitori;
- la bambina sia collocata in forma prevalente presso di lei;
- sia regolamentato il diritto di visita del padre alla figlia con incontri protetti;
- sia disposto che il GN le versi a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della minore la somma mensile di euro 300,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- sia stabilito in suo favore un assegno mensile di mantenimento di 200,00 euro a carico del marito. Il convenuto non si è costituito, né è comparso all'udienza presidenziale celebrata il 3 novembre 2022. All'esito di quest'ultima, con ordinanza a verbale, la Presidente delegata ha:
- autorizzato i coniugi a vivere separati;
Part
- disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla NO;
CP_2
- collocato la figlia presso la madre;
- stabilito che il padre, qualora manifesti l'interesse di vedere la figlia, possa farlo in forma protetta previa richiesta ai servizi sociali, con facoltà per gli stessi di sospendere le visite se disturbanti per la minore;
Part
- posto a carico del GN l'obbligo di corrispondere alla NO , a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di 300,00 euro, oltre al 100% delle spese straordinarie;
Part
- posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla NO , a titolo di contributo per il mantenimento di lei, la somma mensile di euro 200,00. All'udienza del 12 gennaio 2023 la Giudice istruttrice, preso atto della mancata costituzione del convenuto e verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. Con sentenza parziale n. 244/23 pubblicata l'8 febbraio 2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale fra le parti, rimettendo la causa in istruttoria per la decisione in ordine alle altre domande formulate dall'attrice. Il convenuto -sebbene sia rimasto contumace per tutto il procedimento- è tuttavia comparso personalmente all'udienza del 14 marzo 2024, durante la quale ha dichiarato, fra l'altro, di essere divorziato dall'attrice in virtù di un provvedimento dell'Autorità pakistana risalente a otto o dieci mesi prima, che si è detto disponibile a produrre unitamente al certificato di divorzio.
pagina 2 di 13 All'udienza del 3 luglio 2025, l'unica parte costituita ha precisato le proprie conclusioni e la Giudice istruttrice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Nel corso del procedimento è stata redatta dai servizi sociali una relazione, datata 19 febbraio 2024, sulle condizioni di vita della piccola relazione nella quale è CP_2 stato riferito che la bambina:
- vive con la madre e la famiglia di origine di quest'ultima, che provvede alla sua cura e al suo mantenimento;
Part
- ha un ottimo rapporto con la NO , con le zie materne e con i nonni materni;
- è correttamente inserita nel contesto scolastico;
- non conosce il padre e praticamente non lo ha mai visto. Hanno concluso indicando come opportuno l'affidamento esclusivo della bambina alla madre, anche alla luce del fatto che il GN in sede di colloquio, ha loro CP_1 espressamente dichiarato di non essere interessato a vederla, sentirla e mantenerla.
4. La causa rientra nella competenza giurisdizionale del Giudice italiano. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Collegio, alla fattispecie in esame, sebbene i coniugi siano cittadini pakistani, è applicabile il Regolamento UE n. 1111/2019. Secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Giustizia UE tale disciplina ha valenza universale e dunque è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (cfr. Corte giust. UE 29.11.2007, C-68/07,
c. . Per_2 Per_3
Nel caso in oggetto è documentalmente provato che le parti da anni, e anche al momento della instaurazione del presente giudizio, erano residenti nel Comune di Bologna. Ne discende che la giurisdizione del giudice italiano in ordine al vincolo va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato Regolamento, a mente del quale è competente a decidere sulle questioni inerenti, tra l'altro, alla separazione personale tra i coniugi, al divorzio e all'annullamento del matrimonio, l'Autorità Giurisdizionale ove si trova “la residenza abituale dei coniugi” (lett. i) “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” (lett. ii), “la residenza abituale del convenuto” (lett. iv),
“la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda” (lett. v). Del pari, sussiste la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale, in quanto la figlia minorenne delle parti ha residenza abituale nel Comune di Bologna, che dunque è il luogo del concreto e pagina 3 di 13 continuativo svolgimento della vita personale della stessa (cfr. Corte giust. UE 16.7.2015, C-184/14; Corte giust. UE, 9.10.2014, C-376/2014; Cass. civ., sez. un., n. 2276/2016). La legge applicabile alla fattispecie concreta è quella italiana, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, atteso che non risulta che le parti abbiano concordemente scelto la legge applicabile, e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio era in Italia e segnatamente a Bologna.
5. In via preliminare ci si deve interrogare sull'efficacia -e conseguentemente sulla relativa incidenza sul presente giudizio- del provvedimento di divorzio emesso dall'Autorità pakistana con efficacia a decorrere dal 30 settembre 2022; con la doverosa precisazione che la valenza preliminare di siffatta questione è limitata ai rapporti personali fra i coniugi e non è suscettibile di incidere sulle decisioni in materia di affidamento, collocamento e diritto al mantenimento della figlia minore. Ebbene, come già accennato, all'udienza del 14 marzo 2024 il GN CP_1 comparso personalmente, ha riferito di aver ottenuto un provvedimento di divorzio in Pakistan. La relativa documentazione, tuttavia, è stata prodotta dall'attrice soltanto il 2 luglio 2025, dopo essersi recata in Patria per reperirla. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2025, la difesa di parte attrice ha domandato a questo Tribunale di disconoscere l'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento in parola, argomentando ampiamente sul punto all'interno della comparsa conclusionale. Va subito rilevato che, nel caso di specie, l'Autorità pakistana -e, nello specifico, dal Municipal Committee Shakargarh- ha emesso un provvedimento di divorzio a seguito di ripudio unilaterale da parte del marito (talàq), come espressamente specificato nel certificato in atti. Del ripudio islamico si è occupata in maniera approfondita la S.C. con la nota sentenza n. 16804/2020, la quale ha chiarito che:
- il talàq è un istituto di diritto coranico che si concreta in una particolare forma di scioglimento del matrimonio islamico basata sulla volontà unilaterale del marito, il quale, attraverso espressioni formali, esprime all'Autorità competente l'intenzione di porre fine all'autorità maritale sulla sposa;
- con il termine talàq si indica, quindi, la possibilità riservata all'uomo di sciogliere il matrimonio con un atto unilaterale di volontà, non recettizio, che può quindi essere perfezionato anche senza che la moglie ne sia conoscenza;
- ancora oggi, nonostante siano stati introdotti alcuni elementi di modernizzazione dell'istituto in molti ordinamenti di matrice islamica, l'Autorità preposta svolge funzioni di omologazione, talvolta anche funzioni decisorie, ma pur sempre limitate a recepire la volontà unilaterale del marito e, difatti, il provvedimento che incorpora il ripudio recepisce il potere unilaterale di ripudio con funzioni di omologa e di presa d'atto della volontà del marito di sciogliersi dal matrimonio;
- per tali ragioni, deve essere escluso che il provvedimento con cui l'Autorità pagina 4 di 13 straniera preposta abbia recepito la volontà maritale di ripudio sia qualificabile ex se in termini di sentenza, ben potendo il medesimo essere privo dei caratteri tipici degli atti di giurisdizione. Ciò premesso, la disciplina di diritto internazionale privato e processuale cui occorre fare riferimento per valutare l'efficacia nell'ordinamento italiano di un provvedimento pakistano sul vincolo coniugale è quella di cui alla legge n. 218/1995. Infatti, per il profilo che qui interessa, non va assunto come riferimento normativo il Regolamento UE n. 1111/2019, dal momento che il relativo Capo IV -dedicato, per l'appunto, al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze e provvedimenti stranieri in materia familiare- presuppone che la sentenza o il provvedimento da riconoscere o a cui dare efficacia siano stati emessi da un altro Stato membro dell'Unione. Ebbene, ai sensi dell'art. 64 L. 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta automaticamente nell'ordinamento a condizione che: a) il giudice che l'ha pronunciata potesse conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si siano costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non sia contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non penda un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producano effetti contrari all'ordine pubblico. Al riconoscimento (non delle sentenze ma) dei “provvedimenti” stranieri è dedicato l'art. 65 della legge n. 218/1995, secondo il quale hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi -fra gli altri- ai rapporti di famiglia quando essi sono stati pronunciati dalle Autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge n. 218 stessa o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da Autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. Inoltre, l'art. 67, comma 3, della legge citata consente alla parte interessata -come accaduto nel caso in esame- di contestare il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri anche solo in via incidentale, decidendo, in tal caso, il Giudice adìto con efficacia limitata al processo pendente dinanzi a lui. Nel caso di specie, per verità, la difesa di parte attrice non ha offerto elementi sufficienti che consentano a questo Tribunale di determinare se, nell'ordinamento pakistano, il provvedimento di divorzio a seguito di ripudio presenti o meno i caratteri propri degli atti giurisdizionali. Ciò, tuttavia, non impedisce di affermare -in linea con quanto statuito dalla già citata pagina 5 di 13 Cass. civ. n. 16804/2020- che, in ogni caso, una decisione giudiziale o un provvedimento di ripudio formatisi all'estero non possono essere riconosciuti all'interno dell'ordinamento giuridico italiano “a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna;
discriminazione di genere) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale)” (cfr. in termini, Cass. 16804/20). In accoglimento dell'istanza avanzata da parte attrice, pertanto, deve essere disconosciuta l'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento di divorzio in atti, basandosi il medesimo su di un istituto -il ripudio, per l'appunto- caratterizzato da tratti intrinsecamente contrastanti con l'ordine pubblico sostanziale e processuale.
6. Effettuate queste premesse, è possibile a questo punto esaminare le domande avanzate da parte attrice. 6a. È appena il caso di puntualizzare che nulla può essere statuito sul vincolo, essendo già stata emessa da questo Tribunale sentenza parziale. 6b. Deve essere rigettata, non essendone stati dimostrati i presupposti, la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dall'attrice. Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge, com'è noto, è necessario accertare la violazione di almeno un dovere coniugale e che tale violazione sia stata la causa dell'irreversibile crisi dell'unione. Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018). Siffatta ripartizione dell'onere probatorio non muta allorquando il convenuto -come nel caso in esame- sia rimasto contumace. Invero, l'articolo 115, comma 1, c.p.c., nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. In atri termini: “La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, pagina 6 di 13 indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie” (così, da ultimo e fra le molte, Cass. civ. n. 25/2025). Part Orbene, nel caso di specie la NO , all'interno dell'atto introduttivo, ai fini della pronuncia di addebito, ha lamentato:
- di essere stata oggetto di condotte maltrattanti, di violenze fisiche, di offese e di comportamenti vessatori da parte del coniuge;
- che il marito non si è mai preso adeguatamente cura delle figlie. Va tuttavia osservato che l'attrice si è limitata ad allegare le violazioni dei doveri coniugali da parte del GN senza però fornire alcuna prova al riguardo, e CP_1 non ha specificamente argomentato -né tantomeno fornito prova- in ordine all'efficacia causale di tali condotte rispetto all'irreversibilità della crisi coniugale. Part La difesa della NO , per vero, non ha avanzato alcuna tempestiva richiesta di prova per dimostrare i comportamenti del convenuto ritenuti contrari ai doveri coniugali: l'unica istanza istruttoria (testimoniale) in tal senso, infatti, è contenuta nella memoria integrativa ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la quale è stata depositata da parte attrice soltanto il 22 maggio 2023, dunque ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di comunicazione -avvenuta l'8 febbraio 2023- dell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria a seguito della decisione parziale sul vincolo. Come affermato in giurisprudenza, infatti, “la domanda di addebito soggiace a tutte le preclusioni processuali in punto di allegazioni fattuali e di deduzioni istruttorie proprie del giudizio ordinario” (Trib. Taranto 17.5.2016); inoltre, “la violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica” (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 21529/2021). La difesa di parte attrice non ha neppure prodotto -nonostante fosse stata a ciò specificamente autorizzata della Giudice istruttrice nell'udienza del 14 gennaio 2025- la sentenza penale di condanna a carico del convenuto. Siffatta produzione sarebbe stata senz'altro utile ai fini della decisione della domanda in esame, giacché non può questo Tribunale considerare sufficienti, ai fini dell'addebito, le sole generiche denunce-querele allegate all'atto introduttivo, senza che la parte interessata abbia fornito alcun ulteriore elemento obiettivo di riscontro. Per tali ragioni, l'onere probatorio a carico dell'attrice non è stato assolto e deve pertanto essere rigettata la domanda di addebito della separazione dalla stessa formulata. 6c. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento dei figli. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse pagina 7 di 13 dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, è emerso chiaramente dalle indagini svolte dai servizi sociali su disposizione della Giudice istruttrice che il padre -come peraltro da lui stesso affermato in colloquio con i predetti servizi- non ha mai avuto significativi rapporti con la bambina sin dalla sua nascita e non si è mai fattivamente preso cura di lei. Va altresì evidenziato che il convenuto -sebbene sia personalmente comparso ad alcune udienze- non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche la propria figlia (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare ed è stata in grado -pur con il supporto della propria famiglia d'origine, con la quale continua a convivere- di prendersi cura di anche in assenza della CP_2 collaborazione affettiva e materiale del padre, instaurando con la minore un buon equilibrio di funzionamento e adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse della minore attribuire alla madre Part l'affidamento esclusivo rafforzato della stessa. In particolare, alla NO deve essere attribuita la facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti). Part 6d. La minore deve essere collocata presso la NO . Invero, tale sistemazione, in essere da anni, non è fonte di pregiudizio per la medesima, come evidenziato nella menzionata relazione dei servizi sociali. Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse mostrato dal convenuto. Qualora il medesimo manifesti l'intenzione di riallacciare i contatti con va demandata ai servizi sociali l'organizzazione CP_2
(all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per il convenuto e verificati la volontà e i desideri della minore) dele visite con le modalità previste in dispositivo.
pagina 8 di 13 6e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, va premesso che l'art. 316 bis c.c. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzioni alla propria capacità lavorativa e consistenza reddituale. Part Ciò posto, per quanto concerne la NO :
- ella vive con la figlia con i propri genitori e con le due sue sorelle in una CP_2 casa “ACER” di Bologna (BO), sita in via Abramo Lincoln n. 38, assegnata al padre, GN , ma la medesima non contribuisce al pagamento del canone;
Persona_4
- all'udienza del 14 marzo 2024, in sede di interrogatorio libero, la stessa ha dichiarato di non aver mai lavorato -a parte uno stage in un supermercato- e di essere alla ricerca di un impiego come commessa;
- dall'attestazione prodotta in allegato al ricorso risulta un ISEE 2022 del nucleo familiare pari a 2.215,55 euro (con ISR pari a 9.7478,40 euro);
- al 26 maggio 2023 non risultano registrazioni contributive negli archivi;
CP_3
- nel 2023 risulta aver percepito 875,70 euro a titolo di assegno unico;
- non emergono erogazioni a suo favore per gli anni 2021 e 2022; CP_3
- dalla documentazione trasmessa dall risultano erogazioni a suo favore a CP_3 titolo di reddito di cittadinanza per gli anni 2021, 2022 e 2023 e per importi mensili da 50,00 a circa 300,00 euro;
Per quanto concerne il GN CP_1
- dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è stato dipendente a tempo parziale della società “Puglia Frutta”;
- per la predetta società ha anche lavorato per periodi più brevi e con discontinuità sino al 31 marzo 2023;
- dal dicembre 2021 all'ottobre 2022 è stato anche impiegato per brevi periodi presso altre tre società (“Relizont s.p.a.”, “Take Away s.r.l.s.” e “Etjca s.p.a.”);
- dalle CU trasmesse dall'Agenzia delle Entrate risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente o equiparati per gli anni d'imposta 2021 e 2022 rispettivamente pari a euro 10.401,00 (867,00 mensili) e a euro 8.387,00 (699,00 mensili);
- dal modello PF per l'anno d'imposta 2021 trasmesso dall'Agenzia delle entrate ha dichiarato redditi da lavoro per euro 10.018,00 (835,00 mensili);
- all'udienza del 14 marzo 2024, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato ma non provato:
▪ di pagare 350,00 euro mensili per una stanza all'interno dell'appartamento sito in Bologna, alla via Marcello Oretti n. 7/2, ove vive con altre tre o quattro persone;
▪ di essere attualmente disoccupato;
▪ di aver lavorato nel mese di febbraio 2024 alle dipendenze della società “GLS”, per uno stipendio di circa 1.400,00 o 1.500,00 euro;
▪ di essere stato impiegato in un negozio di frutta e verdura dal 2019 al 2021 guadagnando circa 900,00 o 950,00 euro al mese;
▪ che dopo il licenziamento a causa della vendita del predetto negozio ha trovato impiego solo con contratti brevi. pagina 9 di 13 Ai fini della determinazione del contributo a suo carico va tenuto in considerazione che:
- il convenuto è un uomo ancora giovane (è nato nel 1995), in buona salute e dotato di apprezzabile capacità lavorativa, cosicché la sua disoccupazione deve essere giudicata meramente temporanea;
- lo stesso non contribuisce in forma diretta al mantenimento della figlia minore, che non nni;
- è ancora una bambina e ha dunque esigenze e bisogni limitati. CP_2
delle sopra esposte considerazioni, e tenuto altresì conto del fatto che Part anche la NO , vista la sua giovane età, è dotata di una significativa capacità lavorativa e in più percepirà per intero -quale affidataria esclusiva della figlia- l'assegno unico universale, appare equo e congruo -a parziale modifica di quanto stabilito in sede presidenziale- porre a carico del GN sin dalla data della domanda, un CP_1 contributo mensile di 300,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie. Part 6f. E' appena il caso di precisare che, essendo la NO affidataria esclusiva della figlia, le spetta per legge l'intero assegno unico universale. 6g. Va accolta anche la domanda di previsione a favore dell'attrice di un assegno maritale. Invero, secondo la costante giurisprudenza "la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessaria mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 12196 del 16 maggio 2017). Orbene, nel caso in esame l'istruttoria ha reso evidente la disparità reddituale tra le parti. Sicché, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi -più sopra compendiate-, nonché della loro -anche potenziale- capacità lavorativa, appare equo e congruo porre a carico del GN -a parziale modifica del provvedimento CP_1 presidenziale- la somma mensile di euro 150,00 euro a titolo di assegno maritale e a decorrere dalla domanda.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, che è da individuare in maniera prevalente in capo al convenuto contumace. In particolare, tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve pagina 10 di 13 tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da euro 26.000 a euro 52.000 ex art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 e successive modifiche e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompreso tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte attrice;
2) affida in via esclusiva e rafforzata alla madre, attribuendo a CP_2 quest'ultima la possibilità di adottare autonomamente ogni decisione in materia scolastica e di salute, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc.); Part
3) colloca la minore presso la NO;
4) dispone che, qualora il GN manifesti l'intenzione di vedere la figlia, i CP_1 servizi sociali -esperito un percorso di valutazione del genitore e tenuto conto della volontà, dei desideri e degli impegni della bambina- organizzino gli incontri, che inizialmente avverranno in forma protetta e con cadenza quindicinale, con facoltà per i servizi stessi di cambiare le modalità delle visite e di ampliarne o diminuirne la frequenza e la durata o anche si sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per la minore;
5) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del convenuto l'obbligo di Part corrispondere in favore della NO , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di euro 300,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della pagina 11 di 13 bambina (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre in misura pari al 70% le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta pagina 12 di 13 deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del GN l'obbligo di CP_1 Part versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla NO , a titolo di assegno di mantenimento, la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
8) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 22 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------- TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata in [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta FELICISSIMO, nel cui studio in Bologna (BO), via San Vitale n. 4, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro nato in [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 3 luglio 2025, ove ha richiamato le richieste formulate con l'atto introduttivo e ha domandato, in aggiunta, di disconoscere l'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento di divorzio emesso dall'Autorità pakistana.
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono sposati il 19 agosto 2015 in Pakistan. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione sono nate a Bologna il 30 maggio 2016 (deceduta il Persona_1
7 ottobre 2021) e il 2 luglio 2018. CP_2
La famiglia aveva stabilito la propria residenza presso l'abitazione dei familiari pagina 1 di 13 dell'attrice in Bologna in via Luciano Toso Montanari n. 25. Part Dopo la nascita della secondogenita la NO si è trasferita insieme ai suoi familiari in una casa “ACER” di Bologna, sita in via Abramo Lincoln n. 38, e il GN egualmente a Bologna, ma in via Marcello Oretti n. 7 (cfr. certificati di CP_1 residenza allegati all'atto introduttivo, sub nn. 6 e 7).
2. Con ricorso depositato il 19 luglio 2022 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
- sia affidata in via esclusiva a lei o, in via subordinata, in via condivisa a CP_2 entrambi i genitori;
- la bambina sia collocata in forma prevalente presso di lei;
- sia regolamentato il diritto di visita del padre alla figlia con incontri protetti;
- sia disposto che il GN le versi a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della minore la somma mensile di euro 300,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- sia stabilito in suo favore un assegno mensile di mantenimento di 200,00 euro a carico del marito. Il convenuto non si è costituito, né è comparso all'udienza presidenziale celebrata il 3 novembre 2022. All'esito di quest'ultima, con ordinanza a verbale, la Presidente delegata ha:
- autorizzato i coniugi a vivere separati;
Part
- disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla NO;
CP_2
- collocato la figlia presso la madre;
- stabilito che il padre, qualora manifesti l'interesse di vedere la figlia, possa farlo in forma protetta previa richiesta ai servizi sociali, con facoltà per gli stessi di sospendere le visite se disturbanti per la minore;
Part
- posto a carico del GN l'obbligo di corrispondere alla NO , a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di 300,00 euro, oltre al 100% delle spese straordinarie;
Part
- posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla NO , a titolo di contributo per il mantenimento di lei, la somma mensile di euro 200,00. All'udienza del 12 gennaio 2023 la Giudice istruttrice, preso atto della mancata costituzione del convenuto e verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. Con sentenza parziale n. 244/23 pubblicata l'8 febbraio 2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale fra le parti, rimettendo la causa in istruttoria per la decisione in ordine alle altre domande formulate dall'attrice. Il convenuto -sebbene sia rimasto contumace per tutto il procedimento- è tuttavia comparso personalmente all'udienza del 14 marzo 2024, durante la quale ha dichiarato, fra l'altro, di essere divorziato dall'attrice in virtù di un provvedimento dell'Autorità pakistana risalente a otto o dieci mesi prima, che si è detto disponibile a produrre unitamente al certificato di divorzio.
pagina 2 di 13 All'udienza del 3 luglio 2025, l'unica parte costituita ha precisato le proprie conclusioni e la Giudice istruttrice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Nel corso del procedimento è stata redatta dai servizi sociali una relazione, datata 19 febbraio 2024, sulle condizioni di vita della piccola relazione nella quale è CP_2 stato riferito che la bambina:
- vive con la madre e la famiglia di origine di quest'ultima, che provvede alla sua cura e al suo mantenimento;
Part
- ha un ottimo rapporto con la NO , con le zie materne e con i nonni materni;
- è correttamente inserita nel contesto scolastico;
- non conosce il padre e praticamente non lo ha mai visto. Hanno concluso indicando come opportuno l'affidamento esclusivo della bambina alla madre, anche alla luce del fatto che il GN in sede di colloquio, ha loro CP_1 espressamente dichiarato di non essere interessato a vederla, sentirla e mantenerla.
4. La causa rientra nella competenza giurisdizionale del Giudice italiano. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente e condiviso dal Collegio, alla fattispecie in esame, sebbene i coniugi siano cittadini pakistani, è applicabile il Regolamento UE n. 1111/2019. Secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Giustizia UE tale disciplina ha valenza universale e dunque è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (cfr. Corte giust. UE 29.11.2007, C-68/07,
c. . Per_2 Per_3
Nel caso in oggetto è documentalmente provato che le parti da anni, e anche al momento della instaurazione del presente giudizio, erano residenti nel Comune di Bologna. Ne discende che la giurisdizione del giudice italiano in ordine al vincolo va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato Regolamento, a mente del quale è competente a decidere sulle questioni inerenti, tra l'altro, alla separazione personale tra i coniugi, al divorzio e all'annullamento del matrimonio, l'Autorità Giurisdizionale ove si trova “la residenza abituale dei coniugi” (lett. i) “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” (lett. ii), “la residenza abituale del convenuto” (lett. iv),
“la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda” (lett. v). Del pari, sussiste la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale, in quanto la figlia minorenne delle parti ha residenza abituale nel Comune di Bologna, che dunque è il luogo del concreto e pagina 3 di 13 continuativo svolgimento della vita personale della stessa (cfr. Corte giust. UE 16.7.2015, C-184/14; Corte giust. UE, 9.10.2014, C-376/2014; Cass. civ., sez. un., n. 2276/2016). La legge applicabile alla fattispecie concreta è quella italiana, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, atteso che non risulta che le parti abbiano concordemente scelto la legge applicabile, e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio era in Italia e segnatamente a Bologna.
5. In via preliminare ci si deve interrogare sull'efficacia -e conseguentemente sulla relativa incidenza sul presente giudizio- del provvedimento di divorzio emesso dall'Autorità pakistana con efficacia a decorrere dal 30 settembre 2022; con la doverosa precisazione che la valenza preliminare di siffatta questione è limitata ai rapporti personali fra i coniugi e non è suscettibile di incidere sulle decisioni in materia di affidamento, collocamento e diritto al mantenimento della figlia minore. Ebbene, come già accennato, all'udienza del 14 marzo 2024 il GN CP_1 comparso personalmente, ha riferito di aver ottenuto un provvedimento di divorzio in Pakistan. La relativa documentazione, tuttavia, è stata prodotta dall'attrice soltanto il 2 luglio 2025, dopo essersi recata in Patria per reperirla. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2025, la difesa di parte attrice ha domandato a questo Tribunale di disconoscere l'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento in parola, argomentando ampiamente sul punto all'interno della comparsa conclusionale. Va subito rilevato che, nel caso di specie, l'Autorità pakistana -e, nello specifico, dal Municipal Committee Shakargarh- ha emesso un provvedimento di divorzio a seguito di ripudio unilaterale da parte del marito (talàq), come espressamente specificato nel certificato in atti. Del ripudio islamico si è occupata in maniera approfondita la S.C. con la nota sentenza n. 16804/2020, la quale ha chiarito che:
- il talàq è un istituto di diritto coranico che si concreta in una particolare forma di scioglimento del matrimonio islamico basata sulla volontà unilaterale del marito, il quale, attraverso espressioni formali, esprime all'Autorità competente l'intenzione di porre fine all'autorità maritale sulla sposa;
- con il termine talàq si indica, quindi, la possibilità riservata all'uomo di sciogliere il matrimonio con un atto unilaterale di volontà, non recettizio, che può quindi essere perfezionato anche senza che la moglie ne sia conoscenza;
- ancora oggi, nonostante siano stati introdotti alcuni elementi di modernizzazione dell'istituto in molti ordinamenti di matrice islamica, l'Autorità preposta svolge funzioni di omologazione, talvolta anche funzioni decisorie, ma pur sempre limitate a recepire la volontà unilaterale del marito e, difatti, il provvedimento che incorpora il ripudio recepisce il potere unilaterale di ripudio con funzioni di omologa e di presa d'atto della volontà del marito di sciogliersi dal matrimonio;
- per tali ragioni, deve essere escluso che il provvedimento con cui l'Autorità pagina 4 di 13 straniera preposta abbia recepito la volontà maritale di ripudio sia qualificabile ex se in termini di sentenza, ben potendo il medesimo essere privo dei caratteri tipici degli atti di giurisdizione. Ciò premesso, la disciplina di diritto internazionale privato e processuale cui occorre fare riferimento per valutare l'efficacia nell'ordinamento italiano di un provvedimento pakistano sul vincolo coniugale è quella di cui alla legge n. 218/1995. Infatti, per il profilo che qui interessa, non va assunto come riferimento normativo il Regolamento UE n. 1111/2019, dal momento che il relativo Capo IV -dedicato, per l'appunto, al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze e provvedimenti stranieri in materia familiare- presuppone che la sentenza o il provvedimento da riconoscere o a cui dare efficacia siano stati emessi da un altro Stato membro dell'Unione. Ebbene, ai sensi dell'art. 64 L. 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta automaticamente nell'ordinamento a condizione che: a) il giudice che l'ha pronunciata potesse conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si siano costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non sia contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non penda un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producano effetti contrari all'ordine pubblico. Al riconoscimento (non delle sentenze ma) dei “provvedimenti” stranieri è dedicato l'art. 65 della legge n. 218/1995, secondo il quale hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi -fra gli altri- ai rapporti di famiglia quando essi sono stati pronunciati dalle Autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge n. 218 stessa o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da Autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. Inoltre, l'art. 67, comma 3, della legge citata consente alla parte interessata -come accaduto nel caso in esame- di contestare il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri anche solo in via incidentale, decidendo, in tal caso, il Giudice adìto con efficacia limitata al processo pendente dinanzi a lui. Nel caso di specie, per verità, la difesa di parte attrice non ha offerto elementi sufficienti che consentano a questo Tribunale di determinare se, nell'ordinamento pakistano, il provvedimento di divorzio a seguito di ripudio presenti o meno i caratteri propri degli atti giurisdizionali. Ciò, tuttavia, non impedisce di affermare -in linea con quanto statuito dalla già citata pagina 5 di 13 Cass. civ. n. 16804/2020- che, in ogni caso, una decisione giudiziale o un provvedimento di ripudio formatisi all'estero non possono essere riconosciuti all'interno dell'ordinamento giuridico italiano “a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna;
discriminazione di genere) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale)” (cfr. in termini, Cass. 16804/20). In accoglimento dell'istanza avanzata da parte attrice, pertanto, deve essere disconosciuta l'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento di divorzio in atti, basandosi il medesimo su di un istituto -il ripudio, per l'appunto- caratterizzato da tratti intrinsecamente contrastanti con l'ordine pubblico sostanziale e processuale.
6. Effettuate queste premesse, è possibile a questo punto esaminare le domande avanzate da parte attrice. 6a. È appena il caso di puntualizzare che nulla può essere statuito sul vincolo, essendo già stata emessa da questo Tribunale sentenza parziale. 6b. Deve essere rigettata, non essendone stati dimostrati i presupposti, la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dall'attrice. Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge, com'è noto, è necessario accertare la violazione di almeno un dovere coniugale e che tale violazione sia stata la causa dell'irreversibile crisi dell'unione. Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018). Siffatta ripartizione dell'onere probatorio non muta allorquando il convenuto -come nel caso in esame- sia rimasto contumace. Invero, l'articolo 115, comma 1, c.p.c., nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. In atri termini: “La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, pagina 6 di 13 indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie” (così, da ultimo e fra le molte, Cass. civ. n. 25/2025). Part Orbene, nel caso di specie la NO , all'interno dell'atto introduttivo, ai fini della pronuncia di addebito, ha lamentato:
- di essere stata oggetto di condotte maltrattanti, di violenze fisiche, di offese e di comportamenti vessatori da parte del coniuge;
- che il marito non si è mai preso adeguatamente cura delle figlie. Va tuttavia osservato che l'attrice si è limitata ad allegare le violazioni dei doveri coniugali da parte del GN senza però fornire alcuna prova al riguardo, e CP_1 non ha specificamente argomentato -né tantomeno fornito prova- in ordine all'efficacia causale di tali condotte rispetto all'irreversibilità della crisi coniugale. Part La difesa della NO , per vero, non ha avanzato alcuna tempestiva richiesta di prova per dimostrare i comportamenti del convenuto ritenuti contrari ai doveri coniugali: l'unica istanza istruttoria (testimoniale) in tal senso, infatti, è contenuta nella memoria integrativa ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la quale è stata depositata da parte attrice soltanto il 22 maggio 2023, dunque ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di comunicazione -avvenuta l'8 febbraio 2023- dell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria a seguito della decisione parziale sul vincolo. Come affermato in giurisprudenza, infatti, “la domanda di addebito soggiace a tutte le preclusioni processuali in punto di allegazioni fattuali e di deduzioni istruttorie proprie del giudizio ordinario” (Trib. Taranto 17.5.2016); inoltre, “la violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica” (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 21529/2021). La difesa di parte attrice non ha neppure prodotto -nonostante fosse stata a ciò specificamente autorizzata della Giudice istruttrice nell'udienza del 14 gennaio 2025- la sentenza penale di condanna a carico del convenuto. Siffatta produzione sarebbe stata senz'altro utile ai fini della decisione della domanda in esame, giacché non può questo Tribunale considerare sufficienti, ai fini dell'addebito, le sole generiche denunce-querele allegate all'atto introduttivo, senza che la parte interessata abbia fornito alcun ulteriore elemento obiettivo di riscontro. Per tali ragioni, l'onere probatorio a carico dell'attrice non è stato assolto e deve pertanto essere rigettata la domanda di addebito della separazione dalla stessa formulata. 6c. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento dei figli. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse pagina 7 di 13 dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, è emerso chiaramente dalle indagini svolte dai servizi sociali su disposizione della Giudice istruttrice che il padre -come peraltro da lui stesso affermato in colloquio con i predetti servizi- non ha mai avuto significativi rapporti con la bambina sin dalla sua nascita e non si è mai fattivamente preso cura di lei. Va altresì evidenziato che il convenuto -sebbene sia personalmente comparso ad alcune udienze- non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche la propria figlia (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare ed è stata in grado -pur con il supporto della propria famiglia d'origine, con la quale continua a convivere- di prendersi cura di anche in assenza della CP_2 collaborazione affettiva e materiale del padre, instaurando con la minore un buon equilibrio di funzionamento e adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse della minore attribuire alla madre Part l'affidamento esclusivo rafforzato della stessa. In particolare, alla NO deve essere attribuita la facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti). Part 6d. La minore deve essere collocata presso la NO . Invero, tale sistemazione, in essere da anni, non è fonte di pregiudizio per la medesima, come evidenziato nella menzionata relazione dei servizi sociali. Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse mostrato dal convenuto. Qualora il medesimo manifesti l'intenzione di riallacciare i contatti con va demandata ai servizi sociali l'organizzazione CP_2
(all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per il convenuto e verificati la volontà e i desideri della minore) dele visite con le modalità previste in dispositivo.
pagina 8 di 13 6e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, va premesso che l'art. 316 bis c.c. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzioni alla propria capacità lavorativa e consistenza reddituale. Part Ciò posto, per quanto concerne la NO :
- ella vive con la figlia con i propri genitori e con le due sue sorelle in una CP_2 casa “ACER” di Bologna (BO), sita in via Abramo Lincoln n. 38, assegnata al padre, GN , ma la medesima non contribuisce al pagamento del canone;
Persona_4
- all'udienza del 14 marzo 2024, in sede di interrogatorio libero, la stessa ha dichiarato di non aver mai lavorato -a parte uno stage in un supermercato- e di essere alla ricerca di un impiego come commessa;
- dall'attestazione prodotta in allegato al ricorso risulta un ISEE 2022 del nucleo familiare pari a 2.215,55 euro (con ISR pari a 9.7478,40 euro);
- al 26 maggio 2023 non risultano registrazioni contributive negli archivi;
CP_3
- nel 2023 risulta aver percepito 875,70 euro a titolo di assegno unico;
- non emergono erogazioni a suo favore per gli anni 2021 e 2022; CP_3
- dalla documentazione trasmessa dall risultano erogazioni a suo favore a CP_3 titolo di reddito di cittadinanza per gli anni 2021, 2022 e 2023 e per importi mensili da 50,00 a circa 300,00 euro;
Per quanto concerne il GN CP_1
- dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è stato dipendente a tempo parziale della società “Puglia Frutta”;
- per la predetta società ha anche lavorato per periodi più brevi e con discontinuità sino al 31 marzo 2023;
- dal dicembre 2021 all'ottobre 2022 è stato anche impiegato per brevi periodi presso altre tre società (“Relizont s.p.a.”, “Take Away s.r.l.s.” e “Etjca s.p.a.”);
- dalle CU trasmesse dall'Agenzia delle Entrate risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente o equiparati per gli anni d'imposta 2021 e 2022 rispettivamente pari a euro 10.401,00 (867,00 mensili) e a euro 8.387,00 (699,00 mensili);
- dal modello PF per l'anno d'imposta 2021 trasmesso dall'Agenzia delle entrate ha dichiarato redditi da lavoro per euro 10.018,00 (835,00 mensili);
- all'udienza del 14 marzo 2024, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato ma non provato:
▪ di pagare 350,00 euro mensili per una stanza all'interno dell'appartamento sito in Bologna, alla via Marcello Oretti n. 7/2, ove vive con altre tre o quattro persone;
▪ di essere attualmente disoccupato;
▪ di aver lavorato nel mese di febbraio 2024 alle dipendenze della società “GLS”, per uno stipendio di circa 1.400,00 o 1.500,00 euro;
▪ di essere stato impiegato in un negozio di frutta e verdura dal 2019 al 2021 guadagnando circa 900,00 o 950,00 euro al mese;
▪ che dopo il licenziamento a causa della vendita del predetto negozio ha trovato impiego solo con contratti brevi. pagina 9 di 13 Ai fini della determinazione del contributo a suo carico va tenuto in considerazione che:
- il convenuto è un uomo ancora giovane (è nato nel 1995), in buona salute e dotato di apprezzabile capacità lavorativa, cosicché la sua disoccupazione deve essere giudicata meramente temporanea;
- lo stesso non contribuisce in forma diretta al mantenimento della figlia minore, che non nni;
- è ancora una bambina e ha dunque esigenze e bisogni limitati. CP_2
delle sopra esposte considerazioni, e tenuto altresì conto del fatto che Part anche la NO , vista la sua giovane età, è dotata di una significativa capacità lavorativa e in più percepirà per intero -quale affidataria esclusiva della figlia- l'assegno unico universale, appare equo e congruo -a parziale modifica di quanto stabilito in sede presidenziale- porre a carico del GN sin dalla data della domanda, un CP_1 contributo mensile di 300,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie. Part 6f. E' appena il caso di precisare che, essendo la NO affidataria esclusiva della figlia, le spetta per legge l'intero assegno unico universale. 6g. Va accolta anche la domanda di previsione a favore dell'attrice di un assegno maritale. Invero, secondo la costante giurisprudenza "la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessaria mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 12196 del 16 maggio 2017). Orbene, nel caso in esame l'istruttoria ha reso evidente la disparità reddituale tra le parti. Sicché, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi -più sopra compendiate-, nonché della loro -anche potenziale- capacità lavorativa, appare equo e congruo porre a carico del GN -a parziale modifica del provvedimento CP_1 presidenziale- la somma mensile di euro 150,00 euro a titolo di assegno maritale e a decorrere dalla domanda.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, che è da individuare in maniera prevalente in capo al convenuto contumace. In particolare, tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve pagina 10 di 13 tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da euro 26.000 a euro 52.000 ex art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 e successive modifiche e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompreso tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte attrice;
2) affida in via esclusiva e rafforzata alla madre, attribuendo a CP_2 quest'ultima la possibilità di adottare autonomamente ogni decisione in materia scolastica e di salute, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc.); Part
3) colloca la minore presso la NO;
4) dispone che, qualora il GN manifesti l'intenzione di vedere la figlia, i CP_1 servizi sociali -esperito un percorso di valutazione del genitore e tenuto conto della volontà, dei desideri e degli impegni della bambina- organizzino gli incontri, che inizialmente avverranno in forma protetta e con cadenza quindicinale, con facoltà per i servizi stessi di cambiare le modalità delle visite e di ampliarne o diminuirne la frequenza e la durata o anche si sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per la minore;
5) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del convenuto l'obbligo di Part corrispondere in favore della NO , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di euro 300,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della pagina 11 di 13 bambina (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre in misura pari al 70% le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta pagina 12 di 13 deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del GN l'obbligo di CP_1 Part versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla NO , a titolo di assegno di mantenimento, la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
8) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 22 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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