Sentenza 22 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 9705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9705 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09705/2025REG.PROV.COLL.
N. 10010/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10010 del 2023, proposto da D’LE Libero, in qualità di erede di D’NO OL, rappresentato e difeso dall’avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Bacoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittoria Silvestre, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. 3095/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere BI NC e udito per la parte appellata l’avvocato Vittoria Silvestre, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La madre dell’odierno appellante, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Bacoli, via Mozart 145, censito a catasto al foglio 14, particella 14, subalterni 3 e 4, chiedeva un primo condono edilizio ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per la realizzazione in assenza di titolo di un piano fuori terra adibito a civile abitazione, della superficie complessiva di 112,79 mq e della volumetria di 391,27 mc; quindi un secondo condono, ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per la realizzazione mediante scavo, di ulteriori opere al piano seminterrato, consistenti nella realizzazione di due locali deposito e una zona giorno per civile abitazione di superficie complessiva di mq 55,00.
2. All’esito di un sopralluogo in data 5 settembre 2018 l’amministrazione comunale riscontrava la realizzazione di ulteriori opere abusive rispetto alle domande di condono presentate. Più precisamente erano accertati: la chiusura del balcone all’ingresso dell’appartamento, lato sud, grazie alla quale si era ricavata una superficie utile di mq 6,00 circa e una volumetria di mc 22,00; un ampliamento al piano seminterrato, mediante scavo, e sottostante parte della balconata ed oltre la stessa per circa 3 metri, posta sul versante est, della superficie utile di mq 60,00 circa, rispetto ai mq 55,00 dichiarati, pari ad un volume di circa mc 160,00; la realizzazione al piano seminterrato di due tettoie con struttura in ferro tubolare con la copertura in lamiere coibentate di cui una posta all’angolo sud-est del fabbricato di dimensioni 6,00 x 4,00 metri, alta 2,50 metri e l’altra, con tetto spiovente, situata all’angolo nord-est del fabbricato di dimensioni 5,00 x 4,00 metri, con altezza minima di 1,80 metri e massima di 2,50 metri; entrambe pavimentate con battuto in cls; la sistemazione esterna al fabbricato con battuto di cls, muri di contenimento in muratura e tre scale in cls per il contenimento dei terrazzamenti esistenti e per raggiungere i vari dislivelli degli stessi.
3. Preso atto della realizzazione di nuova volumetria in zona vincolata, il Comune di Bacoli adottava l’ordinanza di demolizione delle opere abusive, in data 3 dicembre 2018, n. 126.
4. Contro il provvedimento repressivo l’interessata proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli, da questo respinto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. Erano innanzitutto giudicate infondate le censure di violazione delle disposizioni di legge che prevedono la sospensione dei procedimenti sanzionatori in pendenza della domanda di condono, avuto riguardo al regime di protezione vigente nell’area, in base al piano territoriale paesaggistico dei Campi Flegrei e allo strumento urbanistico generale; e al fatto che dopo l’ultima domanda di condono, risalente al 2004, i lavori abusivi erano proseguiti, senza alcuna autorizzazione comunale.
6. Del pari era respinto l’assunto secondo cui si sarebbe trattato di opere soggette a s.c.i.a. e non già a permesso di costruire. In contrario veniva rilevato che gli abusi avevano comportato incrementi volumetrici in zona vincolata, circostanza in ragione della quale l’intervento repressivo era giustificato, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
7. Per le stesse ragioni e per l’assenza di alternative alla sanzione demolitoria venivano respinte le censure di carenza di motivazione.
8. Contro la pronuncia di primo grado ha proposto appello il figlio dell’originaria ricorrente.
9. Resiste il Comune di Bacoli.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello sono riproposte le censure di violazione delle disposizioni sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori in pendenza della domanda di condono, ed in particolare degli artt. 38 e 44 della legge sul primo condono, 28 febbraio 1985, n. 47, applicabili anche a quelli domandati dalla madre dell’appellante. La sentenza avrebbe erroneamente fatto riferimento sul punto alle successive modifiche dell’immobile abusivo, senza considerare il carattere automatico della causa di sospensione prevista dalle citate disposizioni di legge, perdurante fino alla definizione delle domande di condono edilizio, con conseguente impossibilità di formulare in giudizio un giudizio prognostico sul relativo esito.
2. Con il secondo motivo d’appello viene riproposto l’assunto secondo cui le opere abusivamente realizzate sarebbero assentibili con s.c.i.a. e non già il permesso di costruire. Si aggiunge che non si sarebbe considerato che le tettoie al piano seminterrato, per caratteristiche e dimensioni, rientrano nel regime di edilizia libera, in base al glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, di cui al decreto in data 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Anche gli ulteriori interventi non eccederebbero il concetto di manutenzione straordinaria e riguarderebbero opere pertinenziali (a quest’ultimo riguardo viene richiamato il precedente di cui alla sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione sesta, dell’8 marzo 2023, n. 2404), Pertanto, la sanzione demolitoria non sarebbe giustificata nemmeno alla luce dei vincoli esistenti, diversamente da quanto statuito dalla sentenza di primo grado.
3. Con il terzo motivo sono riproposte le censure di carente motivazione con riguardo al regime sanzionatorio applicabile agli abusi accertati. Viene sottolineato che il provvedimento impugnato sarebbe carente di elementi atti a ricondurre gli abusi all’ipotesi delle opere in assenza di titolo ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia. Non si sarebbe inoltre considerata l’alternativa della sanzione pecuniaria in caso di parziale difformità, ai sensi del successivo art. 34 del medesimo testo unico, prevista in generale per opere realizzate in assenza della s.c.i.a.
4. Le censure sono infondate.
5. Con esse non si pone in contestazione il presupposto di fatto del potere sanzionatorio esercitato attraverso l’ordinanza di demolizione impugnata, consistente nella realizzazione dopo la presentazione delle domande di condono di ulteriori interventi abusivi, analiticamente descritti nella motivazione del provvedimento, e sopra descritte. Del pari non si contesta che gli interventi abusivi in questione abbiano comportato incrementi di superficie utile e di volume in area paesaggisticamente vincolata.
6. I dati di fatto ora esposti consentono di respingere agevolmente i motivi riproposti a mezzo del presente appello.
7. Sotto un primo profilo, va data continuità all’univoca giurisprudenza amministrativa elaborata in relazione al completamento di immobili di cui è domandato il condono, ai sensi dell’art. 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. In base all’ora richiamato indirizzo, nell’ambito del quale si è posta anche la sentenza appellata, dopo la domanda di condono non sono consentite modifiche non autorizzate e per esse non opera la causa legale di sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista in pendenza della domanda; dunque nessun ostacolo di ordine giuridico alla loro demolizione è ravvisabile (tra alcune delle più recenti pronunce espressive di questo indirizzo: Cons. Stato, II, 5 giugno 2025, n. 4893; 27 gennaio 2025, n. 590; IV, 14 marzo 2025, n. 2115; VI, 2 luglio 2025, n. 5699; 1 aprile 2025, n. 2753; 19 novembre 2024, n. 9274; 18 novembre 2024, n. 9243; 13 settembre 2024, n. 7568; 19 luglio 2024, n. 6511; 24 giugno 2024, n. 5551; 26 marzo 2024, n. 2851; 6 febbraio 2024, n. 1201; 28 novembre 2023, n. 10172; VII, 22 maggio 2025, n. 4465; 21 febbraio 2025, n. 1492; 25 gennaio 2024, n. 805).
8. Gli incrementi di superficie e volume accertati, ricadenti in area vincolata, ostano a ritenere che gli interventi in assenza di titolo avrebbero potuto essere legittimamente realizzati con s.c.i.a.; e che per essi possa farsi applicazione di una sanzione meno afflittiva della demolizione. In termini si registra ancora una volta un cospicuo indirizzo della giurisprudenza amministrativa, di cui ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. possono nuovamente essere richiamate le più recenti pronunce: Cons. Stato, II, 10 febbraio 2025, n. 1046; IV, 3 aprile 2025, n. 2876; 31 agosto 2023, n. 8097; 13 giugno 2023, n. 5807; VI, 31 dicembre 2024, n. 10506; 5 novembre 2024, n. 8812; 5 novembre 2024, n. 8811; 9 ottobre 2024, n. 8118; 24 luglio 2024, n. 6696; 26 aprile 2024, n. 3829; 27 marzo 2024, n. 2916; 5 dicembre 2023, n. 10508; 30 novembre 2023, n. 10337; 27 novembre 2023, n. 10126; 27 ottobre 2023, n. 9289; 23 ottobre 2023, n. 9173; 4 ottobre 2023, n. 8650; 26 settembre 2023, n. 8537; 6 giugno 2023, n. 5531; 9 maggio 2023, n. 4649; VII, 5 novembre 2025, n. 8627; 21 luglio 2025, nn. 6427 e 6428; 21 maggio 2025, n. 4381; 18 gennaio 2024, n. 572; 9 ottobre 2023, nn. 8804 e 8805; 5 luglio 2023, n. 6592.
9. A fronte degli interventi abusivi realizzati e dei vincoli insistenti sull’area, risulta legittimamente esercitato attraverso il provvedimento repressivo impugnato il potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia previsto dall’art. 27 del testo unico dell’edilizia, richiamato nella relativa motivazione.
10. Risultano infine chiari ed inequivoci tanto il fondamento normativo quanto i presupposti di fatto dell’intervento comunale, per cui va esclusa qualsiasi carenza motivazionale del provvedimento di demolizione.
11. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione comunale resistente le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
BI NC, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BI NC |
IL SEGRETARIO