Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/02/2026, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8184 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo De Vecchi, Angela Cirasola, Federica Paleari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai - Radiotelevisione Italiana S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini, Marco Petitto, Maria Laura Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina, Donato Caterino, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Cavina in Roma, via Sardegna, 50;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione
- del provvedimento di aggiudicazione, comunicato in data 10 giugno 2025, del lotto 1 (-OMISSIS-) della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, articolata in due lotti, per l'affidamento del servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze del Centro di Produzione TV Rai di Roma, disposta in favore della -OMISSIS- dalla RAI - Radio Televisione Italiana (doc. 1); - di tutti i verbali di gara e dei relativi allegati (doc. 2) e, in particolare, di tutta la documentazione relativa al procedimento di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria (doc. 3 - prima richiesta di giustificativi; doc. 4 - seconda richiesta di chiarimenti; doc. 5 - terza richiesta di chiarimenti) e del verbale conclusivo del procedimento di anomalia (doc. 6);
- della lex specialis di gara in parte qua, e, in particolare, del Disciplinare di gara (doc. 7), del Capitolato Tecnico (doc. 8) e della Domanda di Partecipazione (doc. 9), con i relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a ottenere l'aggiudicazione del Lotto 1 e, in subordine, dell'illegittimità degli atti di gara
e per la condanna
della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante la suddetta aggiudicazione o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara disponibile) - previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del medesimo, qualora medio tempore stipulato - o, in subordine, mediante rinnovazione della procedura di gara e, in via ulteriormente subordinata, per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 12\9\2025:
per l’annullamento, previa sospensione,
- della nota del 25 luglio 2025, con cui RAI ha trasmesso via PEC a -OMISSIS- i giustificativi in versione integrale (doc. 19) e dei giustificativi medesimi (cfr. docc. 20, 21 e 22);
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, e cioè:
- del provvedimento di aggiudicazione, comunicato in data 10 giugno 2025, del lotto 1 (-OMISSIS-) della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, articolata in due lotti, per l’affidamento del servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze del Centro di Produzione TV Rai di Roma, disposta in favore della -OMISSIS- dalla RAI – Radio Televisione Italiana (doc. 1);
- di tutti i verbali di gara e dei relativi allegati (doc. 2) e, in particolare, di tutta la documentazione relativa al procedimento di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria (doc. 3 – prima richiesta di giustificativi; doc. 4 – seconda richiesta di chiarimenti; doc. 5 – terza richiesta di chiarimenti) e del verbale conclusivo del procedimento di anomalia (doc. 6);
- della lex specialis di gara in parte qua, e, in particolare, del Disciplinare di gara (doc. 7), del Capitolato Tecnico (doc. 8) e della Domanda di Partecipazione (doc. 9), con i relativi allegati.
Nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a ottenere l’aggiudicazione del Lotto 1 e, in subordine, dell’illegittimità degli atti di gara
e per la condanna
della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante la suddetta aggiudicazione o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara disponibile) – previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del medesimo, qualora medio tempore stipulato – o, in subordine, mediante rinnovazione della procedura di gara e, in via ulteriormente subordinata, per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Rai - Radiotelevisione Italiana S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo -OMISSIS- (di seguito -OMISSIS-) ha esposto in fatto quanto segue:
- con decisione di contrarre n. -OMISSIS- del 30/07/2024, Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito “Rai”), deliberava l’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 articolata in due lotti, al fine affidare il servizio di movimentazione e trasporto per le esigenze del Centro di Produzione TV Rai di Roma; nel giudizio odierno rileva unicamente il Lotto 1, -OMISSIS-, relativo al “ servizio di manovalanza e trasporto di materiali vari per le esigenze degli studi e set esterni (nella provincia di Roma) del CPTV di Roma” , per un importo globale, comprensivo di opzioni, pari a euro 25.844.249,81, di cui l’importo posto a base di gara per la durata di 24 mesi al netto dell’I.V.A. è pari ad Euro 14.359.472,12 e l’importo delle prestazioni opzionabili (proroga di 12 mesi e quinto d’obbligo) è pari ad Euro 11.484.777,69 al netto dell’I.V.A.;
- il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’assegnazione di 70 punti per la valutazione dell’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica;
- come chiarito nel Disciplinare di gara, i servizi oggetto dell’appalto erano articolati come segue:
- “ prestazioni a canone: programmabili e quantificabili a priori;
- prestazioni a modulo (a richiesta): la cui erogazione non presenta le caratteristiche di continuità e/o ripetitività e non risultano, pertanto, ex ante pianificabili;
- prestazioni di Trasporto leggero (a richiesta): prestazioni integrative erogate a richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento anche a copertura delle necessità di RAI in relazione alla prosecuzione di servizi a canone e/o a modulo”.
- il Disciplinare specificava che il valore globale dell’appalto “ tiene conto del costo della manodopera – non sottoposto a ribasso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41 comma 14 del Codice- pari a Euro 18.120.231,54 (84,15% del valore complessivo dell’appalto al netto del quinto d’obbligo e degli oneri della sicurezza) determinato sulla base del costo orario medio di Euro 21,56 determinato sulla base di quanto indicato nel CCNL per "Trasporto Merci e Logistica" (I100) per numero e qualifica del personale stimato per l'esecuzione dell'appalto” ;
- ed ancora, a mente dell’art. 24, lett. c) del Disciplinare, “ i costi della manodopera indicati al punto “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera ”;
- inoltre, quanto al procedimento di anomalia dell’offerta, la legge di gara precisava che “ la Stazione Appaltante si riserva di richiedere le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo contemporaneamente a tutti i concorrenti che appaiono anormalmente bassi sulla base dei criteri/parametri sopra individuati. Si precisa che la congruità dell’offerta deve trovare giustificazione nell’importo riferito esclusivamente al servizio per le prestazioni “a canone”, in quanto le prestazioni inerenti alle attività di manutenzione straordinaria “extra canone a richiesta”, secondo la configurazione operata dalla lex specialis di gara, non appaiono destinate ad incidere sulla struttura dei costi della commessa pubblica de qua, costituendo prestazioni meramente eventuali ”;
- alla procedura di gara partecipavano diverse imprese e, tra le altre, la ricorrente -OMISSIS- con -OMISSIS-, classificatosi in graduatoria in seconda posizione con un punteggio complessivo pari a 86,783, e -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”), attuale fornitrice del servizio, classificatasi prima in graduatoria, con un punteggio complessivo pari a 92,045;
- a seguito della definizione della graduatoria definitiva, la stazione appaltante procedeva nei confronti della prima classificata alla verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con provvedimento del 10 giugno 2025 la stazione appaltante disponeva definitivamente l’aggiudicazione in favore della -OMISSIS-;
A seguito dell’aggiudicazione, in data 20 giugno 2025, la Rai comunicava ai concorrenti l’avvenuta pubblicazione sul portale Appalti, nella sezione Espletamento della gara, degli atti e verbali di gara e dei documenti di offerta degli operatori economici. L’offerta di -OMISSIS- e i giustificativi venivano ostesi in versione parzialmente oscurata.
Con nota trasmessa a mezzo pec in data 3 luglio 2025, la società esponente inviava alla RAI una istanza di annullamento in autotutela, chiedendo alla stazione appaltante che la documentazione relativa al subprocedimento di verifica dell’anomalia e i giustificativi e le note di chiarimento di -OMISSIS- le fossero messe a disposizione in versione integrale, in quanto tale documentazione era stata trasmessa a -OMISSIS- in forma integralmente oscurata.
2. Con l’odierno ricorso la ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti, ha quindi chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 1, del verbale conclusivo del procedimento di anomalia di -OMISSIS- nonché, in via subordinata, dell’art. 29 del Disciplinare di gara nella parte in cui ha espressamente previsto che la valutazione della congruità dell’offerta sarebbe stata effettuata esclusivamente con riferimento all’importo relativo alle prestazioni “a canone”.
Il ricorso è stato affidato a cinque motivi di diritto.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato il provvedimento di aggiudicazione per violazione degli artt. 41, comma 14, 108 e 110 del D. L.gs n. 36/2023, rilevando la violazione da parte della controinteressata dell’onere di giustificare specificamente una più efficiente organizzazione aziendale in ragione dell’abbattimento dei costi della manodopera al di sotto di quelli stimati dalla stazione appaltante, e conseguentemente, contestando la violazione di un grave difetto di istruttoria da parte di Rai.
Nello specifico, per quanto concerne gli sgravi contributivi previsti per i dipendenti under 30, -OMISSIS- avrebbe fatto riferimento ad elementi non coerenti (le unità under 30, inizialmente individuate nel numero di 7, diventerebbero 11 nella quantificazione dello sgravio), non documentati (non avendo fornito prova dei contratti delle 7 unità under 30 individuate), riferibili non a nuove assunzioni bensì a dipendenti già al servizio della società e pertanto non applicabili ai sensi della normativa di riferimento; analogamente, l’abbattimento del premio INAIL indicato nelle giustificazioni non sarebbe stato quantificato rendendo impossibile l’incidenza reale.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato ulteriori profili di criticità nell’ambito del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, deducendo che la controinteressata: a) ha indicato, evasivamente, un valore errato o comunque non trasparente del costo medio orario; b) ha fondato il calcolo del costo medio orario su un parametro palesemente errato – il monte ore teorico invece di quello effettivo – con il risultato di rappresentare artificiosamente un’offerta solo apparentemente congrua; c) solo in sede di giustificativi, e senza dar prova della concreta spettanza nel caso di specie, ha indicato uno sgravio contributivo di euro 66.000, relativo alle assunzioni under 30, sottraendolo artificiosamente ai costi della manodopera al fine di rappresentare l’esistenza di margini di sostenibilità dell’offerta; tale sgravio contributivo, si sostiene, “ avrebbe dovuto essere considerato sin dall’inizio nel costo della manodopera e non soltanto in occasione degli incrementi del CCNL di riferimento ”,
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha censurato il provvedimento di aggiudicazione, per aver la controinteressata reso una dichiarazione reticente e incompleta nella domanda di partecipazione, in merito ai legami di parentela intercorrenti tra i dipendenti della stessa e quelli della RAI, impedendo in tal modo alla stazione appaltante di verificare l’assenza di potenziali conflitti di interesse ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha censurato il provvedimento di aggiudicazione per difetto di istruttoria, evidenziando che la Stazione Appaltante non aveva considerato le vicende riguardanti il Socio Unico della -OMISSIS- (che avrebbero potuto condurre ad una valutazione di inaffidabilità dello stesso) a causa della mancata comunicazione da parte della stessa concorrente;
2.5. Con il quinto motivo, in subordine, -OMISSIS- ha richiesto il rifacimento dell’intera procedura di gara per illegittimità della lex specialis nella parte in cui ha previsto che la valutazione di congruità dell’offerta sarebbe stata effettuata esclusivamente con riferimento all’importo relativo alle prestazioni a canone, nonostante il concorrente dovesse esprimere il ribasso sull’ importo complessivo (e non solo, dunque, sulle prestazioni a canone soggette a verifica di congruità).
3. Rai e la controinteressata -OMISSIS- si sono costituite in giudizio, depositando documentazione e memorie con le quali hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 30 luglio 2025 il Tribunale, su istanza di -OMISSIS-, ha rinviato la trattazione della domanda cautelare all’udienza camerale del 25 settembre 2025, al fine di consentire alla ricorrente di proporre motivi aggiunti in ragione dei giustificativi non omissati depositati in giudizio.
5. In data 12 settembre 2025 parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, deducendo due ulteriori motivi di gravame.
5.1. Con il sesto motivo (aggiunto, anche ad integrazione del quarto motivo del ricorso introduttivo), -OMISSIS- ha dedotto che l’odierna controinteressata avrebbe sottaciuto alla stazione appaltante anche l’adozione di una misura di sequestro penale adottata nei confronti della -OMISSIS-e del suo legale rappresentante.
5.2. Con il settimo motivo (aggiunto, anche ad integrazione del primo e del secondo motivo del ricorso introduttivo), la ricorrente ha dedotto che:
- le agevolazioni previste per i dipendenti under 30 non erano state computate in sede di offerta bensì introdotte soltanto in sede di giustificazioni, successivamente all’aumento dei costi derivanti dal rinnovo del CCNL, e pertanto costituirebbero un “ mero espediente volto a far quadrare i conti ex post ”;
- non sarebbe possibile, contrariamente a quanto sostenuto da -OMISSIS- nei giustificativi, far fronte agli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL applicando il livello retributivo inferiore 6J in luogo di quello superiore 6 cautelativamente considerato, in quanto il livello 6J cessa di esistere il 31 dicembre 2025 e il personale precedentemente inquadrato in tale livello passerà automaticamente al livello 6;
- -OMISSIS- avrebbe considerato un tasso di assenteismo inferiore alla media nazionale e l’istruttoria della stazione appaltante sarebbe stata carente nella misura in cui avrebbe omesso di rilevare una contraddittorietà interna dei giustificativi.
6. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche.
7. In data 2 dicembre 2025 Rai ha depositato in giudizio gli esiti di un’istruttoria avviata dalla stessa stazione appaltante (a seguito della proposizione dell’odierno ricorso) e volta ad accertare la sussistenza di legami di parentela intercorrenti tra i dipendenti di -OMISSIS- e personale di Rai.
8. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
10. I primi due motivi di ricorso e il settimo motivo proposto con i motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente per ragione di connessione in quanto rivolti complessivamente a censurare l’adeguatezza delle giustificazioni prodotte dalla controinteressata e, quindi, il giudizio espresso dalla stazione appaltante all’esito del procedimento.
Occorre premettere che la stazione appaltante, pur avendo avviato il procedimento al fine di verificare la sostanziale e complessiva corrispondenza dei minimi salariali, ha poi ampliato l’istruttoria, svolgendo effettivamente un procedimento di verifica di anomalia, articolato in più fasi e certamente conclusosi con una valutazione sostanziale di congruità dell’offerta.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate da Rai e -OMISSIS- nelle rispettive memorie in quanto i motivi in esame risultano comunque infondati nel merito per le seguenti assorbenti ragioni.
10.1. Per quanto concerne le doglianze relative all’applicazione degli sgravi contributivi previsti per i dipendenti under 30 le stesse, per come formulate, risultano infondate in quanto:
- il numero di 11 unità under 30 risulta coerente in ragione del fatto che nei giustificativi del 27 marzo 2025 -OMISSIS- ha dichiarato di avere “ preventivamente effettuato un monitoraggio del proprio personale individuando n. 7 unità che possono usufruire di tale beneficio, così come ha individuato n. 4 unità che saranno dislocate su altro appalto non RAI e sostituite da altrettante unità lavorative under 30 ” (doc. 12, depositato dalla controinteressata);
- l’odierna controinteressata era il gestore uscente del servizio e pertanto la stazione appaltante era a conoscenza dei dati anagrafici del personale sotto contratto;
- l’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, ai commi 100-108 e 113-114, della Legge di Bilancio 2018 non risulta limitata alle nuove assunzioni, in quanto “ riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge n. 205/2017) fermo il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato ” e “ non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.. ” (circolare INPS n. -OMISSIS-, doc. 21 depositato da -OMISSIS-);
- in presenza di rinnovo del CCNL intervenuto successivamente, la giurisprudenza ritiene consentito che l’operatore economico possa prendere in considerazione, ai fini della dimostrazione della (perdurante) congruità e sostenibilità dell’offerta, anche ulteriori elementi rispetto a quelli in origine considerati, quali sgravi contributivi, incentivi o misure compensative (cfr. sul punto Tar -OMISSIS-, sez. II, 18 aprile -OMISSIS-).
10.2. Analogamente, per quanto concerne l’abbattimento del premio INAIL, la doglianza avversaria secondo cui -OMISSIS- non avrebbe fornito elementi idonei a dimostrarne l’effettiva entità, risulta smentita dalla documentazione depositata in giudizio dalla controinteressata dalla quale si rileva che nei giustificativi del 30 dicembre 2024 (doc. 8) è stato indicato un tasso medio INAIL pari al 6,161% precisando “ che -OMISSIS- beneficia di un abbattimento del premio INAIL in quanto in possesso della certificazione -OMISSIS- ” (allegata in gara, doc. 19) e “ attraverso la compilazione e l’invio del modello OT23, avendo più di 200 dipendenti, ottiene una riduzione del tasso applicato pari al 5% ”.
10.3. Con il secondo motivo di ricorso, come integrato dal settimo motivo dell’atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha poi censurato l’operato della stazione appaltante nella parte in cui non avrebbe rilevato asserite incongruenze nel costo medio orario del personale indicato da -OMISSIS-, evidenziando come Rai avesse chiesto chiarimenti all’aggiudicataria relativamente alla circostanza che tale costo indicato nei giustificativi non corrispondeva al calcolo matematico ottenuto dividendo il “ costo medio annuo ” per le “ ore annue mediamente lavorate ” (cfr. richiesta chiarimenti RAI del 13 marzo 2025, doc. 5 depositato unitamente al ricorso).
La ricorrente ha lamentato che -OMISSIS- ha calcolato il costo medio orario dividendo il costo medio annuo per “il monte ore teorico annuale” (che esprime il numero massimo di ore lavorabili in un anno da un lavoratore a tempo pieno in base al contratto collettivo applicabile) anziché per il “monte ore effettivo” (ricavato sottraendo dal monte ore teorico le ore mediamente non lavorate per assenze giustificate del dipendente, come ferie, festività, malattie, permessi, ecc.).
In tal senso, ha evidenziato che in più occasioni l’ANAC e la giurisprudenza amministrativa hanno affermato che il calcolo del costo medio orario deve basarsi sul “monte ore effettivo”: “il costo tabellare medio è indicativo di quello “effettivo” (che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio), di talché in sede di verifica dell’anomalia non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico” (di 2.088 ore) (…) ma deve invece considerarsi il “costo reale” (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni)” (Consiglio di Stato n.1317 del 2021). Invero, “in tale modo (utilizzando un divisore più basso) si ottiene un costo orario del lavoro più alto, che consente di coprire i costi delle sostituzioni. Ovvero, i costi aggiuntivi che il datore il lavoro deve sopportare per la sostituzione del lavoratore assente (che ha comunque diritto alla retribuzione) sono coperti utilizzando, per il calcolo del costo orario medio, il divisore più basso, rappresentato dalle ore effettivamente lavorate. Il divisore inferiore ‘‘ingloba il costo orario effettivo del lavoro, e cioè quello che tiene conto del tasso di assenteismo medio (…) perché recante la correzione derivante dal costo aggiuntivo derivante dall’esigenza di sostituire il personale assente per giusta causa per garantire comunque l’espletamento del servizio, ferma rimanendo la necessità di retribuire tale personale’’ (Consiglio di Stato, V, n. -OMISSIS-; cfr. anche Parere di precontenzioso n.199/2007)” (Parere di precontenzioso ANAC n. -OMISSIS-) ” .
Conseguentemente, nel caso di specie, l’utilizzo del “monte ore teorico”, che è un divisore più elevato del “monte ore effettivo”, avrebbe consentito all’aggiudicataria di ridurre artificialmente il costo medio orario, rendendo l’offerta solo apparentemente congrua e, di fatto, sottostimata rispetto ai costi reali che l’azienda dovrà sostenere, in quanto non comprensiva dei costi aggiuntivi che il datore di lavoro deve sopportare per la sostituzione dei lavoratori assenti.
Per tale ragione, secondo la ricorrente, l’offerta di -OMISSIS- avrebbe dovuto essere considerata anomala e, di conseguenza, esclusa.
Rispetto a tale doglianza il Collegio - richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudizio sull’anomalia dell’offerta espresso dalla stazione appaltante “ è rimesso a valutazione tecnico-discrezionale della stessa, insindacabile in sede giurisdizionale salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva del giudizio o dell’offerta ” (cfr., inter multis , Cons. Stato, V, 16 novembre 2023, n. 9854) – non rinviene profili di macroscopica illogicità nel giudizio espresso da Rai.
Dalla documentazione in atti, invero, si rileva che -OMISSIS- ha prodotto i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante con la nota del 13 marzo 2025, esplicitando più chiaramente i metodi di calcolo già prospettati nei giustificativi presentati in data 30 dicembre 2024, in cui era stata dichiarata espressamente l’intenzione dell’aggiudicatario di trattare e calcolare separatamente i costi derivanti dalle sostituzioni per le assenze giustificate.
Nei giustificativi trasmessi, infatti, -OMISSIS-, aveva rappresentato che “ Al fine di ricavare il costo medio orario (TABELLA 1 - ELEMENTO F), il costo medio annuo (TABELLA 1 - ELEMENTO A) è stato diviso per il monte ore teorico annuale per un addetto full-time (derivante dalla somma delle ore mediamente lavorate e delle ore mediamente non lavorate). Il prodotto, poi, tra il costo medio orario e le ore previste per l’esecuzione del servizio, fornisce il costo della manodopera al netto del costo delle sostituzioni (quest’ultimo verrà esplicitato in seguito). Infatti, se è vero che una parte delle ore previste per l’esecuzione delle attività coinciderà con le assenze del personale (per malattie, infortuni, permessi, etc.), è altrettanto vero che per tali assenze l’operatore va comunque retribuito. Una siffatta quantificazione del costo della manodopera tiene conto, quindi, sia delle ore di effettiva produttività che di quelle non lavorate. Al costo così preventivato, è stato aggiunto quello relativo alle sostituzioni come meglio indicato nel relativo paragrafo. Dalla lettura della TABELLA 1 si nota come il costo medio annuo (e di conseguenza il costo orario) della manodopera che la -OMISSIS- ha utilizzato è conforme alle disposizioni del CCNL di categoria (doc. 8, depositato dalla controinteressata).
Dai chiarimenti forniti da -OMISSIS- si rileva, in effetti, che il metodo utilizzato dall’aggiudicataria si consta di più momenti: inizialmente è stato calcolato il “costo medio orario”, dividendo il costo medio annuale per il “monte ore teorico annuo”; poiché in tale costo orario non erano ricompresi gli oneri per le sostituzioni, questi ultimi sono stati calcolati a parte, in ragione delle ore annue di assenze a vario titolo stimate; infine, si è proceduto a calcolare il costo complessivo della manodopera (tabella 8) sommando il costo della manodopera al netto delle sostituzioni (tabella 5) al costo della manodopera per le sostituzioni (tabella 7) e, quindi, a calcolare il costo medio orario finale (tabella 9), dividendo il costo complessivo della manodopera indicato nella tabella 8 per il totale delle ore riportate nella tabella 4.
Dunque, posto che – come ricordato da parte ricorrente - la finalità dell’utilizzo del “monte ore effettivo” per il calcolo del costo medio orario risiede proprio nell’esigenza di ottenere un costo orario del lavoro più alto per coprire i costi delle sostituzioni, la valutazione di congruità espressa dalla stazione appaltante non appare manifestamente illogica o inattendibile in quanto -OMISSIS-, nel calcolare il costo complessivo della manodopera, pur avendo inizialmente utilizzato il “monte ore teorico annuale”, ha poi tenuto conto del costo delle sostituzioni, considerando le ore di sostituzione suddivise per tipologia di attività (feriale/festivo/diurno/notturno) in ragione del tasso di assenteismo.
Con riferimento, poi, a tale ultimo profilo, anche la doglianza finale proposta con il settimo motivo aggiunto risulta infondata dal momento che il tasso di assenteismo indicato, calcolato sulla base della pregressa esperienza di -OMISSIS- quale operatore uscente, non presenta elementi di contraddittorietà in quanto le percentuali dell’1,72% e dello 0,15% si riferiscono rispettivamente alle assenze per malattia e a quelle riguardanti i permessi/assemblee sindacali/il diritto allo studio, mentre la percentuale del 15,25% viene indicata con riferimento al tasso di assenteismo generale, tenendo conto delle “ore annue di assenze a vario titolo” (cfr. sempre doc. 8, cit.).
10.4. Infine, anche la censura relativa all’impossibilità di inquadrare i lavoratori nel livello 6J non appare idonea ad inficiare le valutazioni della stazione appaltante in quanto tale livello retributivo, come indicato dalla stessa ricorrente, risultava comunque applicabile sino al 31 dicembre 2025; inoltre, -OMISSIS-. ha indicato tali economie solo in via residuale, peraltro unitamente all’utile di impresa, “ laddove per ipotesi di scuola ” la stazione appaltante avesse ritenuto insufficienti i giustificativi in merito agli sgravi fiscali previsti per i dipendenti under 30.
10.5. In conclusione, in considerazione delle suesposte osservazioni, avuto riguardo al complesso dei principi richiamati e alle giustificazioni fornite da -OMISSIS- nel giudizio di verifica dell’anomalia, non emergono profili di macroscopica illogicità, erroneità o irragionevolezza nella complessiva verifica di congruità dell’offerta operata dalla stazione appaltante.
11. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto che l’odierna controinteressata avrebbe reso una dichiarazione reticente e incompleta, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, in merito ai legami di parentela intercorrenti tra i dipendenti della stessa e quelli della stazione appaltante, impedendo in tal modo a Rai di verificare l’assenza di potenziali conflitti di interesse ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023.
In particolare, -OMISSIS- ha sostenuto che -OMISSIS-., in sede di partecipazione alla gara, non avrebbe dichiarato i rapporti di parentela e affinità esistenti tra cinque dipendenti della stessa e personale della RAI.
Il motivo è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla luce della documentazione depositata in giudizio da Rai in data 2 dicembre 2025.
A seguito della proposizione del ricorso, infatti, la stazione appaltante ha avvitato un’istruttoria per acquisire tutti gli elementi rilevanti e valutare le eventuali azioni da intraprendere in merito alle circostanze denunciate.
Al termine del procedimento, sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, la stazione appaltante ha ritenuto che la dichiarazione della controinteressata, resa sul punto ai fini della partecipazione alla gara, non può configurare un’omessa dichiarazione in sede di gara da valutare ex art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, a fronte dell’assunzione da parte di -OMISSIS- dei cinque dipendenti intervenuta solo in data 1° gennaio 2025, dunque successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto (16.09.2024).
La valutazione sopravvenuta della stazione appaltante in merito all’asserita dichiarazione reticente e incompleta resa da -OMISSIS- priva, dunque, di interesse il ricorso sotto il profilo in esame.
12. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato che -OMISSIS-, sia in sede di presentazione dell’offerta che in sede di soccorso istruttorio, avrebbe reso una dichiarazione reticente omettendo di comunicare: (a) la sopravvenuta liquidazione giudiziale del proprio socio unico, -OMISSIS-., dichiarata con provvedimento n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-; (b) l’esistenza di una procedura competitiva di vendita delle quote di -OMISSIS-., promossa dai curatori della -OMISSIS-in ragione del peggioramento della gestione della controllata causato anche dal negativo effetto reputazionale conseguente alla liquidazione giudiziale di -OMISSIS-.
Tale informazione, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere comunicata in adempimento degli obblighi dichiarativi alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 36/2023, atteso che la liquidazione giudiziale rappresenterebbe un elemento di oggettiva rilevanza ai fini della valutazione della moralità professionale e dell’affidabilità dell’operatore economico, soprattutto laddove coinvolga il socio unico in grado di esercitare un’influenza dominante sull’impresa.
La doglianza è infondata in quanto -OMISSIS-., in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione, non era obbligata a rendere alcuna dichiarazione in merito allo stato di liquidazione giudiziale di -OMISSIS-.
Ai sensi dell’art. 94, co. 5, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, infatti, lo stato di liquidazione giudiziale integra una causa di esclusione (automatica) esclusivamente nell’ipotesi in cui ad esservi stato sottoposto sia “ l’operatore economico ” che partecipa alla procedura, senza alcun riferimento al socio unico persona giuridica.
Inoltre, la fattispecie in esame non rientra neanche nelle situazioni che possono assumere rilevanza ai fini dell’esclusione (non automatica) dalla gara anche quando riferite al socio unico persona giuridica (vedasi art. 98, commi 1 e 3, lettere g) ed h) del Codice dei contratti pubblici).
Del resto, in linea con tali previsioni, l’art. 22.1 del disciplinare prescriveva che - fermo restando l’obbligo dell’operatore economico di rendere dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui agli all’art. 94, commi 1 e 2, e all’ art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 94 (tra cui rientra il socio persona giuridica) - le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione dovevano essere rese in relazione al solo operatore economico.
Ne consegue che, in coerenza con il principio di tassatività delle clausole di esclusione e con l’inequivoca portata delle disposizioni citate, la controinteressata non era obbligata a rendere alcuna dichiarazione in ordine alla liquidazione del socio unico, non rientrando detta fattispecie nell’ambito applicativo di dette norme.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla richiesta inoltrata al giudice delegato da parte dei curatori della -OMISSIS-. di raccogliere interessamenti per la vendita delle quote della -OMISSIS-, posto che anche tale fattispecie, non essendo ascrivibile ad alcuna causa di esclusione, esula dal perimetro degli obblighi dichiarativi.
12.1. Con il sesto motivo di ricorso proposto con i motivi aggiunti, ad integrazione della censura già esaminata, -OMISSIS- ha poi censurato l’illegittimità dell’aggiudicazione del lotto 1 alla controinteressata -OMISSIS- anche in relazione all’omessa comunicazione dell’adozione di un provvedimento penale di sequestro preventivo nei confronti della -OMISSIS-e del suo amministratore unico. Tale omissione, secondo la ricorrente, avrebbe sottratto all’amministrazione la possibilità di esercitare pienamente la propria discrezionalità valutativa, determinando un vizio dell’istruttoria e, conseguentemente, dell’esito della procedura.
In relazione a tale doglianza, il Collegio non rileva vizi di legittimità nell’attività procedimentale e provvedimentale dell’amministrazione in quanto dagli atti di causa il sequestro penale in argomento risulta essere stato eseguito nel mese di luglio 2025 (doc. 23, depositato unitamente ai motivi aggiunti) ovvero in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara, terminata il 10 giugno 2025; la vicenda segnalata, quindi, non può incidere sulla validità del provvedimento di aggiudicazione del lotto 1, la cui legittimità va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum .
13. Infine, con il quinto motivo di ricorso - proposto in via subordinata rispetto alle precedenti censure – parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’art. 29 del Disciplinare di gara nella parte in cui ha previsto che la congruità dell’offerta avrebbe dovuto “ trovare giustificazione nell’importo riferito esclusivamente al servizio per le prestazioni “a canone”, in quanto le prestazioni inerenti alle attività di manutenzione straordinaria “extra canone a richiesta”, secondo la configurazione operata dalla lex specialis di gara, non appaiono destinate ad incidere sulla struttura dei costi della commessa pubblica de qua, costituendo prestazioni meramente eventuali ”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto che, in aperta contraddizione con il fatto di aver limitato la verifica di congruità ai soli servizi “a canone”, la legge di gara ha nondimeno previsto che il concorrente dovesse esprimere il ribasso sull’intero importo complessivo (e non solo, dunque, sulle prestazioni a canone soggette a verifica di congruità).
Da tali previsioni sarebbe derivata una grave distorsione dell’equilibrio concorrenziale, poiché ogni operatore economico avrebbe avuto la possibilità di formulare un’offerta apparentemente competitiva, operando un ribasso minimo (e congruo) sulle voci soggette a verifica (cioè quelle a canone) e un ribasso sproporzionato e incontrollato (e, potenzialmente, incongruo) sulle prestazioni a richiesta che – pur incidendo in misura predominante sull’importo complessivo della commessa – non sono state oggetto di alcuna verifica di congruità.
Tale meccanismo avrebbe, quindi, determinato un effetto sostanzialmente elusivo della normativa di settore in materia di verifica dell’anomalia, con conseguente inattendibilità e fittizietà dell’offerta economica, laddove il ribasso realmente incidente è stato dissimulato in una componente economica volutamente esclusa dal controllo dell’amministrazione.
La censura risulta inammissibile per difetto di interesse, come correttamente eccepito da -OMISSIS-. nella memoria depositata in data 28 luglio 2025, dal momento che la stazione appaltante nella fattispecie, dopo l’avvio del procedimento di verifica dei costi della manodopera per le prestazioni “a canone” (avvenuto il 20.12.2025), ha esteso la verifica di congruità all’intero quadro dell’offerta economica presentata da -OMISSIS-, comprensiva dei servizi “a modulo” e “a richiesta”.
Invero, nella seconda comunicazione del 07.01.2025, il rup ha chiesto alla controinteressata “ un quadro riepilogativo dell’offerta economica che evidenzi anche l’utile e ogni altro elemento che codesta società ritenga utile al fine di fornire tutti gli elementi per una verifica del costo della manodopera da un lato e della sostenibilità dell’offerta dall’altra ”.
-OMISSIS- ha riscontrato tale richiesta in data 11.01.2025, fornendo un quadro riepilogativo dell’offerta economica, questa volta con l’indicazione specifica dei costi della manodopera per i servizi “a modulo” e “a richiesta”, evidenziando un utile di € 143.560,00.
È seguita una nuova richiesta di precisazioni della stazione appaltante in ragione del sopraggiunto rinnovo del CCNL Logistica, cui hanno fatto seguito ulteriori chiarimenti da parte di -OMISSIS-.
Al termine di tali interlocuzioni il rup, “ analizzata complessivamente la documentazione pervenuta con riferimento alle diverse voci che compongono il quadro economico ”, ha evidenziato, per quanto rileva in questa sede, che “ il costo complessivo della manodopera, comprensivo delle prestazioni “a chiamata” è pari ad € 10.876.931,98 per un’incidenza complessiva del 95,11% superiore all’incidenza del 84,15% indicata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara ”, ritenendo infine “ globalmente esaurienti le giustificazioni prodotte e pertanto seria, affidabile e sostenibile nel suo complesso l’offerta presentata dalla -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 commi 3 e ss. del Codice, anche alla luce dell’aggiornamento del CCNL di riferimento ” (doc. 6, depositato unitamente al ricorso).
In conclusione, dagli atti di causa risulta che la stazione appaltante non ha limitato la verifica di congruità esclusivamente al servizio per le prestazioni “a canone”, in quanto nel corso del procedimento l’oggetto dell’istruttoria è stato esteso all’intero quadro dell’offerta economica presentata da -OMISSIS-, con una valutazione del costo complessivo della manodopera comprensivo delle prestazioni “a chiamata”.
La censura in esame, pertanto, va dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non ritendendo il Collegio che il profilo evidenziato con il predetto motivo abbia arrecato lesioni alle ragioni di parte ricorrente atteso che, a prescindere da quanto previsto dall’art. 29 del disciplinare, la stazione appaltante, nell’espletamento del procedimento di verifica dell’anomalia, ha ritenuto l’offerta di -OMISSIS-. affidabile e sostenibile nel suo complesso, prendendo espressamente in considerazione anche i costi della manodopera relativi delle prestazioni “a richiesta” e “a modulo”.
14. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno respinti.
14.1. Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge ai sensi di cui in motivazione.
Condanna -OMISSIS- al rimborso delle spese di giudizio in favore di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. e di -OMISSIS-, per complessivi euro 6.000 da liquidarsi in euro 3.000 (tremila) per ciascuna di esse, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare anche indirettamente, la controinteressata -OMISSIS-, -OMISSIS-. e tutte le persone fisiche citate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN RE, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CU | IN RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.