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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2827/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
in persona del curatore Parte_1
fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Pierri, elettivamente domiciliato presso lo studio in Battipaglia, Via Benevento, n. 28;
PARTE ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ugo Della Monica Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Cava de' Tirreni, Viale Garibaldi, n. 19;
PARTE CONVENUTA
Par in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 in atti, dall'avv. Angela Lodato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Cava de' Tirreni,
Via Aniello Ferrigno n. 7/C;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va precisato che: a) il fascicolo è stato assegnato a questo giudice con provvedimento del 13 maggio
2021; b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice chiedeva disporsi la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato in data 17.11.2016 tra nel (parte venditrice) e CP_3 CP_2 CP_1
(parte acquirente), con il quale sarebbe stata trasferita l'unità immobiliare sita in Cava de'
[...]
Tirreni, Via M. Marghieri n. 18, identificata come in citazione, pag. 3.
Parte attrice esponeva che: in data 16.07.2012 stipulava con la società “ un Controparte_4
contratto di appalto per lavori su immobili di proprietà di quest'ultima; le opere realizzate venivano collaudate in data in data 25.05.2015 e veniva rilasciato certificato di agibilità; il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, regolarmente eseguiti con relativi S.A.L. e certificati di pagamento parziali, veniva solo parzialmente saldato;
residuava in favore di parte attrice un credito di € 621.910,38; nelle more la debitrice alienava quasi tutti i suoi beni;
parte creditrice otteneva, con provvedimento del
14.07.2016, sequestro conservativo ante causam “sugli immobili, mobili o denaro della società
[...]
fino alla concorrenza della somma di euro 621.910,38 vista anche la risibile Controparte_4
consistenza del capitale sociale di soli euro 10.000,00 (di cui solo euro 2500,00 versati) a fronte del credito di euro 621.910,3”; il provvedimento di sequestro veniva trascritto in data 19.07.2016 – ai nn. 292230/22758- presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno su tutti i beni immobili residui della debitrice, tutti siti in Cava de' Tirreni, descritti in atti pag. 2; i predetti beni erano gravati anche da ipoteche precedenti e risultavano solo parzialmente sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito azionato, rivelandosi parzialmente incapienti;
in data 11.10.2016 la introduceva Parte_1
l'arbitrato, quale giudizio di merito, posto che nel contratto di appalto vi era clausola arbitrale;
nonostante la trascrizione del sequestro conservativo la società vendeva al sig. Controparte_2
l'appartamento sito in Cava de' Tirreni alla via M. Margheriti n. 18, identificato Controparte_1 come in atti, con atto pubblico per notar Monica del 17.11.2016; il sig. , nell'aprile Controparte_1
2017 richiedeva al G.D. del fallimento la liberazione del proprio immobile dal sequestro esistente in favore del Fallimento;
ottenuta la declaratoria di inefficacia del sequestro, il procedeva alla CP_1
annotazione di cancellazione in data 20.02.2018; secondo la prospettazione attorea l'atto di compravendita tra il sig. e la società convenuta avrebbe recato pregiudizio agli interessi del CP_1
Fallimento, avendo diminuito la consistenza patrimoniale della debitrice già parzialmente insufficiente a ristorare il credito in titolarità del medesimo attore;
dal medesimo atto di compravendita appariva evidente la scientia fraudis della società debitrice;
risultava documentalmente la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo acquirente , CP_1
essendo la trascrizione del sequestro riportata espressamente nel medesimo atto di compravendita.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva: la mancanza dei presupposti per l'esercizio Controparte_1 dell'azione revocatoria ordinaria, posta la mancanza di consapevolezza del pregiudizio in capo ad esso convenuto e l'assenza di dolosa preordinazione ex art. 2901, secondo comma, c.c.; in particolare, sosteneva di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita afferente all'unità immobiliare descritta in atti (pag. 4 comparsa) già in data 17.12.2015, in epoca antecedente sia rispetto alla trascrizione del disposto sequestro avvenuto in data 19.07.2016 che rispetto all'introduzione del giudizio arbitrale avvenuta l'11.10.2016; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la società la quale affermava che i presupposti Controparte_4 enumerati dall'art. 2901 c.c. non sarebbero stati ravvisabili: negava la configurabilità in capo all'attore della qualifica di creditore e negava la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni del creditore;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La domanda è infondata.
In ossequio al principio della ragione più liquida, posto che l'atto soggetto a revocatoria è a titolo oneroso e che il credito di parte attrice è ad esso anteriore, ne deriva la “piena applicabilità nella specie del principio di diritto secondo cui "ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione" (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 16825 del 05.07.2013)” (Trib. Milano, n. 494 del 2022, nonché Cass., n. 1558 del 2024, secondo la quale “quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata
a quella del debitore”).
Nel caso di specie, in relazione all'elemento soggettivo, va rilevato che “l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata (Cass., sez. 3, 18/08/2011, n. 17365; Cass., sez. 3, 12/06/2018, n. 15215; Cass., sez. 3, 26/06/2019, n. 17067)” (Cass., n. 19327 del 2023; “il momento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di tale requisito soggettivo del terzo è necessariamente quello in cui si consuma la sua libera scelta e, quindi, quello del preliminare. Solo rispetto a quel momento rileva lo stato soggettivo di buona fede, con conseguente irrilevanza della successiva consapevolezza della potenzialità lesiva dell'atto che andrà a stipulare”, Cass., n. 17365 del 2011).
Ebbene, dagli atti emerge che il contratto preliminare tra le parti convenute risulta stipulato in data
17 dicembre 2015, come evidente dal testo contrattuale (che fissa alcune scadenze di pagamento al
31 dicembre 2015, voce “prezzo”, pag. 3, contratto preliminare in atti) e dagli assegni allegati (il primo, indicato a pag. 3 del preliminare e pari ad euro 30.000,00, reca la data del 17 dicembre 2015); con l'ulteriore precisazione che non emergono ulteriori e distinti rapporti, tra le parti convenute, a giustificazione dei citati trasferimenti di somme.
Alla luce di tali elementi ne deriva che, nonostante l'assenza di data certa, il preliminare risulta anteriore sia all'emissione del provvedimento di sequestro, che alla sua trascrizione (rispettivamente, in data 14.07.2016 ed in data 19.07.2016), che all'introduzione dell'arbitrato (in data 11.10.2016); si aggiunga che “la giurisprudenza riconosce che l'art. 2704 c.c., opera solo "quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo" (Cass., sez. 3^, 18 marzo 2003, n. 3998, m. 561224,
Cass., sez. 1^, 1 marzo 2002, n. 3024, m. 552718). E se la stessa data della scrittura può essere provata anche per presunzioni, quando il documento venga in rilievo come prova di un fatto e non di un atto negoziale, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni rispetto a un qualsiasi altro fatto idoneo a segnare un limite temporale di necessaria anteriorità del documento”; “Nel caso in esame, infatti, certa la data dell'atto pubblico di compravendita, Pt_2
aveva l'onere di provare con certezza la data del contratto preliminare, dal quale risultava la simulazione relativa del prezzo. I Giudici del merito hanno desunto tale prova dal fatto che in data anteriore o coeva alla stipula dell'atto pubblico risultavano effettuati pagamenti per importo corrispondente al prezzo dissimulato e dal fatto che non v'erano stati tra le parti altri rapporti idonei
a giustificare tali pagamenti. Sicchè dalla certa data dei pagamenti e dalla argomentata loro riferibilità al contratto controverso, i Giudici del merito hanno desunto anche la prova certa dell'accordo simulatorio” (Cass., n. 19136 del 2006). La stessa parte attrice, peraltro, lega l'elemento soggettivo della parte acquirente esclusivamente all'atto definitivo (“Risulta documentalmente la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo acquirente, , essendo addirittura la trascrizione del sequestro riportata Controparte_1 espressamente nel medesimo atto di compravendita”, pag. 4, atto di citazione), senza alcuna deduzione in merito alla consapevolezza del , circa il pregiudizio arrecato ai creditori, al CP_1
momento della stipula del preliminare (non potendo rilevare, a tal fine, vicende e condotte successive sul piano cronologico).
In conclusione, dagli atti non emergono elementi probatori differenti, dai quali inferire la conoscibilità, in capo al terzo acquirente, del pregiudizio alla data di stipulazione del preliminare;
pertanto, la domanda non può trovare accoglimento, in assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno della configurabilità dell'elemento soggettivo e di quanto sostenuto da parte attrice (secondo la quale, in relazione ai documenti allegati da parte convenuta, sarebbe “palese che essi sono successivi rispetto alla data del sequestro (14.7.2016)”).
In relazione alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e tenuto conto che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore” (Cass., ord. n. 3697 del 2020), tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 2827/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 10.218,60 per compenso professionale in favore di ciascuna parte convenuta, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore di ciascuno dei difensori delle parti convenute, per quanto di competenza.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 09 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2827/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
in persona del curatore Parte_1
fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Pierri, elettivamente domiciliato presso lo studio in Battipaglia, Via Benevento, n. 28;
PARTE ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ugo Della Monica Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Cava de' Tirreni, Viale Garibaldi, n. 19;
PARTE CONVENUTA
Par in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 in atti, dall'avv. Angela Lodato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Cava de' Tirreni,
Via Aniello Ferrigno n. 7/C;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va precisato che: a) il fascicolo è stato assegnato a questo giudice con provvedimento del 13 maggio
2021; b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice chiedeva disporsi la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato in data 17.11.2016 tra nel (parte venditrice) e CP_3 CP_2 CP_1
(parte acquirente), con il quale sarebbe stata trasferita l'unità immobiliare sita in Cava de'
[...]
Tirreni, Via M. Marghieri n. 18, identificata come in citazione, pag. 3.
Parte attrice esponeva che: in data 16.07.2012 stipulava con la società “ un Controparte_4
contratto di appalto per lavori su immobili di proprietà di quest'ultima; le opere realizzate venivano collaudate in data in data 25.05.2015 e veniva rilasciato certificato di agibilità; il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, regolarmente eseguiti con relativi S.A.L. e certificati di pagamento parziali, veniva solo parzialmente saldato;
residuava in favore di parte attrice un credito di € 621.910,38; nelle more la debitrice alienava quasi tutti i suoi beni;
parte creditrice otteneva, con provvedimento del
14.07.2016, sequestro conservativo ante causam “sugli immobili, mobili o denaro della società
[...]
fino alla concorrenza della somma di euro 621.910,38 vista anche la risibile Controparte_4
consistenza del capitale sociale di soli euro 10.000,00 (di cui solo euro 2500,00 versati) a fronte del credito di euro 621.910,3”; il provvedimento di sequestro veniva trascritto in data 19.07.2016 – ai nn. 292230/22758- presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno su tutti i beni immobili residui della debitrice, tutti siti in Cava de' Tirreni, descritti in atti pag. 2; i predetti beni erano gravati anche da ipoteche precedenti e risultavano solo parzialmente sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito azionato, rivelandosi parzialmente incapienti;
in data 11.10.2016 la introduceva Parte_1
l'arbitrato, quale giudizio di merito, posto che nel contratto di appalto vi era clausola arbitrale;
nonostante la trascrizione del sequestro conservativo la società vendeva al sig. Controparte_2
l'appartamento sito in Cava de' Tirreni alla via M. Margheriti n. 18, identificato Controparte_1 come in atti, con atto pubblico per notar Monica del 17.11.2016; il sig. , nell'aprile Controparte_1
2017 richiedeva al G.D. del fallimento la liberazione del proprio immobile dal sequestro esistente in favore del Fallimento;
ottenuta la declaratoria di inefficacia del sequestro, il procedeva alla CP_1
annotazione di cancellazione in data 20.02.2018; secondo la prospettazione attorea l'atto di compravendita tra il sig. e la società convenuta avrebbe recato pregiudizio agli interessi del CP_1
Fallimento, avendo diminuito la consistenza patrimoniale della debitrice già parzialmente insufficiente a ristorare il credito in titolarità del medesimo attore;
dal medesimo atto di compravendita appariva evidente la scientia fraudis della società debitrice;
risultava documentalmente la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo acquirente , CP_1
essendo la trascrizione del sequestro riportata espressamente nel medesimo atto di compravendita.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva: la mancanza dei presupposti per l'esercizio Controparte_1 dell'azione revocatoria ordinaria, posta la mancanza di consapevolezza del pregiudizio in capo ad esso convenuto e l'assenza di dolosa preordinazione ex art. 2901, secondo comma, c.c.; in particolare, sosteneva di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita afferente all'unità immobiliare descritta in atti (pag. 4 comparsa) già in data 17.12.2015, in epoca antecedente sia rispetto alla trascrizione del disposto sequestro avvenuto in data 19.07.2016 che rispetto all'introduzione del giudizio arbitrale avvenuta l'11.10.2016; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la società la quale affermava che i presupposti Controparte_4 enumerati dall'art. 2901 c.c. non sarebbero stati ravvisabili: negava la configurabilità in capo all'attore della qualifica di creditore e negava la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni del creditore;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La domanda è infondata.
In ossequio al principio della ragione più liquida, posto che l'atto soggetto a revocatoria è a titolo oneroso e che il credito di parte attrice è ad esso anteriore, ne deriva la “piena applicabilità nella specie del principio di diritto secondo cui "ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione" (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 16825 del 05.07.2013)” (Trib. Milano, n. 494 del 2022, nonché Cass., n. 1558 del 2024, secondo la quale “quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata
a quella del debitore”).
Nel caso di specie, in relazione all'elemento soggettivo, va rilevato che “l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata (Cass., sez. 3, 18/08/2011, n. 17365; Cass., sez. 3, 12/06/2018, n. 15215; Cass., sez. 3, 26/06/2019, n. 17067)” (Cass., n. 19327 del 2023; “il momento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di tale requisito soggettivo del terzo è necessariamente quello in cui si consuma la sua libera scelta e, quindi, quello del preliminare. Solo rispetto a quel momento rileva lo stato soggettivo di buona fede, con conseguente irrilevanza della successiva consapevolezza della potenzialità lesiva dell'atto che andrà a stipulare”, Cass., n. 17365 del 2011).
Ebbene, dagli atti emerge che il contratto preliminare tra le parti convenute risulta stipulato in data
17 dicembre 2015, come evidente dal testo contrattuale (che fissa alcune scadenze di pagamento al
31 dicembre 2015, voce “prezzo”, pag. 3, contratto preliminare in atti) e dagli assegni allegati (il primo, indicato a pag. 3 del preliminare e pari ad euro 30.000,00, reca la data del 17 dicembre 2015); con l'ulteriore precisazione che non emergono ulteriori e distinti rapporti, tra le parti convenute, a giustificazione dei citati trasferimenti di somme.
Alla luce di tali elementi ne deriva che, nonostante l'assenza di data certa, il preliminare risulta anteriore sia all'emissione del provvedimento di sequestro, che alla sua trascrizione (rispettivamente, in data 14.07.2016 ed in data 19.07.2016), che all'introduzione dell'arbitrato (in data 11.10.2016); si aggiunga che “la giurisprudenza riconosce che l'art. 2704 c.c., opera solo "quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo" (Cass., sez. 3^, 18 marzo 2003, n. 3998, m. 561224,
Cass., sez. 1^, 1 marzo 2002, n. 3024, m. 552718). E se la stessa data della scrittura può essere provata anche per presunzioni, quando il documento venga in rilievo come prova di un fatto e non di un atto negoziale, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni rispetto a un qualsiasi altro fatto idoneo a segnare un limite temporale di necessaria anteriorità del documento”; “Nel caso in esame, infatti, certa la data dell'atto pubblico di compravendita, Pt_2
aveva l'onere di provare con certezza la data del contratto preliminare, dal quale risultava la simulazione relativa del prezzo. I Giudici del merito hanno desunto tale prova dal fatto che in data anteriore o coeva alla stipula dell'atto pubblico risultavano effettuati pagamenti per importo corrispondente al prezzo dissimulato e dal fatto che non v'erano stati tra le parti altri rapporti idonei
a giustificare tali pagamenti. Sicchè dalla certa data dei pagamenti e dalla argomentata loro riferibilità al contratto controverso, i Giudici del merito hanno desunto anche la prova certa dell'accordo simulatorio” (Cass., n. 19136 del 2006). La stessa parte attrice, peraltro, lega l'elemento soggettivo della parte acquirente esclusivamente all'atto definitivo (“Risulta documentalmente la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo acquirente, , essendo addirittura la trascrizione del sequestro riportata Controparte_1 espressamente nel medesimo atto di compravendita”, pag. 4, atto di citazione), senza alcuna deduzione in merito alla consapevolezza del , circa il pregiudizio arrecato ai creditori, al CP_1
momento della stipula del preliminare (non potendo rilevare, a tal fine, vicende e condotte successive sul piano cronologico).
In conclusione, dagli atti non emergono elementi probatori differenti, dai quali inferire la conoscibilità, in capo al terzo acquirente, del pregiudizio alla data di stipulazione del preliminare;
pertanto, la domanda non può trovare accoglimento, in assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno della configurabilità dell'elemento soggettivo e di quanto sostenuto da parte attrice (secondo la quale, in relazione ai documenti allegati da parte convenuta, sarebbe “palese che essi sono successivi rispetto alla data del sequestro (14.7.2016)”).
In relazione alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e tenuto conto che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore” (Cass., ord. n. 3697 del 2020), tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 2827/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 10.218,60 per compenso professionale in favore di ciascuna parte convenuta, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore di ciascuno dei difensori delle parti convenute, per quanto di competenza.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 09 aprile 2025.