TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
120/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi e divorzio
DA
(C.F. , nata a [...] – Brasile il 19.04.77 Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTA
BERTHET (C.F.: – Pec: – fax: 0165/610522) e C.F._2 Email_1
presso il cui studio in Aosta, via Porta Pretoria n. 65 è elettivamente domiciliata
CONTRO
(c.f. , nato il [...] e residente in [...] CP_1 C.F._3
– 11100 Aosta, rappresentato e difeso dall'avv. Gessica Pasqualin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza Guardi, 11 – 20133 Milano - C.F. – PEC: C.F._4
Email_2
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni pagina 1 di 4
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 07.09.2022 le parti hanno contratto matrimonio in Comune di Naro, atto trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Naro Anno 2022 Parte II Serie C – N.70, in regime di separazione dei beni.
Dall'unione tra le parti è nata prima del matrimonio C.F. , ad Aosta Persona_1 CodiceFiscale_5
il 09.07.22.
Parte ricorrente, dedotto che l'unione si è logorata a cagione di una crescente incompatibilità di carattere e che con il tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ha formulato domanda di separazione e di divorzio.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per la pronuncia della separazione e il conseguente scioglimento del matrimonio, domande alle quali il resistente ha aderito.
La causa è stata rimessa in decisione in punto separazione con fissazione di nuova udienza in punto divorzio.
Le parti hanno dichiarato, all'udienza del 5.11.2024, di avere concordato che la casa familiare resti assegnata alla ricorrente, mentre all'udienza del 21.5.2024 avevano concordato che la ricorrente avrebbe lasciato la casa familiare entro il 31.10.2024.
Alla stessa udienza del 21.5.2024, le parti avevano dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle modalità di “visita” della minore da parte del padre ed inoltre avevano concordato che fino al 31 ottobre 2024 il padre avrebbe provveduto al mantenimento diretto della figlia e della moglie, in allora disoccupata.
Sin dagli atti introduttivi, le parti concordano sull'affido condiviso della minore e sulla relativa collocazione presso la madre, nonché sull'attribuzione alla madre, per intero, dell'assegno unico per la figlia a carico.
Nel frattempo, la ricorrente, come dichiarato all'udienza del 5.11.2024, ha reperito un lavoro a tempo pieno e indeterminato con retribuzione mensile netta di euro 1.100 circa.
Il resistente, dal canto suo, ha confermato che le proprie entrate mensili sono quelle indicate all'udienza del 21.5.2024 (circa 1.500 euro netti tra lavoro convenzionato e libera professione). Entrambe le parti devono sostenere le spese di locazione.
pagina 2 di 4 Il disaccordo circa le condizioni della separazione e del divorzio permane esclusivamente sull'entità del contributo al mantenimento della minore a carico del padre.
La necessità di disporre il mantenimento in favore della ricorrente è venuta meno avendo questa trovato un lavoro stabile.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
Circa l'unico elemento di contrasto, si rileva che il contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre deve essere fissato in euro 300, considerato che il resistente percepisce emolumenti mensili che superano di circa euro 400 quelli di cui beneficia la ricorrente, che entrambe le parti devono sostenere spese di locazione, che le parti hanno concordato che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre, che la figlia trascorre la maggior parte del tempo con la madre, che le esigenze della minore, in ragione della tenera età, sono contenute, che dagli estratti dei c/c prodotti risulta che i genitori dispongono di esigue risorse.
Il “calendario” proposto dalla madre nelle sue conclusioni risulta rispondente al preminente interesse della minore ed al principio di bigenitorialità e tiene in debito conto le esigenze relative alla tenera età della minore.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù del sostanziale accordo sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia la separazione dei coniugi, mandando all'ufficio di stato civile di provvedere alle incombenze di legge;
assegna la casa familiare alla ricorrente che la abiterà con la figlia minore;
dispone l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori e la relativa prevalente collocazione presso la madre;
dispone che il padre starà con la figlia quando lo vorrà, previo accordo con la madre;
in ogni caso, il padre potrà stare con la bambina due giorni a settimana dalla mattina quando la porterà all'asilo nido e sino alle ore 20 quando la riaccompagnerà presso la casa materna, giorni che verranno CP_ decisi dai genitori mensilmente nel momento in cui il signor viene a conoscenza dei turni mensili
CP_ lavorativi. I signori e si renderanno disponibili all'aiutarsi in caso di necessità. I week end Pt_1
CP_ saranno alternati tra i genitori (dal sabato mattina sino alla domenica sera). Il signor potrà
pagina 3 di 4 pernottare con la bambina a partire dai tre anni della stessa (in maniera graduale) e, sino ad allora, la riaccompagnerà la sera presso la casa materna. I genitori potranno passare una settimana di vacanza con la bambina (periodo che potrà esser aumentato in caso di accordo tra i genitori) a partire dall'anno
2026 ed il relativo periodo dovrà esser concordato tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
Natale e Pasqua alternati (Pasqua 2024 con il padre e Natale 2025 con la madre) salvo diverso accordo tra i genitori;
dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile di euro 300, da rivalutarsi secondo gli indici istat, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere da novembre 2024, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo in uso a questo Tribunale;
dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre come da accordo delle parti;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 10.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi e divorzio
DA
(C.F. , nata a [...] – Brasile il 19.04.77 Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTA
BERTHET (C.F.: – Pec: – fax: 0165/610522) e C.F._2 Email_1
presso il cui studio in Aosta, via Porta Pretoria n. 65 è elettivamente domiciliata
CONTRO
(c.f. , nato il [...] e residente in [...] CP_1 C.F._3
– 11100 Aosta, rappresentato e difeso dall'avv. Gessica Pasqualin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza Guardi, 11 – 20133 Milano - C.F. – PEC: C.F._4
Email_2
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni pagina 1 di 4
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 07.09.2022 le parti hanno contratto matrimonio in Comune di Naro, atto trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Naro Anno 2022 Parte II Serie C – N.70, in regime di separazione dei beni.
Dall'unione tra le parti è nata prima del matrimonio C.F. , ad Aosta Persona_1 CodiceFiscale_5
il 09.07.22.
Parte ricorrente, dedotto che l'unione si è logorata a cagione di una crescente incompatibilità di carattere e che con il tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ha formulato domanda di separazione e di divorzio.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per la pronuncia della separazione e il conseguente scioglimento del matrimonio, domande alle quali il resistente ha aderito.
La causa è stata rimessa in decisione in punto separazione con fissazione di nuova udienza in punto divorzio.
Le parti hanno dichiarato, all'udienza del 5.11.2024, di avere concordato che la casa familiare resti assegnata alla ricorrente, mentre all'udienza del 21.5.2024 avevano concordato che la ricorrente avrebbe lasciato la casa familiare entro il 31.10.2024.
Alla stessa udienza del 21.5.2024, le parti avevano dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle modalità di “visita” della minore da parte del padre ed inoltre avevano concordato che fino al 31 ottobre 2024 il padre avrebbe provveduto al mantenimento diretto della figlia e della moglie, in allora disoccupata.
Sin dagli atti introduttivi, le parti concordano sull'affido condiviso della minore e sulla relativa collocazione presso la madre, nonché sull'attribuzione alla madre, per intero, dell'assegno unico per la figlia a carico.
Nel frattempo, la ricorrente, come dichiarato all'udienza del 5.11.2024, ha reperito un lavoro a tempo pieno e indeterminato con retribuzione mensile netta di euro 1.100 circa.
Il resistente, dal canto suo, ha confermato che le proprie entrate mensili sono quelle indicate all'udienza del 21.5.2024 (circa 1.500 euro netti tra lavoro convenzionato e libera professione). Entrambe le parti devono sostenere le spese di locazione.
pagina 2 di 4 Il disaccordo circa le condizioni della separazione e del divorzio permane esclusivamente sull'entità del contributo al mantenimento della minore a carico del padre.
La necessità di disporre il mantenimento in favore della ricorrente è venuta meno avendo questa trovato un lavoro stabile.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
Circa l'unico elemento di contrasto, si rileva che il contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre deve essere fissato in euro 300, considerato che il resistente percepisce emolumenti mensili che superano di circa euro 400 quelli di cui beneficia la ricorrente, che entrambe le parti devono sostenere spese di locazione, che le parti hanno concordato che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre, che la figlia trascorre la maggior parte del tempo con la madre, che le esigenze della minore, in ragione della tenera età, sono contenute, che dagli estratti dei c/c prodotti risulta che i genitori dispongono di esigue risorse.
Il “calendario” proposto dalla madre nelle sue conclusioni risulta rispondente al preminente interesse della minore ed al principio di bigenitorialità e tiene in debito conto le esigenze relative alla tenera età della minore.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù del sostanziale accordo sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia la separazione dei coniugi, mandando all'ufficio di stato civile di provvedere alle incombenze di legge;
assegna la casa familiare alla ricorrente che la abiterà con la figlia minore;
dispone l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori e la relativa prevalente collocazione presso la madre;
dispone che il padre starà con la figlia quando lo vorrà, previo accordo con la madre;
in ogni caso, il padre potrà stare con la bambina due giorni a settimana dalla mattina quando la porterà all'asilo nido e sino alle ore 20 quando la riaccompagnerà presso la casa materna, giorni che verranno CP_ decisi dai genitori mensilmente nel momento in cui il signor viene a conoscenza dei turni mensili
CP_ lavorativi. I signori e si renderanno disponibili all'aiutarsi in caso di necessità. I week end Pt_1
CP_ saranno alternati tra i genitori (dal sabato mattina sino alla domenica sera). Il signor potrà
pagina 3 di 4 pernottare con la bambina a partire dai tre anni della stessa (in maniera graduale) e, sino ad allora, la riaccompagnerà la sera presso la casa materna. I genitori potranno passare una settimana di vacanza con la bambina (periodo che potrà esser aumentato in caso di accordo tra i genitori) a partire dall'anno
2026 ed il relativo periodo dovrà esser concordato tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
Natale e Pasqua alternati (Pasqua 2024 con il padre e Natale 2025 con la madre) salvo diverso accordo tra i genitori;
dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile di euro 300, da rivalutarsi secondo gli indici istat, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere da novembre 2024, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo in uso a questo Tribunale;
dispone che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre come da accordo delle parti;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 10.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4