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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 662/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 662/2023 R.G.; promossa da
La società (P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Discepolo e dall'Avv.
Vincenzo Rapex, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Ancona, via Matteotti n. 99;
APPELLANTE contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Alessandro Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona,
Corso Mazzini n. 156;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 94/2023, emessa dal Tribunale di
Ancona in data 27.1.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 2283/2020 R.G. pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, per i suesposti motivi, annullare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 94/2023, pubblicata il
27.1.2023 e non notificata, e per l'effetto, in riforma della stessa, accertare e dichiarare l'avvenuta lesione del diritto all'immagine e alla reputazione della società a causa delle dichiarazioni rese pubblicamente dalla signora Parte_1
vicesindaco del , nel corso della seduta del Controparte_1 Parte_2
del 28.11.2019 e di conseguenza condannare Parte_3 Parte_2
l'appellata al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato alla società attrice, determinato nell'importo di € 25.000,00 o in quello maggiore o minore ritenuto equo e di giustizia.
Voglia altresì l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, sempre in via di ristoro del danno all'immagine e alla reputazione subito nella vicenda dalla società appellante, condannare altresì la parte appellata a rettificare ed emendare opportunamente, con analoghe modalità di diffusione pubblica, quanto affermato nel corso della predetta seduta del 28.11.2019, con particolare riferimento alle parti dell'intervento in cui vengono infondatamente imputati alla società attrice intenti dilatori e responsabilità per asseriti ritardi e danni nei confronti del in conseguenza del contenzioso instaurato dalla società per Pt_2 Parte_1
l'impugnazione degli atti e provvedimenti adottati dal Parte_2 nell'ambito del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'assegnazione in locazione del complesso immobiliare “Il Giglio”.
In via istruttoria si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di disporre
l'acquisizione materiale al fascicolo di causa tramite trasmissione da parte della cancelleria del Tribunale di Ancona del supporto fisico (compact disc) contenente il file della registrazione audiovisiva della seduta del di Parte_3
del 28.11.2019, già acquisito agli atti del giudizio di primo grado a Parte_2 seguito di autorizzazione alla produzione da parte del giudice di prime cure e materialmente depositato da questa difesa presso la cancelleria dello stesso
Tribunale.
pagina 2 di 8 In subordine si chiede, sempre in via istruttoria, di essere autorizzati a depositare materialmente presso la cancelleria della Corte d'Appello un nuovo compact disc contenente l'identico file audiovisivo della seduta consiliare del 28.11.2019, essendone impossibile il deposito in via telematica.
Con vittoria di spese e onorari di ambedue i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente
l'appello avversario.
Si richiamano le conclusioni già dispiegate in primo grado:
I) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire;
II) nel merito, rigettare la domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 94/2023, pubblicata in data 27.1.2023, il Tribunale di Ancona respingeva la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società “ Pt_1
nei confronti di - all'epoca dei fatti Vicesindaco del
[...] Controparte_1 [...]
- in quanto non risultava raggiunta la prova della lesione alla Parte_2 reputazione e all'immagine della società.
A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva che da talune parole - dalla proferite nella seduta del Consiglio Comunale del 28.11.2019 - si poteva CP_1 desumere la finalità denigratoria e/o lesiva delle frasi pronunciate dalla convenuta in quell'occasione, in merito alla vicenda che aveva interessato il bando per la locazione a uso alberghiero del complesso immobiliare, destinato a diventare il
“Palazzo della Cultura”.
Più precisamente, in quella sede, la convenuta affermava che una società locale aveva “verosimilmente” paralizzato l'attività del per aver proposto Pt_2
(complessivamente) quattro ricorsi - al TAR e al Consiglio di Stato - tutti rigettati.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito di tali dichiarazioni, quantificati nella somma di €.25.000,00 o in quella - maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza - in fatto e in Controparte_1 diritto - della domanda ex adverso proposta, osservando che l'attrice non aveva fornito prova del danno patito e del conseguente nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il danno lamentato.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 94/2023, respingeva la domanda attorea, escludendo che fossero state utilizzate espressioni lesive della reputazione della società attrice.
Ad avviso del primo Giudice, le dichiarazioni rilasciate dalla nella sua veste CP_1 di Vicesindaco del , erano espressione del diritto di critica e Parte_2 rientravano nell'ambito di contestazioni che non apparivano idonee a compromettere l'immagine della società.
Sotto altro profilo, poi, il Tribunale deduceva la mancata prova del danno.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società “ , chiedendo la Parte_1 condanna di - negata dal primo Giudice - al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma di €.25.000,00 o di quella - maggiore o minore - ritenuta di giustizia, per il danno non patrimoniale arrecatole con la condotta illecita.
ritualmente costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
In data 7.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il giudicante afferma che le dichiarazioni rese dalla convenuta - odierna appellata - sarebbero riconducibili al legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto le medesime non rispetterebbero i limiti vigenti in subiecta materia - così come interpretati dalla giurisprudenza - non assurgendo a mera critica delle iniziative giudiziarie assunte dalla società, essendo in realtà contraddistinte da una portata lesiva e denigratoria dell'immagine dell'attrice, odierna appellante.
Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante lamenta che erroneamente il pagina 4 di 8 primo Giudice non avrebbe ritenuto sussistente - oltre alla portata lesiva delle parole pronunciate - il danno conseguente, in termini di creazione nella collettività dei cittadini di un convincimento circa la condotta dolosa della società - asseritamente volta ad intralciare la corretta azione pubblica - macchiandone così all'occhio dei residenti l'immagine, il buon nome e la reputazione, facendo ricorso a presunzioni a sostegno di tali asserzioni.
Infine, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata laddove addossa alla parte attrice le spese di lite, essendo siffatta condanna ingiustificata, alla luce della fondatezza delle pretese attoree.
Tutti i motivi d'appello formulati - da trattarsi congiuntamente, in quanto oggettivamente connessi - risultano, nella loro articolazione, destituiti di fondamento.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre - tuttavia - che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. civ. n.25420/2017).
Secondo il costante insegnamento della S.C., la “verità” dei fatti oggetto delle dichiarazioni non è scalfita da inesattezze secondarie - che, cioè, non alterino, nel contesto generale, la portata informativa delle stesse rispetto al soggetto al quale sono riferibili (cfr. Cass. n.7757/2020) - e, inoltre, il diritto di critica può ritenersi lecito quando sia guidato dalla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, purché lo stesso non superi il limite della continenza e sia controbilanciato dal requisito della verità putativa.
A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica richiesto al giudice civile - ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento - deve estendersi, in concreto, alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti (Cass. n.9799/2019).
Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni incriminate - da un lato - appaiono pagina 5 di 8 sostanzialmente corrispondenti a verità, al di là delle mere inesattezze del caso, inidonee ad inficiare il senso delle affermazioni e - dall'altro - le espressioni utilizzate dalla rappresentano una critica - del tutto legittima - rispetto alla CP_1 molteplicità di iniziative poste in essere da un singolo operatore economico, apparendo altresì ravvisabile la ferma convinzione - in capo all'appellata - dell'illegittimità o, comunque, della non convenienza delle iniziative giudiziarie poste in essere dalla società, sul presupposto della tutela di interessi di natura pubblicistica, in un'ottica di corretto svolgimento dell'azione pubblica.
Va, d'altronde, evidenziata la proporzione tra l'importanza della vicenda e la presunta utilità della sua esposizione e divulgazione ed i contenuti espressivi con i quali la critica è stata esercitata, che non appaiono tali da trascendere in meri attacchi e aggressioni personali diretti a colpire - sul piano individuale - la figura morale del soggetto criticato (Cass.n.839/2015).
Come correttamente osservato dall'appellata, tutte le espressioni - qualificate come diffamatorie dall'appellante - sono state estrapolate dall'ambito generale in cui sono state rese, che è quello del dibattito politico, ovverosia un contesto di esercizio di prerogative e facoltà tipiche della sede consiliare e, soprattutto, all'interno di un quadro politico nel quale, fra le varie questioni, era stato chiesto al di verificare la possibilità di agire per il risarcimento del danno nei Pt_2 confronti dell'odierna appellante;
pertanto, le dichiarazioni asseritamente diffamatorie non assumono (nemmeno) un carattere distorsivo della realtà.
Al contrario, le dichiarazioni utilizzate appaiono riconducibili alla convinzione soggettiva di illegittimità delle azioni giudiziarie intraprese dalla società appellante, o, meglio, della loro scarsa convenienza, con conseguente verosimile intralcio all'azione pubblica.
Non può, pertanto, ravvisarsi - nel caso di specie - alcuna alterazione e/o falsa rappresentazione della realtà, quanto, piuttosto, l'espressione di una severa critica che tuttavia - ad avviso del Collegio - non travalica in alcun modo i limiti della continenza, avuto riguardo alla posizione dell'odierna appellante.
Il contenuto delle espressioni de quibus, inoltre, non configura un travisamento dello stato delle cose, dal momento che la ha fornito - per mezzo delle CP_1
pagina 6 di 8 dichiarazioni incriminate - informazioni e delucidazioni in ordine ad un'annosa vicenda che ha interessato il e l'intera cittadinanza. Pt_2
D'altro canto, come correttamene ritenuto dal primo Giudice, l'appellante non ha neppure fornito e/o allegato un adeguato compendio probatorio di un qualsivoglia danno subito dalla società, a seguito delle espressioni in oggetto.
Non risulta, quindi, provato il lamentato pregiudizio all'onore e/o alla reputazione della società appellante, sia per il carattere intrinseco del contenuto delle dichiarazioni, sia per il contesto in cui le stesse sono state rese, sia, infine, per la loro limitata diffusione: la diretta streaming, infatti, è stata seguita da pochi soggetti, considerato anche che la maggior parte delle visualizzazioni si è limitata ad una durata di pochi secondi.
Ed invero, come ripetutamente affermato dalla S.C. “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (così, Cass. civ. n.
8861/2021).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ai valori tabellari medi, con esclusione della fase istruttoria).
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da La società “ Pt_1
avverso la sentenza n. 94/2023, emessa dal Tribunale di Ancona in data
[...]
pagina 7 di 8 27.1.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 2283/2020 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore dell'appellata - delle spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 662/2023 R.G.; promossa da
La società (P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Discepolo e dall'Avv.
Vincenzo Rapex, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Ancona, via Matteotti n. 99;
APPELLANTE contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Alessandro Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona,
Corso Mazzini n. 156;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 94/2023, emessa dal Tribunale di
Ancona in data 27.1.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 2283/2020 R.G. pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, per i suesposti motivi, annullare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 94/2023, pubblicata il
27.1.2023 e non notificata, e per l'effetto, in riforma della stessa, accertare e dichiarare l'avvenuta lesione del diritto all'immagine e alla reputazione della società a causa delle dichiarazioni rese pubblicamente dalla signora Parte_1
vicesindaco del , nel corso della seduta del Controparte_1 Parte_2
del 28.11.2019 e di conseguenza condannare Parte_3 Parte_2
l'appellata al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato alla società attrice, determinato nell'importo di € 25.000,00 o in quello maggiore o minore ritenuto equo e di giustizia.
Voglia altresì l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, sempre in via di ristoro del danno all'immagine e alla reputazione subito nella vicenda dalla società appellante, condannare altresì la parte appellata a rettificare ed emendare opportunamente, con analoghe modalità di diffusione pubblica, quanto affermato nel corso della predetta seduta del 28.11.2019, con particolare riferimento alle parti dell'intervento in cui vengono infondatamente imputati alla società attrice intenti dilatori e responsabilità per asseriti ritardi e danni nei confronti del in conseguenza del contenzioso instaurato dalla società per Pt_2 Parte_1
l'impugnazione degli atti e provvedimenti adottati dal Parte_2 nell'ambito del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'assegnazione in locazione del complesso immobiliare “Il Giglio”.
In via istruttoria si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di disporre
l'acquisizione materiale al fascicolo di causa tramite trasmissione da parte della cancelleria del Tribunale di Ancona del supporto fisico (compact disc) contenente il file della registrazione audiovisiva della seduta del di Parte_3
del 28.11.2019, già acquisito agli atti del giudizio di primo grado a Parte_2 seguito di autorizzazione alla produzione da parte del giudice di prime cure e materialmente depositato da questa difesa presso la cancelleria dello stesso
Tribunale.
pagina 2 di 8 In subordine si chiede, sempre in via istruttoria, di essere autorizzati a depositare materialmente presso la cancelleria della Corte d'Appello un nuovo compact disc contenente l'identico file audiovisivo della seduta consiliare del 28.11.2019, essendone impossibile il deposito in via telematica.
Con vittoria di spese e onorari di ambedue i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente
l'appello avversario.
Si richiamano le conclusioni già dispiegate in primo grado:
I) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire;
II) nel merito, rigettare la domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 94/2023, pubblicata in data 27.1.2023, il Tribunale di Ancona respingeva la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società “ Pt_1
nei confronti di - all'epoca dei fatti Vicesindaco del
[...] Controparte_1 [...]
- in quanto non risultava raggiunta la prova della lesione alla Parte_2 reputazione e all'immagine della società.
A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva che da talune parole - dalla proferite nella seduta del Consiglio Comunale del 28.11.2019 - si poteva CP_1 desumere la finalità denigratoria e/o lesiva delle frasi pronunciate dalla convenuta in quell'occasione, in merito alla vicenda che aveva interessato il bando per la locazione a uso alberghiero del complesso immobiliare, destinato a diventare il
“Palazzo della Cultura”.
Più precisamente, in quella sede, la convenuta affermava che una società locale aveva “verosimilmente” paralizzato l'attività del per aver proposto Pt_2
(complessivamente) quattro ricorsi - al TAR e al Consiglio di Stato - tutti rigettati.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito di tali dichiarazioni, quantificati nella somma di €.25.000,00 o in quella - maggiore o minore - ritenuta di giustizia.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza - in fatto e in Controparte_1 diritto - della domanda ex adverso proposta, osservando che l'attrice non aveva fornito prova del danno patito e del conseguente nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il danno lamentato.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 94/2023, respingeva la domanda attorea, escludendo che fossero state utilizzate espressioni lesive della reputazione della società attrice.
Ad avviso del primo Giudice, le dichiarazioni rilasciate dalla nella sua veste CP_1 di Vicesindaco del , erano espressione del diritto di critica e Parte_2 rientravano nell'ambito di contestazioni che non apparivano idonee a compromettere l'immagine della società.
Sotto altro profilo, poi, il Tribunale deduceva la mancata prova del danno.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società “ , chiedendo la Parte_1 condanna di - negata dal primo Giudice - al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma di €.25.000,00 o di quella - maggiore o minore - ritenuta di giustizia, per il danno non patrimoniale arrecatole con la condotta illecita.
ritualmente costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
In data 7.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il giudicante afferma che le dichiarazioni rese dalla convenuta - odierna appellata - sarebbero riconducibili al legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto le medesime non rispetterebbero i limiti vigenti in subiecta materia - così come interpretati dalla giurisprudenza - non assurgendo a mera critica delle iniziative giudiziarie assunte dalla società, essendo in realtà contraddistinte da una portata lesiva e denigratoria dell'immagine dell'attrice, odierna appellante.
Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante lamenta che erroneamente il pagina 4 di 8 primo Giudice non avrebbe ritenuto sussistente - oltre alla portata lesiva delle parole pronunciate - il danno conseguente, in termini di creazione nella collettività dei cittadini di un convincimento circa la condotta dolosa della società - asseritamente volta ad intralciare la corretta azione pubblica - macchiandone così all'occhio dei residenti l'immagine, il buon nome e la reputazione, facendo ricorso a presunzioni a sostegno di tali asserzioni.
Infine, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata laddove addossa alla parte attrice le spese di lite, essendo siffatta condanna ingiustificata, alla luce della fondatezza delle pretese attoree.
Tutti i motivi d'appello formulati - da trattarsi congiuntamente, in quanto oggettivamente connessi - risultano, nella loro articolazione, destituiti di fondamento.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre - tuttavia - che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. civ. n.25420/2017).
Secondo il costante insegnamento della S.C., la “verità” dei fatti oggetto delle dichiarazioni non è scalfita da inesattezze secondarie - che, cioè, non alterino, nel contesto generale, la portata informativa delle stesse rispetto al soggetto al quale sono riferibili (cfr. Cass. n.7757/2020) - e, inoltre, il diritto di critica può ritenersi lecito quando sia guidato dalla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, purché lo stesso non superi il limite della continenza e sia controbilanciato dal requisito della verità putativa.
A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica richiesto al giudice civile - ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento - deve estendersi, in concreto, alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti (Cass. n.9799/2019).
Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni incriminate - da un lato - appaiono pagina 5 di 8 sostanzialmente corrispondenti a verità, al di là delle mere inesattezze del caso, inidonee ad inficiare il senso delle affermazioni e - dall'altro - le espressioni utilizzate dalla rappresentano una critica - del tutto legittima - rispetto alla CP_1 molteplicità di iniziative poste in essere da un singolo operatore economico, apparendo altresì ravvisabile la ferma convinzione - in capo all'appellata - dell'illegittimità o, comunque, della non convenienza delle iniziative giudiziarie poste in essere dalla società, sul presupposto della tutela di interessi di natura pubblicistica, in un'ottica di corretto svolgimento dell'azione pubblica.
Va, d'altronde, evidenziata la proporzione tra l'importanza della vicenda e la presunta utilità della sua esposizione e divulgazione ed i contenuti espressivi con i quali la critica è stata esercitata, che non appaiono tali da trascendere in meri attacchi e aggressioni personali diretti a colpire - sul piano individuale - la figura morale del soggetto criticato (Cass.n.839/2015).
Come correttamente osservato dall'appellata, tutte le espressioni - qualificate come diffamatorie dall'appellante - sono state estrapolate dall'ambito generale in cui sono state rese, che è quello del dibattito politico, ovverosia un contesto di esercizio di prerogative e facoltà tipiche della sede consiliare e, soprattutto, all'interno di un quadro politico nel quale, fra le varie questioni, era stato chiesto al di verificare la possibilità di agire per il risarcimento del danno nei Pt_2 confronti dell'odierna appellante;
pertanto, le dichiarazioni asseritamente diffamatorie non assumono (nemmeno) un carattere distorsivo della realtà.
Al contrario, le dichiarazioni utilizzate appaiono riconducibili alla convinzione soggettiva di illegittimità delle azioni giudiziarie intraprese dalla società appellante, o, meglio, della loro scarsa convenienza, con conseguente verosimile intralcio all'azione pubblica.
Non può, pertanto, ravvisarsi - nel caso di specie - alcuna alterazione e/o falsa rappresentazione della realtà, quanto, piuttosto, l'espressione di una severa critica che tuttavia - ad avviso del Collegio - non travalica in alcun modo i limiti della continenza, avuto riguardo alla posizione dell'odierna appellante.
Il contenuto delle espressioni de quibus, inoltre, non configura un travisamento dello stato delle cose, dal momento che la ha fornito - per mezzo delle CP_1
pagina 6 di 8 dichiarazioni incriminate - informazioni e delucidazioni in ordine ad un'annosa vicenda che ha interessato il e l'intera cittadinanza. Pt_2
D'altro canto, come correttamene ritenuto dal primo Giudice, l'appellante non ha neppure fornito e/o allegato un adeguato compendio probatorio di un qualsivoglia danno subito dalla società, a seguito delle espressioni in oggetto.
Non risulta, quindi, provato il lamentato pregiudizio all'onore e/o alla reputazione della società appellante, sia per il carattere intrinseco del contenuto delle dichiarazioni, sia per il contesto in cui le stesse sono state rese, sia, infine, per la loro limitata diffusione: la diretta streaming, infatti, è stata seguita da pochi soggetti, considerato anche che la maggior parte delle visualizzazioni si è limitata ad una durata di pochi secondi.
Ed invero, come ripetutamente affermato dalla S.C. “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (così, Cass. civ. n.
8861/2021).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ai valori tabellari medi, con esclusione della fase istruttoria).
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da La società “ Pt_1
avverso la sentenza n. 94/2023, emessa dal Tribunale di Ancona in data
[...]
pagina 7 di 8 27.1.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 2283/2020 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore dell'appellata - delle spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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