Articolo 5 della Legge 30 luglio 1990, n. 219
Articolo 4
Versione
21 agosto 1990
Art. 5. 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della sezione della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari sono devoluti alla cognizione di questi uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell' articolo 352 del codice di procedura civile , ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione e' stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione gia' in corso.
Entrata in vigore il 21 agosto 1990
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