CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, RE
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8577/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6315/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 555775-2023 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6075/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 6315\24, ha rigettato il ricorso di DI
Ricorrente_1 avverso l'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo tg Targa_1, di cui in epigrafe, relativamente al mancato pagamento della Tarsu dovuta al Comune di Castellammare di Stabia, anno
2014; i primi giudici hanno infatti accertato la rituale notifica degli atti prodromici ed ha escluso che fosse maturata la decadenza ovvero decorso il termine di prescrizione, contrariamente da quanto dedotto dall'appellante.
Il contribuente ha proposto appello, per i seguenti motivi:
-1, violazione dell'art. 23.2. l. 62\05, per avere il Comune illegittimamente prorogato la concessione del servizio di riscossione esattoriale alla ET s.p.a. ; di contro la riscossione compete Municipia s.p.a., unico soggetto legittimato, quale vincitore del bando di appalto;
-2 mancata notifica della ingiunzione e del preavviso di fermo, con violazione dei principi espressi da
Cass. 19667\14; violazione dell'art. 114 c.p.c.;
-3 illegittimità degli atti di notifica di ingiunzione e preavviso di fermo, per violazione degli art. 139-140 c.p.
c. e dell'art. 60 d.p.r. 600\73, nonché dei principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità;
-4 violazione dell'art. 60 d.p.r. cit. e del nuovo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità;
5-decadenza annuale;
-6 illegittimità dell'atto che non indica l'immobile o il fabbricato;
soggetto legittimato passivo del tributo;
Il Comune si è costituito (vi è anche memoria illustrativa) chiedendo il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato e anzi, come dedotto dall'appellato, ai limiti della inammissibilità, in quanto non si confronta specificamente con la pur chiara motivazione di prime cure, risolvendosi per la gran parte in astratti riferimenti normativi e giurisprudenziali (dovendosi peraltro rimarcare che il contrasto con orientamenti giurisprudenziali- nella specie solo dedotto- di per se non può mai costituire vizio della sentenza, attesa la soggezione del giudice solo alla legge.
Palesemente infondato è il primo motivo, attinente la legittimazione del concessionario ET s.p.a.
Questa Corte- proprio con riferimento al Comune di Castellammare di Stabia e alla ET, ha reiteratamente escluso la disapplicazione degli atti amministrativi di proroga della concessione, rimarcando che una tale pronuncia si risolverebbe in una abnorme e illegittima dilatazione del potere di e ex art. 7, comma 5, d. lgs 546\92 (ratione temporis applicabile): nella specie – va rimarcato- la legittimazione attiva del concessionario è ribadita anche in questa sede di gravame dal Comune, ente concedente (e titolare del potere impositivo), e documentato con il contratto di concessione del servizio e delle relative proroghe.
Merita comunque segnalare che il fermo amministrativo per cui è causa è stato notificato 1\12\23 , con riferimento a Tarsu 2014) allorchè il servizio di concessione era svolto da ET (contratto del 26\5\16), in forza di di proroghe “tecniche” (art. 120 Cod. contratti pubblici) per le quali non occorrevano particolari formalità (es. delibere di giunta\consiglio), come da giurisprudenza anche recente di questa Corte;
ne segue
- con riferimento poi a procedimenti di riscossione relativi ad annualità sicuramente comprese nel periodo di efficacia del contratto- la legittimazione attiva della concessionaria ET non può essere revocata in dubbio.
In altri termini questa Corte, ove intendesse sindacare la legittimità delle proroghe in parola, finirebbe per estendere la propria cognizione a un ambito riservato al solo giudice amministrativo.
Parimenti infondati sono i motivi di appello (opachi e ampiamente sovrapponibili) riguardanti la notifica degli atti presupposti il fermo: a) avviso di accertamento Tari 2014 notificato l''11\12\19 (in mani del destinatario);
b) ingiunzione di pagamento notificato il 26\1\22 (per compiuta giacenza); c) preavviso di fermo notificato il
23\4\23.
Con particolare riferimento all'ingiunzione di pagamento, come detto perfezionata per compiuta giacenza, contrariamente da quanto affermato dall'appellante, va ribadito che “"In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 “,
v. ex plurimis Cass. n. 10131 del 2020 (principio ormai consolidato).
Ne segue che non si è verificata la decadenza ex art. 1 commi 161 ss l. 296\06 (l'eccezione di prescrizione non è reiterata).
Gli atti prodromici surrichiamati sono pertanto definitivi, sicchè l'atto di fermo amministrativo può essere impugnato solo per vizi propri, nella specie neppure dedotti (e fermo che tale atto contiene preciso riferimento al tributo per cui è causa).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile l'originario ricorso. . Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 370,00. oltre accessori se dovuti
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, RE
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8577/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6315/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 555775-2023 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6075/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 6315\24, ha rigettato il ricorso di DI
Ricorrente_1 avverso l'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo tg Targa_1, di cui in epigrafe, relativamente al mancato pagamento della Tarsu dovuta al Comune di Castellammare di Stabia, anno
2014; i primi giudici hanno infatti accertato la rituale notifica degli atti prodromici ed ha escluso che fosse maturata la decadenza ovvero decorso il termine di prescrizione, contrariamente da quanto dedotto dall'appellante.
Il contribuente ha proposto appello, per i seguenti motivi:
-1, violazione dell'art. 23.2. l. 62\05, per avere il Comune illegittimamente prorogato la concessione del servizio di riscossione esattoriale alla ET s.p.a. ; di contro la riscossione compete Municipia s.p.a., unico soggetto legittimato, quale vincitore del bando di appalto;
-2 mancata notifica della ingiunzione e del preavviso di fermo, con violazione dei principi espressi da
Cass. 19667\14; violazione dell'art. 114 c.p.c.;
-3 illegittimità degli atti di notifica di ingiunzione e preavviso di fermo, per violazione degli art. 139-140 c.p.
c. e dell'art. 60 d.p.r. 600\73, nonché dei principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità;
-4 violazione dell'art. 60 d.p.r. cit. e del nuovo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità;
5-decadenza annuale;
-6 illegittimità dell'atto che non indica l'immobile o il fabbricato;
soggetto legittimato passivo del tributo;
Il Comune si è costituito (vi è anche memoria illustrativa) chiedendo il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato e anzi, come dedotto dall'appellato, ai limiti della inammissibilità, in quanto non si confronta specificamente con la pur chiara motivazione di prime cure, risolvendosi per la gran parte in astratti riferimenti normativi e giurisprudenziali (dovendosi peraltro rimarcare che il contrasto con orientamenti giurisprudenziali- nella specie solo dedotto- di per se non può mai costituire vizio della sentenza, attesa la soggezione del giudice solo alla legge.
Palesemente infondato è il primo motivo, attinente la legittimazione del concessionario ET s.p.a.
Questa Corte- proprio con riferimento al Comune di Castellammare di Stabia e alla ET, ha reiteratamente escluso la disapplicazione degli atti amministrativi di proroga della concessione, rimarcando che una tale pronuncia si risolverebbe in una abnorme e illegittima dilatazione del potere di e ex art. 7, comma 5, d. lgs 546\92 (ratione temporis applicabile): nella specie – va rimarcato- la legittimazione attiva del concessionario è ribadita anche in questa sede di gravame dal Comune, ente concedente (e titolare del potere impositivo), e documentato con il contratto di concessione del servizio e delle relative proroghe.
Merita comunque segnalare che il fermo amministrativo per cui è causa è stato notificato 1\12\23 , con riferimento a Tarsu 2014) allorchè il servizio di concessione era svolto da ET (contratto del 26\5\16), in forza di di proroghe “tecniche” (art. 120 Cod. contratti pubblici) per le quali non occorrevano particolari formalità (es. delibere di giunta\consiglio), come da giurisprudenza anche recente di questa Corte;
ne segue
- con riferimento poi a procedimenti di riscossione relativi ad annualità sicuramente comprese nel periodo di efficacia del contratto- la legittimazione attiva della concessionaria ET non può essere revocata in dubbio.
In altri termini questa Corte, ove intendesse sindacare la legittimità delle proroghe in parola, finirebbe per estendere la propria cognizione a un ambito riservato al solo giudice amministrativo.
Parimenti infondati sono i motivi di appello (opachi e ampiamente sovrapponibili) riguardanti la notifica degli atti presupposti il fermo: a) avviso di accertamento Tari 2014 notificato l''11\12\19 (in mani del destinatario);
b) ingiunzione di pagamento notificato il 26\1\22 (per compiuta giacenza); c) preavviso di fermo notificato il
23\4\23.
Con particolare riferimento all'ingiunzione di pagamento, come detto perfezionata per compiuta giacenza, contrariamente da quanto affermato dall'appellante, va ribadito che “"In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 “,
v. ex plurimis Cass. n. 10131 del 2020 (principio ormai consolidato).
Ne segue che non si è verificata la decadenza ex art. 1 commi 161 ss l. 296\06 (l'eccezione di prescrizione non è reiterata).
Gli atti prodromici surrichiamati sono pertanto definitivi, sicchè l'atto di fermo amministrativo può essere impugnato solo per vizi propri, nella specie neppure dedotti (e fermo che tale atto contiene preciso riferimento al tributo per cui è causa).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile l'originario ricorso. . Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 370,00. oltre accessori se dovuti