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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 39/2024 V.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv. Cristina Gigante Parte_1
ATTORE nei confronti di
, rappr. e dif. da Avv. Filomena Zaccaria Controparte_1
CONVENUTO
Con l'intervento del P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbali di udienza da intendersi qui richiamato.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso all'atto del suo intervento in data 24 settembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ad , Controparte_1 Parte_1 premesso: ‣ di aver contratto, in data 23 aprile 2014, matrimonio concordatario con la predetta in SA (TA), trascritto negli atti dello Stato civile di SA (TA), ‣ che con sentenza resa il 4 maggio 2022 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese aveva dichiarato la nullità del matrimonio per vizi riguardanti entrambi i coniugi ed in particolare perché: ∙ “Consta della nullità del matrimonio per incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 N. 3)”, ∙ in subordine “Consta della nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione del giudizio dell'attore circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da date e accettare reciprocamente (can. 1095 N. 2), ∙ in subordine “Consta della nullità del matrimonio per incapacità dell'attore ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 N. 3)”, ‣ che tale sentenza era stata resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica del 10 gennaio 2023, ‣ la convivenza aveva avuto durata pari due anni circa, come indicato nella stessa sentenza ecclesiastica, ha chiesto la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza su indicata, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza nei registri di nascita e di matrimonio delle parti in causa, con vittoria delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di sede con atto di intervento del 24 settembre 2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza.
si è costituita in data 11 febbraio 2025 e ha premesso la pendenza Controparte_1 innanzi al Tribunale di Taranto un procedimento per separazione giudiziale iscritto al n.
5859/2016 r.g., nel cui ambito - in data 28 dicembre 2017 - era stata sentenza sullo status n. 3328/2017 mentre dovevano essere ancora decise la domanda di addebito, formulata in relazione a condotte penalmente rilevanti poste in essere dal NT, e quella di affido esclusivo del figlio nato dal matrimonio in data 12 ottobre 2015, proposte dalla deducente, nonché di determinazione del concorso al mantenimento del medesimo da parte del padre;
ha premesso, altresì, che pendono dinanzi al Tribunale di
Taranto plurimi procedimenti penali (r.g.n.r. 8596/2016 per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 572 e 61 n. 11 quinquies c.p., r.g.n.r. 4738/2918 per il reato di cui agli artt. 110,
612 bis, co. 2, c.p., r.g.n.r. 5327/2024 per il reato d cui agli artt. 110, 572, co. 2, c.p.) mentre nei confronti della deducente pende dinanzi al medesimo Tribunale altro procedimento (r.g.n.r. per il reato di cui all'art. 572 c.p.); ha affermato che quanto esposto costituisce un impedimento alla delibabilità della sentenza canonica n. 81/2022 poiché la chiesta delibazione violerebbe l'ordine pubblico, ai sensi dell'art.
8.2 lett. c) dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, del 18 febbraio 1984, ratificato ed eseguito con l. n. 121/1985 e degli artt. 796 e 797 c.p.c., norme queste ultime vigenti attesa
Pag. 2 di 11 l'inidoneità dell'art. 73 l. n. 218/218 a spiegare efficacia sulle disposizioni dell' suscettibili di modifica solo attraverso legge costituzionale;
con riguardo alla nullità del vincolo religioso pronunciata ai sensi del canone 1095 n. 2, ha sostenuto che tale canone vada “sinotticamente sovrapposto”, anche in considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti in sede ecclesiastica desumibili dalla sentenza oggetto di domanda di delibazione, con le specifiche fattispecie delittuose per le quali pendono i procedimenti penali su indicati atteso che la natura dei reati ascritti impone la valutazione della possibilità che la delibazione incida su diritti indisponibili e diritti inviolabili della deducente (e del figlio) e quindi sull'ordine pubblico, in ragione del fatto che la domanda di addebito della separazione formulata dall'esponente trova il suo fondamento nella violazione da parte del dell'obbligo di assistenza morale;
ha Pt_1 quindi chiesto la sospensione del presente giudizio sino al passaggio in giudicato delle future sentenze penali di condanna/assoluzione; ha poi documentato la presentazione di querela di nullità nei confronti della sentenza ecclesiastica oggetto di domanda di delibazione innanzi al Tribunale della Rota Romana facendo valere violazioni procedurali verificatesi dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese destinate a riverberarsi sulla sentenza, querela accompagnata dalla formulazione, in subordine, di una nova cause propositio fondata su nuovi elementi comprovanti il difetto di fondamento della sentenza di nullità del matrimonio (violazioni processuali, utilizzo strumentale ed abusivo delle vie legali da parte del al fine di esercitare sulla Pt_1 esponente una pressione “psicologica e giudiziaria” ed una forma di “controllo e di persecuzione”), ed ha asserito che, non assumendo mai le decisioni canoniche in materia di stato il carattere della res iudicata in senso assoluto, restando sempre suscettibili di revisione, esse non soddisfano il requisito della definitività richiesto dal nostro ordinamento;
in subordine ha chiesto accertarsi l'esistenza del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c., con tutte le conseguenze di legge, in particolare a tutela del figlio minore non potendo il sottrarsi agli obblighi nei confronti di quest'ultimo, con Pt_1 riserva di azione risarcitoria da esperirsi in separata sede;
ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa dell'esito della querela di nullità e della nova causae propositio proposte contro la sentenza oggetto di domanda di delibazione nonché sino all'esito dei procedimenti penali pendenti tra le parti;
nel
Pag. 3 di 11 merito ha invocato il rigetto della domanda di domanda di delibazione in quanto contrastante con l'ordine pubblico;
in subordine, nell'ipotesi di delibazione, ha chiesto accertare e dichiarare l'esistenza di matrimonio putativo tra le parti;
con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio il NT ha prodotto il decreto - datato 7 ottobre 2025 - emesso
R.P.D. dal giudice relatore (Ponens) di rigetto sia della querela nullitatis sia CP_2 della nova causae propositio.
La causa viene ora in decisione all'esito del deposito di memorie difensive e repliche e della discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che, come esposto in narrativa, è stato depositato il decreto del 7 ottobre 2025 di rigetto sia della querela nullitatis sia della nova causae propositio.
Puntualizzato che il ridetto decreto in lingua latina è ammissibile (Cass. 26 marzo 1993,
n. 3635), la difesa della ne ha contestato l'utilizzabilità in quanto non CP_1 notificato alla medesima, pur se già noto alla controparte, ed ha, in ogni caso, segnalato che il provvedimento, con il prevedere il diritto di proporre ricorso entro quindici giorni dalla notifica, non ha carattere definitivo e, pertanto, non chiude il procedimento avente ad oggetto la querela di nullità della sentenza n. 81/2022 e la richiesta di nuovo esame della medesima causa, sicché ha insistito sull'istanza di sospensione.
Tanto premesso, non si ravvisano i presupposti per farsi luogo alla chiesta sospensione.
La sentenza n. 81/2022 oggetto di domanda di delibazione è stata dichiarata esecutiva secondo il diritto canonico con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica. Tale decreto ne consente la delibazione ai sensi dell'art.
8.2 dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense stipulato in data 18 febbraio 1984 tra Stato
Italiano e Santa Sede, ratificato ed eseguito con l. n. 121/1985, ricorrendo le condizioni previste dalla richiamata disposizione. Si ricorda che il Protocollo addizionale all'Accordo citato, in relazione all'art. 8.2, prevede che “ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare: 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla
Pag. 4 di 11 legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.”.
Ne deriva che la circostanza che siano state proposte una querela nullitatis e una nova causae propositio non è di ostacolo alla delibazione poiché - si ripete - il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica integra la condizione necessaria e sufficiente all'accoglimento della domanda. Altrimenti detto, quel che rileva, nella presente sede, è il giudicato c.d. formale. Del resto, come previsto dal canone 1643 del codice di diritto canonico, le sentenze ecclesiastiche in materia di stato delle persone, e tra esse le sentenze di nullità del matrimonio, non passano mai in giudicato materiale sicché la circostanza che siano stati (già) esperiti da
[...]
i rimedi previsti dal diritto canonico - esperibili anche senza limiti di tempo CP_1 come per la richiesta di nuovo esame della medesima causa - diretti a invalidare e comunque superare la sentenza munita del decreto di esecutorietà non costituisce un'evenienza peculiare della vicenda in esame tale da giustificare la sospensione del giudizio (si veda Cass. 7 gennaio 2011, n. 274 in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini della contestazione del passaggio in giudicato in senso formale della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, il fatto che il Supremo Tribunale, apponendovi l'esecutività, avesse invitato la parte a far valere eventuali nullità rivolgendosi al giudice ecclesiastico con una nova causae propositio).
Va inoltre detto che la insuscettibilità del passaggio in giudicato delle sentenze ecclesiastiche in materia di nullità del matrimonio non costituisce motivo ostativo alla delibabilità se non altro per il fatto che l'ordinamento positivo prevede espressamente la delibazione delle sentenze ecclesiastiche rese esecutive nei modi sopra indicati.
Non ricorrono neppure i presupposti per disporsi la sospensione del presente giudizio sino all'esito dei giudizi penali indicati dalla resistente non configurandosi alcun rapporto di pregiudizialità tra di essi ed il presente giudizio, il quale mira - si ribadisce - alla delibazione di sentenza di nullità del matrimonio che prescinde dalla commissione dei reati per i quali prende processo a carico del Pt_1
Pag. 5 di 11 Passando all'esame del merito, la ha in sintesi sostenuto che nel caso di CP_1 specie l'eventuale delibazione della sentenza ecclesiastica n. 81/2022 violerebbe l'ordine pubblico poiché la ragione della pronuncia di nullità riguardante la persona del prevista dal canone 1095 n. 2 (“Grave difetto di discrezione di giudizio Pt_1 dell'attore circa i diritti e i doveri essenziali al matrimonio da ed accettare reciprocamente”) è sovrapponibile alla violazione del dovere di assistenza posto a fondamento della domanda di addebito della separazione al coniuge, il cui accertamento rimarrebbe precluso in ipotesi di delibazione della sentenza ecclesiastica, in contrasto con i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 13. 29, 32,
24, 48 e 117, co. 1, Cost.), anche attinenti al genere, e finirebbe per condizionare la regolamentazione dell'affidamento del figlio e, in particolare, l'accoglimento della domanda di affido esclusivo a sé, formulata dalla deducente nella causa di separazione pendente dinanzi al Tribunale ordinario.
Ebbene, premesso che il canone 1095 prevede: “Sono incapaci a contrarre matrimonio:
1. coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
2. coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
3. coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.”, si segnala che, ai fini del defectus discretionis iudicii richiesto dal canone 1095 n. 2, assumono rilievo le anomalie psichiche o caratteriali pur non considerate vere e proprie affezioni psicotiche le quali, pur non incidenti sulla generale capacità di intendere e di volere del soggetto, privino, tuttavia, chi ne sia affetto di un grado sufficiente di consapevolezza e libertà di fronte agli obblighi fondamentali del matrimonio, necessario all'espressione di un consenso matrimoniale idoneo a dar vita ad un impegno destinato a durare l'intera vita ed a coinvolgere profondamente l'esistenza individuale.
Tale fattispecie non contrasta con l'obbligo di assistenza morale che trova la sua fonte nell'art. 143 c.c. poiché riguarda il profilo della coscienza e volontà dell'assunzione degli impegni matrimoniali ed è quindi riconducibile al disposto dell'art. 120 c.c.. Non si ravvisa, pertanto, la prospettata contrarietà all'ordine pubblico (si veda ex plurimis
Cass. 20 gennaio 2011, n. 1262).
Pag. 6 di 11 A ciò si aggiunga che non sussistono le ricadute in concreto della sentenza oggetto di domanda delibazione addotte da per suffragare l'assunto della Controparte_1 contrarietà all'ordine pubblico, poiché, per un verso, l'impedimento all'accertamento dell'addebito della separazione nella sostanza ha riflessi patrimoniali, suscettibili di essere fatti valere, ricorrendone i requisiti, attraverso l'istituto del matrimonio putativo e i rimedi previsti dagli artt. 129 e 129 bis c.c., e, per altro verso, resta salva la possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno morale correlato alle condotte lesive dell'altro coniuge, anche in tal caso previa dimostrazione dei necessari presupposti.
Quanto al regime dell'affido del figlio nato dal matrimonio, esso è influenzato secondo l'ordinamento italiano non dalla sentenza ecclesiastica e dalla sua delibazione ma dalle condotte paterne, penalmente rilevanti o anche solo civilmente illecite. Né alcuna conseguenza è configurabile in relazione alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale con riguardo agli obblighi gravanti sul padre nei confronti della prole, ivi compreso l'obbligo di mantenimento. Ne consegue che la chiesta delibazione in esame non pregiudica in alcun modo la regolamentazione dell'affidamento del figlio, riservata all'autorità giudiziaria italiana in base all'ordinamento positivo vigente in
Italia, e neppure gli obblighi paterni.
Ad ogni buon conto si osserva che la nullità del matrimonio è stata dichiarata anche ai sensi del canone 1095 n. 3 per causa riferita ad entrambe le parti, statuizione non investita né dalla querela nullitatis né dalla nova causae propositio e tanto assorbe le questioni sollevate dalla resistente nella presente sede.
Passando oltre, si rileva che risulta provato che trattasi di matrimonio c.d. concordatario, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, e che risultano in atti, secondo quanto anticipato, la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio ed il decreto di esecutività rilasciato dalla Segnatura Apostolica.
Deve poi darsi atto del fatto che nel procedimento innanzi al competente tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi dell'ordinamento italiano (si richiama Cass. n. 1262/2011 su citata). La lettura della sentenza in esame permette, infatti, di concludere che entrambi i coniugi hanno potuto esercitare il proprio diritto di difesa e rappresentare le proprie ragioni, con la notazione che le violazioni procedurali poste a fondamento della querela
Pag. 7 di 11 nullitatis e della nova causae propositio non sono correlate ad un impedimento all'esercizio delle facoltà processuali riservate alla , la quale non risulta aver CP_1 proposto appello, bensì a doglianze in odine all'oggetto della perizia disposta dal
Tribunale Ecclesiastico, ed in particolare avuto riguardo all'accertamento del grave difetto di discrezione di giudizio da parte della convenuta (peraltro non ravvisata dal
Tribunale Ecclesiastico), a suo dire non concordato. Trattasi all'evidenza di censure che non attengono a violazioni strutturali del principio del contraddittorio. D'altra parte di doglianze aventi a oggetto la tempestività delle domande se ne riscontrano frequentemente nei processi italiani, di primo grado e di impugnazione, e sono destinate ad essere regolate dal giudicante senza che possano dirsi non rispettati il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio che ne costituisce una declinazione. L'ordinamento canonico prevede poi la possibilità di gravame e tanto assicura l'esistenza di rimedi esperibili dalle parti a tutela delle proprie ragioni, ciò che concorre alla pienezza del diritto di difesa. In conclusione deve ritenersi che dinanzi al tribunale ecclesiastico sia stato assicurato alle parti, nella vicenda in scrutinio, il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, secondo quanto previsto dall'art.
8.2 dell'Accordo citato (Cass. 19 marzo 2010, n. 6686 così massimata: “In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, la violazione, nel corso del procedimento, del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione, è riscontrabile soltanto in presenza di una compromissione del diritto alla difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello
Stato, mentre resta irrilevante una mera diversità di regolamentazione processuale del diritto stesso.”).
Ricorrono, inoltre, le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, i.e. l'assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ambito dell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica e l'assenza di giudizi pendenti innanzi ad un giudice italiano fra le stesse parti aventi il medesimo oggetto (i.e. la nullità dello stesso matrimonio anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica divenisse esecutiva.
Pag. 8 di 11 Infine, dato atto della durata della convivenza a pari a circa due anni - circostanza riportata nella sentenza ecclesiastica, allegata dal e non contestata dalla Pt_1
che esclude in radice la ravvisabilità di una ragione di contrasto con CP_1
l'ordine pubblico individuata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. s.u. 17 luglio 2014, n. 16379 che ha attribuito all'instaurazione della convivenza ed al suo perdurare per oltre un triennio l'impedimento per ragioni di ordine pubblico al venir meno del matrimonio, inteso come rapporto, quand'anche esistessero vizi genetici dell'atto di matrimonio, orientamento peraltro integrato da successive pronunzie, si veda
Cass. ord. 28 gennaio 2025, n. 1999 che apre alla rilevanza di cause di nullità del matrimonio-atto anche in ipotesi di durata ultratriennale della convivenza) e richiamato quanto sopra esposto con riguardo ai profili specifici sollevati dalla difesa della di incompatibilità con l'ordine pubblico, non si ravvedono ragioni ostative CP_1 alla delibazione.
Conclusivamente, ai sensi dell'art.
8.2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede del 18 febbraio 1984, - modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929 - ratificato con l. n. 121/1985, va dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 5 novembre 2024 - munita di esecutività -, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario - contratto in data 23 aprile 2014 in
SA (TA) da nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a Castellaneta (TA) il [...] in [...] in Controparte_1 data 23 aprile 2014 e trascritto negli atti dello Stato civile di SA (TA) contratto in data 23 aprile 2014 e trascritto negli atti dello Stato civile di SA (TA) al Numero 2 -
Parte II - Serie A - Anno 2014.
Ai sensi degli artt. 63, co. 2 lettera h), e 49, co. 1 lettera h), del d.p.r. n. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza negli archivi di cui all'art. 10 e la sua annotazione negli atti di nascita delle parti in causa.
Quanto alla domanda di accertamento dell'esistenza del matrimonio putativo, trattasi di domanda non proponibile nell'ambito del presente procedimento, il cui oggetto è limitato alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, a prescindere dalla
Pag. 9 di 11 tardività della costituzione della . Essa va, invece, rivolta al Tribunale. Ed CP_1 invero, ai sensi dell'art.
8.2 cit., qualora renda esecutiva nell'ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica, soddisfatte tutte le suddette condizioni, la Corte può emettere provvedimenti provvisori - nel caso di specie non oggetto di domanda né di alcuna allegazione fattuale - di natura economica in favore del coniuge in buona fede, i.e. del coniuge che ignorava, al momento della celebrazione, la causa di nullità, rimandando le parti al tribunale competente per la decisione sulla materia, ma non può accertare la sussistenza di un matrimonio putativo e adottare le statuizioni previste dagli artt. 128 e ss. c.c. in via definitiva.
La domanda anzidetta è dunque inammissibile.
Infine, va disposta la compensazione delle spese di lite di lite tenuto conto della natura del giudizio, della ineliminabile necessità del ricorso all'autorità giudiziaria - sia pure con rito camerale in caso di istanza congiunta e, altrimenti, con rito ordinario - per ottenere la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio nonché dell'esigenza, anch'essa non eliminabile, di effettuazione delle verifiche correlate al principio di laicità dello Stato, il quale trova il suo (unico) luogo di espressione al momento del riconoscimento dell'efficacia civile delle anzidette sentenze, attraverso lo speciale procedimento regolato dal citato Accordo del 1984, sotto tutti i profili suscettibili di assumere rilievo, veicolati dalle parti o anche accertabile d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, visto l'art 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, in accoglimento della proposta domanda e su conforme parere del Sostituto Procuratore Generale di sede, così decide: dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese, pronunciata il 4 maggio 2022 e pubblicata in data 13 giugno 2022 nonché resa esecutiva in data 10 gennaio 2025 con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in data 23 aprile 2014 in SA (TA) da Parte_1 nato a [...] il [...], e da , nata a Controparte_1
Pag. 10 di 11 Castellaneta (TA) il 20 settembre 1978, e trascritto negli atti dello Stato civile di SA
(TA) al Numero 2 Parte II Serie A Anno 2014; dispone che la presente sentenza sia trascritta a cura del competente Ufficiale di Stato
Civile nel registro dei matrimoni e annotata a margine dei rispettivi atti di nascita delle parti in causa;
dichiara inammissibile la domanda formulata da di accertamento Controparte_1 della sussistenza di matrimonio putativo;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 39/2024 V.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv. Cristina Gigante Parte_1
ATTORE nei confronti di
, rappr. e dif. da Avv. Filomena Zaccaria Controparte_1
CONVENUTO
Con l'intervento del P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbali di udienza da intendersi qui richiamato.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso all'atto del suo intervento in data 24 settembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ad , Controparte_1 Parte_1 premesso: ‣ di aver contratto, in data 23 aprile 2014, matrimonio concordatario con la predetta in SA (TA), trascritto negli atti dello Stato civile di SA (TA), ‣ che con sentenza resa il 4 maggio 2022 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese aveva dichiarato la nullità del matrimonio per vizi riguardanti entrambi i coniugi ed in particolare perché: ∙ “Consta della nullità del matrimonio per incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 N. 3)”, ∙ in subordine “Consta della nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione del giudizio dell'attore circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da date e accettare reciprocamente (can. 1095 N. 2), ∙ in subordine “Consta della nullità del matrimonio per incapacità dell'attore ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 N. 3)”, ‣ che tale sentenza era stata resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica del 10 gennaio 2023, ‣ la convivenza aveva avuto durata pari due anni circa, come indicato nella stessa sentenza ecclesiastica, ha chiesto la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza su indicata, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza nei registri di nascita e di matrimonio delle parti in causa, con vittoria delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di sede con atto di intervento del 24 settembre 2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza.
si è costituita in data 11 febbraio 2025 e ha premesso la pendenza Controparte_1 innanzi al Tribunale di Taranto un procedimento per separazione giudiziale iscritto al n.
5859/2016 r.g., nel cui ambito - in data 28 dicembre 2017 - era stata sentenza sullo status n. 3328/2017 mentre dovevano essere ancora decise la domanda di addebito, formulata in relazione a condotte penalmente rilevanti poste in essere dal NT, e quella di affido esclusivo del figlio nato dal matrimonio in data 12 ottobre 2015, proposte dalla deducente, nonché di determinazione del concorso al mantenimento del medesimo da parte del padre;
ha premesso, altresì, che pendono dinanzi al Tribunale di
Taranto plurimi procedimenti penali (r.g.n.r. 8596/2016 per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 572 e 61 n. 11 quinquies c.p., r.g.n.r. 4738/2918 per il reato di cui agli artt. 110,
612 bis, co. 2, c.p., r.g.n.r. 5327/2024 per il reato d cui agli artt. 110, 572, co. 2, c.p.) mentre nei confronti della deducente pende dinanzi al medesimo Tribunale altro procedimento (r.g.n.r. per il reato di cui all'art. 572 c.p.); ha affermato che quanto esposto costituisce un impedimento alla delibabilità della sentenza canonica n. 81/2022 poiché la chiesta delibazione violerebbe l'ordine pubblico, ai sensi dell'art.
8.2 lett. c) dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, del 18 febbraio 1984, ratificato ed eseguito con l. n. 121/1985 e degli artt. 796 e 797 c.p.c., norme queste ultime vigenti attesa
Pag. 2 di 11 l'inidoneità dell'art. 73 l. n. 218/218 a spiegare efficacia sulle disposizioni dell' suscettibili di modifica solo attraverso legge costituzionale;
con riguardo alla nullità del vincolo religioso pronunciata ai sensi del canone 1095 n. 2, ha sostenuto che tale canone vada “sinotticamente sovrapposto”, anche in considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti in sede ecclesiastica desumibili dalla sentenza oggetto di domanda di delibazione, con le specifiche fattispecie delittuose per le quali pendono i procedimenti penali su indicati atteso che la natura dei reati ascritti impone la valutazione della possibilità che la delibazione incida su diritti indisponibili e diritti inviolabili della deducente (e del figlio) e quindi sull'ordine pubblico, in ragione del fatto che la domanda di addebito della separazione formulata dall'esponente trova il suo fondamento nella violazione da parte del dell'obbligo di assistenza morale;
ha Pt_1 quindi chiesto la sospensione del presente giudizio sino al passaggio in giudicato delle future sentenze penali di condanna/assoluzione; ha poi documentato la presentazione di querela di nullità nei confronti della sentenza ecclesiastica oggetto di domanda di delibazione innanzi al Tribunale della Rota Romana facendo valere violazioni procedurali verificatesi dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese destinate a riverberarsi sulla sentenza, querela accompagnata dalla formulazione, in subordine, di una nova cause propositio fondata su nuovi elementi comprovanti il difetto di fondamento della sentenza di nullità del matrimonio (violazioni processuali, utilizzo strumentale ed abusivo delle vie legali da parte del al fine di esercitare sulla Pt_1 esponente una pressione “psicologica e giudiziaria” ed una forma di “controllo e di persecuzione”), ed ha asserito che, non assumendo mai le decisioni canoniche in materia di stato il carattere della res iudicata in senso assoluto, restando sempre suscettibili di revisione, esse non soddisfano il requisito della definitività richiesto dal nostro ordinamento;
in subordine ha chiesto accertarsi l'esistenza del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c., con tutte le conseguenze di legge, in particolare a tutela del figlio minore non potendo il sottrarsi agli obblighi nei confronti di quest'ultimo, con Pt_1 riserva di azione risarcitoria da esperirsi in separata sede;
ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa dell'esito della querela di nullità e della nova causae propositio proposte contro la sentenza oggetto di domanda di delibazione nonché sino all'esito dei procedimenti penali pendenti tra le parti;
nel
Pag. 3 di 11 merito ha invocato il rigetto della domanda di domanda di delibazione in quanto contrastante con l'ordine pubblico;
in subordine, nell'ipotesi di delibazione, ha chiesto accertare e dichiarare l'esistenza di matrimonio putativo tra le parti;
con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio il NT ha prodotto il decreto - datato 7 ottobre 2025 - emesso
R.P.D. dal giudice relatore (Ponens) di rigetto sia della querela nullitatis sia CP_2 della nova causae propositio.
La causa viene ora in decisione all'esito del deposito di memorie difensive e repliche e della discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che, come esposto in narrativa, è stato depositato il decreto del 7 ottobre 2025 di rigetto sia della querela nullitatis sia della nova causae propositio.
Puntualizzato che il ridetto decreto in lingua latina è ammissibile (Cass. 26 marzo 1993,
n. 3635), la difesa della ne ha contestato l'utilizzabilità in quanto non CP_1 notificato alla medesima, pur se già noto alla controparte, ed ha, in ogni caso, segnalato che il provvedimento, con il prevedere il diritto di proporre ricorso entro quindici giorni dalla notifica, non ha carattere definitivo e, pertanto, non chiude il procedimento avente ad oggetto la querela di nullità della sentenza n. 81/2022 e la richiesta di nuovo esame della medesima causa, sicché ha insistito sull'istanza di sospensione.
Tanto premesso, non si ravvisano i presupposti per farsi luogo alla chiesta sospensione.
La sentenza n. 81/2022 oggetto di domanda di delibazione è stata dichiarata esecutiva secondo il diritto canonico con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica. Tale decreto ne consente la delibazione ai sensi dell'art.
8.2 dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense stipulato in data 18 febbraio 1984 tra Stato
Italiano e Santa Sede, ratificato ed eseguito con l. n. 121/1985, ricorrendo le condizioni previste dalla richiamata disposizione. Si ricorda che il Protocollo addizionale all'Accordo citato, in relazione all'art. 8.2, prevede che “ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare: 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla
Pag. 4 di 11 legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.”.
Ne deriva che la circostanza che siano state proposte una querela nullitatis e una nova causae propositio non è di ostacolo alla delibazione poiché - si ripete - il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica integra la condizione necessaria e sufficiente all'accoglimento della domanda. Altrimenti detto, quel che rileva, nella presente sede, è il giudicato c.d. formale. Del resto, come previsto dal canone 1643 del codice di diritto canonico, le sentenze ecclesiastiche in materia di stato delle persone, e tra esse le sentenze di nullità del matrimonio, non passano mai in giudicato materiale sicché la circostanza che siano stati (già) esperiti da
[...]
i rimedi previsti dal diritto canonico - esperibili anche senza limiti di tempo CP_1 come per la richiesta di nuovo esame della medesima causa - diretti a invalidare e comunque superare la sentenza munita del decreto di esecutorietà non costituisce un'evenienza peculiare della vicenda in esame tale da giustificare la sospensione del giudizio (si veda Cass. 7 gennaio 2011, n. 274 in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini della contestazione del passaggio in giudicato in senso formale della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, il fatto che il Supremo Tribunale, apponendovi l'esecutività, avesse invitato la parte a far valere eventuali nullità rivolgendosi al giudice ecclesiastico con una nova causae propositio).
Va inoltre detto che la insuscettibilità del passaggio in giudicato delle sentenze ecclesiastiche in materia di nullità del matrimonio non costituisce motivo ostativo alla delibabilità se non altro per il fatto che l'ordinamento positivo prevede espressamente la delibazione delle sentenze ecclesiastiche rese esecutive nei modi sopra indicati.
Non ricorrono neppure i presupposti per disporsi la sospensione del presente giudizio sino all'esito dei giudizi penali indicati dalla resistente non configurandosi alcun rapporto di pregiudizialità tra di essi ed il presente giudizio, il quale mira - si ribadisce - alla delibazione di sentenza di nullità del matrimonio che prescinde dalla commissione dei reati per i quali prende processo a carico del Pt_1
Pag. 5 di 11 Passando all'esame del merito, la ha in sintesi sostenuto che nel caso di CP_1 specie l'eventuale delibazione della sentenza ecclesiastica n. 81/2022 violerebbe l'ordine pubblico poiché la ragione della pronuncia di nullità riguardante la persona del prevista dal canone 1095 n. 2 (“Grave difetto di discrezione di giudizio Pt_1 dell'attore circa i diritti e i doveri essenziali al matrimonio da ed accettare reciprocamente”) è sovrapponibile alla violazione del dovere di assistenza posto a fondamento della domanda di addebito della separazione al coniuge, il cui accertamento rimarrebbe precluso in ipotesi di delibazione della sentenza ecclesiastica, in contrasto con i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 13. 29, 32,
24, 48 e 117, co. 1, Cost.), anche attinenti al genere, e finirebbe per condizionare la regolamentazione dell'affidamento del figlio e, in particolare, l'accoglimento della domanda di affido esclusivo a sé, formulata dalla deducente nella causa di separazione pendente dinanzi al Tribunale ordinario.
Ebbene, premesso che il canone 1095 prevede: “Sono incapaci a contrarre matrimonio:
1. coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
2. coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
3. coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.”, si segnala che, ai fini del defectus discretionis iudicii richiesto dal canone 1095 n. 2, assumono rilievo le anomalie psichiche o caratteriali pur non considerate vere e proprie affezioni psicotiche le quali, pur non incidenti sulla generale capacità di intendere e di volere del soggetto, privino, tuttavia, chi ne sia affetto di un grado sufficiente di consapevolezza e libertà di fronte agli obblighi fondamentali del matrimonio, necessario all'espressione di un consenso matrimoniale idoneo a dar vita ad un impegno destinato a durare l'intera vita ed a coinvolgere profondamente l'esistenza individuale.
Tale fattispecie non contrasta con l'obbligo di assistenza morale che trova la sua fonte nell'art. 143 c.c. poiché riguarda il profilo della coscienza e volontà dell'assunzione degli impegni matrimoniali ed è quindi riconducibile al disposto dell'art. 120 c.c.. Non si ravvisa, pertanto, la prospettata contrarietà all'ordine pubblico (si veda ex plurimis
Cass. 20 gennaio 2011, n. 1262).
Pag. 6 di 11 A ciò si aggiunga che non sussistono le ricadute in concreto della sentenza oggetto di domanda delibazione addotte da per suffragare l'assunto della Controparte_1 contrarietà all'ordine pubblico, poiché, per un verso, l'impedimento all'accertamento dell'addebito della separazione nella sostanza ha riflessi patrimoniali, suscettibili di essere fatti valere, ricorrendone i requisiti, attraverso l'istituto del matrimonio putativo e i rimedi previsti dagli artt. 129 e 129 bis c.c., e, per altro verso, resta salva la possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno morale correlato alle condotte lesive dell'altro coniuge, anche in tal caso previa dimostrazione dei necessari presupposti.
Quanto al regime dell'affido del figlio nato dal matrimonio, esso è influenzato secondo l'ordinamento italiano non dalla sentenza ecclesiastica e dalla sua delibazione ma dalle condotte paterne, penalmente rilevanti o anche solo civilmente illecite. Né alcuna conseguenza è configurabile in relazione alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale con riguardo agli obblighi gravanti sul padre nei confronti della prole, ivi compreso l'obbligo di mantenimento. Ne consegue che la chiesta delibazione in esame non pregiudica in alcun modo la regolamentazione dell'affidamento del figlio, riservata all'autorità giudiziaria italiana in base all'ordinamento positivo vigente in
Italia, e neppure gli obblighi paterni.
Ad ogni buon conto si osserva che la nullità del matrimonio è stata dichiarata anche ai sensi del canone 1095 n. 3 per causa riferita ad entrambe le parti, statuizione non investita né dalla querela nullitatis né dalla nova causae propositio e tanto assorbe le questioni sollevate dalla resistente nella presente sede.
Passando oltre, si rileva che risulta provato che trattasi di matrimonio c.d. concordatario, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, e che risultano in atti, secondo quanto anticipato, la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio ed il decreto di esecutività rilasciato dalla Segnatura Apostolica.
Deve poi darsi atto del fatto che nel procedimento innanzi al competente tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi dell'ordinamento italiano (si richiama Cass. n. 1262/2011 su citata). La lettura della sentenza in esame permette, infatti, di concludere che entrambi i coniugi hanno potuto esercitare il proprio diritto di difesa e rappresentare le proprie ragioni, con la notazione che le violazioni procedurali poste a fondamento della querela
Pag. 7 di 11 nullitatis e della nova causae propositio non sono correlate ad un impedimento all'esercizio delle facoltà processuali riservate alla , la quale non risulta aver CP_1 proposto appello, bensì a doglianze in odine all'oggetto della perizia disposta dal
Tribunale Ecclesiastico, ed in particolare avuto riguardo all'accertamento del grave difetto di discrezione di giudizio da parte della convenuta (peraltro non ravvisata dal
Tribunale Ecclesiastico), a suo dire non concordato. Trattasi all'evidenza di censure che non attengono a violazioni strutturali del principio del contraddittorio. D'altra parte di doglianze aventi a oggetto la tempestività delle domande se ne riscontrano frequentemente nei processi italiani, di primo grado e di impugnazione, e sono destinate ad essere regolate dal giudicante senza che possano dirsi non rispettati il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio che ne costituisce una declinazione. L'ordinamento canonico prevede poi la possibilità di gravame e tanto assicura l'esistenza di rimedi esperibili dalle parti a tutela delle proprie ragioni, ciò che concorre alla pienezza del diritto di difesa. In conclusione deve ritenersi che dinanzi al tribunale ecclesiastico sia stato assicurato alle parti, nella vicenda in scrutinio, il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, secondo quanto previsto dall'art.
8.2 dell'Accordo citato (Cass. 19 marzo 2010, n. 6686 così massimata: “In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, la violazione, nel corso del procedimento, del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione, è riscontrabile soltanto in presenza di una compromissione del diritto alla difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello
Stato, mentre resta irrilevante una mera diversità di regolamentazione processuale del diritto stesso.”).
Ricorrono, inoltre, le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, i.e. l'assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ambito dell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica e l'assenza di giudizi pendenti innanzi ad un giudice italiano fra le stesse parti aventi il medesimo oggetto (i.e. la nullità dello stesso matrimonio anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica divenisse esecutiva.
Pag. 8 di 11 Infine, dato atto della durata della convivenza a pari a circa due anni - circostanza riportata nella sentenza ecclesiastica, allegata dal e non contestata dalla Pt_1
che esclude in radice la ravvisabilità di una ragione di contrasto con CP_1
l'ordine pubblico individuata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. s.u. 17 luglio 2014, n. 16379 che ha attribuito all'instaurazione della convivenza ed al suo perdurare per oltre un triennio l'impedimento per ragioni di ordine pubblico al venir meno del matrimonio, inteso come rapporto, quand'anche esistessero vizi genetici dell'atto di matrimonio, orientamento peraltro integrato da successive pronunzie, si veda
Cass. ord. 28 gennaio 2025, n. 1999 che apre alla rilevanza di cause di nullità del matrimonio-atto anche in ipotesi di durata ultratriennale della convivenza) e richiamato quanto sopra esposto con riguardo ai profili specifici sollevati dalla difesa della di incompatibilità con l'ordine pubblico, non si ravvedono ragioni ostative CP_1 alla delibazione.
Conclusivamente, ai sensi dell'art.
8.2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede del 18 febbraio 1984, - modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929 - ratificato con l. n. 121/1985, va dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 5 novembre 2024 - munita di esecutività -, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario - contratto in data 23 aprile 2014 in
SA (TA) da nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a Castellaneta (TA) il [...] in [...] in Controparte_1 data 23 aprile 2014 e trascritto negli atti dello Stato civile di SA (TA) contratto in data 23 aprile 2014 e trascritto negli atti dello Stato civile di SA (TA) al Numero 2 -
Parte II - Serie A - Anno 2014.
Ai sensi degli artt. 63, co. 2 lettera h), e 49, co. 1 lettera h), del d.p.r. n. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza negli archivi di cui all'art. 10 e la sua annotazione negli atti di nascita delle parti in causa.
Quanto alla domanda di accertamento dell'esistenza del matrimonio putativo, trattasi di domanda non proponibile nell'ambito del presente procedimento, il cui oggetto è limitato alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, a prescindere dalla
Pag. 9 di 11 tardività della costituzione della . Essa va, invece, rivolta al Tribunale. Ed CP_1 invero, ai sensi dell'art.
8.2 cit., qualora renda esecutiva nell'ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica, soddisfatte tutte le suddette condizioni, la Corte può emettere provvedimenti provvisori - nel caso di specie non oggetto di domanda né di alcuna allegazione fattuale - di natura economica in favore del coniuge in buona fede, i.e. del coniuge che ignorava, al momento della celebrazione, la causa di nullità, rimandando le parti al tribunale competente per la decisione sulla materia, ma non può accertare la sussistenza di un matrimonio putativo e adottare le statuizioni previste dagli artt. 128 e ss. c.c. in via definitiva.
La domanda anzidetta è dunque inammissibile.
Infine, va disposta la compensazione delle spese di lite di lite tenuto conto della natura del giudizio, della ineliminabile necessità del ricorso all'autorità giudiziaria - sia pure con rito camerale in caso di istanza congiunta e, altrimenti, con rito ordinario - per ottenere la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio nonché dell'esigenza, anch'essa non eliminabile, di effettuazione delle verifiche correlate al principio di laicità dello Stato, il quale trova il suo (unico) luogo di espressione al momento del riconoscimento dell'efficacia civile delle anzidette sentenze, attraverso lo speciale procedimento regolato dal citato Accordo del 1984, sotto tutti i profili suscettibili di assumere rilievo, veicolati dalle parti o anche accertabile d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, visto l'art 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, in accoglimento della proposta domanda e su conforme parere del Sostituto Procuratore Generale di sede, così decide: dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese, pronunciata il 4 maggio 2022 e pubblicata in data 13 giugno 2022 nonché resa esecutiva in data 10 gennaio 2025 con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in data 23 aprile 2014 in SA (TA) da Parte_1 nato a [...] il [...], e da , nata a Controparte_1
Pag. 10 di 11 Castellaneta (TA) il 20 settembre 1978, e trascritto negli atti dello Stato civile di SA
(TA) al Numero 2 Parte II Serie A Anno 2014; dispone che la presente sentenza sia trascritta a cura del competente Ufficiale di Stato
Civile nel registro dei matrimoni e annotata a margine dei rispettivi atti di nascita delle parti in causa;
dichiara inammissibile la domanda formulata da di accertamento Controparte_1 della sussistenza di matrimonio putativo;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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