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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6391 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. Giudice tecnico Pt_1 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1061/2023 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
– (C.f. e P.IVA ), sito in Parte_2 P.IVA_1
alla Via S. Lubich n. 6 – ex Area Saint Gobain- , in persona Pt_2 del Presidente p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù del Decreto Presidenziale n. 108 del
09.06.2022 e giusto mandato agli atti, dall'Avv. LI RA
(C.f. , PEC: : C.F._1
e dell'Avv. DR Email_1
CA (C.f. , PEC: CodiceFiscale_2
con studio in Email_2
Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Renato
EL in PO alla via G. Merliani n. 138, dichiarando di volere ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica (PEC: e (PEC: Email_1
nonché al numero di Email_2 fax Tel. 0874/438969 [...
con sede in Roma, Viale Regina Controparte_1
Margherita n. 125, iscrizione al Registro delle imprese di Roma, C.F.
e P.IVA , GRUPPO IVA , in persona P.IVA_2 P.IVA_3 dell'Avv. Alfredo Grande, munito di ogni necessario potere in forza di procura autenticata per atto del Notaio Dott. Persona_1 di Milano (Repertorio n. 197893 - Raccolta n. 26820) dell'8 novembre 2022, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Grieco
(C.F. - PEC: C.F._3
– Fax 06/42038820) e Email_3 dall'avv. Francesco Grieco (C.F PEC CodiceFiscale_4
– Fax 06/42038820), ed Email_4 elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, al Viale Liegi n.
28, giusta procura speciale agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE
PARTI
Con ricorso contenente citazione a comparire a udienza fissa, la parte ricorrente premetteva che: “che con Regio Decreto n. 1298 del 21.04.1942 veniva concessa alla Controparte_2
la derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal fiume
[...]
Volturno, alimentante in un primo salto la centrale di LU
(già CA d'Evandro) e in un secondo salto la centrale di
GG (già Sant'Ambrogio); che, pertanto, in dipendenza della predetta titolarità della concessione per la produzione di energia idroelettrica, di attuale potenza nominale media complessiva di KW 19.149,44, la società Controparte_1 attuale proprietaria e concessionaria delle centrali idroelettriche sopra indicate, veniva obbligata al pagamento dei c.d. sovracanoni rivieraschi, così come liquidati dall' in virtù del Controparte_3 decreto n. 9362 del 18 Giugno 2020, per il periodo che va dal
01/01/1980 sino al 31/12/2019; che l' Controparte_4
con il Decreto Direttoriale prot. n. 9362 del 18 giugno 2020,
[...] provvedeva alla ripartizione e liquidazione del predetto sovracanone dal 01/01/1980 sino al 31/12/2019, per un importo totale pari ad €
2.874.899,43.
Tale somma veniva ripartita in favore delle Amministrazioni
Provinciali di , di e di , nonché dei Pt_2 CP_5 CP_6 [...]
, , , , , CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
, CA d'Evandro, e Controparte_12 Controparte_13
NO Monte Lungo;
che per la ricorrente Parte_3 veniva riconosciuto il 12,00% dell'importo totale di € 2.874.899,43, liquidato a titolo di sovracanone rivierasco, pari all'importo di €
344.987,93.
Indi, chiedeva: “Condannare al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di € Parte_2
344.987,93 a titolo di sovracanoni RIVIERASCHI dovuti, per il periodo che va dal 01/01/1980 sino al 31/12/2019, così come previsto dal Decreto Direttoriale prot. n. 9362 del 18 giugno 2020 emesso dal che ha provveduto alla Controparte_3 ripartizione e liquidazione dei sovracanoni, oltre alle somme delle annualità successive così come determinate con tariffazioni stabilite con decreto del , il tutto oltre interessi sino al Controparte_3 soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante”.
Si costituiva la parte resistente, che chiedeva: “nel merito, ed in ogni caso, dichiarare inammissibile, improponibile, prescritta e/o infondata la pretesa creditoria oggetto del ricorso come proposto e, conseguentemente, respingere la domanda attrice perché inammissibile e/o infondata, oltre che carente di supporto probatorio, ovvero prescritta, per tutte le ragioni rilevate ed eccepite in narrativa;
- in subordine, ed in ogni caso, ridurre la pretesa creditoria oggetto del ricorso come proposto all'ammontare di giustizia, per tutte le ragioni rilevate ed eccepite in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È d'uopo premettere il quadro normativo di riferimento. Va considerato che nel sistema delineato dalla legge n. 1775/1933
e ss.mm.ii. i concessionari di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, oltre al pagamento del canone di concessione, dovuto quale corrispettivo dell'utilizzo dell'acqua derivata, sono tenuti al pagamento di ulteriori oneri patrimoniali definiti “sovracanoni”, di cui la citata legge prevede due diverse tipologie.
In particolare, il primo tipo è il sovracanone afferente ai Pt_4
originariamente previsto dall'art. 52 R.D. Parte_5
n. 1775/33, poi regolato dall'art. 1 comma 8 della L. 959/59 che ha, tra l'altro, istituito i predetti Bacini;
la prestazione è dovuta automaticamente dai concessionari in virtù della previsione di legge, in favore dei consorzi o comunque degli enti ricompresi nei Pt_4 bacini.
Il secondo tipo è il sovracanone per i comuni rivieraschi, previsto dall'art. 53 R.D. n. 1775/33, il quale nella sua formulazione originaria prevedeva che: “Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito fra i Comuni rivieraschi con decreto del
Ministro delle finanze, e non deve eccedere per ciascun Comune
l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione. Per la parte di energia che sia trasportata fuori della provincia è attribuito all'Amministrazione provinciale il sovracanone nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i Comuni come nel comma precedente. Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui son derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni e Provincie, e in quale misura, possa spettare il sovracanone".
È dunque evidente che oggetto del presente giudizio è il secondo tipo di canoni, in virtù del riferimento specifico alla norma e alla qualità del soggetto agente: Ente locale rivierasco.
Per effetto delle modifiche, introdotte con la legge 4 dicembre 1956
n.1377, il nuovo testo dell'art. 53 ha disposto che: “Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali
Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”.
Da ultimo, nella versione introdotta dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 la disciplina in esame ha subito una sostanziale modifica, prevedendo che: “…i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, [e successive modificazioni], sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovra canone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza.
Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi”.
Il successivo art. 3 della medesima L. n. 925/1980 stabilisce che:
“1. il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze (ora, dal 1° gennaio 2001, Agenzia del
Demanio, istituita con D.lgs. n. 300/1999) per il sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita";
2 “i due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio”.
Dunque, innovando le condizioni per il sorgere dell'obbligazione, la norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 ha sancito che i sovracanoni sono dovuti in misura fissa e che il riparto, tra
Comuni e Province beneficiari, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del Ministero delle Finanze.
Sull'evoluzione normativa fin qui descritta, chiamata a pronunciarsi in tema di riparto di giurisdizione nel 2020 la Suprema Corte ha affermato che: “Appare evidente, dal mero raffronto delle disposizioni normative, succedutesi nel tempo, che l'ampia discrezionalità concessa all'Amministrazione finanziaria nell'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone è stata gradualmente ridotta sino alla sola previsione, nella sua determinazione, di una misura fissa, nel tempo aggiornata” (Così Cass. S.U sent. n. 15491 del 21.07.2020 est. R. Crucitti). Il potere dell'amministrazione finanziaria in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei
Comuni rivieraschi è, dunque, ormai fondato sulla ricognizione di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità. Esso “altro non è che il risultato del prodotto di un'aliquota fissa per la potenza nominale media concessa o riconosciuta, con il conseguente venir meno dell'obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, organo tecnico in precedenza chiamato ad esprimersi in merito alla valutazione dei presupposti -oggettivi e soggettivi - per la determinazione della misura del sovracanone” (così Cass. SU
15491/2020 cit.).
Orbene, passando all'esame della domanda di cui in ricorso, occorre, innanzitutto, in ordine logico, scrutinare l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente, secondo la quale CP_1 CP_1
è stata fondata solo il 7 settembre 1999 all'esito del D.L.
[...]
79/77 e dunque non si vede per quale motivo, a tutto voler concedere, debba essere chiamata a rispondere per crediti relativi al periodo 1980-1999, e dunque addirittura precedente alla propria giuridica esistenza”.
L'eccezione è infondata.
Infatti, come contro dedotto dalla parte ricorrente e peraltro, come non specificamente contestato dalla resistente, “sebbene
[...]
nasca il 7 settembre 1999 in seguito al Decreto CP_1
Legislativo 79/99, con 14.600 miliardi di lire di capitale sociale interamente sottoscritto da che le affida il ramo d'azienda CP_1 relativo alla generazione di energia elettrica, come espressamente stabilito dal D.L. 79/99 art. 3 comma 4, “…entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto CP_1 costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito…”.
Dunque, risulta che la odierna parte resistente è stata costituita sulla base della suddetta previsione normativa è, cioè, costituita da
, che ha conferito alla prima il ramo di azienda relativo alla CP_1 generazione di energia elettrica.
Pertanto, deve ritenersi la legittimazione passiva di Controparte_1 in merito alla domanda in esame.
[...]
La parte resistente ha contestato la domanda proposta dalla anche chiedendo la disapplicazione, ai sensi del Parte_2
R.D. n. 1775 del 1933, art. 53 del Decreto dell' Controparte_3 di Roma de quo (con cui si è provveduto alla ripartizione e liquidazione del predetto sovracanone dal 01/01/1980 sino al
31/12/2019, per un importo totale pari ad € 2.874.899,43), in quanto illegittimo per “carenza assoluta di istruttoria e motivazione”.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il richiamato decreto dell' (agli atti) non Controparte_3
è affatto carente di alcuna motivazione, in quanto risulta che lo stesso abbia liquidato e ripartito il sovracanone de quo a favore delle Amministrazione Provinciale nella misura del 12%, rettificando in autotutela il proprio Decreto Direttoriale n. 10307 del 7.6.2019 nella parte relativa al calcolo del sovracanone a far data dal
29.6.2005, emesso ai sensi del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. e della legge 22.12.1980, n. 925, con cui era stato liquidato e ripartito il sovracanone rivierasco annuo a favore delle Amministrazione
Provinciale in dipendenza della derivazione d'acqua descritta nella relativa premessa, ciò sulla base del Decreto Dirigenziale n. 677 del
29.6.2005 della Giunta Regionale Campania, con il quale è stata ridotta la potenza nominale complessiva della concessione di derivazione in parola a KW 19.149,44.
Inoltre, nella detta premessa si fa poi riferimento alla concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal fiume Volturno, alimentante in un primo salto la centrale di LU (già CA
d'Evandro) e in un secondo salto la centrale di GG (già
Sant'Ambrogio), assentita alla Società per Controparte_1 la produzione di una potenza nominale media complessiva di KW
20.276,24. Peraltro, il provvedimento liquida l'importo specifico dei canoni, dando atto delle norme di legge e regolamenti, determinativi del canone fisso succedutosi nel periodo considerato.
Inoltre, la parte resistente ha chiesto la disapplicazione, del Decreto dell' de quo, in quanto illegittimo perché Controparte_3
“avrebbe potuto disporre per l'avvenire ma non retroattivamente”, attraverso una “liquidazione retroattiva dei sovracanoni rivieraschi dal 1-1-1980 al 31-12-2019”.
L'eccezione è infondata.
Infatti, si rileva che “l'art. 2 del d.lgs. 925/1980 ha disposto che i sovracanoni per i comuni rivieraschi siano dovuti in misura fissa, per ogni Kilowatt di potenza nominale media concessa e che il riparto, tra Comuni e Province beneficiarie del sovracanone, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del
Ministero delle Finanze.
Con questa normativa, quindi, si è introdotto l'obbligo e non più la facoltà di pagare il sovracanone da parte dei concessionari e la misura fissa di essi.
L'obbligazione relativa al pagamento dei sovracanoni c.d. rivieraschi, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, sulla base di un mero calcolo aritmetico, essendo affidata all'amministrazione finanziaria la revisione con cadenza biennale.
Ne consegue che la liquidazione non necessita più di un intervento discrezionale dell'Amministrazione finanziaria.
Il decreto dell'Agenzia del demanio…riveste, dunque, una efficacia meramente dichiarativa (e non costitutiva) dell'ammontare fissato ex lege, sicché non denota nemmeno quella portata retroattiva che lamenta l'appellante, limitandosi ad acclarare, con effetto piuttosto retrospettivo, una misura già contenuta nella fonte normativa primaria” (cfr. TSAP, sentenza n. 110/2025).
Infine, la parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla ricorrente “almeno in gran parte, fino al
2018, vale a dire per i cinque anni precedenti alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”.
In particolare, ha dedotto che “i diritti di credito per cui è causa si sostanziavano in tributi annuali che potevano essere fatti valere sin dall'istituzione del sovracanone rivierasco, se solo gli Enti pubblici beneficiari si fossero attivati per compiere l'iter previsto dalla legge e avessero provveduto a richiederli. Ne consegue che, i diritti di credito in questione, ove esistenti (il che si contesta per la ragioni di cui sopra), non sono stati azionati solamente per fatto e colpa dei creditori, non essendovi alcuna causa giuridica a loro estranea che impedisse il raggiungimento dell'accordo tra gli enti competenti e la sua successiva ratifica”
La ricorrente ha controdedotto che: “solo dall'adozione del decreto dell'Agenzia del demanio il credito al sovracanone per i Comuni rivieraschi acquisisce la definitiva liquidità e l'esigibilità necessarie per la decorrenza della prescrizione stessa, agli effetti dell'art. 2935
c.c.”.
Si rileva che la medesima ha, inoltre, depositato ai fini interruttivi della prescrizione i seguenti documenti: istanza/diffida notificata in data 30.12.2015 alla società nella quale Controparte_1 risulta la richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alle centrali di cui in ricorso e per gli importi liquidati con decreto direttoriale indicato in ricorso relativi al periodo dal 1-1-1980 al 31-
12-2019; atto di intervento nel giudizio depositato in data 19-1-
2016 presso il n.r.g. 5990/2015, col quale la medesima CP_14
Provincia ha chiesto la condanna dell' al pagamento CP_1 sovracanoni rivieraschi relativi alla centrale di NO LU di cui in ricorso, relativi al periodo dal 1-1-1980 al 31-12-2019; sollecito - diffida del 09.11.2020, inviata dalla detta Provincia società Enel Produzione S.p.A., nella quale risulta la richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alla centrale di
NO LU di cui in ricorso.
A fronte della suddetta documentazione prodotta dalla , Parte_2
l' ha eccepito che la medesima non avrebbe valenza CP_1 interruttiva del termine di prescrizione, deducendo, in particolare, che: “la c.d. “diffida” non è neppure sottoscritta dalla né Parte_2 dai suoi legali, privi di procura al riguardo ed è manifestamente generica e dunque inidonea, poiché essa potrebbe riferirsi a qualunque titolo e/o causale. Inoltre, gli stessi avvocati nella
“diffida” depositata evocano una fantomatica “somma dovuta ai sensi di legge”, con ciò riconoscendo di non sapere nemmeno a quanto ammonterebbe il (presunto) diritto della . Gli Parte_2
“interventi nei giudizi dinanzi al RA PO N.r.g. 5990/2015 e
5991/2015” non hanno alcun rilievo, sia perché detti giudizi risultano estinti, sia perché in atti non v'è prova del fatto che gli stessi siano effettivamente pervenuti a conoscenza dell'esponente”.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Infatti, innanzitutto, si rileva in punto di diritto che (cfr. Cass. 10 dicembre 2014, n. 26013; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4283; tsap n.
22/2016) “ai sovracanoni trova applicazione il termine prescrizionale breve cui all'art. 2948, n. 4 c.c., avendo gli stessi natura di prestazione periodica (imposta), che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante operatività della concessione di derivazione. La natura di prestazione periodica — benché imposta e riconducibile alla nozione di elemento di finanza locale — impone quindi l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.: debbono essere considerate obbligazioni periodiche o di durata, in quanto tali sottoposte alla prescrizione quinquennale di cui al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ., tutte quelle prestazioni periodiche — benché autoritativamente determinate — con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente percipiente o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi”.
In merito, poi, alla decorrenza del suddetto termine di prescrizione con riguardo al credito per sovracanoni rivieraschi, si rileva in punto di diritto che (come già innanzi precisato) ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925: “…i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, [e successive modificazioni], sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del
Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovra canone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà
d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.
Dunque, sulla base di tale norma legislativa risulta evidente che la ripartizione interna fra gli enti rivieraschi dei sovracanoni annui, già determinabili in base alla misura fissa stabilita dalla legge, può essere effettuata in primis sulla base di un accordo fra i medesimi enti e soltanto in mancanza di un talo accordo deve interviene di ufficio a ripartirli il Ministro delle Finanze.
Si rileva sempre in punto di diritto che “la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che si frappongano all'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo;
è stato altresì affermato (tra le tante Cass. n.
21495 del 07/11/2005) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto”
(così Cass. 17451/2025, nonché Cass. n. 3584/2012; Cass. n.
10828/2015; Cass. n. 22078/2018 ivi citate).
In particolare, si è ripetutamente affermato, nelle decisioni della
Suprema Corte, a cui questo Tribunale dà seguito, che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra ex art. 2935
c.c. è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare si trovi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come, ad esempio, la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (ex multis Cass
1047/1988; Cass. n. 2429/94).
Più specificamente, proprio il Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche (nella citata sentenza n. 180/2023) ha chiarito che «il riparto interno del gettito annuo del sovracanone in favore degli enti locali rivieraschi non rileva ai fini della debenza del sovracanone stesso, i cui presupposti sono determinati dalla legge»; inoltre «le concrete modalità di ripartizione dei proventi del sovracanone sono totalmente estranee alla sfera giuridica (ed anche all'interesse di mero fatto) del concessionario obbligato al relativo versamento».
Dunque, nel caso di specie, deve ritenersi che la mancata tempestiva ripartizione percentuale fra gli enti rivieraschi da parte dell' degli "importi dei singoli canoni" dovuti da Controparte_3 ciascun ente, addotta dalla ricorrente a sostegno della affermata carenza di liquidità e di esigibilità del credito, asseritamente ostativa allo stesso inizio del decorso del termine prescrizionale, non abbia, in realtà, impedito che i crediti aventi ad oggetto i detti canoni annui, dovuti da nella misura già Controparte_1 determinabile con criteri fissi ex lege, divenisse giuridicamente esigibile, in quanto deve ritenersi che il mancato accordo raggiunto dagli enti medesimi in ordine alla detta ripartizione interna abbia costituito soltanto un mero impedimento di fatto, trovando il medesimo causa esclusivamente nell'inerzia dei detti enti e non in una situazione giuridica ostativa, estranea alla loro volontà.
Dunque, deve ritenersi che in relazione al diritto di credito dell'ente ricorrente, avente ad oggetto il pagamento dei sovracanoni rivieraschi di cui in ricorso, il termine di prescrizione quinquennale sia iniziato già a decorrere di anno in anno a partire dalla data di emanazione della concessione, avendo avuto gli enti rivieraschi, fra i quali la odierna ricorrente, la possibilità giuridica di ripartire pro quota fra gli stessi (mediante accordo) quelli complessivi annui dovuti da in base al criterio fisso di legge. Controparte_1
Occorre ora verificare se i suddetti documenti depositati dalla assumano (almeno in parte) valenza interruttiva della Parte_2 prescrizione quinquennale de qua, anche esaminando le suddette eccezioni al riguardo sollevate dall' CP_1
Al riguardo si rileva in punto di diritto che (cfr. Cass. sentenza n. 2965 del 03/02/2017; Cass. n. 10916 del 25/04/2025)
“ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.
Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
Dunque, poiché nel caso di specie gli avvocati (LI RA e
DR CA) che hanno inviato ad le dette diffide CP_1 dalla loro casella PEC risultano aver regolarmente patrocinato (e attualmente patrocinare) la causa in oggetto sulla base di procura agli atti conferita dalla odierna ricorrente, deve desumersi che essi avessero ricevuto dalla Provincia di una procura alle liti per Pt_2 inviare le medesime diffide ad CP_1
Inoltre, si rileva sempre in punto di diritto che (cfr. Cassazione 15 aprile 2024 n. 10091) la firma digitale di un documento trasmesso via pec come allegato certifica la provenienza del documento e la sua integrità".
Ne caso di specie, risulta che le dette diffide allegate alle medesime pec di cui sopra siano state digitalmente firmate in quanto aventi estensione pdf.p7m.
Pertanto, deve ritenersi che le medesime diffide siano provenienti dai suindicati difensori della per conto e nell'interesse Parte_2 della stessa.
Ancora si rileva che ((cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 10630 del 22/05/2015; Cass. n. 23920/2013 e Cass. n. 15762/2013) “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto“
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna specifica contestazione è stata formulata dall' in merito alla corrispondenza o meno rispetto CP_1 all'originale dei documento (diffide) allegate alle suddette pec inviate dai difensori della all' ; per cui Parte_2 CP_1 deve ritenersi che il contenuto delle dette diffide sia corrispondente a quello dei relativi originali.
Con riguardo, poi, ai suddetti interventi in giudizio, si rileva in punto di diritto che (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 ,marzo 2022, n.
8096) “in caso di domanda proposta dall'interventore volontario,
l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria”.
Nel caso di specie, sul documento rappresentativo dell'atto di intervento nel giudizio n.r.g. 5990/2015 risulta l'impronta del timbro della Cancelleria del Tribunale di deposito dello stesso con data 19-
1-2016; per cui deve ritenersi che con tale deposito l' già CP_1 parte processuale del medesimo giudizio, abbia per ciò solo acquisito la legale conoscenza della richiesta di pagamento contenuto nel medesimo atto di intervento, che assume, pertanto, valenza interruttiva della prescrizione.
Infine, in merito al contenuto delle dette diffide, si rileva in punto di diritto che: (cfr. CASS. N. 17865/2025 e Cass. n. 7835 del 10.03.2022) “per un'efficace interruzione prescrizione l'atto deve contenere l'elemento soggettivo della chiara indicazione del soggetto obbligato e l'elemento oggettivo della l'esplicitazione di una pretesa specifica e della l'intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare di far valere il proprio diritto. L'atto interruttivo non deve necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento. L'atto deve contenere l'indicazione di un credito determinato o almeno determinabile”.
Orbene, nel caso di specie risulta che la prima diffida (del
30.12.2015) abbia ad oggetto specifico________________________________________ la richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alle centrali di cui in ricorso (NO LU e GG) e per gli importi liquidati con decreto direttoriale indicato in ricorso relativi al periodo dal 1-1-1980 al 31-12-2019.
Pertanto, deve ritenersi che tale sollecito di pagamento abbia efficacia di atto interruttivo della prescrizione, in quanto contenente tutti gli elementi necessari a qualificarlo come tale secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale di legittimità.
Con riguardo, poi, alla successiva diffida del 09.11.2020, si rileva che essa ha ad oggetto la richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alla centrale di NO LU di cui in ricorso.
Inoltre, l'intervento nel giudizio depositato in data 19-1-2016 presso il RA PO n.r.g. 5990/2015, ha ad oggetto la condanna dell' al pagamento sovracanoni rivieraschi relativi alla centrale CP_1 di NO LU di cui in ricorso, relativi al periodo dal 1-1-
1980 al 31-12-2019.
Dunque, deve ritenersi che anche la suddetta diffida del 9-11-2020
e il detto intervento in giudizio abbiano valenza interruttiva della prescrizione, in quanto contenenti il riferimento ad una precisa causale del credito vantato dalla nei confronti della parte Parte_2 resistente.
Pertanto, premesso che la ha chiesto il Parte_2 pagamento dei sovracanoni rivieraschi dal 1980 al 2019, come liquidati in percentuale dall' in virtù del decreto Controparte_3
n. 9362 del 18 giugno 2020, considerati i suddetti atti interruttivi della prescrizione, fra i quali anche la notifica del ricorso in esame in data 23-1-2023, considerato che ai sensi del 4 comma dell'art. 53 del r.d. n. 1775/1933: “Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”, che in difetto di indicazione di diversa data di esigibilità del canone, trattandosi di canoni annui, deve ritenersi che gli stessi siano esigibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in maturano, deve ritenersi che si siano prescritti i crediti per sovracanoni rivieraschi maturati in relazione agli anni dal 1980 al
2010.
Pertanto, devono ritenersi dovuti dall' in favore della CP_1 Parte_2
i sovracanoni rivieraschi relativi agli anni dal 2011 al
[...]
2019, pari a complessivi euro 155.018,54, corrispondenti al 12% di quelli corrispondenti e complessivi per euro 1.291.821,23, liquidati dall' in virtù del decreto n. 9362 del 18 giugno Controparte_3
2020 in relazione agli anni dal 2011 al 2019, oltre interessi legali dalle singole scadenze annuali fino al soddisfo.
Deve, poi, ritenersi improponibile (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
22/05/2012, n. 8077) per genericità e incertezza assoluta del petitum la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la condanna della parte resistente al pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alle “annualità successive così come determinate con tariffazioni stabilite con decreto del sino CP_3 CP_3 alla definizione del giudizio”.
Infatti, si rileva che (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012) “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza”.
Inoltre, si rileva che (cfr. Cass. n. 1681/2015; Cass. 12.11.2003, n.
17023) il rilievo di “assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa).
Dunque, deve ritenersi, in particolare, che, sul presupposto che un imprecisato quantum è certamente dovuto a tale titolo in favore della ricorrente, nell'ipotesi di specie, in cui non è possibile in concreto, anche in via equitativa o attraverso un mero calcolo aritmetico, verificare la precisa misura del quantum effettivamente dovuto alla ricorrente per i suddetti successivi sovracanoni, in quanto la medesima non ha depositato agli atti i decreti Direttoriali dell' di aggiornamento della base di calcolo del Controparte_3 sovracanone, i quali contribuiscono a costituire il criterio unico e fisso per la sua esatta determinazione, la domanda di pagamento degli stessi deve essere dichiarata improponibile per omissione e/o incertezza assoluta del petitum.
_____________________________________________________
In definitiva, il ricorso deve essere soltanto in parte accolto e per l'effetto, la parte resistente deve essere condannata a pagare in favore della parte ricorrente somma di euro 155.018,54, per sovracanoni rivieraschi relativo agli anni dal 2011 al 2019, oltre interessi legali dalle singole scadenze annuali fino al soddisfo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del
13.08.2022, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti
LI RA e DR CA.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di PO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_2 [...] disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
• dichiara improponibili le domande di pagamento relative ai sovracanoni rivieraschi per le “annualità successive” al 2019 “sino alla definizione del giudizio”;
• rigetta per intervenuta prescrizione le domande di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi agli anni dal 1980 al 2010; • accoglie la domanda di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi agli anni dal 2011 al 2019 e per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente somma di euro
155.018,54, oltre interessi legali dalle singole scadenze annuali fino al soddisfo;
• condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 4.000,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti LI RA e DR
CA nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la residua metà; condanna la parte soccombente al pagamento del per contributo unificato prenotato debito nella misura della metà, pari ad euro 607,00.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio del 5-11-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. Giudice tecnico Pt_1 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1061/2023 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
– (C.f. e P.IVA ), sito in Parte_2 P.IVA_1
alla Via S. Lubich n. 6 – ex Area Saint Gobain- , in persona Pt_2 del Presidente p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù del Decreto Presidenziale n. 108 del
09.06.2022 e giusto mandato agli atti, dall'Avv. LI RA
(C.f. , PEC: : C.F._1
e dell'Avv. DR Email_1
CA (C.f. , PEC: CodiceFiscale_2
con studio in Email_2
Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Renato
EL in PO alla via G. Merliani n. 138, dichiarando di volere ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica (PEC: e (PEC: Email_1
nonché al numero di Email_2 fax Tel. 0874/438969 [...
con sede in Roma, Viale Regina Controparte_1
Margherita n. 125, iscrizione al Registro delle imprese di Roma, C.F.
e P.IVA , GRUPPO IVA , in persona P.IVA_2 P.IVA_3 dell'Avv. Alfredo Grande, munito di ogni necessario potere in forza di procura autenticata per atto del Notaio Dott. Persona_1 di Milano (Repertorio n. 197893 - Raccolta n. 26820) dell'8 novembre 2022, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Grieco
(C.F. - PEC: C.F._3
– Fax 06/42038820) e Email_3 dall'avv. Francesco Grieco (C.F PEC CodiceFiscale_4
– Fax 06/42038820), ed Email_4 elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, al Viale Liegi n.
28, giusta procura speciale agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE
PARTI
Con ricorso contenente citazione a comparire a udienza fissa, la parte ricorrente premetteva che: “che con Regio Decreto n. 1298 del 21.04.1942 veniva concessa alla Controparte_2
la derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal fiume
[...]
Volturno, alimentante in un primo salto la centrale di LU
(già CA d'Evandro) e in un secondo salto la centrale di
GG (già Sant'Ambrogio); che, pertanto, in dipendenza della predetta titolarità della concessione per la produzione di energia idroelettrica, di attuale potenza nominale media complessiva di KW 19.149,44, la società Controparte_1 attuale proprietaria e concessionaria delle centrali idroelettriche sopra indicate, veniva obbligata al pagamento dei c.d. sovracanoni rivieraschi, così come liquidati dall' in virtù del Controparte_3 decreto n. 9362 del 18 Giugno 2020, per il periodo che va dal
01/01/1980 sino al 31/12/2019; che l' Controparte_4
con il Decreto Direttoriale prot. n. 9362 del 18 giugno 2020,
[...] provvedeva alla ripartizione e liquidazione del predetto sovracanone dal 01/01/1980 sino al 31/12/2019, per un importo totale pari ad €
2.874.899,43.
Tale somma veniva ripartita in favore delle Amministrazioni
Provinciali di , di e di , nonché dei Pt_2 CP_5 CP_6 [...]
, , , , , CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
, CA d'Evandro, e Controparte_12 Controparte_13
NO Monte Lungo;
che per la ricorrente Parte_3 veniva riconosciuto il 12,00% dell'importo totale di € 2.874.899,43, liquidato a titolo di sovracanone rivierasco, pari all'importo di €
344.987,93.
Indi, chiedeva: “Condannare al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di € Parte_2
344.987,93 a titolo di sovracanoni RIVIERASCHI dovuti, per il periodo che va dal 01/01/1980 sino al 31/12/2019, così come previsto dal Decreto Direttoriale prot. n. 9362 del 18 giugno 2020 emesso dal che ha provveduto alla Controparte_3 ripartizione e liquidazione dei sovracanoni, oltre alle somme delle annualità successive così come determinate con tariffazioni stabilite con decreto del , il tutto oltre interessi sino al Controparte_3 soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante”.
Si costituiva la parte resistente, che chiedeva: “nel merito, ed in ogni caso, dichiarare inammissibile, improponibile, prescritta e/o infondata la pretesa creditoria oggetto del ricorso come proposto e, conseguentemente, respingere la domanda attrice perché inammissibile e/o infondata, oltre che carente di supporto probatorio, ovvero prescritta, per tutte le ragioni rilevate ed eccepite in narrativa;
- in subordine, ed in ogni caso, ridurre la pretesa creditoria oggetto del ricorso come proposto all'ammontare di giustizia, per tutte le ragioni rilevate ed eccepite in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È d'uopo premettere il quadro normativo di riferimento. Va considerato che nel sistema delineato dalla legge n. 1775/1933
e ss.mm.ii. i concessionari di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, oltre al pagamento del canone di concessione, dovuto quale corrispettivo dell'utilizzo dell'acqua derivata, sono tenuti al pagamento di ulteriori oneri patrimoniali definiti “sovracanoni”, di cui la citata legge prevede due diverse tipologie.
In particolare, il primo tipo è il sovracanone afferente ai Pt_4
originariamente previsto dall'art. 52 R.D. Parte_5
n. 1775/33, poi regolato dall'art. 1 comma 8 della L. 959/59 che ha, tra l'altro, istituito i predetti Bacini;
la prestazione è dovuta automaticamente dai concessionari in virtù della previsione di legge, in favore dei consorzi o comunque degli enti ricompresi nei Pt_4 bacini.
Il secondo tipo è il sovracanone per i comuni rivieraschi, previsto dall'art. 53 R.D. n. 1775/33, il quale nella sua formulazione originaria prevedeva che: “Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito fra i Comuni rivieraschi con decreto del
Ministro delle finanze, e non deve eccedere per ciascun Comune
l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione. Per la parte di energia che sia trasportata fuori della provincia è attribuito all'Amministrazione provinciale il sovracanone nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i Comuni come nel comma precedente. Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui son derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni e Provincie, e in quale misura, possa spettare il sovracanone".
È dunque evidente che oggetto del presente giudizio è il secondo tipo di canoni, in virtù del riferimento specifico alla norma e alla qualità del soggetto agente: Ente locale rivierasco.
Per effetto delle modifiche, introdotte con la legge 4 dicembre 1956
n.1377, il nuovo testo dell'art. 53 ha disposto che: “Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali
Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”.
Da ultimo, nella versione introdotta dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 la disciplina in esame ha subito una sostanziale modifica, prevedendo che: “…i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, [e successive modificazioni], sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovra canone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza.
Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi”.
Il successivo art. 3 della medesima L. n. 925/1980 stabilisce che:
“1. il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze (ora, dal 1° gennaio 2001, Agenzia del
Demanio, istituita con D.lgs. n. 300/1999) per il sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita";
2 “i due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio”.
Dunque, innovando le condizioni per il sorgere dell'obbligazione, la norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 ha sancito che i sovracanoni sono dovuti in misura fissa e che il riparto, tra
Comuni e Province beneficiari, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del Ministero delle Finanze.
Sull'evoluzione normativa fin qui descritta, chiamata a pronunciarsi in tema di riparto di giurisdizione nel 2020 la Suprema Corte ha affermato che: “Appare evidente, dal mero raffronto delle disposizioni normative, succedutesi nel tempo, che l'ampia discrezionalità concessa all'Amministrazione finanziaria nell'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone è stata gradualmente ridotta sino alla sola previsione, nella sua determinazione, di una misura fissa, nel tempo aggiornata” (Così Cass. S.U sent. n. 15491 del 21.07.2020 est. R. Crucitti). Il potere dell'amministrazione finanziaria in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei
Comuni rivieraschi è, dunque, ormai fondato sulla ricognizione di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità. Esso “altro non è che il risultato del prodotto di un'aliquota fissa per la potenza nominale media concessa o riconosciuta, con il conseguente venir meno dell'obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, organo tecnico in precedenza chiamato ad esprimersi in merito alla valutazione dei presupposti -oggettivi e soggettivi - per la determinazione della misura del sovracanone” (così Cass. SU
15491/2020 cit.).
Orbene, passando all'esame della domanda di cui in ricorso, occorre, innanzitutto, in ordine logico, scrutinare l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente, secondo la quale CP_1 CP_1
è stata fondata solo il 7 settembre 1999 all'esito del D.L.
[...]
79/77 e dunque non si vede per quale motivo, a tutto voler concedere, debba essere chiamata a rispondere per crediti relativi al periodo 1980-1999, e dunque addirittura precedente alla propria giuridica esistenza”.
L'eccezione è infondata.
Infatti, come contro dedotto dalla parte ricorrente e peraltro, come non specificamente contestato dalla resistente, “sebbene
[...]
nasca il 7 settembre 1999 in seguito al Decreto CP_1
Legislativo 79/99, con 14.600 miliardi di lire di capitale sociale interamente sottoscritto da che le affida il ramo d'azienda CP_1 relativo alla generazione di energia elettrica, come espressamente stabilito dal D.L. 79/99 art. 3 comma 4, “…entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto CP_1 costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito…”.
Dunque, risulta che la odierna parte resistente è stata costituita sulla base della suddetta previsione normativa è, cioè, costituita da
, che ha conferito alla prima il ramo di azienda relativo alla CP_1 generazione di energia elettrica.
Pertanto, deve ritenersi la legittimazione passiva di Controparte_1 in merito alla domanda in esame.
[...]
La parte resistente ha contestato la domanda proposta dalla anche chiedendo la disapplicazione, ai sensi del Parte_2
R.D. n. 1775 del 1933, art. 53 del Decreto dell' Controparte_3 di Roma de quo (con cui si è provveduto alla ripartizione e liquidazione del predetto sovracanone dal 01/01/1980 sino al
31/12/2019, per un importo totale pari ad € 2.874.899,43), in quanto illegittimo per “carenza assoluta di istruttoria e motivazione”.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il richiamato decreto dell' (agli atti) non Controparte_3
è affatto carente di alcuna motivazione, in quanto risulta che lo stesso abbia liquidato e ripartito il sovracanone de quo a favore delle Amministrazione Provinciale nella misura del 12%, rettificando in autotutela il proprio Decreto Direttoriale n. 10307 del 7.6.2019 nella parte relativa al calcolo del sovracanone a far data dal
29.6.2005, emesso ai sensi del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. e della legge 22.12.1980, n. 925, con cui era stato liquidato e ripartito il sovracanone rivierasco annuo a favore delle Amministrazione
Provinciale in dipendenza della derivazione d'acqua descritta nella relativa premessa, ciò sulla base del Decreto Dirigenziale n. 677 del
29.6.2005 della Giunta Regionale Campania, con il quale è stata ridotta la potenza nominale complessiva della concessione di derivazione in parola a KW 19.149,44.
Inoltre, nella detta premessa si fa poi riferimento alla concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal fiume Volturno, alimentante in un primo salto la centrale di LU (già CA
d'Evandro) e in un secondo salto la centrale di GG (già
Sant'Ambrogio), assentita alla Società per Controparte_1 la produzione di una potenza nominale media complessiva di KW
20.276,24. Peraltro, il provvedimento liquida l'importo specifico dei canoni, dando atto delle norme di legge e regolamenti, determinativi del canone fisso succedutosi nel periodo considerato.
Inoltre, la parte resistente ha chiesto la disapplicazione, del Decreto dell' de quo, in quanto illegittimo perché Controparte_3
“avrebbe potuto disporre per l'avvenire ma non retroattivamente”, attraverso una “liquidazione retroattiva dei sovracanoni rivieraschi dal 1-1-1980 al 31-12-2019”.
L'eccezione è infondata.
Infatti, si rileva che “l'art. 2 del d.lgs. 925/1980 ha disposto che i sovracanoni per i comuni rivieraschi siano dovuti in misura fissa, per ogni Kilowatt di potenza nominale media concessa e che il riparto, tra Comuni e Province beneficiarie del sovracanone, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del
Ministero delle Finanze.
Con questa normativa, quindi, si è introdotto l'obbligo e non più la facoltà di pagare il sovracanone da parte dei concessionari e la misura fissa di essi.
L'obbligazione relativa al pagamento dei sovracanoni c.d. rivieraschi, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, sulla base di un mero calcolo aritmetico, essendo affidata all'amministrazione finanziaria la revisione con cadenza biennale.
Ne consegue che la liquidazione non necessita più di un intervento discrezionale dell'Amministrazione finanziaria.
Il decreto dell'Agenzia del demanio…riveste, dunque, una efficacia meramente dichiarativa (e non costitutiva) dell'ammontare fissato ex lege, sicché non denota nemmeno quella portata retroattiva che lamenta l'appellante, limitandosi ad acclarare, con effetto piuttosto retrospettivo, una misura già contenuta nella fonte normativa primaria” (cfr. TSAP, sentenza n. 110/2025).
Infine, la parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla ricorrente “almeno in gran parte, fino al
2018, vale a dire per i cinque anni precedenti alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”.
In particolare, ha dedotto che “i diritti di credito per cui è causa si sostanziavano in tributi annuali che potevano essere fatti valere sin dall'istituzione del sovracanone rivierasco, se solo gli Enti pubblici beneficiari si fossero attivati per compiere l'iter previsto dalla legge e avessero provveduto a richiederli. Ne consegue che, i diritti di credito in questione, ove esistenti (il che si contesta per la ragioni di cui sopra), non sono stati azionati solamente per fatto e colpa dei creditori, non essendovi alcuna causa giuridica a loro estranea che impedisse il raggiungimento dell'accordo tra gli enti competenti e la sua successiva ratifica”
La ricorrente ha controdedotto che: “solo dall'adozione del decreto dell'Agenzia del demanio il credito al sovracanone per i Comuni rivieraschi acquisisce la definitiva liquidità e l'esigibilità necessarie per la decorrenza della prescrizione stessa, agli effetti dell'art. 2935
c.c.”.
Si rileva che la medesima ha, inoltre, depositato ai fini interruttivi della prescrizione i seguenti documenti: istanza/diffida notificata in data 30.12.2015 alla società nella quale Controparte_1 risulta la richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alle centrali di cui in ricorso e per gli importi liquidati con decreto direttoriale indicato in ricorso relativi al periodo dal 1-1-1980 al 31-
12-2019; atto di intervento nel giudizio depositato in data 19-1-
2016 presso il n.r.g. 5990/2015, col quale la medesima CP_14
Provincia ha chiesto la condanna dell' al pagamento CP_1 sovracanoni rivieraschi relativi alla centrale di NO LU di cui in ricorso, relativi al periodo dal 1-1-1980 al 31-12-2019; sollecito - diffida del 09.11.2020, inviata dalla detta Provincia società Enel Produzione S.p.A., nella quale risulta la richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alla centrale di
NO LU di cui in ricorso.
A fronte della suddetta documentazione prodotta dalla , Parte_2
l' ha eccepito che la medesima non avrebbe valenza CP_1 interruttiva del termine di prescrizione, deducendo, in particolare, che: “la c.d. “diffida” non è neppure sottoscritta dalla né Parte_2 dai suoi legali, privi di procura al riguardo ed è manifestamente generica e dunque inidonea, poiché essa potrebbe riferirsi a qualunque titolo e/o causale. Inoltre, gli stessi avvocati nella
“diffida” depositata evocano una fantomatica “somma dovuta ai sensi di legge”, con ciò riconoscendo di non sapere nemmeno a quanto ammonterebbe il (presunto) diritto della . Gli Parte_2
“interventi nei giudizi dinanzi al RA PO N.r.g. 5990/2015 e
5991/2015” non hanno alcun rilievo, sia perché detti giudizi risultano estinti, sia perché in atti non v'è prova del fatto che gli stessi siano effettivamente pervenuti a conoscenza dell'esponente”.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Infatti, innanzitutto, si rileva in punto di diritto che (cfr. Cass. 10 dicembre 2014, n. 26013; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4283; tsap n.
22/2016) “ai sovracanoni trova applicazione il termine prescrizionale breve cui all'art. 2948, n. 4 c.c., avendo gli stessi natura di prestazione periodica (imposta), che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante operatività della concessione di derivazione. La natura di prestazione periodica — benché imposta e riconducibile alla nozione di elemento di finanza locale — impone quindi l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.: debbono essere considerate obbligazioni periodiche o di durata, in quanto tali sottoposte alla prescrizione quinquennale di cui al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ., tutte quelle prestazioni periodiche — benché autoritativamente determinate — con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente percipiente o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi”.
In merito, poi, alla decorrenza del suddetto termine di prescrizione con riguardo al credito per sovracanoni rivieraschi, si rileva in punto di diritto che (come già innanzi precisato) ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925: “…i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, [e successive modificazioni], sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del
Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovra canone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà
d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.
Dunque, sulla base di tale norma legislativa risulta evidente che la ripartizione interna fra gli enti rivieraschi dei sovracanoni annui, già determinabili in base alla misura fissa stabilita dalla legge, può essere effettuata in primis sulla base di un accordo fra i medesimi enti e soltanto in mancanza di un talo accordo deve interviene di ufficio a ripartirli il Ministro delle Finanze.
Si rileva sempre in punto di diritto che “la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che si frappongano all'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo;
è stato altresì affermato (tra le tante Cass. n.
21495 del 07/11/2005) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto”
(così Cass. 17451/2025, nonché Cass. n. 3584/2012; Cass. n.
10828/2015; Cass. n. 22078/2018 ivi citate).
In particolare, si è ripetutamente affermato, nelle decisioni della
Suprema Corte, a cui questo Tribunale dà seguito, che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra ex art. 2935
c.c. è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare si trovi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come, ad esempio, la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (ex multis Cass
1047/1988; Cass. n. 2429/94).
Più specificamente, proprio il Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche (nella citata sentenza n. 180/2023) ha chiarito che «il riparto interno del gettito annuo del sovracanone in favore degli enti locali rivieraschi non rileva ai fini della debenza del sovracanone stesso, i cui presupposti sono determinati dalla legge»; inoltre «le concrete modalità di ripartizione dei proventi del sovracanone sono totalmente estranee alla sfera giuridica (ed anche all'interesse di mero fatto) del concessionario obbligato al relativo versamento».
Dunque, nel caso di specie, deve ritenersi che la mancata tempestiva ripartizione percentuale fra gli enti rivieraschi da parte dell' degli "importi dei singoli canoni" dovuti da Controparte_3 ciascun ente, addotta dalla ricorrente a sostegno della affermata carenza di liquidità e di esigibilità del credito, asseritamente ostativa allo stesso inizio del decorso del termine prescrizionale, non abbia, in realtà, impedito che i crediti aventi ad oggetto i detti canoni annui, dovuti da nella misura già Controparte_1 determinabile con criteri fissi ex lege, divenisse giuridicamente esigibile, in quanto deve ritenersi che il mancato accordo raggiunto dagli enti medesimi in ordine alla detta ripartizione interna abbia costituito soltanto un mero impedimento di fatto, trovando il medesimo causa esclusivamente nell'inerzia dei detti enti e non in una situazione giuridica ostativa, estranea alla loro volontà.
Dunque, deve ritenersi che in relazione al diritto di credito dell'ente ricorrente, avente ad oggetto il pagamento dei sovracanoni rivieraschi di cui in ricorso, il termine di prescrizione quinquennale sia iniziato già a decorrere di anno in anno a partire dalla data di emanazione della concessione, avendo avuto gli enti rivieraschi, fra i quali la odierna ricorrente, la possibilità giuridica di ripartire pro quota fra gli stessi (mediante accordo) quelli complessivi annui dovuti da in base al criterio fisso di legge. Controparte_1
Occorre ora verificare se i suddetti documenti depositati dalla assumano (almeno in parte) valenza interruttiva della Parte_2 prescrizione quinquennale de qua, anche esaminando le suddette eccezioni al riguardo sollevate dall' CP_1
Al riguardo si rileva in punto di diritto che (cfr. Cass. sentenza n. 2965 del 03/02/2017; Cass. n. 10916 del 25/04/2025)
“ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.
Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
Dunque, poiché nel caso di specie gli avvocati (LI RA e
DR CA) che hanno inviato ad le dette diffide CP_1 dalla loro casella PEC risultano aver regolarmente patrocinato (e attualmente patrocinare) la causa in oggetto sulla base di procura agli atti conferita dalla odierna ricorrente, deve desumersi che essi avessero ricevuto dalla Provincia di una procura alle liti per Pt_2 inviare le medesime diffide ad CP_1
Inoltre, si rileva sempre in punto di diritto che (cfr. Cassazione 15 aprile 2024 n. 10091) la firma digitale di un documento trasmesso via pec come allegato certifica la provenienza del documento e la sua integrità".
Ne caso di specie, risulta che le dette diffide allegate alle medesime pec di cui sopra siano state digitalmente firmate in quanto aventi estensione pdf.p7m.
Pertanto, deve ritenersi che le medesime diffide siano provenienti dai suindicati difensori della per conto e nell'interesse Parte_2 della stessa.
Ancora si rileva che ((cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 10630 del 22/05/2015; Cass. n. 23920/2013 e Cass. n. 15762/2013) “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto“
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna specifica contestazione è stata formulata dall' in merito alla corrispondenza o meno rispetto CP_1 all'originale dei documento (diffide) allegate alle suddette pec inviate dai difensori della all' ; per cui Parte_2 CP_1 deve ritenersi che il contenuto delle dette diffide sia corrispondente a quello dei relativi originali.
Con riguardo, poi, ai suddetti interventi in giudizio, si rileva in punto di diritto che (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 ,marzo 2022, n.
8096) “in caso di domanda proposta dall'interventore volontario,
l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria”.
Nel caso di specie, sul documento rappresentativo dell'atto di intervento nel giudizio n.r.g. 5990/2015 risulta l'impronta del timbro della Cancelleria del Tribunale di deposito dello stesso con data 19-
1-2016; per cui deve ritenersi che con tale deposito l' già CP_1 parte processuale del medesimo giudizio, abbia per ciò solo acquisito la legale conoscenza della richiesta di pagamento contenuto nel medesimo atto di intervento, che assume, pertanto, valenza interruttiva della prescrizione.
Infine, in merito al contenuto delle dette diffide, si rileva in punto di diritto che: (cfr. CASS. N. 17865/2025 e Cass. n. 7835 del 10.03.2022) “per un'efficace interruzione prescrizione l'atto deve contenere l'elemento soggettivo della chiara indicazione del soggetto obbligato e l'elemento oggettivo della l'esplicitazione di una pretesa specifica e della l'intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare di far valere il proprio diritto. L'atto interruttivo non deve necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento. L'atto deve contenere l'indicazione di un credito determinato o almeno determinabile”.
Orbene, nel caso di specie risulta che la prima diffida (del
30.12.2015) abbia ad oggetto specifico________________________________________ la richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alle centrali di cui in ricorso (NO LU e GG) e per gli importi liquidati con decreto direttoriale indicato in ricorso relativi al periodo dal 1-1-1980 al 31-12-2019.
Pertanto, deve ritenersi che tale sollecito di pagamento abbia efficacia di atto interruttivo della prescrizione, in quanto contenente tutti gli elementi necessari a qualificarlo come tale secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale di legittimità.
Con riguardo, poi, alla successiva diffida del 09.11.2020, si rileva che essa ha ad oggetto la richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alla centrale di NO LU di cui in ricorso.
Inoltre, l'intervento nel giudizio depositato in data 19-1-2016 presso il RA PO n.r.g. 5990/2015, ha ad oggetto la condanna dell' al pagamento sovracanoni rivieraschi relativi alla centrale CP_1 di NO LU di cui in ricorso, relativi al periodo dal 1-1-
1980 al 31-12-2019.
Dunque, deve ritenersi che anche la suddetta diffida del 9-11-2020
e il detto intervento in giudizio abbiano valenza interruttiva della prescrizione, in quanto contenenti il riferimento ad una precisa causale del credito vantato dalla nei confronti della parte Parte_2 resistente.
Pertanto, premesso che la ha chiesto il Parte_2 pagamento dei sovracanoni rivieraschi dal 1980 al 2019, come liquidati in percentuale dall' in virtù del decreto Controparte_3
n. 9362 del 18 giugno 2020, considerati i suddetti atti interruttivi della prescrizione, fra i quali anche la notifica del ricorso in esame in data 23-1-2023, considerato che ai sensi del 4 comma dell'art. 53 del r.d. n. 1775/1933: “Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”, che in difetto di indicazione di diversa data di esigibilità del canone, trattandosi di canoni annui, deve ritenersi che gli stessi siano esigibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in maturano, deve ritenersi che si siano prescritti i crediti per sovracanoni rivieraschi maturati in relazione agli anni dal 1980 al
2010.
Pertanto, devono ritenersi dovuti dall' in favore della CP_1 Parte_2
i sovracanoni rivieraschi relativi agli anni dal 2011 al
[...]
2019, pari a complessivi euro 155.018,54, corrispondenti al 12% di quelli corrispondenti e complessivi per euro 1.291.821,23, liquidati dall' in virtù del decreto n. 9362 del 18 giugno Controparte_3
2020 in relazione agli anni dal 2011 al 2019, oltre interessi legali dalle singole scadenze annuali fino al soddisfo.
Deve, poi, ritenersi improponibile (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
22/05/2012, n. 8077) per genericità e incertezza assoluta del petitum la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la condanna della parte resistente al pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi alle “annualità successive così come determinate con tariffazioni stabilite con decreto del sino CP_3 CP_3 alla definizione del giudizio”.
Infatti, si rileva che (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012) “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza”.
Inoltre, si rileva che (cfr. Cass. n. 1681/2015; Cass. 12.11.2003, n.
17023) il rilievo di “assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa).
Dunque, deve ritenersi, in particolare, che, sul presupposto che un imprecisato quantum è certamente dovuto a tale titolo in favore della ricorrente, nell'ipotesi di specie, in cui non è possibile in concreto, anche in via equitativa o attraverso un mero calcolo aritmetico, verificare la precisa misura del quantum effettivamente dovuto alla ricorrente per i suddetti successivi sovracanoni, in quanto la medesima non ha depositato agli atti i decreti Direttoriali dell' di aggiornamento della base di calcolo del Controparte_3 sovracanone, i quali contribuiscono a costituire il criterio unico e fisso per la sua esatta determinazione, la domanda di pagamento degli stessi deve essere dichiarata improponibile per omissione e/o incertezza assoluta del petitum.
_____________________________________________________
In definitiva, il ricorso deve essere soltanto in parte accolto e per l'effetto, la parte resistente deve essere condannata a pagare in favore della parte ricorrente somma di euro 155.018,54, per sovracanoni rivieraschi relativo agli anni dal 2011 al 2019, oltre interessi legali dalle singole scadenze annuali fino al soddisfo.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del
13.08.2022, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti
LI RA e DR CA.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di PO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_2 [...] disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
• dichiara improponibili le domande di pagamento relative ai sovracanoni rivieraschi per le “annualità successive” al 2019 “sino alla definizione del giudizio”;
• rigetta per intervenuta prescrizione le domande di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi agli anni dal 1980 al 2010; • accoglie la domanda di pagamento dei sovracanoni rivieraschi relativi agli anni dal 2011 al 2019 e per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente somma di euro
155.018,54, oltre interessi legali dalle singole scadenze annuali fino al soddisfo;
• condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 4.000,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti LI RA e DR
CA nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la residua metà; condanna la parte soccombente al pagamento del per contributo unificato prenotato debito nella misura della metà, pari ad euro 607,00.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio del 5-11-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo