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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1588/2019 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. SCIAMMARELLA PASQUALE
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GROSSI Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione la sig.ra conveniva in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad €
16.285,00 a titolo di risarcimento danni dalla stessa patiti con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 17/10/2017, mentre percorreva a piedi la nuova piazzetta di Via Sant'Agata nel Comune di (luogo pubblico attrezzato dal Comune di CP_1 CP_1 per lo stazionamento e lo svago degli abitanti del quartiere) allorquando cadeva rovinosamente a terra a causa di uno spuntone metallico incustodito posto nel punto ove era situata una panchina che era stata rimossa in maniera difettosa ed incompleta qualche giorno prima dagli operai del CP_1 che la presenza del presunto spuntone metallico (residuo del telaio della panchina rimossa) non era segnalato né tantomeno tale sporgenza era visibile usando la normale diligenza, in quanto di piccola dimensione in altezza e confondibile con il colore della pavimentazione;
che veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di con diagnosi di edema con ecchimosi regione frontale dx e CP_1 zigomo dx, edema piramide nasale con escoriazione e dolorabilità ginocchio dx;
che successivamente veniva accertata frattura della piramide nasale dx con deviazione setto nasale e minorazione della respirazione nasale.
Si costituiva in giudizio il che preliminarmente eccepiva la nullità della notifica e Controparte_1 nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsa allorchè nelle indicate circostanze di tempo e di luogo a causa della presenza di uno spuntone metallico residuato dalla rimozione di una panchina cadeva in terra sull'assunto della mancata custodia ex art. 2051 cc e dell'insidia ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza;
afferma al riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 13550/2009; n. 7763/2007; n. 2308/2007).
Nel caso di specie l'attore, quindi, deve provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto, ovvero sia la circostanza della presenza dello spuntone sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto di tale elemento, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere le strade posti al proprio interno in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente transitabilità di esse, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso, occorso proprio in conseguenza dello stato di manutenzione della strada;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situazione concreta – proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo - fare affidamento sull'apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass.
1996, n. 340).
Tanto premesso in via di principio, in punto di fatto occorre considerare che la struttura della panchina veniva rimossa il giorno precedente, circostanza riferita dal teste escusso, di talchè deve ritenersi che sussistente il fatto dell'attore per difetto del tempo di provvedere in capo all'ente gestore del all'immediata riparazione;
del resto l'odierna istante conoscitrice dello stato dei CP_2 luoghi, siccome residente in a pochi decine di metri dal luogo ove si verificava l'episodio di CP_1 cui è causa, Via Sant'Agata, poteva verosimilmente prevedere la presenza del pericolo non foss'altro sull'assunto che era in un parco in un'area destinata al passeggio – fino al giorno antecedente occupata dalla struttura della panchina poi rimossa;
peraltro dall'istruttoria espletata non è univocamente emersa la circostanza dell'orario in cui si verificava l'evento – siccome non indicata negli atti né riferita dal teste – ma dal certificato medico ospedaliero (cfr. all. citazione) viene indicato le 17:30 ovvero un orario tale che nel mese di ottobre indice a ritenere sussistente quel minimo di visibilità tale da far evitare con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza il verificarsi dell'evento (del resto era onere dell'istante medesima addurre sul punto circostanze di segno contrario).
Pertanto deve ritenersi sussistente il fatto dell'uomo come fatto esclusivo di produzione dell'evento dannoso essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda deve essere rigettata siccome non fondata.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'oggettivo verificarsi dell'evento, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte attrice.
Paola, 8.7.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1588/2019 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. SCIAMMARELLA PASQUALE
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GROSSI Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione la sig.ra conveniva in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad €
16.285,00 a titolo di risarcimento danni dalla stessa patiti con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 17/10/2017, mentre percorreva a piedi la nuova piazzetta di Via Sant'Agata nel Comune di (luogo pubblico attrezzato dal Comune di CP_1 CP_1 per lo stazionamento e lo svago degli abitanti del quartiere) allorquando cadeva rovinosamente a terra a causa di uno spuntone metallico incustodito posto nel punto ove era situata una panchina che era stata rimossa in maniera difettosa ed incompleta qualche giorno prima dagli operai del CP_1 che la presenza del presunto spuntone metallico (residuo del telaio della panchina rimossa) non era segnalato né tantomeno tale sporgenza era visibile usando la normale diligenza, in quanto di piccola dimensione in altezza e confondibile con il colore della pavimentazione;
che veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di con diagnosi di edema con ecchimosi regione frontale dx e CP_1 zigomo dx, edema piramide nasale con escoriazione e dolorabilità ginocchio dx;
che successivamente veniva accertata frattura della piramide nasale dx con deviazione setto nasale e minorazione della respirazione nasale.
Si costituiva in giudizio il che preliminarmente eccepiva la nullità della notifica e Controparte_1 nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prove testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Tanto premesso occorre rilevare che la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsa allorchè nelle indicate circostanze di tempo e di luogo a causa della presenza di uno spuntone metallico residuato dalla rimozione di una panchina cadeva in terra sull'assunto della mancata custodia ex art. 2051 cc e dell'insidia ex art. 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza;
afferma al riguardo la più recente giurisprudenza di legittimità che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa tuttavia essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 13550/2009; n. 7763/2007; n. 2308/2007).
Nel caso di specie l'attore, quindi, deve provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto, ovvero sia la circostanza della presenza dello spuntone sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta è avvenuta per effetto di tale elemento, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta.
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere le strade posti al proprio interno in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente transitabilità di esse, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso, occorso proprio in conseguenza dello stato di manutenzione della strada;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n.
16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità del manto stradale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare. Ciò in quanto sia legittimo nella situazione concreta – proprio per i menzionati caratteri della non visibilità e non prevedibilità del pericolo - fare affidamento sull'apparente stato di fruibilità della strada (cfr., fra le tante, Cass. 1996, n. 191; Cass.
1996, n. 340).
Tanto premesso in via di principio, in punto di fatto occorre considerare che la struttura della panchina veniva rimossa il giorno precedente, circostanza riferita dal teste escusso, di talchè deve ritenersi che sussistente il fatto dell'attore per difetto del tempo di provvedere in capo all'ente gestore del all'immediata riparazione;
del resto l'odierna istante conoscitrice dello stato dei CP_2 luoghi, siccome residente in a pochi decine di metri dal luogo ove si verificava l'episodio di CP_1 cui è causa, Via Sant'Agata, poteva verosimilmente prevedere la presenza del pericolo non foss'altro sull'assunto che era in un parco in un'area destinata al passeggio – fino al giorno antecedente occupata dalla struttura della panchina poi rimossa;
peraltro dall'istruttoria espletata non è univocamente emersa la circostanza dell'orario in cui si verificava l'evento – siccome non indicata negli atti né riferita dal teste – ma dal certificato medico ospedaliero (cfr. all. citazione) viene indicato le 17:30 ovvero un orario tale che nel mese di ottobre indice a ritenere sussistente quel minimo di visibilità tale da far evitare con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza il verificarsi dell'evento (del resto era onere dell'istante medesima addurre sul punto circostanze di segno contrario).
Pertanto deve ritenersi sussistente il fatto dell'uomo come fatto esclusivo di produzione dell'evento dannoso essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda deve essere rigettata siccome non fondata.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'oggettivo verificarsi dell'evento, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte attrice.
Paola, 8.7.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli