Art. 8. (Trasferimento degli abitati)
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle C della legge 25 giugno 1906, n. 255 , e D della legge 9 luglio 1908, n. 445 , e nelle leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire, ivi compresi gli abitati da trasferire ai sensi del quarto comma dell'articolo 2.
Per gli abitati da trasferire, il piano regolatore relativo e' approvato, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, in deroga a tutte le norme e le formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445 .
A parziale modifica del primo comma dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445 , l'area da assegnare gratuitamente ai proprietari delle case da abbandonare, e ai capifamiglia residenti nelle zone relative agli abitati da spostare, ai fini della presente legge, viene elevata a centocinquanta metri quadrati.
Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella citata legge n. 445 circa l'assegnazione gratuita di aree, per la costruzione di nuovi alloggi si provvede con i fondi di cui alla presente legge:
a) mediante l'assunzione, a totale carico dello Stato, della spesa per la costruzione di un solo alloggio di non piu' di tre vani utili, ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione, nel caso di proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;
b) mediante la concessione, da parte della cassa per il Mezzogiorno, di contributi nella misura del 60 per cento, limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche indicate nella lettera a), ai proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste dalla medesima lettera a) ed ai capifamiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sono fissati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera a) e sono indicati gli enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord puo' autorizzare la costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) da parte degli enti di edilizia pubblica, qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso il rimborso di tale quota avra' luogo a costruzione ultimata in dieci annualita', con le modalita' stabilite dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.
Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole e degli impianti sportivi connessi, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dei fondi previsti dall'articolo 18.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle C della legge 25 giugno 1906, n. 255 , e D della legge 9 luglio 1908, n. 445 , e nelle leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire, ivi compresi gli abitati da trasferire ai sensi del quarto comma dell'articolo 2.
Per gli abitati da trasferire, il piano regolatore relativo e' approvato, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, in deroga a tutte le norme e le formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445 .
A parziale modifica del primo comma dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445 , l'area da assegnare gratuitamente ai proprietari delle case da abbandonare, e ai capifamiglia residenti nelle zone relative agli abitati da spostare, ai fini della presente legge, viene elevata a centocinquanta metri quadrati.
Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella citata legge n. 445 circa l'assegnazione gratuita di aree, per la costruzione di nuovi alloggi si provvede con i fondi di cui alla presente legge:
a) mediante l'assunzione, a totale carico dello Stato, della spesa per la costruzione di un solo alloggio di non piu' di tre vani utili, ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione, nel caso di proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;
b) mediante la concessione, da parte della cassa per il Mezzogiorno, di contributi nella misura del 60 per cento, limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche indicate nella lettera a), ai proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste dalla medesima lettera a) ed ai capifamiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sono fissati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera a) e sono indicati gli enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord puo' autorizzare la costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) da parte degli enti di edilizia pubblica, qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso il rimborso di tale quota avra' luogo a costruzione ultimata in dieci annualita', con le modalita' stabilite dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.
Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole e degli impianti sportivi connessi, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dei fondi previsti dall'articolo 18.