TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IL M. CU, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2901/2025 R.G.L. vertente
T R A
e in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Latella come da Persona_1 procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dipendenti CP_1 [...]
, LO ET TE e AE ON, come da ordini di servizio nn. 63/2007 e 01/2013; Controparte_2
RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.3.2025, e , in qualità di esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale sul minore , adivano l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di Persona_1 sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., per la verifica preventiva dei requisiti sanitari sottesi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del minore a decorrere dal 1.2.2021 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).
Evocato in giudizio, l si costituiva tardivamente in data 9.8.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Sottoposta ai ricorrenti la questione, rilevata d'ufficio, attinente alla procedibilità del ricorso, giusta ordinanza del
9.7.2025, ed in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicate, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente, lette le note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è improcedibile.
2.1. Ed invero, l'art. 445-bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di pagina 1 di 2 accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il Giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art. 696 c.p.c. Secondo quanto previsto dall'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c., il Giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il C.T.U. e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, a mente dell'art. 694 c.p.c.
(ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
2.2. Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445-bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 31.3.2025.
Sennonché, la notifica del ricorso è stata eseguita solo in data 30.6.2025, ovvero al di là del termine perentorio del
9.5.2025, quale fissato nell'anzidetto decreto.
A ciò si aggiunga che il decreto medesimo risulta comunicato al procuratore di parte ricorrente in data 1.4.2025, come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. inoltrata dalla Cancelleria all'Avv. Antonio Latella ed acquisita agli atti del fascicolo telematico.
2.3. Per altro verso, non v'è prova – né, ancor prima, specifica allegazione – che la parte sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile (art. 153, comma 2, c.p.c.).
Né, per altro verso, l'avvenuta costituzione dell è idonea a sanare la predetta decadenza, I termini perentori, ai CP_1 sensi dell'art.153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e nessun incarico può essere conferito al CTU designato.
3. Spese compensate stante la natura interpretativa della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2901/2025 proposto da e Parte_1
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , nei Parte_2 Persona_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara il ricorso improcedibile;
b) compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IL MA CU)
pagina 2 di 2