TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 962/2024 promossa tra le seguenti parti:
- , residente in [...] n.6 (c.f. , così come Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Montalbani, come da procura in atti;
- attore/ricorrente –
contro
- , in persona del Sindaco p.t., (P.I. , così come Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Della Rosa, come da procura in atti;
- convenuto/resistente –
e contro
- avente sede nell'omonima via ( , in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., così come rappresentato e difeso dall'avv. Saracco Patrizia, come da procura in atti;
- convenuto/resistente –
nonché contro
- , con sede legale in Borgaro Torinese (TO), Via Controparte_4
Lanzo n.29 (P.I. , così come rappresentata e difesa dagli avv.ti Soave Giancarlo e Biale P.IVA_3
Fabrizio;
- terzo chiamato/resistente -
1 e contro
- in persona del procuratore speciale indicato in atti, corrente in Controparte_5
Torino Via Corte d'Appello n. 11 ( , come rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Ratti, P.IVA_4 come da procura in atti;
- terza chiamato/resistente –
e contro
Controparte_6
- convenuta contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore: "Piaccia al Tribunale di Savona, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni meglio ritenuta pronuncia:
In via principale 1) accertare e dichiarare la natura illecita delle condotte ascritte ai convenuti e, per l'effetto, la loro civile responsabilità in relazione agli eventi descritti nella narrativa del presente ricorso;
2) per effetto di quanto accertato e dichiarato sub 1), dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro o come meglio ritenuto, il comune di nonché del , a rimborsare e risarcire al dott. i Controparte_2 Controparte_7 Controparte_1 danni, gli oneri e costi, diretti ed indiretti, conseguenti alle infiltrazioni, dilavamenti, rotture di condotte condominiali e comunali meglio descritte nel presente ricorso e nella perizia dell'ATP alle pagine da 40 a 43, quantificati come in narrativa ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese ed ai costi sostenute nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo come indicate in espositiva, oltre agli interessi ex art. 1284 primo e quarto comma cod. proc. civ. ed al risarcimento per il ritardo ex art. 1224 secondo comma cod. civ.;
3) ordinare all'amministrazione comunale e al condominio di eseguire, ciascuno per quanto di propria competenza, entro prefiggendo termine dalla data di emissione della sentenza l'esecuzione delle opere descritte nella CTU dell'ATP alle pagine da 40 a 43 o di quelle meglio ritenute determinando fin d'ora la data di inizio dei lavori e l'ammontare giornaliero della somma prevista dall'art. 614 bis cod. proc. civ. per ogni giorno di ritardo e che fin d'ora si indicano in euro 200 pro die;
Per il convenuto: “1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la CP_2 carenza di legittimazione passiva in capo al in relazione agli eventi dedotti in causa e, comunque, in Controparte_2 ogni caso, la prescrizione del diritto del ricorrente dott. ad agire nei confronti del per Controparte_1 Controparte_2 decorso del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2947 c.c.
2) nel merito, a- in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni spiegate in via preliminare, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente dott. nei confronti del , Controparte_1 Controparte_2 in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui alla superiore narrativa;
b- in via subordinata, per la non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare le rispettive percentuali di responsabilità del del e del ricorrente, limitando le opere poste a carico del Comune di CP_2 Controparte_8 CP_2 ai soli interventi di rifacimento delle acque bianche e nere, sollevando l'Ente da qualsivoglia onere di esecuzione sia delle altre
[...] Per_ opere indicate nella relazione del CTU ing. che di altre di diversa natura richieste dal ricorrente, ivi compreso qualsivoglia
2 risarcimento nei confronti del ricorrente sia in relazione ai danni subiti dagli immobili di sua proprietà che per eventuale ritardo nell'esecuzione degli interventi, per le ragioni espresse in atti, escludendo una eventuale responsabilità solidale tra le parti;
c- in via ulteriormente subordinata, ed in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate da parte ricorrente, dichiarare tenuta e con-dannare la società in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante p.t., e/o la – in personale del commissario liquidatore p.t., a tenere indenne, Controparte_6
e comunque a manlevare, il da qualsivoglia risarcimento e/o onere e/o costo e/o Controparte_2 pregiudizio possa allo stesso derivare dall'accoglimento, anche solo parziale, delle domande del ricorrente;
d- in via di ulteriore subordine, dichiarare tenuto e condannare il ricorrente e/o il soggetto che verrà ritenuto responsabile dei fatti di causa, al pagamento delle spese legali in favore della compagnia assicuratrice che, all'esito del giudizio, non verrà condannata a manlevare il . Controparte_2
Per il convenuto: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, respinta e disattesa ogni diversa domanda e/o istanza, CP_3 previa ammissione degli incombenti istruttori richiesti e/o ritenuti più opportuni, in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare la carenza di titolarità e legittimazione passiva in capo al con riferimento agli eventi dedotti in causa per tutte CP_3 le motivazioni esposte;
in via principale respingere integralmente ogni e qualsivoglia domanda svolta nei confronti del poiché infondata in fatto ed CP_3 in diritto per tutte le motivazioni esposte;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte nei confronti del
accertare non solo la percentuale di responsabilità del e del in relazione al CP_3 CP_3 Controparte_2 verificarsi del fatto dannoso, ma anche e soprattutto l'efficienza causale nella causazione del danno delle distinte condotte escludendo una eventuale responsabilità solidale fra le parti, ed in ogni caso ridurre la condanna entro gli stretti limiti del dovuto e del provato, previa applicazione dell'art. 1227 c.c. per tutte le motivazioni esposte. In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte nei confronti del Condominio, accertare, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
a garantire e manlevare il Condominio, in virtù della Polizza Globale Fabbricati n. 2019/80/2319069.”. CP_9
Per la terza chiamata “ accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa per la responsabilità civile CP_4 verso terzi n.200598289 di cui in atti stipulata dal con per le ragioni Controparte_2 Controparte_4 esposte in atti sulla decorrenza del contratto assicurativo, nonché per violazione delle norme contrattuali e, comunque per prescrizione ex art.2952 c.p.c. e/o come meglio e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva e garanzia spiegata dal Controparte_2 nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto. Nel merito: senza che ciò comporti in
[...] Controparte_4 alcun modo quale rinuncia alle suestese eccezioni e conclusioni che anzi si ribadiscono e senza che debba essere ritenuto sussistente alcun rapporto né contraddittorio tra e soggetti diversi dal Comune di : In via preliminare: Controparte_4 Controparte_2 accertata l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere nell'odierno giudizio ex art.2947 c.c., rigettarsi la domanda attorea con ogni conseguente provvedimento e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva e/o garanzia avanzata dal Controparte_2 nei confronti di quali discendenti dalla polizza di cui in atti in riferimento ai fatti di causa, nella denegata Controparte_4
e non creduta ipotesi di accertata operatività della stessa, nonché rigettarsi la domanda di condanna delle spese di lite a carico della
Compagnia in favore dell'Assicurato”.
3 Per la terza chiamata “in via preliminare in accoglimento delle eccezioni tempestivamente sollevate, dichiarare CP_5 inammissibile e/o comunque respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dal di Parte_1 CP_2 contro per inoperatività della garanzia al momento del verificarsi del sinistro non
[...] Parte_2 essendo stata ancora stipulata la polizza assicurativa invocata, e/o per pregressa conoscenza del sinistro mai comunicata e/o per inoperatività della garanzia contrattuale prevista dalla polizza in relazione alla fattispecie per cui è causa. In via subordinata nel merito respingere le domande proposte contro il , poiché infondate e non provate e, per l'effetto, respingere Parte_1 ogni domanda da quest'ultimo proposta contro in via di ulteriore subordine in denegata ipotesi Parte_2 di accoglimento totale o parziale delle domande proposte contro il , determinare la misura del “quantum” Parte_1 dovuto da in base a quanto strettamente e contrattualmente previsto dalla polizza prodotta, con Parte_2
l'applicazione di tutti i limiti, le condizioni, le franchigie, gli scoperti, il mancato accollo delle spese legali e tecniche, etc.”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine da ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 7.05.2024 dal ricorrente , il quale domandava a questo Tribunale di accertare la natura illecita delle Controparte_1 condotte tenute dai convenuti e e, per Controparte_2 Parte_1
l'effetto, condannare entrambi i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni inferti agli immobili di sua proprietà – sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, oltre interessi legali ex art. 1284 co.1
e 4 c.. e ulteriori danni da ritardo ex art. 1224, co.1, c.c. – nonché di ordinare ad entrambi i convenuti, ciascuno secondo le relative competenze, l'esecuzione delle opere descritte nella CTU dell'ATP alle pagine da 40 a 43 o di quelle meglio ritenute determinando fin d'ora la data di inizio dei lavori e l'ammontare giornaliero della somma prevista dall'art. 614 bis cod. proc. civ. per ogni giorno di ritardo e che fin d'ora si indicano in euro 200 pro die.
L'attore premetteva di esser divenuto proprietario in via ereditaria degli immobili situati all'interno del condominio di , viale Liguria n. 6, Via Cilea 6, 8, 10 identificati al NCEU del Comune di Controparte_2
al Foglio 4, mappale 779 subalterni n. 50 e n.51, ovvero di due distinti locali commerciali: Controparte_2
6 attualmente libero, e il secondo, ai civici 8 e 10 oggetto di un contratto di locazione Parte_1 ad uso diverso (somministrazione di alimenti e bevande - bar). Tali locali – caratterizzati da vistose crepe sui muri perimetrali e da abbassamenti della pavimentazione sia interna che esterna – erano stati interessati da alcuni fenomeni strutturali di questo tipo fin dai primi anni 2000, quando la dante causa del ricorrente aveva stimolato una perizia di parte rivolta a comprendere le cause del dissesto in atto.
In particolare, il ricorrente asseriva e documentava che il perito nominato dal ing. CP_3 avesse rilevato all'epoca la mancanza di fondazione al disotto della muratura di perimetro del Per_2 piano terra (la chiusura verticale di tamponamento delle attività commerciali) e il conseguente appoggio della soletta direttamente sul terrapieno sottostante;
il predetto tecnico aveva rilevato anche la rottura della tubazione dell'acqua potabile oltre alla presenza di una tubazione delle acque bianche in cattivo stato di conservazione, suggerendo al di procedere al ripristino e al rifacimento della soletta o, in CP_3
4 alternativa, di eseguire delle iniezioni dal pavimento tramite prodotto Uretek;
dal suo canto, il
[...]
aveva proceduto nell'anno 2003, proprio in prossimità dei locali di proprietà dell'odierno CP_2 istante, ad eseguire un intervento di rifacimento e di pulizia delle condotte pubbliche di acqua correnti
(doc. 03 prod. attorea), verbalizzando nella relazione di fine lavori del 15 dicembre 2003 l'esistenza di gravi problematiche che interessavano le predette condotte delle acque bianche (doc. 04 prod. attorea).
L'istante deduceva, altresì, che nel 2018 le suddette problematiche segnalate dai conduttori
(fessurazioni e abbassamenti dei pavimenti) si fossero notevolmente aggravate, motivo per cui il ricorrente, dopo averle contestate alle controparte e dopo essersi munito di una perizia di parte, intraprendeva nel 2022 un procedimento di ATP (R.G. 1889/2022) con esito confermativo dei danni subiti e delle relative responsabilità. Nello specifico, il Consulente nominato dal Tribunale, compiuti i necessari approfondimenti sui luoghi, aveva evidenziato con riguardo alle responsabilità ascrivibili al
CP_2
• numerose rotture nelle condotte pubbliche che hanno determinato i dilavamenti dovuti a fenomeni di circolazione di masse d'acqua sia meteoriche che di riflusso marino;
• scarsa pendenza della condotta delle acque meteoriche dal tombino in angolo verso il tombino in centro strada che contribuisce al ritorno del flusso di acqua;
Con riferimento, viceversa, alle responsabilità ascrivibili al : CP_3
• errata inserzione della tubazione in PVC sulla colonna acque nere condominiali;
• errato innestamento della colonna verticale dell'acqua potabile, collocata in un rivestimento di una colonna portante posta al centro del locale davanti al bancone del bar, in prossimità della tubazione acque nere in PVC, che è stata sostituita nell'anno 2021;
• riflusso nella tubazione fissurata in cemento o fibrocemento in disuso;
Alla luce dei sopraindicati rilievi, il Consulente individuava i costi di ripristino degli immobili interessati nella misura complessiva di € 178.670,00 ripartendo le responsabilità nella misura dell'80% a carico del e del 20% a carico del , indicando le opere necessarie per rimuovere le cause dei CP_2 CP_3 dissesti (cfr. pagg. 40-43 CTU, all. 8 prod. attorea).
A tali danni emergenti, il ricorrente documentava alcuni costi sostenuti per l'assistenza legale e gli accertamenti tecnici resisi necessari, nonché quelli sopravvenuti per la sostituzione di alcune componenti danneggiate, quantificando il tutto in € 24.530,70 e con riserva di meglio documentare altri costi nei termini successivi (specie con riferimento ad alcuni interventi sugli infissi interni medio tempore compiuti e anticipati dal conduttore del bar).
Inoltre, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del danno da mancato guadagno derivante dalla perdita della rendita per mancata locazione dell'immobile adibito ad ortofrutta, disdettato a mezzo lettera
5 raccomandata dell'8 febbraio 2021 e a decorrere dai sei mesi successivi di preavviso (doc. 23 prod. attorea), quantificati in € 24.000,00 alla data della domande, oltre ai canoni futuri e fino al ripristino, nonostante l'istante avesse tentato di offrire in locazione l'immobile conferendo incarico ad apposita agenzia immobiliare senza ottenere alcuna richiesta di locazione. A tutto questo, avrebbero dovuto aggiungersi le ulteriori perdite future riferibili all'immobile adibito a caffetteria derivanti dalla prevedibile chiusura per mesi 4 stimati dal CTU per consentire gli interventi e le ulteriori perdite del medesimo esercizio commerciale relative ai costi per la futura locazione di un locale ove potranno essere custoditi i beni facenti parte dell'azienda, al canone mensile di locazione per un magazzino stimato in € 300 per mesi
4 di locazione (somma calcolata sulla base dei valori OMI (doc. 24 prod. attorea). L'istante formulava anche una istanza istruttoria ex art. 213 c.p.c. avente ad oggetto la dichiarazione dei redditi del conduttore con riguardo all'ultimo triennio prima della domanda, nonché una richiesta di condanna accessoria ex art. 614bis c.p.c.
Si costituiva il il quale in via preliminare formulava una eccezione di prescrizione Controparte_2 quinquennale ex art. 2947 c.c.
A tal riguardo, il convenuto asseriva di aver già provveduto nel 2003 al rifacimento delle condotte delle acque bianche e nere di e di indagine, comprensivo di pulizia e il ripristino delle Parte_1 fognature limitrofe, deducendo che il responsabile degli interventi dell'epoca – nonostante residuassero alcune fessurazioni delle tubature site nel diverso tratto di , per le quali inizialmente si era deciso CP_7 di attendere le piogge – aveva verificato la complessiva tenuta della rete fognaria alle copiose piogge sopravvenute chiudendo così i lavori. Da quel momento e fino alla notifica del ricorso per ATP nulla era stato denunciato dalla de cuius e, successivamente, dall'odierno ricorrente, nonché dai conduttori degli immobili che nel 2018 avevano rivolto le loro doglianze esclusivamente nei confronti del Condominio.
Per tale motivo, trattandosi di responsabilità aquiliana, il relativo diritto al risarcimento del danno avrebbe dovuto considerarsi già ampiamente prescrittosi alla data di presentazione del ricorso per ATP.
Nel merito, il convenuto eccepiva il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 c.c. evidenziando come la situazione attuale dei luoghi dovesse essere imputata al mancato intervento che avrebbe dovuto essere effettuato dall'allora proprietaria signora defunta madre del ricorrente e dante Parte_3 causa dello stesso. In particolare, secondo la tesi sostenuta dal resistente, l'ing. – incaricato dal Per_2
nell'anno 2000 di individuare le cause e le possibili soluzioni dell'abbassamento del piano di CP_3 calpestio all'interno del locale e delle fessurazioni verticali sui muri perimetrali dello stesso – aveva ritenuto di competenza della proprietà (oggi ) l'intervento sulla soletta che, tuttavia, Parte_3 CP_1 non era mai stato effettuato a causa del veto posto dall'allora esercente l'attività commerciale insediata nei locali oggetto di intervento (cfr. doc. 2 prod. attorea).
6 In ogni caso, al fine di farsi manlevare dalle responsabilità attribuite, il Comune chiamava in causa la propria Compagnia di Assicurazioni nonché la per le responsabilità CP_4 Controparte_10 relative all'anno 2003.
Si costituiva il , il quale in via preliminare eccepiva la propria carenza di Controparte_3 titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria complessivamente dedotta in giudizio, esplicitando e documentando che nel corso degli anni 2001–2005 l'assemblea, successivamente ad alcune sollecitazioni della allora proprietaria e alla perizia avesse deliberato ed eseguito alcuni interventi di sigillatura Per_2 delle fessurazione sulle strutture verticali, di sostituzione su alcune componenti idriche e di manutenzione dei marmi, convenendo viceversa che gli interventi riferibili alla soletta – non coprenti alcun volume condominiale – fossero di pertinenza della proprietà, circostanza mai più contestata negli anni a seguire, motivo per cui ogni ulteriore danno segnalato dai conduttori a partire dal 2018 sarebbe stato riconducibile alle condotte fognarie comunali e, quindi, da ascriversi alla esclusiva responsabilità del CP_2
Secondo la tesi sostenuta dal convenuto, le responsabilità ascritte al in sede di ATP dal CP_3
Consulente nominato dal tribunale sarebbero state frutto di una erronea interpretazione e sovrapposizione delle doglianze sollevate dai conduttori nel corso dell'anno 2018 con le distinte problematiche infiltrative evidenziate dalla proprietà nel 2021, a cui il aveva prontamente CP_3 posto rimedio.
In via subordinata, il resistente condivideva l'eccezione relativa al concorso colposo della CP_3 proprietà ex art. 1227 co.1 c.c. evidenziando, in ogni caso, la natura non solidale delle responsabilità diversamente attribuite ai due convenuti e contestando il danno, in particolare nella sua componente da lucro cessante, ritenendolo non provato.
In ogni caso, il resistente chiedeva di accertare la distinta responsabilità nei rapporti interni con il condominio e chiamava in causa la per farsi manlevare e garantire da ogni Controparte_5 responsabilità a lui eventualmente attribuibile.
Si costituiva in giudizio la evocata in giudizio dal la quale Controparte_11 Controparte_2 in via preliminare asseriva di esser stata coinvolta nella vicenda per la prima volta solo in sede di ATP, questo nonostante i primi fenomeni infiltrativi e i dissesti fossero risalenti ai primi anni 2000; pertanto, la terza chiamata eccepiva la prescrizione del diritto del convenuto ad essere Controparte_2 indennizzato e garantito nei rapporti interni ai sensi dell'art. 2952 c.c.
Sempre in via preliminare e con riguardo ai rapporti interni fra i convenuti, la terza chiamata eccepiva la violazione dell'art. 1913 c.c. (richiamato dall'art. 1 della sezione gestione sinistri della polizza) in quanto, nonostante la pretesa risarcitoria fosse stata avanzata dal danneggiato mediante lettera raccomandata del
14.02.2022 (doc. 7 prod. attorea), nessuna comunicazione di apertura sinistro era stata inviata alla
7 Compagnia, che veniva a conoscenza della vertenza soltanto con la notifica della chiamata di terzo nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
In ogni caso, la Compagnia evidenziava come, ai sensi dell'art. 2 delle C.G.A., essa dovesse rispondere, in presenza di altre assicurazioni sul medesimo rischio, solo nella misura di cui all'art. 1910 c.c. e nei limiti di operatività temporale della polizza, con esclusione dall'indennizzo di ogni costo per la difesa tecnica sostenuto dall'assicurato.
Nel merito, la terza chiamata condivideva la ricostruzione cronologica operata dal convenuto principale, asserendo che, nonostante i primi cedimenti strutturali fossero risalenti ai primi anni 2000, nessun proprietario avesse poi mai avanzato alcuna richiesta risarcitoria, con conseguente prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c.
Infine, veniva condivisa anche l'eccezione ex art. 1227 c.c., in quanto non avrebbero potuto essere risarciti quei danni per i quali la proprietaria dell'epoca aveva deciso di non attivarsi nonostante le ripetute segnalazioni dei propri conduttori. La convenuta contestava anche la ripartizione delle responsabilità operata dal CTU nella misura dell'80% - 20% ritenuta complessa dallo stesso Consulente.
Si costituiva in giudizio anche la la quale eccepiva che la polizza assicurativa Controparte_5 richiamata dal convenuto, stipulata in data 31/01/2019, non potesse essere operativa per CP_3 dissesti e cedimenti strutturali risalenti agli anni 1999/2000 e conseguente primo intervento di ripristino dei locali danneggiati risalente al 2002, come risultato all'esito degli accertamenti peritali.
Per i medesimi motivi, la terza chiamata eccepiva in subordine la pregressa conoscenza degli eventi e la mancata comunicazione di questi alla Compagnia al momento della stipula, con le conseguenze discendenti dagli artt. 1892, 1893,1894 c.c.
In via ulteriormente gradata, la convenuta eccepiva la scopertura di polizza, in quanto la stessa avrebbe coperto l'assicurato solo per i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua proveniente da impianti (al servizio del fabbricato) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, tecnici, lesionatisi a seguito di “rottura accidentale”, contestando quindi sia la derivazione causale da spazi condominiali, sia la natura accidentale dei cedimenti, e comunque con espressa esclusione della risarcibilità di tutti quei danni derivanti da cedimenti strutturali o smottamenti o di quelli derivanti da mancata manutenzione, non essendo ricompresi nella polizza invocata tutti quei danni derivanti da cedimento o franamento del terreno, dilavamento, penetrazione di acqua marina e risalita di umidità dal terreno.
Nel merito e per mero spirito tuzioristico, venivano condivise e fatte proprie tutte le eccezioni e difese sollevate dal convenuto (difetto di legittimazione passiva – concorso colposo del CP_3 danneggiato – errata quantificazione dei danni), evidenziando in via subordinata il condizionamento della
8 operatività della polizza ai limiti di scopertura, massimale e franchigia in essa previsti e con esclusione delle spese sostenute dall'assicurato per la propria autonoma difesa tecnica.
Nonostante la regolarità della notifica, la in LCA chiamata in causa dal CP_10 CP_2
non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
[...]
Esaurita la fase di trattazione e all'esito di alcuni approfondimenti istruttori, la causa veniva introitata in decisione previo scambio di scritti conclusivi.
Tutto ciò premesso, occorre esaminare con priorità l'eccezione di prescrizione del diritto del ricorrente, sollevata dal in quanto eccezione preliminare di merito. Controparte_2
Ebbene, ad un esame complessivo delle allegazioni formulate da tutte le parti in causa e dei risultati dell'istruttoria tecnica, deve ritenersi che l'eccezione sollevata sia infondata e debba essere respinta.
Si ritiene che la permanenza del sovraffollamento fognario di tubazioni otturate e danneggiate, unitamente al funzionamento incessante degli scarichi delle acque nere condominiali, abbiano dato luogo ad un danno da considerarsi “permanente”, in quanto perduranti nel tempo appaiono le due principali condotte illecite, omissive e attive, poste in essere dai convenuti.
A tal riguardo, secondo un orientamento constante della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, fra illecito istantaneo con effetti permanenti caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo, ed illecito permanente, nel quale la condotta illecita si protrae nel tempo. Nel caso di illecito istantaneo la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello a cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cassazione della predetta condotta dannosa (Cass. Civ. n. 3314/2020; Cass. civ. n. 9318/2018; Corte d'Appello di Milano
n. 610/2020). In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che la sopraindicata distinzione va “accertata con riferimento non già al danno, bensì al rapporto causale tra questo e la condotta contra ius tenuta dal soggetto agente qualificata dal dolo o dalla colpa. Mentre nell'illecito istantaneo tale comportamento si esaurisce col verificarsi del danno pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (c.d. illecito istantaneo ad effetti permanenti), nell'illecito permanente la condotta, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro” (Cass. civ., III Sez., n. 5831 del 13.03.2007, che richiama a sua volta Cass. civ. n. 6512 del 2004).
Ebbene, calando tali assunti nel caso concreto, dalle asserzioni di tutte le parti in causa e dalla documentazione presente agli atti si evince che, anche negli anni successivi alla finestra temporale 1999
– 2003, le cause delle problematiche lamentate fossero ancora operative e i danni ancora in atto (tant'è che il tentava di porvi rimedio con interventi deliberati nel 2005 ed in parte eseguiti negli CP_3
9 anni successivi). Anche dagli esiti dei più recenti accertamenti peritali, supportati da ampia documentazione fotografica, si nota chiaramente che sussista ancora oggi un lento ma incessante abbassamento del fondo sul quale sorge il fabbricato, cedimento derivante da “dilavamenti” generati principalmente da “fenomeni di circolazione di masse d'acqua sia meteoriche che di riflusso marino” (imputati al
, nonché dall' “errata inserzione della tubazione in PVC sulla colonna acque nere condominiali, in quanto è CP_2 ipotizzabile che ogni qualvolta lo scarico entri in funzione parte dell'acqua, unitamente ad altro materiale, fuoriesca e contribuisca al dilavamento”, a cui si sono aggiunte nel tempo altre problematiche infiltrative che, però, sono andate solo ad aggravare la situazione così progressivamente delineatasi (cfr. CTU pagg. 35 – 38).
Le condotte descritte, omissive e commissive, si sono mantenute nel tempo in quanto il ha CP_2 continuato ad usufruire delle condotte fognarie pubbliche senza provvedere alla loro sostituzione e/o manutenzione, omettendo di provvedere anche ad una diversa regolazione delle pendenze rispetto al tombino di ispezione altrettanto otturato, così come il ha continuato ad usufruire, nel CP_3 tempo, del tubo di acque nere in PVC e della colonna dell'acqua potabile rivelatasi danneggiata, quest'ultima quantomeno fino alla sua riparazione. La classificazione dell'illecito come permanente esclude, quindi, la prescrizione del diritto.
Ciò posto, venendo al merito della causa, occorre effettuare una necessaria premessa in materia di causalità civile, valevole ai fini dell'esame di tutte le domande ed eccezioni formulate all'interno di questo giudizio. In tema di responsabilità civile, sia in caso di inadempimento che per quanto concerne la responsabilità aquiliana (art. 2056 c.c.), il nesso causale è regolato dall'art. 1223 e 1227 c.c. Secondo la prima norma il risarcimento deve ricomprendere solo i danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento/fatto illecito, principio che, si è diffusamente ritenuto, a sua volta implicitamente rimanda al criterio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta "causalità adeguata", sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - a una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, quello civile e quello penale. Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, infatti, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, e la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto (cfr. Cass. Civ. sez. III,
08/01/2020, n.122; Cass. civ. Sez. Un. Sent. n. 576 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sent. n. 10741 del
11/05/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011; da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. III, 06/05/2025, n.11857 ). Più di recente, è stato ancor meglio specificato che “In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, o da fatto
10 illecito, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra inadempimento (o illecito) ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili” (Cass. civ., sez. II, 06/02/2025, n. 3051).
L'art. 1227 co. 1 c.c. si innesta nel sopraindicato discorso relativo alla “causalità materiale”, imponendo al giudicante, in caso di concorso di colpa del danneggiato, di ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, con specifico riferimento alle condotte antecedenti rispetto all'evento, si è detto che siffatta previsione obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio, così da imporgli di indagare d'ufficio sulla eventuale concorrenza di colpa del danneggiato e della sua incidenza sulla genesi del danno (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/06/1981, n.3656).
Tutto ciò premesso e calando tali assunti nel caso concreto, si ritiene che la causa dei danni lamentati dall'attore non possano che essere ricondotte al comportamento illecito dei due convenuti.
In particolare, il si è limitato ad effettuare un solo intervento nel 2003 di “rifacimento” delle CP_2 fognature bianche e nere che si è rivelato non risolutivo, se non peggiorativo del problema di abbassamento del manto stradale. Ed infatti, nella relazione di fine lavori depositata dal si legge: CP_2
“il canal-jet è servito per liberare le fognature, consentendo l'avanzamento della telecamera e quindi l'uso delle vecchie fognature come by-pass in fase di costruzione delle nuove. Gli interventi sopra descritti hanno consentito la possibilità di evitare l'allaccio delle fognature bianche al canale di scarico situato in Piazza S. Antonio, risparmiando in tal modo seri disagi che ci sarebbero stati nel realizzare quanto previsto a progetto, che avrebbero comportato l'interruzione del traffico a
Piazza S. Antonio. Al termine dei lavori, sapendo che le condizioni delle fognature al contorno dell'intervento eseguito potevano creare qualche problema si è attesa (a lungo) la prima precipitazione significativa per valutare il corretto funzionamento della rete, constatando che la rete nuova aveva difficoltà a smaltire portate significative a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua in alcuni pozzetti nei quali era stata innestata”. Il problema principale è risultato essere nel pozzetto di allaccio situato sui marciapiedi di fronte al;
in questo esistono due condotte di grosso CP_12 diametro, una che va verso e un'altra che corre parallela al palazzo. In questo pozzetto il livello delle acque bianche CP_7 non calava mai. Per poter impiegare la telecamera è stato necessario impiegare l'autoespurgo che ha liberato le fognature preesistenti da circa venticinque metri cubi di ghiaia e fango”. Tuttavia, l'incaricato verificava la tenuta complessiva delle condutture con l'arrivo delle prime piogge e chiudeva i lavori.
Già da questa relazione si evince che l'intervento di rifacimento non è consistito in una sostituzione delle tubature preesistenti ma nella realizzazione di tubature nuove in aggiunta, intervento che ovviamente, nonostante quell'unico espurgo, non ha impedito il rigenerarsi del fenomeno di risalita e 11 dell'azione erosiva delle acque bianche aggravandolo. Il quadro appare analiticamente descritto dalla
CTU, nella quale, all'esito di una approfondita e minuziosa indagine, il Consulente ha rilevato: “Le ispezioni hanno rivelato, unitamente ad un ammaloramento generalizzato di tutte le condotte ispezionate, l'esistenza di numerose criticità: rotture, salti di quota, difetti di allineamenti e presenza di detriti.” […]Inoltre, sono stati riscontrati numerosi giunti non allineati nelle condotte acque meteoriche radenti al Tali condotte raccolgono nella griglia antistante il CP_3 giornalaio le acque meteoriche provenienti dai pluviali di diversi caseggiati, e quindi anche in caso di piogge ordinarie lo scarico risulta già fortemente congestionato. La presenza di numerose rotture nelle condotte pubbliche, pur non giacendo queste ultime né sotto al pavimento interno dei locali, né sotto al porticato, per via alla consistenza sabbiosa del suolo, della frequenza di eventi esondativi, della collocazione del piano terreno dell'edificio sotto al livello del mare che quindi genera frequenti riflussi, rendono ragionevole affermare che la causa principale dell'abbassamento del pavimento del piano terreno siano i dilavamenti dovuti a tali fenomeni di circolazione di masse d'acqua sia meteoriche che di riflusso marino.
Responsabilità: ”. (cfr. CTU pag. 36 e 38). Occorre quindi procedere ad un serio CP_2 Controparte_2 intervento di rimozione delle cause del dissesto mediante il completo rifacimento delle condutture delle acque bianche antistanti i locali e di riprogettazione e rifacimento della tubazione acque nere attualmente in contropendenza, con esecuzione delle opere di apertura e scavo meglio individuate dal CTU a pag. 42
(“opere stradali – rifacimento condotte comunali”).
Quanto al , occorre innanzitutto rigettare l'eccepito difetto di titolarità passiva, in quanto CP_3 le contestazioni in concreto spiegate rispetto alle condotte dedotte dall'attore e descritte nella CTU
(l'errata inserzione della tubazione in PVC sulla colonna delle acque nere a cui mai si è posto rimedio e le perdite derivanti dalla colonna di acqua potabile sostituita solo nel 2021) possono solo eventualmente legittimare una diversa ripartizione delle responsabilità ma non la radicale inesistenza della titolarità passiva del convenuto.
Venendo al merito delle responsabilità attribuite al , si rileva che il CTU, anche in questo CP_3 caso compiendo una indagine approfondita ed esaustiva, ha rilevato: “Una causa secondaria dei dilavamenti può essere attribuita all'errata inserzione della tubazione in PVC sulla colonna acque nere condominiali (di cui al precedente punto 3) in quanto è ipotizzabile che ogni qualvolta lo scarico entri in funzione parte dell'acqua, unitamente ad altro materiale, fuoriesca e contribuisca al dilavamento. Responsabilità: Controparte_13
Una terza causa citata ai punti 8 e 9 del § 2.2 è il persistere delle perdite lamentate nella corrispondenza dell'avv. Gandolfo, legale degli affittuari del bar, dalle tubazioni con continui abbassamenti del pavimento, che nell'estate 2021, a seguito di ulteriori dissesti con abbassamenti della pavimentazione e fessurazioni alle pareti hanno portato il ad intervenire CP_3 con la sostituzione della colonna verticale dell'acqua potabile collocata in un rivestimento di una colonna portante posta al centro del locale davanti al bancone del bar, in prossimità della tubazione acque nere in PVC mal innestata sopracitata.
Responsabilità: condominio.
12 Una quarta probabile causa potrebbe essere il già menzionato riflusso nella tubazione fissurata in cemento o fibrocemento in disuso (di cui al precedente punto 4) per la quale non è possibile escludere una parziale contribuzione ai dilavamenti in caso di precipitazioni. Responsabilità: (cfr. CTU pag. 39). CP_3
Ebbene, le sopraindicate conclusioni raggiunte dal Consulente – anche se non del tutto corrette sotto il profilo cronologico, come sostiene il convenuto – appaiono perfettamente coerenti con CP_3 il criterio delle probabilità rilevanti citato in premessa, in quanto la prima delle cause imputabili al
(secondaria sotto il profilo della eziologia dei dilavamenti) appare comunque “l'errata CP_3 inserzione della tubazione sulla colonna delle acque nere”, cui deve aggiungersi la mancata sostituzione della colonna dell'acqua potabile (avvenuta solo nel 2021) e l'omessa rimozione della tubazione in fibrocemento in disuso. Del resto, le doglianze evidenziate dall'avv. Gandolfo il 31 maggio 2018 fanno esplicito riferimento a “problematiche strutturali che minano la stabilità e l'agibilità dell'immobile”, considerazioni non tecniche ma chiaramente osservative di danni che gradualmente affioravano all'esterno, che non possono che essere riconducibili alle medesime problematiche evidenziate dal CTU e all'evidenza già in essere all'epoca della perizia dell'ing. Per_2
Tutto quanto sopra esposto esclude nella maniera più assoluta che possa sussistere un concorso di colpa del ricorrente ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., la cui eccezione, così come argomentata dai convenuti, deve essere rigettata.
Ed invero, considerato che ai sensi dell'art. 840 c.c. la proprietà del suolo si estende al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene e il proprietario può fare qualsiasi escavazione che non rechi danno al vicino, anche se sono fatte salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali, nel caso di specie il “proprietario” non può che essere il Condominio. Ed infatti, come chiarito anche nella ordinanza del 16.01.2025 alla quale si rinvia, “l'intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni, costituente il suolo dell'edificio, e la superficie del piano terra, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà, appartiene, come parte comune, a tutti i condomini, in quanto destinata all'aerazione e alla coibentazione del fabbricato” (Cass., Sez. II, 17 marzo 1999, n. 2395; Cass., Sez. II, 15 febbraio 2008, n. 3854;
Cass., Sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2157; Cass., Sez. II, 31 ottobre 2014, n. 23304)”. Del resto, lo stesso
Ing. all'epoca, ha distinto le operazioni a farsi su tale aspetto senza imputarle al privato (ci si Per_2 riferisce all' “intervento di rifacimento della soletta posta al piano terra con creazione di un solaio areato” di cui al doc.
2 prod. convenuto).
Al più, quanto rilevato può dar adito ad una perplessità sulla compartecipazione del nella CP_3 quota percentuale attribuita al dubbio che, tuttavia, alla luce dei chiarimenti tecnici del CTU si CP_2 ritiene fugato.
Ed infatti, con riguardo alla diversa distribuzione delle responsabilità risarcitorie per equivalente, ferma la ripartizione dei diversi interventi volti a rimuovere le cause dei danni, il CTU, chiamato a
13 chiarimenti sul punto, ha rilevato la presenza di una “una criticità strutturale legata alla concezione originaria dell'edificio realizzato con fondazione a travi rovesce. Il sottofondo del piano terreno del poggia direttamente sul CP_3 terreno e non su una platea”. Tuttavia, lo stesso Consulente ha poi precisato che “all'epoca della realizzazione dell'edificio (anni '60), l'impiego della fondazione a platea non era una prassi comune, essendo diventata di utilizzo diffuso solo dagli anni '90. Nonostante ciò, applicando la diligenza del buon professionista, il progettista dell'epoca avrebbe dovuto prevedere possibili criticità nel sottofondo e adottare soluzioni alternative idonee ad evitarne il cedimento. Una scelta progettuale più prudente avrebbe dovuto prevedere la realizzazione di un sottofondo a soletta armata inghisata alle travi rovesce o ai pali di fondazione, al fine di garantire maggiore stabilità e resistenza del terreno sottostante. Tale accorgimento tecnico avrebbe potuto prevenire il fenomeno di dissesto e contribuire a una distribuzione uniforme dei carichi strutturali, evitando il cedimento progressivo del piano di posa. In conclusione, emerge con chiarezza che la principale responsabilità della problematica riscontrata ricade sul per la gestione inadeguata delle condotte idriche e Controparte_2 fognarie, con un'aggravante derivante dalla pluralità delle criticità riscontrate. Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra esposte è ragionevole una revisione della ripartizione delle responsabilità al 70% per il e al Controparte_2
30% per il Condominio tenendo conto delle carenze progettuali originarie, che, con un approccio più attento del progettista dell'epoca, avrebbero potuto essere mitigate in origine”.
Ebbene, si ritiene che tale conclusione sia assolutamente condivisibile dal punto di vista tecnico, in quanto, sebbene il sottosuolo e le fondamenta siano di pertinenza è anche vero che, nel CP_14 caso di specie, il poggia direttamente sul suolo, motivo per cui quest'ultimo, all'epoca non CP_3 ancora formatosi o in corso di formazione, non avrebbe potuto intervenire seriamente sul progetto o vigilare concretamente sull'operato del progettista e/o su quello del Direttore dei Lavori dell'epoca, dovendosi considerare tale aspetto un vizio di costruzione integrante (con specifico riferimento all'assenza della platea sotto le fondamenta) una ipotesi di caso fortuito. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte chiarito che il fatto del terzo può integrare gli estremi del caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. a condizione che esso consista in una condotta estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2017, n.26533 che invece è arrivata a riconoscerlo trattandosi di un vizio di costruzione di una cabina di un ascensore condominiale).
Lo slittamento della percentuale del 10% posta i capo al pertanto non si giustifica, CP_3 trattandosi di oneri di vigilanza sulla edificazione dei centri urbani che devono essere posti in capo al
Tutte le altre risposte rese alle osservazioni dei CC.TT.PP., viceversa, si rivelano complete ed CP_2 esaustive e alle stesse si rinvia.
Devono ora essere esaminate le poste risarcitorie rivendicate dal ricorrente, dovendo essere valutate separatamente le poste attive richieste a titolo di danno emergente e quelle di lucro cessante.
14 Sotto il profilo del danno emergente, l'importo da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno per il fatto illecito deve essere ricondotto alla minor somma di € 178.670,00, al quale devono aggiungersi €
2.909,50 per le sostituzioni delle serrande (somma comprensiva dell'ultimo intervento di cui alla fattura depositata in data 6.05.2025), queste ultime non specificamente contestate. Viceversa, le spese per l'assistenza stragiudiziale e i costi sostenuti per la procedura di ATP devono essere valutate e liquidate in punto spese legali trattandosi di esborsi causati dalla procedura.
Con riguardo ai canoni di locazione andati perduti o che presumibilmente non verranno incamerati, ovvero al lucro cessante, si ritiene che non vi sia solida prova della riconducibilità della disdetta del contratto di locazione proveniente da alle vicende per cui vi è causa, atteso che nella Parte_4 disdetta del contratto (cfr. doc. 23 prod. attorea) non vi è alcun riferimento alla problematica in questione.
Pur avendo l'attore asserito di aver “tentato di offrire in locazione l'immobile conferendo incarico ad apposita agenzia immobiliare senza ottenere alcuna richiesta di locazione”, lo stesso non ha fornito alcuna prova documentale a riguardo, né ha articolato capitoli di prova testimoniale sul medesimo pregiudizio, il quale appare completamente nebuloso anche in punto quantum debeatur. Parimenti, non può essere riconosciuto il mancato guadagno per i quattro mesi utili per i futuri e prevedibili interventi, in quanto la dichiarazione di intenti all'apparenza riconducibile alla conduttrice (la quale dichiara che non verserà la somma di “circa
€ 8.000,00”, cfr. doc. 25 prod. attorea) non può essere idonea a supplire alla assenza del contratto di locazione sul quale parametrare il canone mensile, a maggior ragione trattandosi di un danno futuro.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che il ricorso ad un criterio equitativo di quantificazione del danno ex art. 1226 c.c. non può intervenire in via suppletiva quando la quantificazione precisa dello stesso sarebbe possibile e la parte che si sia offerta di provarla, avendo la possibilità di farlo con un minimo sforzo di diligenza, non si adoperi a riguardo (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/01/2016, n.127;
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2017, n.4534).
Per questo stesso motivo deve ritenersi non esigibile l'esborso di € 1.200,00 per il magazzino ove verranno presumibilmente depositati gli arredi e le merci, calcolato sulla base dei valori OMI, sia in quanto la somma rappresenta un costo che dovrebbe sostenere il conduttore e che questi potrà esigere nei riguardi degli odierni convenuti, sia perché ad oggi non può essere ritenuta dimostrata, sulla base della sola documentazione presente agli atti di causa, l'effettiva necessità dello stesso, non essendo stata dimostrata la quantità e qualità dei beni che dovrebbero venire depositati e custoditi altrove.
L'importo risarcitorio totale è pertanto di € 181.579,50, da ripartirsi nella misura dell'80% in capo al e del 20% in capo al (e quindi, € 145.263,60 in capo Controparte_2 CP_3 Parte_1 al Comune e 36.315,90 in capo al nei rapporti interni). Trattandosi di debiti di valore e in CP_3 assenza di una prova di un maggior danno, sugli importi così riconosciuti possono decorrere esclusivamente interessi compensativi ad un tasso medio equitativamente determinato dell'1% annuo da
15 calcolarsi dal mese di gennaio del 2000 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Non possono viceversa essere riconosciuti gli interessi di cui al co.4 c.c. in quanto la determinazione degli stessi non può essere automatica ma va provata dal danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III,
05/07/2023, n.19063).
Quanto alla condanna al facere, chiesta dal ricorrente, è pacifico alla luce degli approfondimenti istruttori soprarichiamati che i convenuti debbano essere condannati al compimento degli interventi e delle lavorazioni necessarie a rimuovere le cause dei danni per cui vi è causa, meglio elencate e descritte separatamente nella CTU (pag. 40 – 43). Tuttavia, si ritiene che non sussistano allo stato i presupposti per l'adozione di una condanna accessoria avente ad oggetto la penalità di mora di cui all'art. 614bis c.p.c.
Ed invero, se è pur vero che l'istituto oggi prescinda dalla stretta infungibilità della prestazione, è anche vero che il giudice deve pur sempre valutare la “manifesta iniquità” dello strumento di coercizione in questione, ovvero la sua opportunità alla luce della portata della condanna principale, tenuto conto del comportamento dei convenuti e delle prospettive di adempimento futuro. Nel caso di specie, i precedenti tentativi di risoluzione della problematica posti in essere dai convenuti, unitamente alla esigua finestra temporale intercorsa dalla introduzione della controversia e la complessità delle opere da realizzarsi (che non lasciano prefigurare tempistiche certe di ultimazione), rendono allo stato del tutto inopportuna la penalità di mora richiesta.
Occorre ora procedere alla definizione dei rapporti interni fra i convenuti e le terze chiamate e le eccezioni sollevate da queste ultime.
L'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. sollevata dalla è priva di fondamento CP_4
e sconfessata dalla medesima norma, che al suo terzo comma prevede il termine biennale decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha proposto azione contro quest'ultimo. Nel caso di specie, la lettera raccomandata di costituzione in mora ha preceduto di pochi mesi la chiamata in causa delle due Compagnie nel procedimento per ATP avente numero di R.G.
1889/2022, motivo per cui l'eccezione non può essere accolta.
Per questo stesso motivo, deve essere rigettata l'eccezione afferente alla violazione delle regole sull'onere di avviso di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., in quanto, ai fini delle conseguenze previste da quest'ultima norma, devono essere dedotte e provate da chi le invoca il dolo o la colpa sottese a tale omissione, stati soggettivi che, alla luce del breve lasso temporale intercorrente fra la richiesta risarcitoria e l'azione legale successivamente promossa, si ritiene non sussistano.
Con riguardo alle contestazioni sollevate in merito alla esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, ai sensi dell'art. 1910 c.c., occorre esaminare tale aspetto congiuntamente alla domanda di manleva 16 formulata in via principale dal convenuto nei confronti della in L.C.A., in CP_2 Controparte_10 quanto l'eventuale mancato esame nel merito di tale ultima pretesa impedisce anche l'analisi di siffatta eccezione.
Sul punto, occorre premettere che il dovere per il giudice di sottoporre i rilievi ufficiosi al contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio. Analogamente non è dato ritenere sussistente tale onere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un'attività esclusivamente assertiva, consistente in "mere difese", o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte: Cass. n. 29210/2024; Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 22778/2019; Cass. n.
15037/2018; Cass. n. 10353/2016; Cass. n. 11453/2014).
Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (Cass. n. 41980/2021; Cass. n.
11724/2021; Cass. n. 6218/2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7356/2022). CP_
Tutto ciò premesso, dalla notificazione dell'atto di chiamata in causa si rileva che la – che dovrebbe coprire il danno rivendicato in solido ma comunque in una percentuale nettamente inferiore nei rapporti interni, trattandosi di una copertura assicurativa vigente per il solo periodo di cinque mesi intercorrente fra il 2.08.2003 e il 31.12.2003 (cfr. doc. 5 prod. – attualmente è in liquidazione CP_2 coatta amministrativa.
Sotto il profilo del contraddittorio, la PEC è stata correttamente inoltrata alla procedura. Tuttavia, in virtù del sopravvenuto stato di incapacità processuale – successivo ai fatti che giustificano la pretesa indennitaria ma antecedente alla instaurazione del giudizio di merito, che altrimenti sarebbe stato interrotto – la domanda di manleva deve essere dichiarata improcedibile.
Ed invero, a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità - fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura, ai sensi degli art. 201 e ss. l. fall. - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pure nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all'art. 25 l. n. 990 del 1969. Deriva da quanto precede, pertanto, che “qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, d'improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum" (Cassazione civile sez.
17 III, 20/03/2017, n.7037). Tale improcedibilità preclude l'esame nel merito di qualsiasi contestazione anche nei rapporti interni fra le due terze chiamate.
Deve quindi essere accolta in questa sede la sola domanda di manleva spiegata dal nei CP_2 confronti della nei limiti di franchigia previsti nella polizza;
in questa specifica sede, non CP_4 deve essere liquidata alcuna somma in favore del convenuto per la difesa tecnica di quest'ultimo, non rientrando questa nelle automatiche “spese di soccombenza” in senso stretto per le quali la convenuta principale ha formulato domanda di manleva, ma nelle spese di “resistenza” per le quali occorre una separata domanda ad hoc, da valutarsi di volta in volta a seconda del singolo caso concreto (cfr.
Cassazione civile sez. III, 05/07/2022, n.21220).
Devono ora essere esaminate le eccezioni di polizza sollevate dalla chiamata Controparte_5 in causa dal Condominio, potendosi rinviare per le difese della afferenti al merito a quanto già CP_4 esposto in precedenza con riguardo alle contestazioni sollevate dal convenuto assicurato.
A tal riguardo, al netto dell'improprio richiamo di alcune clausole della sezione “danni da acqua” al fabbricato (diversa dalla sezione sulla responsabilità civile per danni a terzi), si ritiene che l'eccezione relativa alla pregressa conoscenza del sinistro e dell'omessa comunicazione alla Compagnia dello stesso, rilevante ai sensi dell'art. 1892 c.c., debba essere accolta.
Innanzitutto, quanto al profilo temporale, si osserva che la polizza è stata stipulata in data 31.01.2019 per i rischi futuri ed eventualmente coprirebbe solo una percentuale minima della porzione di danni agli immobili imputabili al , equitativamente identificabile nel 10% di € 36.315,90 (ovvero quella CP_3 di € 3.631,59 per il periodo successivo al 31.01.2019). Tuttavia, il grave e progressivo cedimento strutturale (ovvero il sinistro) era ampiamente conosciuto al Condominio in quanto evidenziato dall'Ing. nel 2003 nonché segnalato dall'avv. Gandolfo in data 31.05.2018 e più volte il Condominio si Per_2 era attivato per ovviarvi prima della stipula, tuttavia ponendo rimedio solo ad alcuni danni a valle senza mai esplorare seriamente le cause del dissesto. Tale circostanza non poteva non essere segnalata alla data della stipula.
Sul punto, si condivide l'assunto in base al quale: “in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892, c.c., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare
l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cassazione civile sez. III,
13/07/2010, n.16406). In altri termini, se il sinistro si verifica prima che l'assicuratore abbia appreso della
18 reticenza o dell'inesattezza, l'assicuratore, se convenuto in giudizio dall'assicurato, può sempre eccepire la sussistenza dell'inesattezza o della reticenza, senza necessità di previa impugnazione del contratto con l'azione di annullamento (cfr. Cass. 4 marzo 2003 n. 3165, in Arch. civ., 2003, 719; Cass. 25 marzo 1999
n. 2815, in Assic., 1999, II, 2, 146; Cass. 24 marzo 1997 n. 2576; Cass. 17 agosto 1990 n. 8373; Trib.
Torino 13 luglio 1987, in Giur. merito, 1988, I, 1).
Alla luce di quanto appena esposto, si ritiene sufficiente la formulazione della eccezione così sollevata dalla motivo per cui la relativa domanda di manleva deve essere respinta. CP_5
Con riferimento alle spese di lite, queste devono essere governate secondo il criterio della soccombenza, anche con riguardo alla antecedente fase di ATP, trattandosi, come si è detto, di costi processuali sopportati dall'attore e non di poste risarcitorie. A tal riguardo, si ritiene che i costi fatturati per la difesa stragiudiziale e le prime attività difensive siano coperti dalla fase studio e introduttiva delle distinte fasi di giudizio che si vengono a liquidare di seguito, senza possibilità di indebite duplicazioni.
Pertanto, il e il , in solido tra loro, devono essere Controparte_2 Controparte_3 condannati al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano per questo giudizio di merito, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 (tabella 2, fascia V – tutte le fasi ai valori medi) in € 14.103,00 per compensi professionali ed € 786,00 per esborsi, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e al 15% di rimborso forfettario per spese generali sui soli onorari. Per la pregressa fase di ATP, sulla base dei medesimi parametri di cui al DM 147/2022, tabella 9 (tutte le fasi ai valori medi) in € 3.442,00 per compensi professionali ed € 286,00 per esborsi, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% dei soli onorari. Le spese di CTU, come documentate in atti, devono essere poste a carico dei convenuti in solido fra loro e nella misura di 80% - 20% nei rapporti interni.
Tenuto conto della semplicità e della natura documentale delle difese espletate da nei CP_5 confronti del , quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle Controparte_3 spese di lite nei confronti della prima che qui si liquidano, sulla base del valore della domanda spiegata nei rapporti interni e non accolta e ai valori minimi, in € 1.722,00 per compensi professionali relativi alla fase di ATP ed € 3.809,00 per compensi professionali maturati per il presente giudizio di merito, oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso forfettario pari al 15% delle sole voci di onorario.
Viceversa, essendosi verificata una soccombenza della terza chiamata sulle eccezioni di polizza nei rapporti interni fra e la Compagnia quest'ultima deve essere Controparte_2 CP_4 condannata nei confronti del primo, sulla base dei medesimi parametri, al pagamento di € 1.722,00 per compensi professionali relativi alla fase di ATP ed € 3.809,00 per compensi professionali maturati per il presente giudizio di merito, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso forfettario pari al 15% delle sole voci di onorario.
19 Codesto Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte e reietta ogni contraria domanda o eccezione, così dispone:
P.Q.M.
- ACCOGLIE la domanda complessivamente formulata da e, per l'effetto, Controparte_1
CONDANNA i convenuti e Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 181.579,50 a titolo di risarcimento dei
[...] danni inferti agli immobili di proprietà del ricorrente;
- ACCERTA E DICHIARA che nei rapporti interni fra i due convenuti la responsabilità è da ripartirsi nella misura dell'80% in capo al e del 20% in capo al , ed è quindi pari ad € CP_2 CP_3
145.263,60 in capo al ed € 36.315,90 in capo al Controparte_2 [...]
sugli importi così riconosciuti decorrono interessi compensativi ad un tasso Controparte_3 medio equitativamente determinato dell'1% annuo da calcolarsi dal mese di gennaio del 2000 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- CONDANNA il e IL Controparte_2 Parte_1 ad effettuare, ciascuno secondo le proprie competenze come ripartite nella CTU, tutti gli interventi
[...]
e le lavorazioni necessarie a rimuovere le cause dei danni meglio elencate e descritte nella CTU (pag. 40
– 43);
- CONDANNA i convenuti e Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro ed in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite per entrambe
[...] le fasi del processo, che si liquidano per questo giudizio di merito in € 14.103,00 per compensi professionali ed € 786,00 per esborsi, oltre agli oneri di IVA e CPA se dovuti come per legge e al 15% di rimborso forfettario per spese generali sui soli onorari, e per la pregressa fase di ATP, sulla base dei medesimi parametri di cui al DM 147/2022, tabella 9 (tutte le fasi ai valori medi) in € 3.442,00 per compensi professionali ed € 286,00 per esborsi, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15% dei soli onorari;
- PONE le spese di CTU, come documentate in atti, a carico dei convenuti in solido fra loro e nella medesima misura percentuale di 80% e 20% nei rapporti interni;
- RIGETTA la domanda di manleva spiegata dal nei confronti Parte_1 di , per l'effetto, condanna il Controparte_5 Parte_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata, che si liquidano in € 1.722,00 per
20 compensi professionali relativi alla fase di ATP ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA se dovute come per legge e rimborso forfettario pari al 15% delle sole voci di onorario;
- DICHIARA improcedibile la domanda di manleva spiegata dal Controparte_2 nei confronti della Controparte_15
- CONDANNA la terza chiamata al pagamento Controparte_4 delle spese di lite nei confronti del al pagamento di € 1.722,00 Controparte_2 per compensi professionali relativi alla fase di ATP ed € 3.809,00 per compensi professionali maturati per il presente giudizio di merito, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso forfettario pari al
15% delle sole voci di onorario;
- CONDANNA la terza chiamata a garantire e Controparte_4 manlevare il da tutte le somme di denaro che quest'ultimo sarà Controparte_2 costretto a pagare in virtù della presente sentenza, nei limiti di franchigia previsti nella polizza in atti.
Così è deciso.
Savona, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
21