Art. 13. (Riconoscimento dei periodi di servizio
prestati con iscrizione a Fondi di
previdenza aziendali).
Gli appartenenti alle categorie del personale di volo di cui all' articolo 732 del codice della navigazione che, nel periodo dal 1 gennaio 1947 al 31 luglio 1965, siano stati iscritti a Fondi di previdenza aziendali, possono ottenere il riconoscimento dei servizi prestati nel periodo medesimo alle stesse condizioni stabilite dagli articoli 45 , 46 e 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , purche', in relazione ai periodi da riconoscere, risultino accertati i requisiti per l'iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessata ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 859 .
La domanda per ottenere il riconoscimento previsto dal precedente comma deve essere presentata entro un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di iscrizione al Fondo, se successiva.
Coloro che nei periodi da riconoscere non siano stati iscritti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, debbono versare inoltre le somme corrispondenti all'importo della riserva matematica calcolata secondo le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , con la riduzione, se spettante, prevista dall' articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.
prestati con iscrizione a Fondi di
previdenza aziendali).
Gli appartenenti alle categorie del personale di volo di cui all' articolo 732 del codice della navigazione che, nel periodo dal 1 gennaio 1947 al 31 luglio 1965, siano stati iscritti a Fondi di previdenza aziendali, possono ottenere il riconoscimento dei servizi prestati nel periodo medesimo alle stesse condizioni stabilite dagli articoli 45 , 46 e 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , purche', in relazione ai periodi da riconoscere, risultino accertati i requisiti per l'iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessata ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 859 .
La domanda per ottenere il riconoscimento previsto dal precedente comma deve essere presentata entro un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di iscrizione al Fondo, se successiva.
Coloro che nei periodi da riconoscere non siano stati iscritti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, debbono versare inoltre le somme corrispondenti all'importo della riserva matematica calcolata secondo le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , con la riduzione, se spettante, prevista dall' articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.