Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 05/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 4 giugno
2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 522/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo studio dell'avv. Giovanni Autierio Parte_1
Celidonio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Francesco Rosettini, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente
SENTENZA
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente, alla rifusione, in favore della delle Controparte_1 spese del giudizio che si liquidano in €.3.240,30, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2022, la ricorrente, , dopo aver premesso che: Parte_1
- è inquadrata nella categoria D Collaboratore Professionale Infermiere e presta servizio presso il reparto UTIC – Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Sulmona;
- ciononostante, anche a cagione della carenza di personale, è costretta a svolgere anche delle mansioni proprie del personale ausiliario OSS;
ciò posto, lamentando di aver subito un demansionamento, ha convenuto in giudizio, la
[...] per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare che Controparte_1 nei periodi e presso il Presidio Ospedaliero indicato nella premessa del presente atto, la ricorrente
[...]
di cat.”D”, anche a causa della carenza di personale ausiliario e di supporto O.S.S., in Parte_2 numero insufficiente a garantire le esigenze primarie dei pazienti, è stata indotta ed adibita a svolgere, ordinariamente e stabilmente, mansioni inferiori, estranee alla propria qualifica professionale e tutte proprie della figura di supporto dell'Operatore Socio Sanitario, ascritte all'inferiore categoria “B”.
Dichiarare la responsabilità della convenuta per aver a ciò adibito la lavoratrice, Controparte_2
1
Con memoria difensiva depositata in data 16.03.2023, si è costituita in giudizio la
[...] contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell'avversa Controparte_3 pretesa, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo.
Nel caso di specie, la ricorrente, infermiera professionale, inquadrata al livello D del CCNL di categoria in servizio presso il reparto UTIC – Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Sulmona, assume di aver subito un demansionamento professionale per aver svolto mansioni inferiori a causa della carenza strutturale nei reparti del personale di supporto O.S.S.
Il ricorso è infondato e la domanda va rigetta per le ragioni di seguito precisate.
Deve premettersi in punto di diritto che in materia di mansioni vige nel pubblico impiego, al pari di quanto previsto per il rapporto di lavoro privato, il principio, sancito dall'art. 52 comma1 d.lgs. 165/2001, secondo cui "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento...".
Tuttavia, deve rammentarsi che per aversi demansionamento e dequalificazione professionale non è sufficiente lo svolgimento occasionale e residuale di compiti propri della qualifica inferiore, è invece necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione, poiché solo in tal caso si configura un vero e proprio inadempimento datoriale, potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, di natura sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
Nel caso in esame, dunque, deve accertarsi che la possibilità di svolgere uno o più specifici compiti in aggiunta alle mansioni tipiche che connotano la figura professionale di infermiere non sia stato solo occasionale, come conseguenza di carenza di personale ausiliario, e sia stata altresì prevalente rispetto alle mansioni proprie;
altrimenti si tratterebbe solo di un'attività di supplenza da svolgersi nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio e quindi rientranti nei compiti di compensazione previsti dall'art. 49 del codice deontologico dell'infermiere.
Al fine di accertare l'effettività del demansionamento occorre dapprima confrontare le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori, e poi verificare il contenuto concreto delle mansioni svolte dai ricorrenti e valutare se i compiti prevalenti a loro assegnati integrino la violazione dell'art.52 D.Lgs. 165/2001.
Occorre in primo luogo richiamare la declaratoria contrattuale del livello di appartenenza dell'infermiere professionale (Categoria D del CCNL Comparto Sanità 1998-2001) secondo cui
2 "Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa". Più in generale, in base al D.M. n. 739/1994 che è specificamente richiamato dal
CCNL e che disciplina l'attività infermieristica, l'infermiere professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica ed è colui che pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, oltre che garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (cfr. art. 3 del suddetto D.M.) Più in particolare, l'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.”
Vi sono poi gli operatori socio-sanitari (di seguito OSS), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza Stato- Regioni del 22/02/2001.
L'art. 1, comma secondo, di detto Accordo definisce come tale "l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente". L'art. 5 così classifica le attività dell'operatore socio-sanitario: "a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo". Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le seguenti principali attività di detta figura professionale: "assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale".
In altri termini, l'operatore socio-sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico- domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto.
Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, occorre altresì rilevare che, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, l'attività denunciata deve essere stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
3 La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito come in taluni casi il lavoratore possa essere adibito a mansioni inferiori, precisando che "Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività"
(Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, n.19419).
Venendo quindi ad esaminare il caso concreto, risulta pacifico che nel Reparto Cardio-UTIC del P.O. di Sulmona nel quale prestano servizio tre infermieri e due OSS, i turni di lavoro giornalieri degli infermieri si articolano dalle ore 7;00 alle ore 14; dalle ore 14;00 alle ore 21;00 e dalle ore 21;00 alle ore 7;00.I turni giornalieri degli OSS risultano invece articolati dalle ore 7;00 alle ore 13;00 e dalle ore 13;00 alle ore 19;00.
Dal mese di agosto 2023 il turno pomeridiano degli OSS è stato protratto sino alle ore 21,00.
La prova testimoniale svolta ha confermato che dalle ore 19;00 della sera alle ore 7;00 del mattino seguente, quindi, gli infermieri, ove necessario, sono chiamati a sopperire alla carenza del personale di supporto, svolgendo normalmente tutte quelle mansioni appartenenti alla categoria degli OSS: ritiro dei vassoi, igiene del paziente e sistemazione del paziente nel letto.
In modo altrettanto univoco l'istruttoria orale ha accertato che nel periodo dedotto in giudizio la ricorrente ha comunque integralmente e continuativamente svolto le mansioni che costituiscono il nucleo essenziale della figura professione dell'infermiere professionale, ossia partecipare all'identificazione dei bisogni di salute ed assistenza infermieristica dei degenti e garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche, giusta quanto previsto dalle declaratorie contrattuali.
La ricorrente lamenta piuttosto che - o per l'assenza degli ausiliari in determinati turni, o per l'insufficienza del loro numero negli altri turni – è stata costretta a svolgere, in aggiunta alle mansioni di pertinenza, anche mansioni improprie, e dequalificanti, quali il ritiro dei vassoi all'esito del pasto serale,
l'igiene del paziente, la movimentazione del paziente nel letto.
Dall'istruttoria espletata è effettivamente emerso che, sebbene la sua attività fosse articolata su tre turni h.24 (mattina, pomeriggio e notte), la presenza di personale ausiliario era garantita in reparto nel turno della mattina e nel turno pomeridiano;
nel turno notturno era invece presente soltanto il personale infermieristico.
Quanto alle mansioni, è emerso dalle concordanti dichiarazioni dei testimoni escussi in giudizio che le attività ulteriori che l'odierna ricorrente era chiamata a svolgere - in collaborazione con l'ausiliario e, se non vi era quest'ultimo, da sola - consisteva in taluni compiti di assistenza domestico-alberghiera, quali provvedere alla pulizia e all'igiene dei pazienti degenti o ritirare i vassoi o ancora la preparazione del paziente per la notte.
4 Se è dunque innegabile che la ricorrente abbia svolto anche talune mansioni proprie del personale ausiliario, tuttavia l'adibizione a mansioni inferiori è risultata solo parziale ed in aggiunta all'attività propria dell'infermiere professionale;
ed infatti, nei turni della mattina e del pomeriggio nei quali di regola sono in servizio due OSS, l'esigenza che l'infermiera sia chiamata ad aiutare l'OSS per lo svolgimento delle attività igienico-domestico-alberghiere proprie di quest'ultima figura professionale ricorre in via del tutto eccezionale. (cfr. testimonianza dr. ) Tes_1
In definitiva, tenuto conto del numero di infermieri, della presenza di personale ausiliario, sia pure in numero non sempre e non del tutto adeguato alle esigenze del reparto e considerato che la turnazione comporta un impegno saltuario per ciascun ricorrente nel turno notturno (turno nel quale v'è maggiore scopertura di ausiliari ma, al contempo, un impegno fisiologicamente inferiore in attività di carattere
"alberghiero"), non è verosimile ritenere che la ricorrente svolgesse, in prevalenza, mansioni proprie dei profili inferiori piuttosto che le proprie.
Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato l'assoluta inconferenza delle mansioni accorpate alla loro qualifica rispetto a quelle spettanti, né che tali mansioni, tipiche di profili professionali più bassi, fossero talmente assorbenti da snaturare la sua qualifica.
Si osserva al riguardo che anche lo svolgimento di mansioni di carattere genericamente assistenziale sono collaterali a quelle più prettamente infermieristiche demandate ai ricorrenti. Ad esempio, la somministrazione del vitto o il controllo dell'igiene personale del paziente sono attività che possono rientrare, seppure non ne costituiscano certo il nucleo fondante, nelle mansioni proprie del profilo di appartenenza dell'infermiere, nella misura in cui l'infermiere partecipa all'individuazione dei bisogni di salute del paziente e cura e gestisce l'intervento assistenziale infermieristico;
in altri termini, trattasi di attività prettamente materiali che possono tuttavia rilevare quale strumento di conoscenza diretta dei bisogni assistenziali ed infermieristici del paziente. Dunque, sotto tale aspetto non è configurabile una privazione del diritto ad esprimere la propria competenza professionale.
Ne deriva che le mansioni accessorie svolte dalla ricorrente, oltre a non potersi ritenere costanti e prevalenti, non siano neppure completamente estranee alla sua professionalità (arg. ex Cass.
n.19419/2020; Cass. n. 17774/2006).
In definitiva, alla luce della giurisprudenza prima citata, considerato che non è stato accertato lo svolgimento in via prevalente di mansioni inferiori, e rilevato che in ogni caso le mansioni cui è stata adibita di fatto la ricorrente (cura dell'igiene personale dei pazienti) non sono del tutto estranee alla sua professionalità- trattandosi di una collaborazione con gli OSS e di compiti che implicano un contatto diretto con il paziente e che consentono di verificare le condizioni generali di salute dello stesso, al fine di valutare la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e la necessità di un ulteriore intervento infermieristico, il paventato demansionamento non appare configurabile in concreto.
Sul punto, deve poi richiamarsi il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
"Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere (o
5 meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod. civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività" (Cass. n. 19419/2020 cit.).
Deve in ultimo rilevarsi che sono risultate del tutto prive di riscontro le deduzioni relative al danno all'immagine professionale e alla dignità personale.
In punto di conseguenze derivanti dall'illegittimo demansionamento e dunque di danni risarcibili, va rilevato che spetta al lavoratore l'onere di provare il tipo e l'entità del pregiudizio subito, nonché il nesso eziologico tra il demansionamento ed il danno (cfr. Cass. Sez. lav. 26 gennaio 2015 n. 1327). I potenziali danni conseguenti al demansionamento di un lavoratore soggiacciono infatti alle ordinarie regole processuali dell'allegazione prima e della prova degli stessi.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato e provato il danno che nella sua prospettazione è conseguito al demansionamento.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 4 giugno 2024
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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