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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1784/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- IN ZZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1784/2023, promossa
DA
, residente in [...]
17, rappresentato e difeso, come da procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'Avv.
IC SE del Foro di Firenze (c.f. ), domiciliato presso lo stu- C.F._1
dio del medesimo difensore in Firenze, Via Lamarmora n. 38 (PEC:
[...]
. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.f. ), società con socio unico, con sede legale CP_1 P.IVA_1
in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del l.r. p.t., rappresentata e dife- sa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. C.F._2
) ed EA AT (C.F. , con studio in La Spezia (SP) alla
[...] C.F._3
1 Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, va- lida anche per l'appello, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -
La Spezia (SP).
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.2099/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 07/07/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: «affinché la Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG. 13846/2021 n. 2099/23 emessa il 07.07.2023 e notificata il 21.07.2023, per tutti i motivi dedotti in narrativa re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia annullare e/o revocare e/o ri- formare la sentenza impugnata e, per l'effetto: -revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, n. 4236/21 emesso dal Tribunale di Firenze il 12 ottobre 2021 R.g. n. 10827/2021;
-dichiarare la carenza di legittimazione attiva di;
-in ogni caso, dichiarare la CP_1
prescrizione del credito azionato da parte della ricorrente nel decreto ingiuntivo opposto n.
4236/21 emesso dal Tribunale di Firenze il 12 ottobre 2021 e quindi rigettare la domanda promossa da nei confronti dell'attore opponente;
-in ipotesi, salvo gra- Controparte_1
vame, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e/o delle clausole ivi contenute e quindi dichiarare che il sig. è debitore del solo capitale. -in ogni Parte_1
caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, e con condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. da determinarsi equitati- vamente in una somma non minore ad € 2.500,00, per aver agito in mala fede abusando dello strumento processuale».
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere l'appello proposto dal Sig Parte_1
e per l'effetto confermare la Sentenza nr 2099/2023 emessa dal Tribunale di Fi-
[...]
renze (dott.ssa Torcini) il 06.07.2023 R.G. 13846/2021. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
2 Il giudizio di primo grado
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. 4236/21, emesso Parte_1
dal Tribunale di Firenze in data 12 ottobre 2021, col quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente quale cessionaria del credito di Controparte_1 [...]
(cui era pervenuto a seguito incorporazione della società Controparte_2 CP_3
), la somma di € 9.255,75, oltre interessi e spese di lite, dovuta, quanto ad € 4.624,84, a
[...]
titolo di capitale insoluto e, quanto ad euro 4.630,91, a titolo di interessi moratori, credito rinvenente titolo nel contratto di finanziamento al consumo concluso in data 3.3.2011 tra il
. Parte_2 CP_3
A fondamento dell'opposizione eccepiva, fra l'altro, la prescrizione decennale del credito e contestava di avere mai stipulato il contratto de quo disconoscendo la conformità della copia in atti all'originale.
Alla prima udienza di trattazione l'opponente deduceva, inoltre, che la stessa ricor- rente, in pendenza del giudizio d'opposizione, aveva introdotto altro ricorso monitorio, di- nanzi al Giudice di Pace di Firenze, relativo allo stesso rapporto, in cui il credito era stato però quantificato nella minor somma di euro 3.200,00.
Con la prima memoria ex art.183, co.6 cpc, l'opponente eccepiva il difetto di legit- timazione attiva dell'ingiungente.
2. Si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passi- CP_1
va quanto alle questioni che potessero incidere sul titolo contrattuale e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Senza attività istruttoria, il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2099/2023, pubblicata il 07/07/2023, ha respinto l'opposizione e ha condannato l'opponente al paga- mento delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
a) In punto di legittimazione di a recuperare il credito, che essa era piena, CP_1 in quanto secondo “la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità oggetto della cessione di credito è ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credi- to stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito. Tuttavia, non ricadono sul cessionario gli aspetti inerenti alla assenza del contratto poiché afferenti
3 alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito (Cass. n.
21843/2019)”;
b) quanto all'eccezione di prescrizione decennale, che “va qui evidenziato che nei rapporti di finanziamento il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata, mentre nei rapporti di durata quale un conto corrente la prescrizione de- corre dalla cessazione del rapporto. Nel caso in esame risulta dai documenti che il rimbor- so del finanziamento era previsto in 60 rate mensili, con la prima rata da corrispondere entro il 21 maggio 2011 e l'ultima entro il 21 aprile 2016. E' da quest'ultima data pertanto che deve essere fatta decorrere la prescrizione. Con la conseguenza che l'eccezione deve essere respinta”;
c) quanto all'eccezione di disconoscimento dei documenti, che “Sul punto la giuri- sprudenza della Cassazione ha precisato come il disconoscimento di documenti prodotti in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una di- chiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo ine- quivoco gli estremi della negazione della genuinità del documento, senza che possano con- siderarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 7775/2014; n. 16557/2019; n. 311/2020). Nel caso de quo il disconoscimento effettuato risulta essere generico, poiché non contiene l'espressa contestazione di specifici profili o contenuti. La documentazione prodotta da parte opposta
è pertanto pienamente utilizzabile”;
d) quanto alla contestazione in merito all'erogazione della somma finanziata, che
“risulta dagli atti (doc. 5 e 6 del fascicolo monitorio) che l'opponente ha versato alcune ra- te del finanziamento, un comportamento che collide con l'affermazione di non aver ricevu- to alcun finanziamento. Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 11147 del 9/05/2018, ha ritenuto provata l'erogazione del finanziamento sulla base della circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento. Anche questa eccezione di parte opponente deve essere respinta”;
e) quanto all'eccezione di nullità delle clausole contrattuali onerose e vessatorie, che essa, “con particolare riferimento agli interessi moratori, appare generica, limitandosi al
4 riferimento all'art. 1341 c.c. senza ulteriormente precisare. Come correttamente deduce parte opposta l'interesse moratorio costituisce un mezzo posto a difesa del contraente cor- relato al colposo ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, sicché la fun- zione dello stesso non può, in nessun caso, essere considerata come un equipollente di uno strumento vessatorio, a detrimento della posizione del Cliente-consumatore. Tanto è vero che la disciplina legale e codicistica è abbastanza rigida nel prevedere che l'obbligazione di mora presuppone, sia il ritardo di pagamento imputabile al debitore, sia la costituzione in mora del medesimo: se il debitore è inadempiente al pagamento di un debito pecuniario, liquido ed eseguibile, il creditore ha diritto di pretendere il pagamento, sulla somma dovu- ta, di questi interessi, previa messa in mora del debitore…..Infatti, la ratio dell'interesse moratorio è esclusivamente quella di recuperare nel periodo in cui il creditore non ha ri- cevuto l'adempimento, la somma relativa alla svalutazione monetaria per il ritardo ed alla mancata disponibilità materiale della somma a lui dovuta. Dunque, gli interessi moratori hanno una funzione di tutela del creditore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. Inoltre la giurisprudenza ha precisato che “La clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella lega- le, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in que- sta ipotesi l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui parti- colarmente sfavorevole” (Cass. n. 9646/2006; n. 16124/2009). Inoltre secondo Cass. n.
22984/2015, “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica appro- vazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenu- to, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del con- tratto”. E inoltre “l'obbligo della specifica approvazione per iscritto è limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola”.
5 Anche il riferimento all'asserita violazione del divieto di anatocismo appare generica e priva di qualsiasi ulteriore argomentazione e deduzione”.
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la senten- Parte_1
za gravata errata e ingiusta e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
a) Con il primo motivo egli denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo.
Evidenzia che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla questione sollevata all'udienza di trattazione, quando aveva dedotto che la ricorrente aveva proposto altro ricorso ingiuntivo per il medesimo titolo, ma per un importo minore, dinanzi al GdP di
Firenze: tale condotta, per un verso, rilevava quale ammissione che il credito era di importo inferiore a quello richiesto in via monitoria dinanzi al tribunale e, per altro verso, dava luo- go ad un abuso degli strumenti processuali.
b) Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione attiva di in assenza di documenti comprovanti la notifica della CP_1
cessione al debitore ceduto e l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, in difetto della quale la cessione non è valida ed efficace;
inoltre, il contratto di cessione non era stato
Contr prodotto e non vi era la prova della fusione di n CP_3
c) Con il terzo motivo critica la sentenza di primo grado nel capo decisorio che ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale, osservando che nessun atto interruttivo era stato prodotto e che il dies a quo andava fatto decorrere o dalla stessa conclusione del con- tratto di finanziamento o dal momento (maggio 2011) in cui la controparte avrebbe potuto avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
d) Con il quarto motivo è censurata la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto generico il disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento all'originale. Inoltre, l'appellante evidenzia che aveva eccepito e contestato di non aver sottoscritto quei contratti, questione sulla quale il giudice nulla ha invece argo- mentato.
e) Il quinto motivo aggredisce il capo della decisione relativo alla ritenuta prova dell'erogazione del credito. Secondo l'appellante il tribunale ha violato l'art.2697 c.c., fon-
6 dando la decisione su una dichiarazione unilaterale della banca, peraltro in presenza di con- testazioni relative alla stessa conclusione del contratto.
f) Con il sesto motivo l'appellante impugna il capo della decisione relativo agli inte- ressi sotto un duplice profilo: da un lato, ribadisce che il contratto non era stato mai sotto- scritto e pertanto non erano state accettate le condizioni contrattuali;
dall'altro lato, il tribu- nale non aveva valutato che il debito per interessi, data la loro rilevanza, si poteva giustifi- care soltanto con un'illegittima capitalizzazione degli stessi.
Si è costituita in giudizio l'appellata, che ha contestato le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 26-11-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo d'appello possono essere esaminati congiun- tamente.
3.1. Nel proporre il ricorso monitorio l'attuale appellata ha depositato la copia del contratto di finanziamento, completo del documento di sintesi, concluso tra l'attuale appel- lante e . CP_3
La copia è composta complessivamente di nove pagine che, diversamente da quanto allegato hinc et inde dall'appellante, sono tutte perfettamente e chiaramente leggibili;
inol- tre, il contratto risulta sottoscritto dall'appellante (v. pag.2 e 3; nonché documento di sintesi e copia comunicazione di accettazione).
A solo titolo esemplificativo, si riportano di seguito mediante screenshot (fig.1) le sottoscrizioni apposte a pag.2 del contratto (a pag.1 sono contenuti i dati identificati del contratto, del cliente, le condizioni del prestito).
Analogamente risultano sottoscritte le condizioni generali di contratto.
Fig.1 (screenshot pag.2 del contratto).
7 8 Nel proporre opposizione, dopo aver eccepito la prescrizione, l'attuale appellante deduceva “di non avere mai contratto quel finanziamento e, in particolare, a quelle condi- zioni che vi sono indicate e [di non aver] mai accettato quel tasso di interesse moratorio pari superiore al 15%”.
E così poi continuava: “Il calcolo degli interessi eseguito dalla controparte €
4.630,91 a fronte di un presunto capitale insoluto di € 4.624,84 è frutto di una indebita e il- legittima capitalizzazione degli interessi che ingenera un fenomeno anatocistico mai pattui- to fra il consumatore e il finanziatore in violazione quindi del disposto di cui all'art. 1283
c.c. Peraltro, è pacifico che l'eventuale clausola che determina un tasso di interesse mora- torio deve essere esplicitamente accettata e pattuita ex art. 1341, comma secondo, c.c. In- fatti, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che il contraente non abbia mai aderito alle condizioni contrattuali ivi indicate che non sono mai state accettate. Infat- ti, non vi è neppure la sottoscrizione del relativo documento col quale il cliente avrebbe ac- cettato quelle condizioni contrattuali. In ogni caso, tale pattuizione e tale prassi dell'istituto di credito, tutt'altro che corretta e lecita, determina la nullità del rapporto contrattuale dedotto, o quantomeno della pattuizione, per cui, com'è pacificamente ricono- sciuto in giurisprudenza, non sarebbe dovuto alcun interesse da parte del debitore, ma eventualmente il solo rimborso del capitale. Tuttavia, nel nostro caso, come detto non ri- sulta - si ripete - la contrazione di alcun finanziamento né la prova dell'avvenuta erogazio- ne del medesimo da parte della ricorrente o della società che originariamente avrebbe sti- pulato il rapporto”.
Per poi concludere: “Pertanto, anche per gli altri documenti prodotti solo in copia il sig. si riserva di operare disconoscimento o di promuovere querela di falso Parte_1
non appena verranno prodotti in originale, contestandone fino ad ora la loro rilevanza la loro esistenza”.
Si tratta, all'evidenza, di una congerie di deduzioni del tutto contrastanti logicamen- te tra di loro: l'opponente assume di non aver concluso il contratto ma poi aggiunge di non averlo concluso a quelle condizioni (interessi moratori), salvo ancora evidenziare che la clausola sugli interessi moratori non gli è opponibile perché non sottoscritta ex art.1341 c.c.
Difformemente dal vero assume che nella copia prodotta non vi sarebbe alcuna sottoscri-
9 zione, poi assume che la somma non sarebbe stata erogata. Infine, “si riserva di operare di- sconoscimento o di promuovere querela di falso non appena verranno prodotti in origina- le”.
Simile modo di dedurre, oltre che illogico e contraddittorio, non concreta un valido disconoscimento della conformità della copia del contratto prodotto all'originale, sicché sul punto merita integrale conferma la sentenza di primo grado, che si è conformata al consoli- dato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e cir- costanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (cfr., fra le più recenti, Cass. civ.134/2025; 24029-24; 8718-23).
Non avendo l'opponente contestato in maniera specifica la conformità della copia all'originale, evidenziando gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale, ed avendo fatto ricorso a insufficienti clausole di stile e a generiche asserzioni, il disconosci- mento non è efficace e la copia prodotta ha piena efficacia probatoria nei di lui confronti
(cfr., fra le altre, Cass. 18950/24).
Inoltre, simile modo di dedurre non concreta nemmeno il disconoscimento della sot- toscrizione del contratto che l'opponente avrebbe dovuto proporre, a pena d'inammis- sibilità, con lo stesso atto d'opposizione a decreto ingiuntivo, giusta la previsione dell'art. 214 cpc: l'opponente si è infatti riservato di disconoscere la propria sottoscrizione nel mo- mento in cui fosse stato prodotto in giudizio l'originale.
Il disconoscimento doveva essere invece proposto sin dall'atto di citazione in oppo- sizione ed eventualmente reiterato in caso di produzione dell'originale in giudizio (cfr., fra le altre, la recente Cass. civ. 18950/24, secondo cui “L'art. 2719 c.c. - che esige un espres- so disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche -
è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo ori- ginale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione,
10 ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'o- riginale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta suc- cessiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non di- chiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle”).
Da ciò consegue che dalla documentazione prodotta in copia dall'ingiungente - rela- tiva alla stessa conclusione del contratto, nonché all'andamento del rapporto (estratto conto e lista movimenti) - può trarsi piena prova della conclusione del contratto di finanziamento alle condizioni documentate in atti. In particolare, il prestito fu concluso in data 3.3.2011 per l'importo di euro 8.000,00, da restituire in 60 rate mensili dell'importo di euro 179,94 ciascuna, con TAN del 9,95% e TAEG del 12,66%, e tasso di interesse moratorio del
15,96% (queste le principali condizioni economiche).
Ne risulta che sono complessivamente infondati il quarto, il quinto e il sesto motivo d'appello.
Infatti, la documentazione in atti prova la conclusione del contratto alle condizioni in esso indicate, e sopra riportate, e l'avvenuta erogazione del credito (dimostrata anche dalla restituzione parziale del capitale prestato nonché dalla comunicazione del 22.3.2011, sottoscritta dallo stesso appellante in punto di accoglimento della richiesta di finanziamen- to).
Inoltre, l'assunto relativo ad un'asserita capitalizzazione degli interessi (articolato nel contesto del sesto motivo d'appello) è del tutto generico, non essendo chiaro a che cosa l'opponente/appellante si riferisca.
Se con tale espressione l'appellante alludesse alla nota tematica della capitalizza- zione nei piani di rimborso dei mutui con ammortamento alla francese, sul punto sarebbe sufficiente rinviare al recente arresto delle S.U. della Corte di Cassazione, che hanno esclu- so il fenomeno (Cass. S.U. 15130/2024).
Peraltro, già il giudice di primo grado aveva rilevato la genericità dell'asserto (v. pag.4 della sentenza) e il passaggio decisionale non è gravato da censura specifica ex art. 342 cpc.
11 Non può ancora considerarsi specifico il sesto motivo d'appello nella parte in cui l'appellante reitera la tesi che la clausola sugli interessi moratori andrebbe approvata ex art.1341 c.c., tesi che è stata confutata dal giudice di primo grado con adeguata motivazione
(v. pag.4 della sentenza), non fatta oggetto di censure specifiche.
4. Anche il primo motivo d'appello è infondato.
Vero è che il giudice di primo grado non ha trattato la questione sollevata dall'opponente all'udienza di trattazione, relativa alla proposizione, dinanzi al GdP di Fi- renze, di altro ricorso ingiuntivo per il medesimo titolo ma per un importo minore - circo- stanza che, secondo l'opponente, per un verso, rileva quale ammissione che il credito è di importo inferiore a quello richiesto in via monitoria dinanzi al tribunale e, per altro verso, dà luogo ad un abuso degli strumenti processuali -, ma è altrettanto vero che questi assunti sono privi di fondamento in fatto e in diritto.
In fatto, come risulta dal diverso ricorso per ingiunzione, proposto dinanzi al Giudi- ce di Pace di Firenze, l'azione di pagamento è relativa a rapporto diverso da quello di cau- sa, identificato da altro numero.
Di seguito, lo screenshot del ricorso monitorio de quo:
Trattasi all'evidenza di rapporto diverso da quello oggetto di questa causa, nella quale rileva il contratto di finanziamento identificato dal n. pratica 3972991.
Come chiarito dall'appellata, sin dalla memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc, depositata in primo grado, il rapporto azionato con il ricorso monitorio proposto dinanzi al GdP di Fi-
12 renze è relativo a carta di credito revolving e fu concluso in occasione della stipula del con- tratto di prestito personale oggetto del presente procedimento.
I due rapporti sono tuttavia distinti e fondano pretese differenti.
In questo senso è anche infondato in diritto il riferimento al tema dell'abuso degli strumenti processuali. Al di là delle più recenti prese di posizioni delle S.U. della Cassazio- ne sul tema specifico dell'abusivo frazionamento del credito, certo è che si tratta di crediti nascenti da distinti rapporti: uno di prestito personale e l'altro di credito rotativo in forma di carta revolving.
5. Il secondo motivo d'appello è, a sua volta, infondato.
Va osservato, anzitutto, che soltanto con l'atto d'appello, e quindi tardivamente,
l'opponente ha contestato che sia stata fusa per incorporazione in CP_3 [...]
. Nel giudizio di primo grado niente aveva dedotto sul punto, uni- Controparte_2
camente muovendo contestazioni in ordine alla prova della cessione del credito da
[...]
a Controparte_2 CP_1
La contestazione in esame è pertanto tardiva.
Per il resto, il motivo d'appello, nella parte con cui si assume che, in difetto di noti- ficazione al debitore ceduto e di iscrizione della stessa nel registro delle imprese, la cessio- ne in blocco sarebbe inefficace, è privo di fondamento giuridico.
L'art.4 della L.130/1999, circa le modalità ed efficacia della cessione dei crediti alle società di cartolarizzazione, rimanda all'art.58, co.2, 3, 4 del TUB, le quali non richiedono affatto, per l'efficacia della cessione, la notificazione individuale e l'iscrizione nel registro delle imprese.
In ordine alla prima questione è sufficiente osservare che la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. tiene luogo della notifica al debitore e che, quanto all'iscrizione nel registro delle imprese, essa risulta dalla visura in atti prodotta sin dalla fa- se monitoria.
Quanto poi all'assunto che non basterebbe, per provare la cessione in blocco, la pubblicazione nella G.U. della comunicazione di avvenuta cessione, è sufficiente osservare che questo assunto, nei termini in cui è formulato, non può essere condiviso.
13 Come già osservato in precedenti decisioni di questa corte, nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giuridico e come tale può essere oggetto di trasferi- mento, sia a titolo oneroso (ad esempio, vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e testamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge. Tuttavia, le parti pos- sono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né
l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe po- tuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1, prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione
(art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle speci- fiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del Capo I, Titolo III del
Testo Unico NCrio, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la NC d'LI emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'a- zienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano pre- vedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
14 NC d'LI (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale, le istruzioni prevedono obblighi di segnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vigilanza l'esercizio dei suoi poteri.
Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999 (vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle ban- che, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favo- re degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 TUB. Anche in relazione a tali ope- razioni la NC d'LI ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la NC d'LI possa stabilire forme in- tegrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4, precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice ci- vile. Tali disposizioni si applicano anche alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge 130/1999 sulla c.d. cartolarizzazione dei crediti (v., art.4 della stessa legge).
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58 TUB, qui irrilevanti, si può dire che questo articolo prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264
(recte, disciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di una cessione in blocco), che viene attuata, tuttavia, in un quadro normativo che prevede l'intervento di vigilanza (di rilievo pubblicistico) della NC d'LI, che si dipana nei termini sopra riferiti e che consente di ritenere che la pubblicazione di un avviso di ces- sione in G.U., ad opera della banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presu- mere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fatta sal- va la possibilità di errori materiali dell'annuncio che devono essere denunciati dalla parte interessata.
Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini diversi da quelli dell'avviso.
15 Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro della cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, rimanendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere della prova spetta al cre- ditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzio- ne dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiara- zione proveniente dallo stesso cedente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esempio, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraver- so qualsiasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del possesso dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore ces- sionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rap- porti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n.
31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio
2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526; Cass.
23 aprile 2025, n.14270).
Nel caso di specie l'avviso consente di individuare i crediti oggetto di cessione in blocco. Inoltre, sin dalla fase monitoria la ricorrente ha prodotto (quali doc.8 e 9) copia
Contr dell'intesa raggiunta con (il cui contenuto, quanto all'oggetto della cessione, corri- sponde a quello pubblicato in G.U., compresa la circostanza che si tratta di crediti pervenuti Contr a da per effetto di fusione per incorporazione), assieme con la lista (per CP_3
estratto) dei crediti ceduti, tra cui quello per cui è causa. La stessa appellata ha poi prodotto i documenti giustificativi del credito che le erano stati consegnati dalla cedente.
16 In presenza di questi elementi è evidente la palese infondatezza del motivo in esa- me.
6. Infine, anche il terzo motivo d'appello, con cui viene criticata la sentenza di pri- mo grado nel capo decisorio che ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale, è infon- dato.
Ancora una volta privo di pregio giuridico è l'assunto di parte appellante secondo cui il termine di prescrizione, in caso di contratto di mutuo prevedente il rimborso rateale, dovrebbe decorrere dallo stesso giorno di conclusione del contratto o, al più tardi, da quan- do il mutuante avrebbe potuto avvalersi della decadenza dal beneficio del termine (maggio
2011).
In caso di contratto di mutuo il termine di prescrizione decorre, per giurisprudenza pacifica e consolidata, tanto da poter essere omessa ogni citazione, dalla scadenza dell'obbligazione di restituzione che, in presenza di piano di rimborso rateale, coincide con l'ultima rata del piano di ammortamento.
Una diversa decorrenza può essere individuata in caso di risoluzione del contratto, la quale rende attuale (al momento della risoluzione del contratto in forza di clausola risolu- tiva espressa) l'obbligazione restitutoria, oppure in caso di decadenza dal beneficio del ter- mine.
In quest'ultimo caso non assume, tuttavia, rilievo il momento in cui il creditore avrebbe potuto avvalersi della facoltà prevista dall'art.1186 c.c., ma quello in cui il credito- re si sia avvalso di tale facoltà, trattandosi, giustappunto, di un potere che può essere eserci- tato o meno dal creditore.
Nel caso di specie, come risulta dall'estratto conto prodotto sin dalla fase monitoria, il creditore si è avvalso della clausola sulla decadenza dal beneficio del termine a maggio
2015, sicché la prescrizione decennale non era ancora maturata nell'anno 2021 quando è stata proposta l'azione monitoria.
7. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con questi parametri: DM 55/14 e ss. mod., causa di valore compresa tra euro
17 5.201,00 ed euro 26.000,00, parametri medi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3 non effet- tivamente tenutasi.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado, che li- quida in complessivi euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 28-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN ZZ
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- IN ZZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1784/2023, promossa
DA
, residente in [...]
17, rappresentato e difeso, come da procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'Avv.
IC SE del Foro di Firenze (c.f. ), domiciliato presso lo stu- C.F._1
dio del medesimo difensore in Firenze, Via Lamarmora n. 38 (PEC:
[...]
. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.f. ), società con socio unico, con sede legale CP_1 P.IVA_1
in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del l.r. p.t., rappresentata e dife- sa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. C.F._2
) ed EA AT (C.F. , con studio in La Spezia (SP) alla
[...] C.F._3
1 Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, va- lida anche per l'appello, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -
La Spezia (SP).
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.2099/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 07/07/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: «affinché la Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento RG. 13846/2021 n. 2099/23 emessa il 07.07.2023 e notificata il 21.07.2023, per tutti i motivi dedotti in narrativa re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia annullare e/o revocare e/o ri- formare la sentenza impugnata e, per l'effetto: -revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, n. 4236/21 emesso dal Tribunale di Firenze il 12 ottobre 2021 R.g. n. 10827/2021;
-dichiarare la carenza di legittimazione attiva di;
-in ogni caso, dichiarare la CP_1
prescrizione del credito azionato da parte della ricorrente nel decreto ingiuntivo opposto n.
4236/21 emesso dal Tribunale di Firenze il 12 ottobre 2021 e quindi rigettare la domanda promossa da nei confronti dell'attore opponente;
-in ipotesi, salvo gra- Controparte_1
vame, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e/o delle clausole ivi contenute e quindi dichiarare che il sig. è debitore del solo capitale. -in ogni Parte_1
caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, e con condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. da determinarsi equitati- vamente in una somma non minore ad € 2.500,00, per aver agito in mala fede abusando dello strumento processuale».
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere l'appello proposto dal Sig Parte_1
e per l'effetto confermare la Sentenza nr 2099/2023 emessa dal Tribunale di Fi-
[...]
renze (dott.ssa Torcini) il 06.07.2023 R.G. 13846/2021. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
2 Il giudizio di primo grado
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. 4236/21, emesso Parte_1
dal Tribunale di Firenze in data 12 ottobre 2021, col quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente quale cessionaria del credito di Controparte_1 [...]
(cui era pervenuto a seguito incorporazione della società Controparte_2 CP_3
), la somma di € 9.255,75, oltre interessi e spese di lite, dovuta, quanto ad € 4.624,84, a
[...]
titolo di capitale insoluto e, quanto ad euro 4.630,91, a titolo di interessi moratori, credito rinvenente titolo nel contratto di finanziamento al consumo concluso in data 3.3.2011 tra il
. Parte_2 CP_3
A fondamento dell'opposizione eccepiva, fra l'altro, la prescrizione decennale del credito e contestava di avere mai stipulato il contratto de quo disconoscendo la conformità della copia in atti all'originale.
Alla prima udienza di trattazione l'opponente deduceva, inoltre, che la stessa ricor- rente, in pendenza del giudizio d'opposizione, aveva introdotto altro ricorso monitorio, di- nanzi al Giudice di Pace di Firenze, relativo allo stesso rapporto, in cui il credito era stato però quantificato nella minor somma di euro 3.200,00.
Con la prima memoria ex art.183, co.6 cpc, l'opponente eccepiva il difetto di legit- timazione attiva dell'ingiungente.
2. Si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passi- CP_1
va quanto alle questioni che potessero incidere sul titolo contrattuale e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Senza attività istruttoria, il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2099/2023, pubblicata il 07/07/2023, ha respinto l'opposizione e ha condannato l'opponente al paga- mento delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
a) In punto di legittimazione di a recuperare il credito, che essa era piena, CP_1 in quanto secondo “la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità oggetto della cessione di credito è ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credi- to stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito. Tuttavia, non ricadono sul cessionario gli aspetti inerenti alla assenza del contratto poiché afferenti
3 alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito (Cass. n.
21843/2019)”;
b) quanto all'eccezione di prescrizione decennale, che “va qui evidenziato che nei rapporti di finanziamento il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata, mentre nei rapporti di durata quale un conto corrente la prescrizione de- corre dalla cessazione del rapporto. Nel caso in esame risulta dai documenti che il rimbor- so del finanziamento era previsto in 60 rate mensili, con la prima rata da corrispondere entro il 21 maggio 2011 e l'ultima entro il 21 aprile 2016. E' da quest'ultima data pertanto che deve essere fatta decorrere la prescrizione. Con la conseguenza che l'eccezione deve essere respinta”;
c) quanto all'eccezione di disconoscimento dei documenti, che “Sul punto la giuri- sprudenza della Cassazione ha precisato come il disconoscimento di documenti prodotti in giudizio, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, vada assolto mediante una di- chiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo ine- quivoco gli estremi della negazione della genuinità del documento, senza che possano con- siderarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 7775/2014; n. 16557/2019; n. 311/2020). Nel caso de quo il disconoscimento effettuato risulta essere generico, poiché non contiene l'espressa contestazione di specifici profili o contenuti. La documentazione prodotta da parte opposta
è pertanto pienamente utilizzabile”;
d) quanto alla contestazione in merito all'erogazione della somma finanziata, che
“risulta dagli atti (doc. 5 e 6 del fascicolo monitorio) che l'opponente ha versato alcune ra- te del finanziamento, un comportamento che collide con l'affermazione di non aver ricevu- to alcun finanziamento. Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 11147 del 9/05/2018, ha ritenuto provata l'erogazione del finanziamento sulla base della circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate del piano di ammortamento. Anche questa eccezione di parte opponente deve essere respinta”;
e) quanto all'eccezione di nullità delle clausole contrattuali onerose e vessatorie, che essa, “con particolare riferimento agli interessi moratori, appare generica, limitandosi al
4 riferimento all'art. 1341 c.c. senza ulteriormente precisare. Come correttamente deduce parte opposta l'interesse moratorio costituisce un mezzo posto a difesa del contraente cor- relato al colposo ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, sicché la fun- zione dello stesso non può, in nessun caso, essere considerata come un equipollente di uno strumento vessatorio, a detrimento della posizione del Cliente-consumatore. Tanto è vero che la disciplina legale e codicistica è abbastanza rigida nel prevedere che l'obbligazione di mora presuppone, sia il ritardo di pagamento imputabile al debitore, sia la costituzione in mora del medesimo: se il debitore è inadempiente al pagamento di un debito pecuniario, liquido ed eseguibile, il creditore ha diritto di pretendere il pagamento, sulla somma dovu- ta, di questi interessi, previa messa in mora del debitore…..Infatti, la ratio dell'interesse moratorio è esclusivamente quella di recuperare nel periodo in cui il creditore non ha ri- cevuto l'adempimento, la somma relativa alla svalutazione monetaria per il ritardo ed alla mancata disponibilità materiale della somma a lui dovuta. Dunque, gli interessi moratori hanno una funzione di tutela del creditore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. Inoltre la giurisprudenza ha precisato che “La clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella lega- le, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in que- sta ipotesi l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui parti- colarmente sfavorevole” (Cass. n. 9646/2006; n. 16124/2009). Inoltre secondo Cass. n.
22984/2015, “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica appro- vazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenu- to, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del con- tratto”. E inoltre “l'obbligo della specifica approvazione per iscritto è limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola”.
5 Anche il riferimento all'asserita violazione del divieto di anatocismo appare generica e priva di qualsiasi ulteriore argomentazione e deduzione”.
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la senten- Parte_1
za gravata errata e ingiusta e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
a) Con il primo motivo egli denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo.
Evidenzia che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla questione sollevata all'udienza di trattazione, quando aveva dedotto che la ricorrente aveva proposto altro ricorso ingiuntivo per il medesimo titolo, ma per un importo minore, dinanzi al GdP di
Firenze: tale condotta, per un verso, rilevava quale ammissione che il credito era di importo inferiore a quello richiesto in via monitoria dinanzi al tribunale e, per altro verso, dava luo- go ad un abuso degli strumenti processuali.
b) Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione attiva di in assenza di documenti comprovanti la notifica della CP_1
cessione al debitore ceduto e l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, in difetto della quale la cessione non è valida ed efficace;
inoltre, il contratto di cessione non era stato
Contr prodotto e non vi era la prova della fusione di n CP_3
c) Con il terzo motivo critica la sentenza di primo grado nel capo decisorio che ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale, osservando che nessun atto interruttivo era stato prodotto e che il dies a quo andava fatto decorrere o dalla stessa conclusione del con- tratto di finanziamento o dal momento (maggio 2011) in cui la controparte avrebbe potuto avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
d) Con il quarto motivo è censurata la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto generico il disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento all'originale. Inoltre, l'appellante evidenzia che aveva eccepito e contestato di non aver sottoscritto quei contratti, questione sulla quale il giudice nulla ha invece argo- mentato.
e) Il quinto motivo aggredisce il capo della decisione relativo alla ritenuta prova dell'erogazione del credito. Secondo l'appellante il tribunale ha violato l'art.2697 c.c., fon-
6 dando la decisione su una dichiarazione unilaterale della banca, peraltro in presenza di con- testazioni relative alla stessa conclusione del contratto.
f) Con il sesto motivo l'appellante impugna il capo della decisione relativo agli inte- ressi sotto un duplice profilo: da un lato, ribadisce che il contratto non era stato mai sotto- scritto e pertanto non erano state accettate le condizioni contrattuali;
dall'altro lato, il tribu- nale non aveva valutato che il debito per interessi, data la loro rilevanza, si poteva giustifi- care soltanto con un'illegittima capitalizzazione degli stessi.
Si è costituita in giudizio l'appellata, che ha contestato le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 26-11-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo d'appello possono essere esaminati congiun- tamente.
3.1. Nel proporre il ricorso monitorio l'attuale appellata ha depositato la copia del contratto di finanziamento, completo del documento di sintesi, concluso tra l'attuale appel- lante e . CP_3
La copia è composta complessivamente di nove pagine che, diversamente da quanto allegato hinc et inde dall'appellante, sono tutte perfettamente e chiaramente leggibili;
inol- tre, il contratto risulta sottoscritto dall'appellante (v. pag.2 e 3; nonché documento di sintesi e copia comunicazione di accettazione).
A solo titolo esemplificativo, si riportano di seguito mediante screenshot (fig.1) le sottoscrizioni apposte a pag.2 del contratto (a pag.1 sono contenuti i dati identificati del contratto, del cliente, le condizioni del prestito).
Analogamente risultano sottoscritte le condizioni generali di contratto.
Fig.1 (screenshot pag.2 del contratto).
7 8 Nel proporre opposizione, dopo aver eccepito la prescrizione, l'attuale appellante deduceva “di non avere mai contratto quel finanziamento e, in particolare, a quelle condi- zioni che vi sono indicate e [di non aver] mai accettato quel tasso di interesse moratorio pari superiore al 15%”.
E così poi continuava: “Il calcolo degli interessi eseguito dalla controparte €
4.630,91 a fronte di un presunto capitale insoluto di € 4.624,84 è frutto di una indebita e il- legittima capitalizzazione degli interessi che ingenera un fenomeno anatocistico mai pattui- to fra il consumatore e il finanziatore in violazione quindi del disposto di cui all'art. 1283
c.c. Peraltro, è pacifico che l'eventuale clausola che determina un tasso di interesse mora- torio deve essere esplicitamente accettata e pattuita ex art. 1341, comma secondo, c.c. In- fatti, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che il contraente non abbia mai aderito alle condizioni contrattuali ivi indicate che non sono mai state accettate. Infat- ti, non vi è neppure la sottoscrizione del relativo documento col quale il cliente avrebbe ac- cettato quelle condizioni contrattuali. In ogni caso, tale pattuizione e tale prassi dell'istituto di credito, tutt'altro che corretta e lecita, determina la nullità del rapporto contrattuale dedotto, o quantomeno della pattuizione, per cui, com'è pacificamente ricono- sciuto in giurisprudenza, non sarebbe dovuto alcun interesse da parte del debitore, ma eventualmente il solo rimborso del capitale. Tuttavia, nel nostro caso, come detto non ri- sulta - si ripete - la contrazione di alcun finanziamento né la prova dell'avvenuta erogazio- ne del medesimo da parte della ricorrente o della società che originariamente avrebbe sti- pulato il rapporto”.
Per poi concludere: “Pertanto, anche per gli altri documenti prodotti solo in copia il sig. si riserva di operare disconoscimento o di promuovere querela di falso Parte_1
non appena verranno prodotti in originale, contestandone fino ad ora la loro rilevanza la loro esistenza”.
Si tratta, all'evidenza, di una congerie di deduzioni del tutto contrastanti logicamen- te tra di loro: l'opponente assume di non aver concluso il contratto ma poi aggiunge di non averlo concluso a quelle condizioni (interessi moratori), salvo ancora evidenziare che la clausola sugli interessi moratori non gli è opponibile perché non sottoscritta ex art.1341 c.c.
Difformemente dal vero assume che nella copia prodotta non vi sarebbe alcuna sottoscri-
9 zione, poi assume che la somma non sarebbe stata erogata. Infine, “si riserva di operare di- sconoscimento o di promuovere querela di falso non appena verranno prodotti in origina- le”.
Simile modo di dedurre, oltre che illogico e contraddittorio, non concreta un valido disconoscimento della conformità della copia del contratto prodotto all'originale, sicché sul punto merita integrale conferma la sentenza di primo grado, che si è conformata al consoli- dato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e cir- costanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (cfr., fra le più recenti, Cass. civ.134/2025; 24029-24; 8718-23).
Non avendo l'opponente contestato in maniera specifica la conformità della copia all'originale, evidenziando gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale, ed avendo fatto ricorso a insufficienti clausole di stile e a generiche asserzioni, il disconosci- mento non è efficace e la copia prodotta ha piena efficacia probatoria nei di lui confronti
(cfr., fra le altre, Cass. 18950/24).
Inoltre, simile modo di dedurre non concreta nemmeno il disconoscimento della sot- toscrizione del contratto che l'opponente avrebbe dovuto proporre, a pena d'inammis- sibilità, con lo stesso atto d'opposizione a decreto ingiuntivo, giusta la previsione dell'art. 214 cpc: l'opponente si è infatti riservato di disconoscere la propria sottoscrizione nel mo- mento in cui fosse stato prodotto in giudizio l'originale.
Il disconoscimento doveva essere invece proposto sin dall'atto di citazione in oppo- sizione ed eventualmente reiterato in caso di produzione dell'originale in giudizio (cfr., fra le altre, la recente Cass. civ. 18950/24, secondo cui “L'art. 2719 c.c. - che esige un espres- so disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche -
è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo ori- ginale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione,
10 ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'o- riginale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta suc- cessiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non di- chiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle”).
Da ciò consegue che dalla documentazione prodotta in copia dall'ingiungente - rela- tiva alla stessa conclusione del contratto, nonché all'andamento del rapporto (estratto conto e lista movimenti) - può trarsi piena prova della conclusione del contratto di finanziamento alle condizioni documentate in atti. In particolare, il prestito fu concluso in data 3.3.2011 per l'importo di euro 8.000,00, da restituire in 60 rate mensili dell'importo di euro 179,94 ciascuna, con TAN del 9,95% e TAEG del 12,66%, e tasso di interesse moratorio del
15,96% (queste le principali condizioni economiche).
Ne risulta che sono complessivamente infondati il quarto, il quinto e il sesto motivo d'appello.
Infatti, la documentazione in atti prova la conclusione del contratto alle condizioni in esso indicate, e sopra riportate, e l'avvenuta erogazione del credito (dimostrata anche dalla restituzione parziale del capitale prestato nonché dalla comunicazione del 22.3.2011, sottoscritta dallo stesso appellante in punto di accoglimento della richiesta di finanziamen- to).
Inoltre, l'assunto relativo ad un'asserita capitalizzazione degli interessi (articolato nel contesto del sesto motivo d'appello) è del tutto generico, non essendo chiaro a che cosa l'opponente/appellante si riferisca.
Se con tale espressione l'appellante alludesse alla nota tematica della capitalizza- zione nei piani di rimborso dei mutui con ammortamento alla francese, sul punto sarebbe sufficiente rinviare al recente arresto delle S.U. della Corte di Cassazione, che hanno esclu- so il fenomeno (Cass. S.U. 15130/2024).
Peraltro, già il giudice di primo grado aveva rilevato la genericità dell'asserto (v. pag.4 della sentenza) e il passaggio decisionale non è gravato da censura specifica ex art. 342 cpc.
11 Non può ancora considerarsi specifico il sesto motivo d'appello nella parte in cui l'appellante reitera la tesi che la clausola sugli interessi moratori andrebbe approvata ex art.1341 c.c., tesi che è stata confutata dal giudice di primo grado con adeguata motivazione
(v. pag.4 della sentenza), non fatta oggetto di censure specifiche.
4. Anche il primo motivo d'appello è infondato.
Vero è che il giudice di primo grado non ha trattato la questione sollevata dall'opponente all'udienza di trattazione, relativa alla proposizione, dinanzi al GdP di Fi- renze, di altro ricorso ingiuntivo per il medesimo titolo ma per un importo minore - circo- stanza che, secondo l'opponente, per un verso, rileva quale ammissione che il credito è di importo inferiore a quello richiesto in via monitoria dinanzi al tribunale e, per altro verso, dà luogo ad un abuso degli strumenti processuali -, ma è altrettanto vero che questi assunti sono privi di fondamento in fatto e in diritto.
In fatto, come risulta dal diverso ricorso per ingiunzione, proposto dinanzi al Giudi- ce di Pace di Firenze, l'azione di pagamento è relativa a rapporto diverso da quello di cau- sa, identificato da altro numero.
Di seguito, lo screenshot del ricorso monitorio de quo:
Trattasi all'evidenza di rapporto diverso da quello oggetto di questa causa, nella quale rileva il contratto di finanziamento identificato dal n. pratica 3972991.
Come chiarito dall'appellata, sin dalla memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc, depositata in primo grado, il rapporto azionato con il ricorso monitorio proposto dinanzi al GdP di Fi-
12 renze è relativo a carta di credito revolving e fu concluso in occasione della stipula del con- tratto di prestito personale oggetto del presente procedimento.
I due rapporti sono tuttavia distinti e fondano pretese differenti.
In questo senso è anche infondato in diritto il riferimento al tema dell'abuso degli strumenti processuali. Al di là delle più recenti prese di posizioni delle S.U. della Cassazio- ne sul tema specifico dell'abusivo frazionamento del credito, certo è che si tratta di crediti nascenti da distinti rapporti: uno di prestito personale e l'altro di credito rotativo in forma di carta revolving.
5. Il secondo motivo d'appello è, a sua volta, infondato.
Va osservato, anzitutto, che soltanto con l'atto d'appello, e quindi tardivamente,
l'opponente ha contestato che sia stata fusa per incorporazione in CP_3 [...]
. Nel giudizio di primo grado niente aveva dedotto sul punto, uni- Controparte_2
camente muovendo contestazioni in ordine alla prova della cessione del credito da
[...]
a Controparte_2 CP_1
La contestazione in esame è pertanto tardiva.
Per il resto, il motivo d'appello, nella parte con cui si assume che, in difetto di noti- ficazione al debitore ceduto e di iscrizione della stessa nel registro delle imprese, la cessio- ne in blocco sarebbe inefficace, è privo di fondamento giuridico.
L'art.4 della L.130/1999, circa le modalità ed efficacia della cessione dei crediti alle società di cartolarizzazione, rimanda all'art.58, co.2, 3, 4 del TUB, le quali non richiedono affatto, per l'efficacia della cessione, la notificazione individuale e l'iscrizione nel registro delle imprese.
In ordine alla prima questione è sufficiente osservare che la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. tiene luogo della notifica al debitore e che, quanto all'iscrizione nel registro delle imprese, essa risulta dalla visura in atti prodotta sin dalla fa- se monitoria.
Quanto poi all'assunto che non basterebbe, per provare la cessione in blocco, la pubblicazione nella G.U. della comunicazione di avvenuta cessione, è sufficiente osservare che questo assunto, nei termini in cui è formulato, non può essere condiviso.
13 Come già osservato in precedenti decisioni di questa corte, nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giuridico e come tale può essere oggetto di trasferi- mento, sia a titolo oneroso (ad esempio, vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e testamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge. Tuttavia, le parti pos- sono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né
l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe po- tuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1, prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione
(art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle speci- fiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del Capo I, Titolo III del
Testo Unico NCrio, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la NC d'LI emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'a- zienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano pre- vedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
14 NC d'LI (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale, le istruzioni prevedono obblighi di segnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vigilanza l'esercizio dei suoi poteri.
Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999 (vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle ban- che, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favo- re degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 TUB. Anche in relazione a tali ope- razioni la NC d'LI ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la NC d'LI possa stabilire forme in- tegrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4, precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice ci- vile. Tali disposizioni si applicano anche alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge 130/1999 sulla c.d. cartolarizzazione dei crediti (v., art.4 della stessa legge).
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58 TUB, qui irrilevanti, si può dire che questo articolo prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264
(recte, disciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di una cessione in blocco), che viene attuata, tuttavia, in un quadro normativo che prevede l'intervento di vigilanza (di rilievo pubblicistico) della NC d'LI, che si dipana nei termini sopra riferiti e che consente di ritenere che la pubblicazione di un avviso di ces- sione in G.U., ad opera della banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presu- mere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fatta sal- va la possibilità di errori materiali dell'annuncio che devono essere denunciati dalla parte interessata.
Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini diversi da quelli dell'avviso.
15 Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro della cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, rimanendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere della prova spetta al cre- ditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzio- ne dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiara- zione proveniente dallo stesso cedente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esempio, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraver- so qualsiasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del possesso dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore ces- sionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rap- porti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n.
31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio
2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526; Cass.
23 aprile 2025, n.14270).
Nel caso di specie l'avviso consente di individuare i crediti oggetto di cessione in blocco. Inoltre, sin dalla fase monitoria la ricorrente ha prodotto (quali doc.8 e 9) copia
Contr dell'intesa raggiunta con (il cui contenuto, quanto all'oggetto della cessione, corri- sponde a quello pubblicato in G.U., compresa la circostanza che si tratta di crediti pervenuti Contr a da per effetto di fusione per incorporazione), assieme con la lista (per CP_3
estratto) dei crediti ceduti, tra cui quello per cui è causa. La stessa appellata ha poi prodotto i documenti giustificativi del credito che le erano stati consegnati dalla cedente.
16 In presenza di questi elementi è evidente la palese infondatezza del motivo in esa- me.
6. Infine, anche il terzo motivo d'appello, con cui viene criticata la sentenza di pri- mo grado nel capo decisorio che ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale, è infon- dato.
Ancora una volta privo di pregio giuridico è l'assunto di parte appellante secondo cui il termine di prescrizione, in caso di contratto di mutuo prevedente il rimborso rateale, dovrebbe decorrere dallo stesso giorno di conclusione del contratto o, al più tardi, da quan- do il mutuante avrebbe potuto avvalersi della decadenza dal beneficio del termine (maggio
2011).
In caso di contratto di mutuo il termine di prescrizione decorre, per giurisprudenza pacifica e consolidata, tanto da poter essere omessa ogni citazione, dalla scadenza dell'obbligazione di restituzione che, in presenza di piano di rimborso rateale, coincide con l'ultima rata del piano di ammortamento.
Una diversa decorrenza può essere individuata in caso di risoluzione del contratto, la quale rende attuale (al momento della risoluzione del contratto in forza di clausola risolu- tiva espressa) l'obbligazione restitutoria, oppure in caso di decadenza dal beneficio del ter- mine.
In quest'ultimo caso non assume, tuttavia, rilievo il momento in cui il creditore avrebbe potuto avvalersi della facoltà prevista dall'art.1186 c.c., ma quello in cui il credito- re si sia avvalso di tale facoltà, trattandosi, giustappunto, di un potere che può essere eserci- tato o meno dal creditore.
Nel caso di specie, come risulta dall'estratto conto prodotto sin dalla fase monitoria, il creditore si è avvalso della clausola sulla decadenza dal beneficio del termine a maggio
2015, sicché la prescrizione decennale non era ancora maturata nell'anno 2021 quando è stata proposta l'azione monitoria.
7. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Le ulteriori spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con questi parametri: DM 55/14 e ss. mod., causa di valore compresa tra euro
17 5.201,00 ed euro 26.000,00, parametri medi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3 non effet- tivamente tenutasi.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado, che li- quida in complessivi euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 28-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN ZZ
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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