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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Lavoro
N.R.G. 2521/2023
Il Giudice PI TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to DI Parte_1
FR ND
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Avv.ti CARLISI VIVIANA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.10.2023 premesso di Parte_1
avere prestato attività di lavoro come marittimo, con diverse qualifiche e diversi datori di lavoro, e che provvedimento del 16/04/2004, l' gli CP_1
aveva liquidato l'assegno pensionistico considerando fino al 31.12.1992,
1027 settimane valide ai fini pensionistici e dopo quella data e fino al
30/04/2004, per ulteriori 590 settimane, esponeva che: dalle evidenze relative all'estratto matricola del Ministero dei trasporti si evinceva che nel periodo che va dal 1.02.1964 al 30.09.1978, periodo che non rientrava nella rilevazione meccanizzata dei contributi di cui all'allegato 5, egli aveva effettuato complessivamente 517 settimane, che aggiunte a quelle calcolate dall' nel periodo di registrazione CP_1
meccanizzata, portano il periodo che va dal 1964 al 31/12/1992 ad un numero complessivo di settimane pari a 1185 a cui si devono aggiungere:
9 settimane relative a periodi di inabilità al lavoro per infortunio o malattia ma che danno diritto alle prestazioni pensionistiche;
le maggiorazioni contributive previste dall'art. 24 della L. 26 luglio 1984,
n. 413 (cd prolungamenti) in favore dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, corrispondenti ai giorni di sabato, domenica ed a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate sempre durante l'imbarco stesso;
il servizio militare prestato. tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto alla ricostituzione e riliquidazione esatta della pensione nella misura prevista dalla legge in relazione alla sua posizione e alla sua anzianità contributivo- assicurativa e conseguentemente condannare l' a pagare in suo favore CP_1
le relative differenze della pensione, previa l'esatta ricostituzione e riliquidazione della prestazione medesima, con decorrenza, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
L' resisteva obiettando la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di causa veniva disposta una CTU contabile all'esito della quale la causa veniva decisa.
La domanda è in parte fondata.
Il nominato CTU ha in sintesi rilevato che:
Pag. 2 di 6 -l' con un nuovo provvedimento del 25/05/2017 ha autonomamente CP_1
ricalcolato la pensione del ricorrente con riconoscimento degli arretrati a credito per Euro 1.682,63 tenendo conto dei contributi versati anche prima del 1978 per un totale complessivo di n. 1623 contributi settimanali (1033 al 31/12/1992 – e non 1027 come opina l'istante - e 590 successivi fino al
30/04/2004), di cui n. 129 contributi da prolungamento, come richiesti dal ricorrente, che dunque sono già stati conteggiati;
-che, quanto al servizio militare, occorre che l'interessato presentari una richiesta specifica all' producendo i seguenti documenti: CP_1
Foglio matricolare (rilasciato dal distretto militare o archivio storico competente), o autocertificazione con indicazione:
1) della data di inizio e fine del servizio militare;
2) del luogo in cui è stato svolto;
3) della indicazione della caserma;
4) altre informazioni utili per verificare il servizio effettivamente prestato.
A seguito dell'eventuale riconoscimento e accredito da parte dell' dei CP_1
contributi figurativi relativi al servizio militare, il ricorrente potrà presentare apposita domanda amministrativa intesa alla ricostituzione della pensione, al fine di aggiornare il trattamento pensionistico in base ai nuovi contributi accreditati. Rispetto a tali due coerenti rilievi del CTU l'istante nulla ha obiettato in sede di osservazioni alla CTU;
-giusta la circolare n. 221 del 08/09/1987, paragrafo 3.4.2, il CP_1
riconoscimento dei periodi di contribuzione deriva dall'estratto di matricola mercantile rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del lavoratore
Pag. 3 di 6 marittimo e allegato alla relativa domanda di pensione, sul quale vengono riportati in dettaglio i periodi di navigazione svolti dal lavoratore marittimo, e altre notizie concernenti la posizione del lavoratore.
A pena di disconoscimento dei contributi pensionistici, l'estratto in questione deve contenere obbligatoriamente tutte le indicazioni relative ai periodi di navigazione, unitamente ai dati identificativi dell'unità navale a bordo della quale il lavoratore ha prestato servizio.
In particolare specie, devono essere indicati:
- tipologia della nave;
- denominazione della nave;
- tonnellate di stazza lorda;
- potenza dell'apparato motore;
- carte di bordo per le navi maggiori;
- carte di bordo per le navi minori;
- servizio della nave;
- qualifica rivestita a bordo;
- movimenti di imbarco e sbarco definiti in giorni, mesi e anno;
- durata della navigazione espressa in mesi e giorni;
- infine vengono indicati i periodi di malattia, infortunio assistiti e indennizzati dalle Casse Marittime, e i periodi di gravidanza e puerperio.
Tanto premesso, il C.T.U. ha proceduto a un confronto tra i periodi di lavoro/imbarco indicati nell'estratto di matricola rilasciato dalla
Capitaneria di Porto di Empedocle e il prospetto contributivo utilizzato
Pag. 4 di 6 dall' ai fini della liquidazione della pensione ritenendo che “da tale CP_1
confronto è emerso che alcuni periodi contributivi non sono stati riconosciuti dall' al ricorrente, in quanto nell'estratto di matricola CP_1
risultano mancanti alcuni elementi identificativi dell'imbarcazione, indispensabili ai fini del riconoscimento dei suddetti contributi”.
Vi è però che, come osservato dal CTP di parte attrice, in realtà, dall'estratto matricola della Capitaneria di Porto Empedocle – tra l'altro non contestato dall' - risultano, in relazione al periodo lavorativo CP_1
1.2.1964 – 14.6.1964 trascorso a bordo della PE Cervi come
“mozzo” (periodo totalmente disconosciuto dall' posto che il relativo CP_1
estratto contributivo prodotto dall'Istituto sub all. 5 prende erroneamente le mosse solo dal 16.6.1964) tutte le specifiche indicazioni qual sopra richieste;
per cui tale periodo dev'essere riconosciuto come da dispositivo.
In sede di CTP inoltre il (v. osservazioni del 7.10.2025) reclama Pt_1
anche l'accredito di “tutti i periodi contributivi fino al 1978” afferenti il servizio prestato presso la PE NI G., senza tuttavia sintomaticamente evidenziare in modo chiaro e specifico, questa volta, quali sarebbero (tra i numerosi periodi di imbarco presso tale imbarcazione) quelli non computati correttamente dall' anche all'esito CP_1
del suddetto ricalcolo del 2017 (v. sopra); per cui tale ulteriore pretesa risulta affetta da una insanabile genericità allegativa che renderebbe un ulteriore supplemento peritale, inammissibilmente “esplorativo”.
La domanda va dunque solo in parte accolta come da dispositivo.
Le spese atteso l'esito della lite, possono essere compensate per metà ponendo la residua metà a carico dell' . CP_1
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara il diritto dell'istante alla ricostituzione e riliquidazione della pensione PM di cui è titolare il con decorrenza 1.5.2004, all'uopo computando i periodi Pt_1
di imbarco risultanti dall'estratto matricola della Capitaneria di Porto
Empedocle in atti, in relazione al periodo lavorativo 1.2.1964 – 14.6.1964 trascorso a bordo della PE Cervi;
-conseguentemente condanna l' a pagare in suo favore le relative CP_1
differenze della pensione, oltre interessi come per legge;
- condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, di metà delle CP_1
spese del giudizio che, liquida per l'intero in Euro 3.500,00 oltre accessori, come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
- pone interamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
16/12/2025 Il Giudice
PI TR
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
N.R.G. 2521/2023
Il Giudice PI TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to DI Parte_1
FR ND
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Avv.ti CARLISI VIVIANA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.10.2023 premesso di Parte_1
avere prestato attività di lavoro come marittimo, con diverse qualifiche e diversi datori di lavoro, e che provvedimento del 16/04/2004, l' gli CP_1
aveva liquidato l'assegno pensionistico considerando fino al 31.12.1992,
1027 settimane valide ai fini pensionistici e dopo quella data e fino al
30/04/2004, per ulteriori 590 settimane, esponeva che: dalle evidenze relative all'estratto matricola del Ministero dei trasporti si evinceva che nel periodo che va dal 1.02.1964 al 30.09.1978, periodo che non rientrava nella rilevazione meccanizzata dei contributi di cui all'allegato 5, egli aveva effettuato complessivamente 517 settimane, che aggiunte a quelle calcolate dall' nel periodo di registrazione CP_1
meccanizzata, portano il periodo che va dal 1964 al 31/12/1992 ad un numero complessivo di settimane pari a 1185 a cui si devono aggiungere:
9 settimane relative a periodi di inabilità al lavoro per infortunio o malattia ma che danno diritto alle prestazioni pensionistiche;
le maggiorazioni contributive previste dall'art. 24 della L. 26 luglio 1984,
n. 413 (cd prolungamenti) in favore dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, corrispondenti ai giorni di sabato, domenica ed a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate sempre durante l'imbarco stesso;
il servizio militare prestato. tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto alla ricostituzione e riliquidazione esatta della pensione nella misura prevista dalla legge in relazione alla sua posizione e alla sua anzianità contributivo- assicurativa e conseguentemente condannare l' a pagare in suo favore CP_1
le relative differenze della pensione, previa l'esatta ricostituzione e riliquidazione della prestazione medesima, con decorrenza, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
L' resisteva obiettando la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di causa veniva disposta una CTU contabile all'esito della quale la causa veniva decisa.
La domanda è in parte fondata.
Il nominato CTU ha in sintesi rilevato che:
Pag. 2 di 6 -l' con un nuovo provvedimento del 25/05/2017 ha autonomamente CP_1
ricalcolato la pensione del ricorrente con riconoscimento degli arretrati a credito per Euro 1.682,63 tenendo conto dei contributi versati anche prima del 1978 per un totale complessivo di n. 1623 contributi settimanali (1033 al 31/12/1992 – e non 1027 come opina l'istante - e 590 successivi fino al
30/04/2004), di cui n. 129 contributi da prolungamento, come richiesti dal ricorrente, che dunque sono già stati conteggiati;
-che, quanto al servizio militare, occorre che l'interessato presentari una richiesta specifica all' producendo i seguenti documenti: CP_1
Foglio matricolare (rilasciato dal distretto militare o archivio storico competente), o autocertificazione con indicazione:
1) della data di inizio e fine del servizio militare;
2) del luogo in cui è stato svolto;
3) della indicazione della caserma;
4) altre informazioni utili per verificare il servizio effettivamente prestato.
A seguito dell'eventuale riconoscimento e accredito da parte dell' dei CP_1
contributi figurativi relativi al servizio militare, il ricorrente potrà presentare apposita domanda amministrativa intesa alla ricostituzione della pensione, al fine di aggiornare il trattamento pensionistico in base ai nuovi contributi accreditati. Rispetto a tali due coerenti rilievi del CTU l'istante nulla ha obiettato in sede di osservazioni alla CTU;
-giusta la circolare n. 221 del 08/09/1987, paragrafo 3.4.2, il CP_1
riconoscimento dei periodi di contribuzione deriva dall'estratto di matricola mercantile rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del lavoratore
Pag. 3 di 6 marittimo e allegato alla relativa domanda di pensione, sul quale vengono riportati in dettaglio i periodi di navigazione svolti dal lavoratore marittimo, e altre notizie concernenti la posizione del lavoratore.
A pena di disconoscimento dei contributi pensionistici, l'estratto in questione deve contenere obbligatoriamente tutte le indicazioni relative ai periodi di navigazione, unitamente ai dati identificativi dell'unità navale a bordo della quale il lavoratore ha prestato servizio.
In particolare specie, devono essere indicati:
- tipologia della nave;
- denominazione della nave;
- tonnellate di stazza lorda;
- potenza dell'apparato motore;
- carte di bordo per le navi maggiori;
- carte di bordo per le navi minori;
- servizio della nave;
- qualifica rivestita a bordo;
- movimenti di imbarco e sbarco definiti in giorni, mesi e anno;
- durata della navigazione espressa in mesi e giorni;
- infine vengono indicati i periodi di malattia, infortunio assistiti e indennizzati dalle Casse Marittime, e i periodi di gravidanza e puerperio.
Tanto premesso, il C.T.U. ha proceduto a un confronto tra i periodi di lavoro/imbarco indicati nell'estratto di matricola rilasciato dalla
Capitaneria di Porto di Empedocle e il prospetto contributivo utilizzato
Pag. 4 di 6 dall' ai fini della liquidazione della pensione ritenendo che “da tale CP_1
confronto è emerso che alcuni periodi contributivi non sono stati riconosciuti dall' al ricorrente, in quanto nell'estratto di matricola CP_1
risultano mancanti alcuni elementi identificativi dell'imbarcazione, indispensabili ai fini del riconoscimento dei suddetti contributi”.
Vi è però che, come osservato dal CTP di parte attrice, in realtà, dall'estratto matricola della Capitaneria di Porto Empedocle – tra l'altro non contestato dall' - risultano, in relazione al periodo lavorativo CP_1
1.2.1964 – 14.6.1964 trascorso a bordo della PE Cervi come
“mozzo” (periodo totalmente disconosciuto dall' posto che il relativo CP_1
estratto contributivo prodotto dall'Istituto sub all. 5 prende erroneamente le mosse solo dal 16.6.1964) tutte le specifiche indicazioni qual sopra richieste;
per cui tale periodo dev'essere riconosciuto come da dispositivo.
In sede di CTP inoltre il (v. osservazioni del 7.10.2025) reclama Pt_1
anche l'accredito di “tutti i periodi contributivi fino al 1978” afferenti il servizio prestato presso la PE NI G., senza tuttavia sintomaticamente evidenziare in modo chiaro e specifico, questa volta, quali sarebbero (tra i numerosi periodi di imbarco presso tale imbarcazione) quelli non computati correttamente dall' anche all'esito CP_1
del suddetto ricalcolo del 2017 (v. sopra); per cui tale ulteriore pretesa risulta affetta da una insanabile genericità allegativa che renderebbe un ulteriore supplemento peritale, inammissibilmente “esplorativo”.
La domanda va dunque solo in parte accolta come da dispositivo.
Le spese atteso l'esito della lite, possono essere compensate per metà ponendo la residua metà a carico dell' . CP_1
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara il diritto dell'istante alla ricostituzione e riliquidazione della pensione PM di cui è titolare il con decorrenza 1.5.2004, all'uopo computando i periodi Pt_1
di imbarco risultanti dall'estratto matricola della Capitaneria di Porto
Empedocle in atti, in relazione al periodo lavorativo 1.2.1964 – 14.6.1964 trascorso a bordo della PE Cervi;
-conseguentemente condanna l' a pagare in suo favore le relative CP_1
differenze della pensione, oltre interessi come per legge;
- condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, di metà delle CP_1
spese del giudizio che, liquida per l'intero in Euro 3.500,00 oltre accessori, come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
- pone interamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
16/12/2025 Il Giudice
PI TR
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