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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Gian Andrea Morbelli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 2409/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. IODICE DOMENICO, elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Torino, via Palmieri n. 36 parte opponente contro
Controparte_1
, con l'avv. ANNALISA QUAGGIO del foro di
[...]
Padova, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Albignasego (PD), via Giorgione n. 9 parte opposta
Controparte_2
parte opposta – cont.
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Conclusioni: come indicate a verbale dell' 11/03/2025
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
I
Con atto notificato il 22 novembre 2023 l (d'ora innanzi, Controparte_1
per brevità, , premesso che era debitrice nei suoi confronti per l'ammontare CP_3 Controparte_2 complessivo di €. 5.532,94 e che la stessa intratten
(d'ora innanzi, per brevità, ), sottoponeva a pignoramento tutte le somme dovute e
[...] Pt_1
debende dal terzo pignorato al debitore esecutato, sino a concorrenza del credito come sopra indicato,
CP_ e, contestualmente, citava la a comparire dinanzi al tribunale di ed invitava a CP_2 Pt_1
rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc.
Il 23 novembre successivo ON comunicava ad che “ risulta CP_3 Controparte_2
intestataria del certificato fisico nominativo n. 4000216, rappresentativo di numero 1998,284 quote del fondo comune di investimento denominato “ON AM Cedola Certa 2025 Alpha”, aventi un controvalore….pari ad € 9565,79”, specificando, immediatamente dopo, che “Fermo quanto sopra, si rappresenta che i certificati fisici sono titoli di credito mentre oggetto del pignoramento di cui all'art.
543 c.p.c. sono solo crediti/somme di denaro. Inoltre, tale certificato NON è depositato presso la Part scrivente pertanto, il pignoramento NON può comunque spiegare alcuna efficacia, stante le previsioni di cui all'art.1997 Cod. Civ.”
All'udienza del 4 aprile 2024 il difensore di parte creditrice chiedeva l'assegnazione delle somme pignorate nei termini di legge di cui alla dichiarazione positiva del terzo Parte_1
ed il GE, con separata ordinanza in pari data, assegna
[...]
sino a concorrenza del credito indicato in atto di pignoramento, maggiorato degli interessi di mora e delle spese, le quote di fondo di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti di
e di cui alla predetta comunicazione, dal momento della presentazione del Controparte_2
relativo certificato dal soggetto che ne ha il possesso”.
Avverso tale provvedimento, notificato il 15 maggio 2024, proponeva opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato il 28 maggio successivo nel quale chiedeva, previa Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, di revocarla e, in conseguenza, di accertare e dichiarare che la dichiarazione resa da il 23 novembre 2023 era una dichiarazione Pt_1
negativa.
Costituita per resistere all'opposizione e nella contumacia di , all'udienza del 3 CP_3 Controparte_2 settembre successivo il GE, ritenuto che dall'esame, necessariamente sommario in questa fase del
2 processo - allo stato di una prima delibazione ed impregiudicata ogni valutazione nel merito - delle ragioni dell'opposizione promossa dal terzo pignorato, non sussistono gravi motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione opposta, rigettava l'istanza di sospensione ed assegnava alle parti termine di tre mesi da tale data per instaurare il giudizio sul merito dell'opposizione.
Introduceva il giudizio di merito con ricorso ex art. 281-decies, depositato il 29 Pt_1
novembre 2024.
Si costituiva per resistere all'opposizione. CP_3
non si costituiva neppure nella presente fase di merito e veniva dichiarata contumace. Controparte_2
All'udienza dell'11 marzo 2025, al termine della discussione, questo giudice tratteneva la causa a sentenza, riservando il deposito della stessa entro trenta giorni.
II
Con la dichiarazione ex art. 547 cpc ON ha affermato:
- che la era intestataria di un certificato fisico nominativo, rappresentativo di n. 1.998,284 quote CP_2
di un fondo comune di investimento;
- che il certificato fisico costituiva un titolo di credito, mentre oggetto del pignoramento di cui all'art. 543 sono solo crediti o somme di denaro;
Parte
- che, inoltre, il certificato non era depositato presso la;
- che, pertanto, il pignoramento non poteva spiegare efficacia, stante il disposto dell'art. 1997 cc;
- che non intercorrevano altri rapporti economici tra la ed . CP_2 Pt_1
ha sostenuto, preliminarmente, che il reale motivo di opposizione che viene fatto valere CP_3 con l'opposizione attiene alla legittimità (o meno) dell'atto di pignoramento, siccome effettuato quale pignoramento presso terzi, sicchè , ritenendo che il pignoramento era stato effettuato nella Pt_1
forma in assunto non ritenuta conforme a diritto, avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento, cosa che non è avvenuta.
Ha citao, a conforto del proprio assunto Cass. civ., n. 20338/2020, secondo cui l'irregolarità del pignoramento di un diritto di credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi anziché in quelle del pignoramento diretto presso il debitore, va contestata con l'opposizione agli atti esecutivi e non nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo secondo il regime anteriore all'attuale testo dell'art. 549 c.p.c.
3 In realtà, si è limitata a rendere una dichiarazione di contenuto negativo, affermando Pt_1
l'inesistenza presso di sé di crediti pignorabili e la sussistenza - unicamente – di un diritto di credito della incorporato in un titolo di cui essa terza pignorata non aveva il possesso: l'interesse CP_2 all'opposizione, pertanto, è sorto a seguito dell'ordinanza del 4 aprile 2024, con cui il GE ha
(ciononostante) assegnato ad le quote di fondo di cui il terzo si è dichiarato debitore nei CP_3
confronti di . Controparte_2
Con riferimento alla notifica dell'ordinanza, poi, pacificamente l'opposizione ex art. 617 cpc è tempestiva.
III
Nel merito l'opposizione è fondata. non ha contestato la veridicità deldichiarazione del terzo in sé considerata, provocando un CP_3
giudizio di accertamento incidentale ex art. 549 cpc, sicchè il contenuto della dichiarazione non può essere revocato in dubbio in questa sede.
Questo premesso, i certificati nominativi di partecipazione ai fondi comuni di investimento, di cui all'art. 36, quinto comma, d. lgs. n. 58 del 1998, posseggono natura giuridica di titoli di credito, giacchè incorporano il diritto alla prestazione e possono circolare limitatamente ad uno dei soggetti partecipanti al fondo (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 14325/2019).
A mente dell'art. 1997 cod. civ., pertanto, il pignoramento sul diritto di credito incorporato nel titolo non avrebbe potuto avere effetto se non attuato sul titolo stesso.
Erroneamente, quindi, il GE ha ritenuto di poter assegnare le quote di fondo di cui il terzo pignorato si
è dichiarato debitore nei confronti di . Controparte_2
L'inefficacia del pignoramento delle quote non è fatta salva dall'inciso, contenuto nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'assegnazione [opererebbe] dal momento della presentazione del relativo certificato dal soggetto che ne ha il possesso, atteso che – si ripete – il pignoramento del diritto di credito incorporato nel titolo può produrre effetti solo se attuato sul titolo.
Ogni considerazione ulteriore è assorbita.
IV
Per quanto sopra esposto, l'ordinanza di assegnazione impugnata deve essere revocata.
Le spese del presente giudizio di opposizione tra e -. avuto riguardo alla Pt_1 CP_3
giurisprudenza di cassazione sula natura di titolo di credito dei certificati di partecipazione ai fondi d'investimento - seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €. 3.397,00 per compensi – di
4 cui €. 919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per quella introduttiva ed €. 1.701,00 per quella decisionale – ed €. 264,00 per CU e marca, oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva, se dovuta per legge (valore della causa €. 5.532,94 – applicazione dei compensi medi di legge).
Nulla in punto spese tra e , che non ha svolto alcuna attività difensiva Pt_1 Controparte_2
per contrastare le difese di . Pt_1
PqM
Il tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, revoca l'ordinanza di assegnazione 4 aprile 2024 resa dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Asti nel procedimento di espropriazione presso terzi n. 1488/2023; condanna a rimborsare ad le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio di opposizione, liquidate in €. 3.397,00 per compensi ed €. 264,00 per CU e marca, oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva, se dovuta per legge;
nulla in punto spese tra e le altre parti del giudizio. Controparte_2
Asti, lì 8 aprile 2025
Il giudice
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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