Articolo 1 della Legge 27 febbraio 1958, n. 129
Versione
28 marzo 1958
Art. 1. Articolo unico.

In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, e consentito, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:
a) per l'indennita speciale giornaliera di pubblica
sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei
carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie
scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza............................................ L. 40.000.000
b) per l'indennita giornaliera di ordine pubblico ai
funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali,
sottufficiali, e militari di truppa dell' Arma dei
carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati
e guardie del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza............................................ " 60.000.000
c) per spese per trasferte e rimborso spese di tras-
porto ai funzionari di pubblica sicurezza, all' Arma
dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti del-
la forza pubblica per servizio fuori di residenza
- Indennita di missione e rimborso spese di trasporto
agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza -
Indennita di marcia agli appartenenti al Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza........................ " 40.000.000

Entrata in vigore il 28 marzo 1958