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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 335/2024 RG promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Salvatore Bianchini, Antonio Bianchini appellante
contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato appellato avente ad oggetto: appello della sentenza n. 1147/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
21.12.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
aveva proposto ricorso al Tribunale di Firenze, allegando di essere docente di ruolo Parte_1 con il profilo di educatore dall'a.s. 2002/2003 e di essersi vista negare il beneficio della Carta elettronica negli aa.ss. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e
2022/2023, chiedendo la condanna del alla corresponsione a Controparte_1 tale titolo dell'importo di € 3.500,00; in subordine, di accogliere la domanda, anche a titolo di risarcimento del danno, per l'importo di € 1.500,00.
1 Il Tribunale respingeva il ricorso e compensava interamente le spese di lite, per la particolarità della situazione concreta e per il sopraggiungere della pronuncia di legittimità richiamata in motivazione
(Cass. n. 29961/2023).
Secondo il primo giudice, risultava documentalmente che la ricorrente avesse svolto attività presso la convenuta negli anni scolastici in questione;
che la Carta elettronica era disciplinata dall'art 1, comma 121, L. n. 107/2015; che il DPCM del 23.9.2015 aveva attuato il comma 122 dell'art 1 citato, definendo i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo ed erogazione della medesima Carta;
che il personale con funzioni di educatore era da considerare, al pari del personale docente, e dunque destinatario della Carta in questione, come dedotto dalla giurisprudenza del medesimo Tribunale e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 32104/2022; 29961/2023).
Tuttavia, ad avviso del Tribunale e per come chiarito da Cass. n. 29961/2023, l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus si realizzava con la fuoriuscita del docente precario dal sistema scolastico
(es. cancellazione dalle graduatorie), venendo meno in quel momento l'interesse alla sua formazione.
In questi casi, una tale situazione (da valutarsi al momento della pronuncia) poteva dare luogo soltanto ad un'azione risarcitoria che postulava l'allegazione dei pregiudizi patiti e la loro prova, da fornirsi anche in via presuntiva. Il danno doveva poi essere liquidato in via equitativa da parte del giudice, purché entro il limite massimo che sarebbe spettato, salva la prova specifica di avere subito un maggio pregiudizio.
Nel caso di specie, essendo l'interessata in pensione al momento della pronuncia e dovendosi quindi esaminare la domanda subordinata, questa conteneva una richiesta di condanna al risarcimento senza allegazione alcuna dei pregiudizi subiti (ad es. spese sostenute, pregiudizi alla professionalità, chance formative perdute), pregiudizi che - solo parzialmente - erano stati allegati tardivamente nelle note di trattazione scritta. Tali argomentazioni imponevano il rigetto del ricorso, assorbite le altre questioni ed eccezioni, quali l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
ha impugnato la sentenza, chiedendo di condannare il Parte_1 Controparte_1
al pagamento di un importo pari a € 1.500,00, a titolo di risarcimento del danno, o alla
[...] diversa somma di giustizia, da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione al saldo.
Vinte le spese di entrambi i gradi.
L'appellante - premesso di avere messo in mora il con lettera inviata il 28.11.2022 e che il CP_1 deposito del ricorso davanti al Tribunale di Firenze era avvenuto il 1.2.2023 - assumeva di avere cessato l'attività lavorativa in data 1.9.2023 per raggiungimento dei limiti di età e che, solo a causa della calendarizzazione delle udienze, si era trovata ad avere cessato il proprio servizio al momento della decisione di primo grado. L'appellante si trovava nella situazione di fatto esaminata da Cass. n.
29961/2023 (essendo ancora in servizio al momento del deposito del ricorso e fuori dal ruolo al
2 momento della pronuncia della sentenza), situazione per la quale poteva vedersi riconosciuto il solo diritto al risarcimento danni. Sebbene il pregiudizio subito dovesse essere allegato secondo i principi generali, vi era tuttavia la possibilità che il danno potesse essere provato in via presuntiva, con conseguente liquidazione da parte del giudice in via equitativa, tenendo conto di determinate circostanze concrete, quali ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico. La Pt_1 aveva svolto la sua attività dal 1985 al 1999, come supplente, e dal 1999 al 2023, quale docente di ruolo e aveva introdotto la domanda nel ricorso introduttivo e non successivamente. In sostanza,
l'appellante lamentava che il Tribunale aveva disatteso i principi dedotti dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 29961/2023.
Il si è costituito, insistendo per la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
Nella specie, la pronuncia di legittimità (Cass n. 29961/2023) aveva affermato come, una volta fuoriusciti dal sistema scolastico, l'unica azione possibile fosse quella risarcitoria, precisando anche i principi da applicarsi nel caso in cui la domanda dovesse qualificarsi in detti termini, con particolare riferimento alla allegazione del pregiudizio, con prova in via presuntiva e liquidazione in via equitativa del danno. L'appellante non aveva considerato che, in applicazione di detta pronuncia, il pregiudizio patito doveva comunque essere allegato, essendo la Carta docenti un beneficio legato alla formazione: per contro, nessuna allegazione era contenuta nel ricorso di primo grado né erano state fornite prove presuntive.
******
Nella specie, non sono controverse le circostanze in fatto relative all'attività svolta dall'appellante negli aa.ss. dal 2016 al 2023 né il fatto che la stessa, in servizio al momento del deposito del ricorso, fosse poi andata in pensione (nel settembre 2023) e che, al momento in cui fu emessa la sentenza di primo grado (del dicembre 2023), non era più entro il sistema scolastico.
In questo grado, le parti concordano anche sul fatto che l'unica azione possibile per l'odierna appellante fosse quella risarcitoria (così, circoscrivendosi la materia del contendere rispetto al primo grado); entrambe le parti richiamano infatti la pronuncia di legittimità n. 29961/2023 e i principi dalla stessa espressi: tuttavia, l'appellante ritiene che tali principi il Tribunale non avrebbe Pt_1 applicato correttamente.
La sentenza in questione aveva così argomentato, nella parte di interesse per la presente causa: “Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione
3 di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sa pere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.
Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.
18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio sfumature plurime, pur nella pochezza economica. Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova,
a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio…”.
Tale pronuncia, oltre ad affermare il fatto che - una volta usciti dal sistema scolastico - l'unica domanda avanzabile è quella risarcitoria, fissa i principi a cui il giudice deve attenersi nell'esame di tale domanda.
Osserva questa Corte di Appello che, prima della prova del pregiudizio e della sua liquidazione, sussiste in capo a colui che agisce per il risarcimento del danno un onere di allegazione del pregiudizio
(come dedotto espressamente dalla sentenza di legittimità): in pratica, la parte interessata al risarcimento deve allegare in cosa tale pregiudizio sia consistito, deducendo circostanze quali, a titolo meramente esemplificativo: che la docente - non avendo avuto la Carta elettronica - era stata costretta ad effettuare degli esborsi per sostenere la sua formazione;
o, al contrario, non avendo la possibilità di provvedere alla formazione con i propri mezzi, aveva perduto opportunità formative rilevanti per la sua carriera o comunque poteva essersi concretizzato qualsiasi altro pregiudizio conseguente al non avere avuto la disponibilità di detta Carta.
Come dedotto sempre dalla pronuncia di legittimità, l'onere di allegazione richiesto nella specie a fondamento della domanda risarcitoria era un onere rispondente ai principi generali, onde doveva essere assolto nel ricorso introduttivo, il quale era invece privo di una qualsiasi allegazione sulla natura del pregiudizio sofferto: invero, sebbene all'epoca del deposito del ricorso la fosse Pt_1 ancora in attività, la stessa aveva comunque avanzato anche una domanda risarcitoria, seppur in subordine;
e tale domanda presupponeva necessariamente l'allegazione del danno patito. Nel ricorso in questione, la parte argomentava esclusivamente sul proprio diritto, quale educatrice, a conseguire la Carta elettronica, al pari del personale docente, richiamando la normativa.
4 Né tali allegazioni sono rinvenibili nelle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 10.11.2023, in cui la parte si limitava a riportare espressamente e ad evidenziare le argomentazioni della sopravvenuta Cass. n. 29961/2023, senza tuttavia allegare i profili di pregiudizio, quanto meno in termini di specificità e concretezza;
allegazioni che, in ogni caso, dovrebbero considerarsi tardivamente proposte.
Per le considerazioni che precedono, l'appello deve essere quindi respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado vanno poste a carico di parte appellante, soccombente, e liquidate ex DM n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 962,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se ed in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 962,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
-dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002
n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ed in quanto dovuto.
Firenze, 4 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente dr.ssa Nicoletta Taiti dr.ssa Maria Lorena Papait
5
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 335/2024 RG promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Salvatore Bianchini, Antonio Bianchini appellante
contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato appellato avente ad oggetto: appello della sentenza n. 1147/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
21.12.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
aveva proposto ricorso al Tribunale di Firenze, allegando di essere docente di ruolo Parte_1 con il profilo di educatore dall'a.s. 2002/2003 e di essersi vista negare il beneficio della Carta elettronica negli aa.ss. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e
2022/2023, chiedendo la condanna del alla corresponsione a Controparte_1 tale titolo dell'importo di € 3.500,00; in subordine, di accogliere la domanda, anche a titolo di risarcimento del danno, per l'importo di € 1.500,00.
1 Il Tribunale respingeva il ricorso e compensava interamente le spese di lite, per la particolarità della situazione concreta e per il sopraggiungere della pronuncia di legittimità richiamata in motivazione
(Cass. n. 29961/2023).
Secondo il primo giudice, risultava documentalmente che la ricorrente avesse svolto attività presso la convenuta negli anni scolastici in questione;
che la Carta elettronica era disciplinata dall'art 1, comma 121, L. n. 107/2015; che il DPCM del 23.9.2015 aveva attuato il comma 122 dell'art 1 citato, definendo i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo ed erogazione della medesima Carta;
che il personale con funzioni di educatore era da considerare, al pari del personale docente, e dunque destinatario della Carta in questione, come dedotto dalla giurisprudenza del medesimo Tribunale e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 32104/2022; 29961/2023).
Tuttavia, ad avviso del Tribunale e per come chiarito da Cass. n. 29961/2023, l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus si realizzava con la fuoriuscita del docente precario dal sistema scolastico
(es. cancellazione dalle graduatorie), venendo meno in quel momento l'interesse alla sua formazione.
In questi casi, una tale situazione (da valutarsi al momento della pronuncia) poteva dare luogo soltanto ad un'azione risarcitoria che postulava l'allegazione dei pregiudizi patiti e la loro prova, da fornirsi anche in via presuntiva. Il danno doveva poi essere liquidato in via equitativa da parte del giudice, purché entro il limite massimo che sarebbe spettato, salva la prova specifica di avere subito un maggio pregiudizio.
Nel caso di specie, essendo l'interessata in pensione al momento della pronuncia e dovendosi quindi esaminare la domanda subordinata, questa conteneva una richiesta di condanna al risarcimento senza allegazione alcuna dei pregiudizi subiti (ad es. spese sostenute, pregiudizi alla professionalità, chance formative perdute), pregiudizi che - solo parzialmente - erano stati allegati tardivamente nelle note di trattazione scritta. Tali argomentazioni imponevano il rigetto del ricorso, assorbite le altre questioni ed eccezioni, quali l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
ha impugnato la sentenza, chiedendo di condannare il Parte_1 Controparte_1
al pagamento di un importo pari a € 1.500,00, a titolo di risarcimento del danno, o alla
[...] diversa somma di giustizia, da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione al saldo.
Vinte le spese di entrambi i gradi.
L'appellante - premesso di avere messo in mora il con lettera inviata il 28.11.2022 e che il CP_1 deposito del ricorso davanti al Tribunale di Firenze era avvenuto il 1.2.2023 - assumeva di avere cessato l'attività lavorativa in data 1.9.2023 per raggiungimento dei limiti di età e che, solo a causa della calendarizzazione delle udienze, si era trovata ad avere cessato il proprio servizio al momento della decisione di primo grado. L'appellante si trovava nella situazione di fatto esaminata da Cass. n.
29961/2023 (essendo ancora in servizio al momento del deposito del ricorso e fuori dal ruolo al
2 momento della pronuncia della sentenza), situazione per la quale poteva vedersi riconosciuto il solo diritto al risarcimento danni. Sebbene il pregiudizio subito dovesse essere allegato secondo i principi generali, vi era tuttavia la possibilità che il danno potesse essere provato in via presuntiva, con conseguente liquidazione da parte del giudice in via equitativa, tenendo conto di determinate circostanze concrete, quali ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico. La Pt_1 aveva svolto la sua attività dal 1985 al 1999, come supplente, e dal 1999 al 2023, quale docente di ruolo e aveva introdotto la domanda nel ricorso introduttivo e non successivamente. In sostanza,
l'appellante lamentava che il Tribunale aveva disatteso i principi dedotti dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 29961/2023.
Il si è costituito, insistendo per la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
Nella specie, la pronuncia di legittimità (Cass n. 29961/2023) aveva affermato come, una volta fuoriusciti dal sistema scolastico, l'unica azione possibile fosse quella risarcitoria, precisando anche i principi da applicarsi nel caso in cui la domanda dovesse qualificarsi in detti termini, con particolare riferimento alla allegazione del pregiudizio, con prova in via presuntiva e liquidazione in via equitativa del danno. L'appellante non aveva considerato che, in applicazione di detta pronuncia, il pregiudizio patito doveva comunque essere allegato, essendo la Carta docenti un beneficio legato alla formazione: per contro, nessuna allegazione era contenuta nel ricorso di primo grado né erano state fornite prove presuntive.
******
Nella specie, non sono controverse le circostanze in fatto relative all'attività svolta dall'appellante negli aa.ss. dal 2016 al 2023 né il fatto che la stessa, in servizio al momento del deposito del ricorso, fosse poi andata in pensione (nel settembre 2023) e che, al momento in cui fu emessa la sentenza di primo grado (del dicembre 2023), non era più entro il sistema scolastico.
In questo grado, le parti concordano anche sul fatto che l'unica azione possibile per l'odierna appellante fosse quella risarcitoria (così, circoscrivendosi la materia del contendere rispetto al primo grado); entrambe le parti richiamano infatti la pronuncia di legittimità n. 29961/2023 e i principi dalla stessa espressi: tuttavia, l'appellante ritiene che tali principi il Tribunale non avrebbe Pt_1 applicato correttamente.
La sentenza in questione aveva così argomentato, nella parte di interesse per la presente causa: “Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione
3 di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sa pere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.
Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.
18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio sfumature plurime, pur nella pochezza economica. Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova,
a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio…”.
Tale pronuncia, oltre ad affermare il fatto che - una volta usciti dal sistema scolastico - l'unica domanda avanzabile è quella risarcitoria, fissa i principi a cui il giudice deve attenersi nell'esame di tale domanda.
Osserva questa Corte di Appello che, prima della prova del pregiudizio e della sua liquidazione, sussiste in capo a colui che agisce per il risarcimento del danno un onere di allegazione del pregiudizio
(come dedotto espressamente dalla sentenza di legittimità): in pratica, la parte interessata al risarcimento deve allegare in cosa tale pregiudizio sia consistito, deducendo circostanze quali, a titolo meramente esemplificativo: che la docente - non avendo avuto la Carta elettronica - era stata costretta ad effettuare degli esborsi per sostenere la sua formazione;
o, al contrario, non avendo la possibilità di provvedere alla formazione con i propri mezzi, aveva perduto opportunità formative rilevanti per la sua carriera o comunque poteva essersi concretizzato qualsiasi altro pregiudizio conseguente al non avere avuto la disponibilità di detta Carta.
Come dedotto sempre dalla pronuncia di legittimità, l'onere di allegazione richiesto nella specie a fondamento della domanda risarcitoria era un onere rispondente ai principi generali, onde doveva essere assolto nel ricorso introduttivo, il quale era invece privo di una qualsiasi allegazione sulla natura del pregiudizio sofferto: invero, sebbene all'epoca del deposito del ricorso la fosse Pt_1 ancora in attività, la stessa aveva comunque avanzato anche una domanda risarcitoria, seppur in subordine;
e tale domanda presupponeva necessariamente l'allegazione del danno patito. Nel ricorso in questione, la parte argomentava esclusivamente sul proprio diritto, quale educatrice, a conseguire la Carta elettronica, al pari del personale docente, richiamando la normativa.
4 Né tali allegazioni sono rinvenibili nelle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 10.11.2023, in cui la parte si limitava a riportare espressamente e ad evidenziare le argomentazioni della sopravvenuta Cass. n. 29961/2023, senza tuttavia allegare i profili di pregiudizio, quanto meno in termini di specificità e concretezza;
allegazioni che, in ogni caso, dovrebbero considerarsi tardivamente proposte.
Per le considerazioni che precedono, l'appello deve essere quindi respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado vanno poste a carico di parte appellante, soccombente, e liquidate ex DM n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 962,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se ed in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 962,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
-dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002
n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ed in quanto dovuto.
Firenze, 4 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente dr.ssa Nicoletta Taiti dr.ssa Maria Lorena Papait
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