TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 243 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Lucia del Mela, Via Falcone Borsellino presso lo studio dell'avv. Francesco Maria Formica, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- creditore intervenuto attore -
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via C.F._2
Kennedy 133 presso lo studio dell'avv. Sergio Alfano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- debitore esecutato convenuto -
E
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via G. C.F._3
Spagnolo Pal. Sagittario n. 58, presso lo studio dell'avv. Gianluca Pantano, che la rappresenta e difende come da procura in atti:
- comproprietaria convenuta –
E
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv.
[...]
IO Trifilò, presso il quale è elettivamente domiciliata;
- creditrice pignorante convenuta contumace - avente per OGGETTO: divisione endoesecutiva;
proc. es. imm. 77/2018 R.G.E.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento del 23 gennaio 2024 il Giudice dell'esecuzione ordinava procedersi alla divisione del bene pignorato – appartamento sito in Barcellona Pozzo di
Gotto identificato in catasto al foglio 21 particella 1098 - nell'ambito della procedura esecutiva n. 77/2018 R.G.E., intrapresa nei confronti di per la quota di Controparte_1
30/100 da successivamente rinunciante. CP_3
, creditore intervenuto, iscritta la causa a ruolo, ha chiesto Parte_1 procedersi allo scioglimento della comunione ordinaria del compendio pignorato pro quota indivisa, ovvero dell'appartamento sito in Barcellona Pozzo di Gotto, identificato in catasto al foglio 21 particella 1098, staggito per la quota di 30/100 del diritto di proprietà spettante al debitore , del quale risulta comproprietaria Controparte_1 per la quota di 70/100. Controparte_2
Con comparsa del 3.03.2025 si è costituito , debitore esecutato. Controparte_1
Con comparsa del 7.11.2025 si è costituita comproprietaria. Controparte_2
Non è costituita in giudizio del quale va dichiarata la contumacia. CP_3
Verificata la regolarità del contraddittorio e considerato che tra le parti non sono sorte contestazioni in ordine al diritto alla divisione è stata emessa ordinanza di autorizzazione alla vendita dell'immobile oggetto di comunione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 785 e 788 c.p.c., stante la non comoda divisibilità del compendio, come emerso dal tenore della relazione peritale in atti.
Frattanto, con atto pervenuto in data 24.10.2025 , a mezzo del Parte_1 procuratore speciale all'uopo nominato, ha dichiarato “di rinunciare alla procedura esecutiva r.g. es. imm. 77/2018 ed agli atti ed all'azione esercitata nel procedimento endoesecutivo R.G. 243/2024 e chiede che ne sia dichiarata l'estinzione, con ogni provvedimento conseguente.”. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per giorno 2 dicembre 2025, le parti convenute costituite sono state onerate di far pervenire accettazione della rinuncia, validamente formalizzata.
Con nota di deposito rispettivamente del 4.11.2025 e del 7.11.2025
[...]
e hanno depositato dichiarazione di accettazione della CP_1 Controparte_2 rinuncia.
Sostituta l'udienza così fissata dalla modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c. per rinuncia agli atti formalizzata da , che Parte_1 ha incardinato il presente giudizio di divisione endoesecutiva quale creditore intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva n. 77/2018 R.G.E., surrogatosi alla creditrice pignorante rinunciante Controparte_3
Non si ravvisa la necessità di acquisire l'accettazione, da parte di CP_3 della dichiarazione di accettazione dell'altrui rinuncia, trattandosi di soggetto non costituito e, comunque, non avente interesse alla prosecuzione del giudizio di divisione intrapreso quale parentesi cognitiva nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, avendo già rinunciato all'espropriazione forzata originariamente incoata.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio, con contestuale ordine di cancellazione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., con la precisazione che si darà luogo alla chiesta estinzione della procedura esecutiva nell'ambito della stessa, trattandosi di competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione.
Tale estinzione deve essere dichiarata con sentenza sulla scorta della giurisprudenza consolidata secondo la quale il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal Tribunale in composizione monocratica ha natura di sentenza, ed è impugnabile con l'appello, diversamente dall'ordinanza avverso la quale, ai sensi dell'art. 178, comma 2, c.p.c., si propone reclamo.
Occorre, infatti, rilevare che nelle controversie, quale quella in esame, davanti al
Tribunale in composizione monocratica, vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c..
Inoltre, l'art. 178, comma 2, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico;
nelle altre ipotesi si rende, invece, necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
Del resto, la Corte di Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale abbia natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 15/03/2007, n.6023; Cass. Civ., sez. I, 06/04/2006, n.8041; Cass. Civ.,
Cassazione civile sez. I, 28/04/2004, n.8092; cfr., ex multis, Tribunale di Torino, sez. III,
29/10/2013, n. 6380).
3. Avuto riguardo all'esito del presente giudizio si ritiene congruo ed equo compensare tra le parti le spese per compensi professionali, mentre gli oneri per spese e compensi dell'attività di delega vanno posti a carico del soggetto rinunciante.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 243/2024 R.G. così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_3
- dichiara estinto il giudizio;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Messina di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 19.03.2024 ai nn.
8049 Reg. Gen. e 6245 Reg. Part.;
- compensa interamente tra le parti le spese legali;
- pone a carico del rinunciante gli oneri di delega. Parte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile