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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2231/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Duranti
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucilla Matassini CP_1 C.F._2
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 19/12/2024. Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 25/7/2024, la SI.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori
(22/7/2010) e (28/8/2013), nati dalla relazione intrattenuta con il SI. e Per_1 Per_2 CP_1
ormai conclusa.
2. Si è costituito in giudizio il SI. , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo CP_2 anch'egli la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori.
3. All'udienza del 19/12/2024, il Giudice ha esperito un tentativo di conciliazione che ha avuto esito positivo;
le parti hanno raggiunto un accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
i Per_1 Persona_3
genitori eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni maggior importanza e rilievo nella vita dei minori circa la loro istruzione, la loro educazione, la loro salute ed integrità psicofisiche mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata dai genitori disgiuntamente;
- i figli avranno collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in San Miniato
(PI), località Ponte a Egola, via della Libertà n. 65, condotta dalla stessa in locazione;
- Il padre, trasferitosi a Santa Maria a Monte (PI) via Francesca n. 368, lett. H/int. 2 in un appartamento, terrà i figli con sé infrasettimanalmente il lunedì e il mercoledì dalle ore 18,00/18,30 fino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre a seconda degli impegni scolastici dei minori e salvo diversa volontà degli stessi, ed un fine-settimana alternato, dal venerdì alle 18,00/18,30 fino alla domenica alle ore 19,00/20,00, ogni 15 giorni;
- durante le vacanze natalizie e potranno trascorrere ad anni alterni con ciascuno Per_1 Per_2
dei genitori il periodo di sette giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ugualmente nel periodo delle vacanze pasquali (metà del periodo festivo anche consecutivamente con il padre), fatti salvi la diversa volontà, desideri, esigenze dei minori, nonché all'occorrenza, un diverso previo accordo tra i genitori. Ugualmente per il giorno di Pasqua, del lunedì dell'Angelo, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del ferragosto, del 1° novembre, dell'8 dicembre. Comunque, anche compatibilmente alle esigenze e/o volontà dei minori stessi, nonché all'occorrenza a diverso e provvisorio accordo tra i genitori;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, ricompresi tra giugno e settembre, a seconda dei periodi di ferie che verranno concordati con i rispettivi datori di lavoro;
tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori;
- in ogni caso i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione del luogo ove porteranno in vacanza i figli e permetteranno a questi un regolare contatto telefonico con il genitore al momento non presente per l'intero periodo;
- l'assegno unico per i figli sarà percepito da entrambi genitori al 50%;
- il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori con la corresponsione alla madre CP_1 di un assegno mensile di € 280,00 da pagare entro il giorno 15 del mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, previamente concordate
(salvo quelle che rivestano carattere di necessità ed urgenza) ed esclusivamente dietro l'esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
laddove uno dei genitori non risponda alla comunicazione delle spese straordinarie entro tre giorni, si ritiene acquisito il consenso;
- la SI.ra si impegna a trasferire le spese di ricarica telefonica e del cellulare sul proprio Pt_1
conto corrente;
- spese compensate”.
4. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini per conclusionali e repliche.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
6. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e , il Per_1 Per_2
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età dei minori e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
7. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
- dispone che:
▪ i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni maggior importanza e rilievo nella vita dei minori circa la loro istruzione, la loro educazione, la loro salute ed integrità psicofisiche, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata dai genitori disgiuntamente;
▪ i minori avranno collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in San
Miniato (PI), località Ponte a Egola, via della Libertà n. 65, condotta dalla stessa in locazione;
- dispone che:
▪ il padre, trasferitosi a Santa Maria a Monte (PI), via Francesca n. 368, lett. H/int. 2, terrà i figli con sé infrasettimanalmente il lunedì e il mercoledì dalle ore 18,00/18,30 fino alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre a seconda degli impegni scolastici dei minori e salvo diversa volontà degli stessi, e un fine-settimana alternato, dal venerdì alle 18,00/18,30 fino alla domenica alle ore 19,00/20,00, ogni 15 giorni;
▪ durante le vacanze natalizie e potranno trascorrere ad anni alterni con ciascuno Per_1 Per_2
dei genitori il periodo di sette giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ugualmente nel periodo delle vacanze pasquali (metà del periodo festivo anche consecutivamente con il padre), fatti salvi la diversa volontà, desideri, esigenze dei minori, nonché all'occorrenza, un diverso previo accordo tra i genitori. Ugualmente per il giorno di Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del ferragosto, del 1° novembre, dell'8 dicembre. Comunque, anche compatibilmente alle esigenze e/o volontà dei minori stessi, nonché all'occorrenza a diverso e provvisorio accordo tra i genitori;
▪ durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, ricompresi tra giugno e settembre, a seconda dei periodi di ferie che verranno concordati con i rispettivi datori di lavoro;
tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori;
▪ in ogni caso i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione del luogo ove porteranno in vacanza i figli e permetteranno a questi un regolare contatto telefonico con il genitore al momento non presente per l'intero periodo;
- dispone che:
▪ contribuirà al mantenimento dei figli minori con la corresponsione a CP_1 [...]
di un assegno mensile di € 280,00 (€ 140,00 per ciascun figlio), Parte_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, previamente concordate (salvo quelle che rivestano carattere di necessità ed urgenza) ed esclusivamente dietro l'esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
laddove uno dei genitori non risponda alla comunicazione delle spese straordinarie entro tre giorni, si ritiene acquisito il consenso;
▪ l'assegno unico per i figli è percepito al 50% da ciascun genitore;
- dà atto che si impegna a trasferire le spese di ricarica telefonica e del Parte_1
cellulare sul proprio conto corrente;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 2/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2231/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Duranti
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucilla Matassini CP_1 C.F._2
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 19/12/2024. Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 25/7/2024, la SI.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori
(22/7/2010) e (28/8/2013), nati dalla relazione intrattenuta con il SI. e Per_1 Per_2 CP_1
ormai conclusa.
2. Si è costituito in giudizio il SI. , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo CP_2 anch'egli la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori.
3. All'udienza del 19/12/2024, il Giudice ha esperito un tentativo di conciliazione che ha avuto esito positivo;
le parti hanno raggiunto un accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
i Per_1 Persona_3
genitori eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni maggior importanza e rilievo nella vita dei minori circa la loro istruzione, la loro educazione, la loro salute ed integrità psicofisiche mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata dai genitori disgiuntamente;
- i figli avranno collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in San Miniato
(PI), località Ponte a Egola, via della Libertà n. 65, condotta dalla stessa in locazione;
- Il padre, trasferitosi a Santa Maria a Monte (PI) via Francesca n. 368, lett. H/int. 2 in un appartamento, terrà i figli con sé infrasettimanalmente il lunedì e il mercoledì dalle ore 18,00/18,30 fino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre a seconda degli impegni scolastici dei minori e salvo diversa volontà degli stessi, ed un fine-settimana alternato, dal venerdì alle 18,00/18,30 fino alla domenica alle ore 19,00/20,00, ogni 15 giorni;
- durante le vacanze natalizie e potranno trascorrere ad anni alterni con ciascuno Per_1 Per_2
dei genitori il periodo di sette giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ugualmente nel periodo delle vacanze pasquali (metà del periodo festivo anche consecutivamente con il padre), fatti salvi la diversa volontà, desideri, esigenze dei minori, nonché all'occorrenza, un diverso previo accordo tra i genitori. Ugualmente per il giorno di Pasqua, del lunedì dell'Angelo, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del ferragosto, del 1° novembre, dell'8 dicembre. Comunque, anche compatibilmente alle esigenze e/o volontà dei minori stessi, nonché all'occorrenza a diverso e provvisorio accordo tra i genitori;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, ricompresi tra giugno e settembre, a seconda dei periodi di ferie che verranno concordati con i rispettivi datori di lavoro;
tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori;
- in ogni caso i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione del luogo ove porteranno in vacanza i figli e permetteranno a questi un regolare contatto telefonico con il genitore al momento non presente per l'intero periodo;
- l'assegno unico per i figli sarà percepito da entrambi genitori al 50%;
- il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori con la corresponsione alla madre CP_1 di un assegno mensile di € 280,00 da pagare entro il giorno 15 del mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, previamente concordate
(salvo quelle che rivestano carattere di necessità ed urgenza) ed esclusivamente dietro l'esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
laddove uno dei genitori non risponda alla comunicazione delle spese straordinarie entro tre giorni, si ritiene acquisito il consenso;
- la SI.ra si impegna a trasferire le spese di ricarica telefonica e del cellulare sul proprio Pt_1
conto corrente;
- spese compensate”.
4. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini per conclusionali e repliche.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
6. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e , il Per_1 Per_2
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età dei minori e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
7. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
- dispone che:
▪ i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni maggior importanza e rilievo nella vita dei minori circa la loro istruzione, la loro educazione, la loro salute ed integrità psicofisiche, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata dai genitori disgiuntamente;
▪ i minori avranno collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in San
Miniato (PI), località Ponte a Egola, via della Libertà n. 65, condotta dalla stessa in locazione;
- dispone che:
▪ il padre, trasferitosi a Santa Maria a Monte (PI), via Francesca n. 368, lett. H/int. 2, terrà i figli con sé infrasettimanalmente il lunedì e il mercoledì dalle ore 18,00/18,30 fino alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre a seconda degli impegni scolastici dei minori e salvo diversa volontà degli stessi, e un fine-settimana alternato, dal venerdì alle 18,00/18,30 fino alla domenica alle ore 19,00/20,00, ogni 15 giorni;
▪ durante le vacanze natalizie e potranno trascorrere ad anni alterni con ciascuno Per_1 Per_2
dei genitori il periodo di sette giorni consecutivi dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ugualmente nel periodo delle vacanze pasquali (metà del periodo festivo anche consecutivamente con il padre), fatti salvi la diversa volontà, desideri, esigenze dei minori, nonché all'occorrenza, un diverso previo accordo tra i genitori. Ugualmente per il giorno di Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del ferragosto, del 1° novembre, dell'8 dicembre. Comunque, anche compatibilmente alle esigenze e/o volontà dei minori stessi, nonché all'occorrenza a diverso e provvisorio accordo tra i genitori;
▪ durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, ricompresi tra giugno e settembre, a seconda dei periodi di ferie che verranno concordati con i rispettivi datori di lavoro;
tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori;
▪ in ogni caso i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione del luogo ove porteranno in vacanza i figli e permetteranno a questi un regolare contatto telefonico con il genitore al momento non presente per l'intero periodo;
- dispone che:
▪ contribuirà al mantenimento dei figli minori con la corresponsione a CP_1 [...]
di un assegno mensile di € 280,00 (€ 140,00 per ciascun figlio), Parte_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, previamente concordate (salvo quelle che rivestano carattere di necessità ed urgenza) ed esclusivamente dietro l'esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
laddove uno dei genitori non risponda alla comunicazione delle spese straordinarie entro tre giorni, si ritiene acquisito il consenso;
▪ l'assegno unico per i figli è percepito al 50% da ciascun genitore;
- dà atto che si impegna a trasferire le spese di ricarica telefonica e del Parte_1
cellulare sul proprio conto corrente;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 2/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina