CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere estensore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 490 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
e (avv. Vincenzo Ruberto); Parte_1 Parte_2
appellante
e
(avv. ti Cristina Folino e Fabrizio Allegrini) CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. e appellano la sentenza con la quale Parte_1 Parte_2
il Tribunale di Catanzaro li ha condannato, in solido, al pagamento della somma di € 318.654,11 in favore dell' , ricorrente in regresso ai sensi CP_1
degli artt.10 e 11 del dpr 1124/65. Somma pari alla capitalizzazione dei ratei di rendita erogati ai prossimi congiunti di deceduto in seguito al Persona_1
mortale infortunio sul lavoro del 12\3\2005 di cui il giudice di primo grado li riteneva responsabili. Gli appellanti, ribadite le eccezioni di nullità e prescrizione inadeguatamente delibate dal Tribunale, ribadiscono altresì che dagli atti di causa emerge come la responsabilità dell'infortunio occorso al fosse da addebitare Per_1
unicamente alla proprietaria Controparte_2
della betopompa malfunzionante utilizzata dal lavoratore per eseguire il getto di calcestruzzo, insistendo con le richieste di prova testimoniale sul punto,
ingiustamente rigettate dal Tribunale.
Rilevano, infine, che anche a volere ritenere la loro responsabilità per l'infortunio, difetterebbe la prova del quantum dei pagamenti che l'Istituto
assicuratore avrebbe eseguito.
Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente loro esonero da ogni responsabilità per il tragico infortunio costato la vita al predetto lavoratore.
2. Resiste l' che contesta la fondatezza dei proposti motivi d'appello e CP_1
chiede la conferma della sentenza impugnata.
3. La causa è decisa all'odierna udienza, previa discussione orale delle parti e con lettura contestuale del dispositivo.
4. L'appello non merita accoglimento.
5.1. Questi i fatti di causa come testualmente esposti dall' nel ricorso CP_1
introduttivo.
<➢ Il lavoratore in data 09.03.2005 era stato distaccato (doc all.to), Persona_1
dal suo datore di lavoro presso il cantiere sito in c.da Triniti Parte_1
del Comune di Cortale, ove la ditta “ Eurocostruzioni” di stava Parte_2
eseguendo lavori di realizzazione di una vasca di irrigazione.
➢ Al momento del sinistro era già stata costruita una cassaforma in legno per il perimetro della vasca di irrigazione e doveva essere riempita di calcestruzzo. Intorno
alla cassaforma (così come riportato dalla sentenza della Corte d'Appello n. 1016/12)
era stata realizzata una impalcatura a castelletti, priva di parapetto, con superfice di
calpestio fessurata al punto da risultare insufficiente ed inidonea al passaggio, nonché mancante di sostegni ai camminamenti ogni due metri, come invece previsto ex legge
(vds. esame responsabile Sspl Villella).
➢ La mattina del 12.03.2005 il sig. insieme a e Per_1 Parte_3 Parte_2
stava eseguendo l'operazione di gettata del calcestruzzo.
[...]
➢ La predetta operazione veniva svolta da un operatore addetto ai comandi dell'autopompa della betoniera e un operaio che – situato sul ponteggio - indirizzava
manualmente il getto tenendo all'estremità il tubo che convogliava il calcestruzzo.
➢ Il sig. al momento del sinistro, stava svolgendo quest'ultima operazione;
in Per_1
particolare si trovava sopra il ponteggio, da dove dirigeva il getto del cemento nella
cassaforma tramite la parte terminale del braccio della betopompa collegata alla
betoniera quando, improvvisamente, precipitava al suolo dall'impalcatura.
➢ A causa delle violente lesioni riportate, il decedeva sul colpo.>>. Per_1
5.2. Nel giudizio penale, a erano contestati i seguenti reati: Parte_2
<<• …reato previsto e punito dagli artt.43 e 89 secondo comma, lett. a), b) D.
Lgv.626/94 in relazione agli artt.. 21 co.1 lett. b) e c) 2 d. e 22 L.gs 626/94 per non
aver provveduto nella sua qualità affinché il lavoratore ricevesse una Per_1
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e lavoro e per non aver
fornito idonei DPI (dispositivi di protezione individuale);
• …reato previsto e punito dagli artt. 23 e 77 lett. a) DPR 164/56 per aver consentito,
nella sua qualità, l'uso di una piattaforma aerea non munita su tutti i lati verso il
vuoto di un parapetto e di un piano di calpestio completo di intavolati.
• …reato previsto e punito dall'art.9, primo comma, lett. c) bis in relazione all'art.2
comma 1 lett. f) ter del D. L.vo 949/96 e 89 sub a) del D. lvo 626/94 per non aver
valutato adeguatamente i rischi connessi all'attività lavorativa del cantiere e non aver
redatto il relativo piano operativo di sicurezza.
• …reato previsto e punito dagli artt. 4 lett a) e c9 e 389 lett. C) D.P.R. 547/55 per
non avere attuato le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica e
non aver disposto e vigilato affinché le misure fossero rispettate e venissero svolte corrette procedure di lavoro, in particolare omettendo di nominare idoneo soggetto
preposto alla vigilanza nel cantiere di ctd. Traniti del Comune di Cortale.>>.
Al predetto in concorso con l'odierno appellante Parte_2
era infine contestato il delitto di cui agli artt.113 e 589, Parte_1
2° co., c.p.
– consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nell'inosservanza della
disposizione di cui all'art. 2087 c.p. (avendo in particolare il Parte_1
deviato la prestazione di lavoro di un suo dipendente a favore di soggetto non
fornito dei necessari requisiti tecnici e di sicurezza, omettendo nello specifico
la verifica dell'adozione, da parte dell'impresa alla quale il lavoratore Per_1
veniva temporaneamente distaccato, di quelle misure ed accorgimenti per la
più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore), nonché quanto al
delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro richiamate Parte_2
nei capi che precedono, cagionavano la morte di e ciò in quanto il Persona_1 Per_1
perdeva l'equilibrio e, data l'assenza dei richiesti parapetti, non disponendo peraltro
della cintura di sicurezza collegata alla fune di trattenuta, cadeva a terra dall'altezza
di circa quattro metri, ed istantaneamente, successivamente all'urto violento contro il
terreno, non attutito dal casco protettivo di cui risulta sfornito, decedeva per arresto
cardio circolatorio da grave trauma cranico-encefalico polifratturativo, frammentario,
aperto, con associata emorragia, in politraumatizzato.
5.3. Con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.52/2011 del 9\3\2011,
ritenuti estinti per prescrizione tutti i reati contravvenzionali di cui ai primi sette capi di imputazione, i due imputati erano riconosciuti colpevoli del delitto di omicidio colposo e condannati al due anni di reclusione ciascuno,
nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi separatamente.
L'impugnazione da costoro proposta avverso la sentenza di condanna era rigettata dalla Corte d'Appello con sentenza 1016/2012. Proposto ricorso in Cassazione, la Cassazione, con sentenza 43730 del
17\10\2013, annullava la condanna per sopravvenuta prescrizione, ma confermava le statuizioni civili.
5.4. L'Istituto ricorrente assumeva, pertanto, che dai ricordati atti del giudizio penale emergesse la piena prova della responsabilità dei due per Parte_2
l'infortunio lavorativo che aveva cagionato la morte del Deducendo di Per_2
avere corrisposto ai prossimi congiunti del medesimo l'assegno funerario e la rendita ai superstiti, ne ha chiesto la condanna, in regresso, al pagamento in solido della somma complessiva di €.318.654,11, con capitalizzazione dei ratei di rendita alla data di proposizione del ricorso, per come da attestazione della
Dirigente di Catanzaro datata 3\8\2016.
6. Hanno resistito i due convenuti eccependo preliminarmente la nullità
del ricorso e la prescrizione del diritto dell ad agire in regresso. CP_1
Nel merito, sostenendo, in primo luogo, che la sentenza della Cassazione non possa avere alcun valore pregiudiziale nel presente giudizio ai sensi degli artò
650 e segg. cpp e che quindi era onere dell' dimostrare la propria CP_1
responsabilità. Responsabilità che assumevano dovesse ricadere in capo alla ditta fornitrice della autopompa, Controparte_3
perché la autopompa aveva avuto un malfunzionamento mentre era utilizzata dal si era creato un tappo solido di cemento che poi era esploso Per_2
all'improvviso catapultandolo al di là dell'impalcatura. Inoltre, erano stati gli uomini di questa azienda a pretendere che l'autopompa fosse azionata da un dipendente di anziché fornire un proprio operaio specializzato. Parte_2
Infine, contestavano il quantum indicato dall' ritenendo, a tal fine, CP_1
inidonea la certificazione prodotta dall'Istituto.
7. Il tribunale di Catanzaro, rigettate le richieste di prova formulate dai resistenti, ha accolto il ricorso dell' e li ha condannati al pagamento, in CP_4
solido, della somma chiesta in regresso. Rigettando, in particolare, l'eccezione di prescrizione sollevata, sul presupposto che il termine triennale di cui all'art.112, 5° co dpr 1124/65 sia un termine di decadenza e che, quindi, “tra la data del deposito della sentenza della
Corte di Cassazione, che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati agli
odierni resistenti (25.10.2013) e la data di deposito del ricorso (12.10.2016) risultano
trascorsi meno di tre anni, sicché nessuna decadenza può dirsi compiuta”.
Nel merito, dichiarando la condivisibilità della sentenza del Tribunale penale di Lamezia terme che “ha affermato la responsabilità di , in qualità Parte_2
di titolare dell'impresa Eurocostruzioni, e di in qualità di datore Parte_1
di lavoro del temporaneamente distaccato presso l'impresa del figlio . Per_1 Pt_2
Atteso che, “in particolare, dall'accertamento espletato in sede penale è emersa,
anzitutto, la responsabilità di , per aver omesso di approntare i presidi Parte_2
antinfortunistici necessari a garantire la sicurezza del lavoratore che, a causa di quelle
omissioni, ha riportato una caduta dall'alto mortale;
è stato accertato, difatti, che il
ha intrapreso lavori edili ad altezze rilevanti, non disponendo peraltro della Per_1
cintura di sicurezza, senza alcuna predisposizione dei parapetti, né tantomeno del
fissaggio delle assi di calpestio. E' stata accertata, inoltre, la mancata nomina del
responsabile del servizio di prevenzione, nonché l'omessa valutazione dei rischi
presenti nel cantiere. In tal senso, l'imputato è venuto meno ai doveri su di esso
gravanti, per non aver garantito la sicurezza sul luogo di lavoro. Parte_1
invece, risulta responsabile quale datore di lavoro dell'operaio deceduto, per aver
omesso, nella predetta qualità, di avvertire il lavoratore dei rischi incombenti nel
cantiere ove avveniva il distacco, e di attuare o pretendere che fossero attuati i presidi
antinfortunistici necessari. In particolare, lo stesso ha omesso di cooperare
all'attuazione delle misure di sicurezza, ponendo in essere una condotta colposa avente
efficacia causale nella determinazione dell'evento.”. Peraltro, ritenendo destituito di ogni fondamento il tentativo di attribuire alla Controparte_3
la responsabilità di avere cagionato il sinistro con un
[...]
comportamento che avrebbe interrotto ogni nesso causale l'infortunio stesso e le condotte colpose dei convenuti. Ciò in quanto la qualità di datore di lavoro del e di utilizzatore della prestazione lavorativa del figlio Parte_1
poneva a loro carico quegli obblighi di protezione la cui violazione è stata Pt_2
accertata in modo inoppugnabile nel giudizio penale.
8. Propongono appello i due i quali lamentano l'erronea Parte_2
valutazione della preliminare eccezione di nullità del ricorso da essi formulata,
il giudice di primo grado avendo omesso di considerare che da esso non si evinceva alcun elemento per comprendere come l' fosse pervenuto a CP_4
determinare l'importo chiesto in regresso a titolo di assegno funerario e ratei di rendita erogati ai prossimi congiunti.
Censurano, altresì, il rigetto della formulata eccezione di prescrizione, avendo il Tribunale aderito all'indirizzo interpretativo dicotomico dell'art.112 del T.U.
oramai superato, per come desumibile, ad es., da Cass 22876/2021. Per cui non si sarebbe dovuto considerare, come fatto dal Tribunale, il termine intercorso fra la data di deposito dell'ordinanza della Cassazione che ha dichiarato la prescrizione (25\10\2013) e quella di deposito del ricorso dell' CP_1
(12\10\2016), dovendosi fare riferimento, semmai, alle date delle notifiche del ricorso introduttivo ovvero, rispettivamente, 16 e 20 febbraio del 2017.
Al riguardo, assumendo che non si possa tenere conto dei documenti depositati dall' con le note fuori udienza del 9\3\2017, trattandosi di CP_1
produzione tardiva.
Affermano, inoltre, la prescrizione anche sotto un altro profilo. Potendo il termine triennale di prescrizione di cui all'art.112 del T.U. essere posticipato alla conclusione del processo penale solo nel caso in cui questo sia iniziato entro il triennio dalla data di pagamento dell'indennizzo o costituzione della rendita (Cass. 20853/2015), il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che tanto non
è avvenuto nel caso di specie.
Quanto alla loro ritenuta responsabilità per l'infortunio, atteso che a norma degli artt. 650, 651 e 654 del codice di procedura penale, la sentenza dichiarativa della prescrizione non può avere alcun effetto di pregiudizialità
nel giudizio civile per il risarcimento dei danni, lamentano che si sia loro preclusa la possibilità di provare l'esatta dinamica dell'infortunio attraverso prova testimoniale e CTU medico-legale, mezzi di prova di cui ribadiscono la richiesta. Atteso che già dai verbali di dichiarazioni rese agli stessi ispettori dell' nell'immediatezza dei fatti emergeva l'evento imprevedibile da CP_1
addebitare ad esclusiva responsabilità della ditta e suscettibile Controparte_2
di interrompere il nesso causale con i comportamenti loro addebitati.
Lamenta, infine, il sig. che si sia ritenuta anche la propria Parte_1
responsabilità atteso che, in qualità di mero distaccante, era da ritenersi soggetto al “solo obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali lo stesso è
distaccato”.
9. Nella resistenza dell' , la causa è decisa all'odierna udienza con CP_1
lettura contestuale del dispositivo.
10. L'appello non merita accoglimento.
11. E' palesemente infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per omessa specificazione degli elementi fattuali posti a fondamento dell'esistenza e quantificazione degli indennizzi erogati dall'Istituto
assicuratore.
Non solo perché l'ammontare dell'assegno funerario e della rendita ai superstiti è stabilita dalla legge e l'unico criterio fattuale variabile è relativo all'importo della retribuzione percepita dal lavoratore, che è circostanza ben nota ai due appellanti, rispettivamente datore di lavoro distaccante e datore di lavoro utilizzatore, ma anche in virtù del pacifico principio secondo cui <
i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali,
costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi
dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede
provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o ), sia i verbali di CP_1 accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente
creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle
circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per
averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche
nell'eventuale successivo giudizio di opposizione>> (Cass. 15208/2014).
Essendo in atti l'attestazione del direttore della sede di Catanzaro CP_1
datata 3\8\2016 e recante gli importi dell'assegno funerario e dei ratei di rendita a quella data erogati, oltre che l'importo della capitalizzazione dei secondi, non si può che confermare il rigetto dell'eccezione.
12.1. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione.
Pur dovendosi convenire con gli appellanti che il termine triennale di cui si discute non è di decadenza, ma di prescrizione, per come oramai pacificamente ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità a partire dalla pronuncia 5160/2015 delle SS.UU. della Suprema Corte, esso non risulta decorso nel caso di specie.
I principi affermati dalle SSUU sono ben sintetizzati nella sentenza 20853
invocata dagli stessi appellanti: <<in particolare le sezioni unite partendo dalle>
medesime considerazioni svolte da Cass. n. 20736/2007, "e cioè dal rilievo del venir
meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l'art. 112, dall'altra, a seguito
delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale
penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale,
con la conseguente connessione, dell'azione di regresso dell' , soltanto CP_1
all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio", hanno
"colmato" la lacuna così creatasi nel sistema aderendo all'indirizzo (v. Cass. n. 5134
e 5879/2011) secondo cui, nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento
penale, il termine triennale (di prescrizione) decorre dal momento di liquidazione
dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione
della stessa. Tale principio, però, espressamente non riguarda l'ipotesi nella quale - come nel caso
in esame - il procedimento penale sia stato, invece, iniziato (nel detto termine
triennale).
In tal caso, infatti, non vi è una lacuna da colmare, trovando applicazione la citata
norma di cui all'ultimo comma dell'art. 112 del T.U. n. 1124/1965, che prescrive che
"l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni
dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile".>>.
12.2. Questi i principi, gli appellanti allegano che il detto termine triennale sarebbe già decorso fra la data di liquidazione degli indennizzi e quella di inizio del procedimento penale, ma non lo provano, come sarebbe stato loro onere.
Certo non equivalendo a prova della circostanza tale ellittico ragionamento dai medesimi al riguardo proposto: <tenuto conto del fatto che l' ha CP_1
allegato la denuncia di infortunio del 14.3.2005 (doc. 12) e che l'art. 2 L 241 del 1990,
a suo tempo vigente, imponeva di concludere i procedimenti amministrativi nel
termine di giorni 30, sulla base della presunzione di legittimità degli atti della pubblica
amministrazione su cui si fondano le richieste avversarie e la sentenza impugnata può
presumersi che il procedimento per l'erogazione delle prestazioni si sia concluso CP_1
entro il 14.4.2005 e, pertanto, il 14.4.2008, ossia oltre 20 giorni prima dell'esercizio
dell'azione penale, sia maturata la prescrizione triennale dell'azione di regresso>>.
Né può ritenersi che fosse loro precluso di accertare la data esatta di erogazione delle tutele atteso che avrebbero ben potuto accedere ai relativi atti sia ai sensi della disciplina sull'accesso civico dettata dal d.lgs.33/2013, sia ai sensi della più restrittiva disciplina della L.241/90, considerato l'interesse qualificato al relativo procedimento di cui sono portatori.
12.3. Allo stesso modo deve escludersi che il termine triennale di prescrizione si sia per intero consumato a decorrere dal 25\10\2013, data della sentenza della Cassazione che ha chiuso il giudizio penale. Se è ben vero che, discutendosi di prescrizione e non di decadenza, non era alla data di deposito del ricorso introduttivo che si doveva fare riferimento,
ma a quella della sua notifica (intervenuta oltre il detto termine), è però
altrettanto vero che l' ha prodotto le diffide di pagamento notificate a CP_1
il 8\8\2016 e a il 5\8\2016. Parte_2 Parte_1
E' ben vero che lo ha fatto con deposito telematico il giorno prima dell'udienza fissata dal Tribunale e dunque oltre il termine di legge, ma, trattandosi di documentazione indispensabile ai fini della decisione e attesa la complessità
della vicenda per il suo intersecarsi con un lungo ed articolato processo penale,
il collegio ritiene i suddetti documenti -di cui gli appellanti hanno consolidata conoscenza avendone fatto oggetto di deduzioni sin dal pregresso grado di giudizio- acquisibili d'ufficio agli atti di causa.
13. Venendo al merito, l' ha prodotto in atti, non solo le sentenze penali CP_1
di primo grado, d'appello e Cassazione, ma anche i seguenti atti del processo penale: 1) la consulenza medico legale del dr. ; 2) i Persona_3
verbali delle dichiarazioni rese in data 23\3\2005 all'ispettore di vigilanza dell' dai due appellanti e da , collega di lavoro del CP_1 Parte_4
defunto ed al suo fianco al momento dell'infortunio; 3) il verbale Per_1
ispettivo relativo all'infortunio, datato 12\3\2005; 4) la comunicazione CP_1
del 9\3\2005 con cui disponeva il distacco di Parte_1 Per_1
presso l'impresa del figlio fino alla data del 12\31\2005; 5) il
[...] Pt_2
verbale del 12\3\2005 del Servizio di Prevenzione dell'AS. N.4 di Lamezia
Terme, con il quale erano riscontrate a carico di le violazioni Parte_2
che hanno poi formato oggetto di contestazione nei primi quattro capi d'imputazione (supra, prg.5.2.).
13.1. Ciò detto, la regola che presiede alla ripartizione degli oneri probatori nei giudizi relativi alle azioni di regresso dell per infortuni sul lavoro è CP_1
la seguente:
ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare
e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale
di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è
dipeso da causa a lui non imputabile, e cioé di aver adempiuto al suo obbligo di
sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono
stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile>> (Cass. 10529/2008 e conformi Cass. 12041/2020, Cass.33639/2022).
Pronuncia nella quale la Suprema Corte così precisa in parte motiva:
<<il giudice deve individuare le norme applicabili ai fatti narrati dall>
ricorrente e qualificare la responsabilità del datore di lavoro, anche ai sensi dell'art.
2087 c.c.. Costituisce ormai jus receptum che la responsabilità conseguente alla
violazione dell'art. 2087 c.c., ha natura contrattuale, perché il contenuto del
contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.)
dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio
2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue
che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul
lavoro proposta dal lavoratore, o dall'Istituto assicuratore in via di regresso,
si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle
obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La
regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 c.c., è che il creditore che
agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di
provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a
lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata
tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007
n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743).>>. 13.2. Questi i principi da applicare, si è già detto (prg.
5.1. e 5.2.)
dell'impalcatura, priva di parapetto, sostegni e di un piano di calpestio completo di intavolati, su cui si trovava il al momento dell'infortunio; Per_1
dell'omessa adozione dell'obbligatorio piano di sicurezza;
dell'omessa nomina di un idoneo soggetto addetto alla vigilanza sul cantiere.
Si aggiunga quanto rilevato nel processo penale dal medico legale, dr.
che effettuava il sopralluogo nell'immediatezza Persona_3
dell'infortunio ed i successivi esame del cadavere ed esame autoptico.
Rilevando che il povero deceduto istantaneamente in seguito alla Persona_1
caduta da 4-5 metri d'altezza che gli cagionava un “trauma cranio-encelafico
polifratturativo pluriframmentario, aperto, con associata emorragia sub-durale acuta,
sub-aracnoidea ed intraventricolare, con focolai emorragici intraparenchimali”, non indossava nessuno degli indumenti protettivi di cui alla legge 626/96. In
particolare, non indossava né elmetto né scarpe antinfortunistiche e non era stato nemmeno munito della necessaria cintura di sicurezza.
Gravi violazioni delle norme antinfortunistiche alle quali si aggiunge quanto rilevato dal Tribunale penale di Lamezia Terme nella sentenza in atti, cui integralmente si rinvia.
13.3. A tutto ciò si aggiungano le dichiarazioni rese dagli stessi appellanti agli ispettori dell in data 25\3\2005, anch'esse in atti. CP_1
Dichiarazioni dalle quali si desume anzitutto l'evanescenza strutturale ed organizzativa dell'impresa di che non aveva nessun Parte_2
dipendente e che, quando occorreva, li chiedeva in distacco al padre Pt_1
Come avvenuto il giorno dell'infortunio, in cui aveva Parte_1
distaccato e per tre giorni, affinché realizzassero Persona_1 Parte_4
la vasca che un privato aveva commissionato al figlio Pt_2 Parte_1
la cui consapevolezza delle condizioni di evidente illegalità in cui
[...]
versava il cantiere del figlio è da ritenere assolutamente certa avendo egli stesso dichiarato a verbale che il giorno dell'infortunio era personalmente rimasto presso quel cantiere fino alle h.9:30. E che, ex lege, sarebbe stato obbligato ad informare il lavoratore dei rischi per la sicurezza che avrebbe affrontato nel cantiere e ad istruirlo al riguardo, oltre che ha verificare l'affidabilità sul punto del distaccatario. Obblighi all'evidenza rimasti inadempiuti.
13.4. A fronte di tali gravi violazioni di legge, stanno le richieste di prova testimoniale degli appellanti finalizzate esclusivamente a dimostrare l'esistenza di una causa alternativa, tale da recidere ogni nesso causale fra le ricordate violazioni e l'infortunio, consistente nella supposta “esplosione”
dell'autopompa, cagionata da un tappo di calcestruzzo, che avrebbe sbalzato il dall'impalcatura. Per_1
Sennonché, in disparte la responsabilità di entrambi per avere consentito che il lavoratore si ingerisse nell'attività dell'impresa titolare del camion-betoniera e relativa autopompa, che avrebbe dovuto operare con il proprio personale;
in disparte l'insuperabile valenza probatoria dell'esame obiettivo eseguito dal dr.
nell'immediatezza dei fatti, allorché constatava l'assenza “di Per_3
lesività da scoppio e/o di tracce di cemento fresco, rapportabili ad un'eventuale
esplosione del braccio mobile di una betoniera …braccio …che peraltro non risulta
essere stato trovato” (pgg.39-40 relazione ctu); in disparte tutto ciò, anche laddove, in temeraria ipotesi, i testi riuscissero a dimostrare l'ipotizzato scoppio schivando possibili se non probabili rilievi di falsità testimoniale, ciò
non varrebbe comunque, in base ai principi dell'equivalenza causale di cui all'art.41 c.p. e del “più probabile che non”, ad escludere la responsabilità dei due appellanti. Atteso che l'adozione di tutte le cautele omesse e sopra ricordate avrebbe, se non certamente, quasi certamente impedito l'esito mortale dell'infortunio.
14. Deve, pertanto, essere confermata la loro condanna al pagamento di quanto dovuto all a titolo di regresso, obbligazione il cui importo CP_1 dev'essere aggiornato alla cifra di € 405.050,57, risultante dal nuovo attestato di credito del Dirigente datato 27.02.2024 e prodotto in atti.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro
[...] Parte_2
del 14\12\2021, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Per l'effetto, conferma la sentenza appellata aggiornando l'ammontare della somma che gli odierni appellanti sono condannati a pagare in favore dell'Istituto assicuratore al maggiore importo di € 405.050,57, oltre accessori come per legge;
3) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 10.500, oltre accessori;
4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 4\3\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere estensore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 490 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
e (avv. Vincenzo Ruberto); Parte_1 Parte_2
appellante
e
(avv. ti Cristina Folino e Fabrizio Allegrini) CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. e appellano la sentenza con la quale Parte_1 Parte_2
il Tribunale di Catanzaro li ha condannato, in solido, al pagamento della somma di € 318.654,11 in favore dell' , ricorrente in regresso ai sensi CP_1
degli artt.10 e 11 del dpr 1124/65. Somma pari alla capitalizzazione dei ratei di rendita erogati ai prossimi congiunti di deceduto in seguito al Persona_1
mortale infortunio sul lavoro del 12\3\2005 di cui il giudice di primo grado li riteneva responsabili. Gli appellanti, ribadite le eccezioni di nullità e prescrizione inadeguatamente delibate dal Tribunale, ribadiscono altresì che dagli atti di causa emerge come la responsabilità dell'infortunio occorso al fosse da addebitare Per_1
unicamente alla proprietaria Controparte_2
della betopompa malfunzionante utilizzata dal lavoratore per eseguire il getto di calcestruzzo, insistendo con le richieste di prova testimoniale sul punto,
ingiustamente rigettate dal Tribunale.
Rilevano, infine, che anche a volere ritenere la loro responsabilità per l'infortunio, difetterebbe la prova del quantum dei pagamenti che l'Istituto
assicuratore avrebbe eseguito.
Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente loro esonero da ogni responsabilità per il tragico infortunio costato la vita al predetto lavoratore.
2. Resiste l' che contesta la fondatezza dei proposti motivi d'appello e CP_1
chiede la conferma della sentenza impugnata.
3. La causa è decisa all'odierna udienza, previa discussione orale delle parti e con lettura contestuale del dispositivo.
4. L'appello non merita accoglimento.
5.1. Questi i fatti di causa come testualmente esposti dall' nel ricorso CP_1
introduttivo.
<➢ Il lavoratore in data 09.03.2005 era stato distaccato (doc all.to), Persona_1
dal suo datore di lavoro presso il cantiere sito in c.da Triniti Parte_1
del Comune di Cortale, ove la ditta “ Eurocostruzioni” di stava Parte_2
eseguendo lavori di realizzazione di una vasca di irrigazione.
➢ Al momento del sinistro era già stata costruita una cassaforma in legno per il perimetro della vasca di irrigazione e doveva essere riempita di calcestruzzo. Intorno
alla cassaforma (così come riportato dalla sentenza della Corte d'Appello n. 1016/12)
era stata realizzata una impalcatura a castelletti, priva di parapetto, con superfice di
calpestio fessurata al punto da risultare insufficiente ed inidonea al passaggio, nonché mancante di sostegni ai camminamenti ogni due metri, come invece previsto ex legge
(vds. esame responsabile Sspl Villella).
➢ La mattina del 12.03.2005 il sig. insieme a e Per_1 Parte_3 Parte_2
stava eseguendo l'operazione di gettata del calcestruzzo.
[...]
➢ La predetta operazione veniva svolta da un operatore addetto ai comandi dell'autopompa della betoniera e un operaio che – situato sul ponteggio - indirizzava
manualmente il getto tenendo all'estremità il tubo che convogliava il calcestruzzo.
➢ Il sig. al momento del sinistro, stava svolgendo quest'ultima operazione;
in Per_1
particolare si trovava sopra il ponteggio, da dove dirigeva il getto del cemento nella
cassaforma tramite la parte terminale del braccio della betopompa collegata alla
betoniera quando, improvvisamente, precipitava al suolo dall'impalcatura.
➢ A causa delle violente lesioni riportate, il decedeva sul colpo.>>. Per_1
5.2. Nel giudizio penale, a erano contestati i seguenti reati: Parte_2
<<• …reato previsto e punito dagli artt.43 e 89 secondo comma, lett. a), b) D.
Lgv.626/94 in relazione agli artt.. 21 co.1 lett. b) e c) 2 d. e 22 L.gs 626/94 per non
aver provveduto nella sua qualità affinché il lavoratore ricevesse una Per_1
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e lavoro e per non aver
fornito idonei DPI (dispositivi di protezione individuale);
• …reato previsto e punito dagli artt. 23 e 77 lett. a) DPR 164/56 per aver consentito,
nella sua qualità, l'uso di una piattaforma aerea non munita su tutti i lati verso il
vuoto di un parapetto e di un piano di calpestio completo di intavolati.
• …reato previsto e punito dall'art.9, primo comma, lett. c) bis in relazione all'art.2
comma 1 lett. f) ter del D. L.vo 949/96 e 89 sub a) del D. lvo 626/94 per non aver
valutato adeguatamente i rischi connessi all'attività lavorativa del cantiere e non aver
redatto il relativo piano operativo di sicurezza.
• …reato previsto e punito dagli artt. 4 lett a) e c9 e 389 lett. C) D.P.R. 547/55 per
non avere attuato le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica e
non aver disposto e vigilato affinché le misure fossero rispettate e venissero svolte corrette procedure di lavoro, in particolare omettendo di nominare idoneo soggetto
preposto alla vigilanza nel cantiere di ctd. Traniti del Comune di Cortale.>>.
Al predetto in concorso con l'odierno appellante Parte_2
era infine contestato il delitto di cui agli artt.113 e 589, Parte_1
2° co., c.p.
– consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nell'inosservanza della
disposizione di cui all'art. 2087 c.p. (avendo in particolare il Parte_1
deviato la prestazione di lavoro di un suo dipendente a favore di soggetto non
fornito dei necessari requisiti tecnici e di sicurezza, omettendo nello specifico
la verifica dell'adozione, da parte dell'impresa alla quale il lavoratore Per_1
veniva temporaneamente distaccato, di quelle misure ed accorgimenti per la
più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore), nonché quanto al
delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro richiamate Parte_2
nei capi che precedono, cagionavano la morte di e ciò in quanto il Persona_1 Per_1
perdeva l'equilibrio e, data l'assenza dei richiesti parapetti, non disponendo peraltro
della cintura di sicurezza collegata alla fune di trattenuta, cadeva a terra dall'altezza
di circa quattro metri, ed istantaneamente, successivamente all'urto violento contro il
terreno, non attutito dal casco protettivo di cui risulta sfornito, decedeva per arresto
cardio circolatorio da grave trauma cranico-encefalico polifratturativo, frammentario,
aperto, con associata emorragia, in politraumatizzato.
5.3. Con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.52/2011 del 9\3\2011,
ritenuti estinti per prescrizione tutti i reati contravvenzionali di cui ai primi sette capi di imputazione, i due imputati erano riconosciuti colpevoli del delitto di omicidio colposo e condannati al due anni di reclusione ciascuno,
nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi separatamente.
L'impugnazione da costoro proposta avverso la sentenza di condanna era rigettata dalla Corte d'Appello con sentenza 1016/2012. Proposto ricorso in Cassazione, la Cassazione, con sentenza 43730 del
17\10\2013, annullava la condanna per sopravvenuta prescrizione, ma confermava le statuizioni civili.
5.4. L'Istituto ricorrente assumeva, pertanto, che dai ricordati atti del giudizio penale emergesse la piena prova della responsabilità dei due per Parte_2
l'infortunio lavorativo che aveva cagionato la morte del Deducendo di Per_2
avere corrisposto ai prossimi congiunti del medesimo l'assegno funerario e la rendita ai superstiti, ne ha chiesto la condanna, in regresso, al pagamento in solido della somma complessiva di €.318.654,11, con capitalizzazione dei ratei di rendita alla data di proposizione del ricorso, per come da attestazione della
Dirigente di Catanzaro datata 3\8\2016.
6. Hanno resistito i due convenuti eccependo preliminarmente la nullità
del ricorso e la prescrizione del diritto dell ad agire in regresso. CP_1
Nel merito, sostenendo, in primo luogo, che la sentenza della Cassazione non possa avere alcun valore pregiudiziale nel presente giudizio ai sensi degli artò
650 e segg. cpp e che quindi era onere dell' dimostrare la propria CP_1
responsabilità. Responsabilità che assumevano dovesse ricadere in capo alla ditta fornitrice della autopompa, Controparte_3
perché la autopompa aveva avuto un malfunzionamento mentre era utilizzata dal si era creato un tappo solido di cemento che poi era esploso Per_2
all'improvviso catapultandolo al di là dell'impalcatura. Inoltre, erano stati gli uomini di questa azienda a pretendere che l'autopompa fosse azionata da un dipendente di anziché fornire un proprio operaio specializzato. Parte_2
Infine, contestavano il quantum indicato dall' ritenendo, a tal fine, CP_1
inidonea la certificazione prodotta dall'Istituto.
7. Il tribunale di Catanzaro, rigettate le richieste di prova formulate dai resistenti, ha accolto il ricorso dell' e li ha condannati al pagamento, in CP_4
solido, della somma chiesta in regresso. Rigettando, in particolare, l'eccezione di prescrizione sollevata, sul presupposto che il termine triennale di cui all'art.112, 5° co dpr 1124/65 sia un termine di decadenza e che, quindi, “tra la data del deposito della sentenza della
Corte di Cassazione, che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati agli
odierni resistenti (25.10.2013) e la data di deposito del ricorso (12.10.2016) risultano
trascorsi meno di tre anni, sicché nessuna decadenza può dirsi compiuta”.
Nel merito, dichiarando la condivisibilità della sentenza del Tribunale penale di Lamezia terme che “ha affermato la responsabilità di , in qualità Parte_2
di titolare dell'impresa Eurocostruzioni, e di in qualità di datore Parte_1
di lavoro del temporaneamente distaccato presso l'impresa del figlio . Per_1 Pt_2
Atteso che, “in particolare, dall'accertamento espletato in sede penale è emersa,
anzitutto, la responsabilità di , per aver omesso di approntare i presidi Parte_2
antinfortunistici necessari a garantire la sicurezza del lavoratore che, a causa di quelle
omissioni, ha riportato una caduta dall'alto mortale;
è stato accertato, difatti, che il
ha intrapreso lavori edili ad altezze rilevanti, non disponendo peraltro della Per_1
cintura di sicurezza, senza alcuna predisposizione dei parapetti, né tantomeno del
fissaggio delle assi di calpestio. E' stata accertata, inoltre, la mancata nomina del
responsabile del servizio di prevenzione, nonché l'omessa valutazione dei rischi
presenti nel cantiere. In tal senso, l'imputato è venuto meno ai doveri su di esso
gravanti, per non aver garantito la sicurezza sul luogo di lavoro. Parte_1
invece, risulta responsabile quale datore di lavoro dell'operaio deceduto, per aver
omesso, nella predetta qualità, di avvertire il lavoratore dei rischi incombenti nel
cantiere ove avveniva il distacco, e di attuare o pretendere che fossero attuati i presidi
antinfortunistici necessari. In particolare, lo stesso ha omesso di cooperare
all'attuazione delle misure di sicurezza, ponendo in essere una condotta colposa avente
efficacia causale nella determinazione dell'evento.”. Peraltro, ritenendo destituito di ogni fondamento il tentativo di attribuire alla Controparte_3
la responsabilità di avere cagionato il sinistro con un
[...]
comportamento che avrebbe interrotto ogni nesso causale l'infortunio stesso e le condotte colpose dei convenuti. Ciò in quanto la qualità di datore di lavoro del e di utilizzatore della prestazione lavorativa del figlio Parte_1
poneva a loro carico quegli obblighi di protezione la cui violazione è stata Pt_2
accertata in modo inoppugnabile nel giudizio penale.
8. Propongono appello i due i quali lamentano l'erronea Parte_2
valutazione della preliminare eccezione di nullità del ricorso da essi formulata,
il giudice di primo grado avendo omesso di considerare che da esso non si evinceva alcun elemento per comprendere come l' fosse pervenuto a CP_4
determinare l'importo chiesto in regresso a titolo di assegno funerario e ratei di rendita erogati ai prossimi congiunti.
Censurano, altresì, il rigetto della formulata eccezione di prescrizione, avendo il Tribunale aderito all'indirizzo interpretativo dicotomico dell'art.112 del T.U.
oramai superato, per come desumibile, ad es., da Cass 22876/2021. Per cui non si sarebbe dovuto considerare, come fatto dal Tribunale, il termine intercorso fra la data di deposito dell'ordinanza della Cassazione che ha dichiarato la prescrizione (25\10\2013) e quella di deposito del ricorso dell' CP_1
(12\10\2016), dovendosi fare riferimento, semmai, alle date delle notifiche del ricorso introduttivo ovvero, rispettivamente, 16 e 20 febbraio del 2017.
Al riguardo, assumendo che non si possa tenere conto dei documenti depositati dall' con le note fuori udienza del 9\3\2017, trattandosi di CP_1
produzione tardiva.
Affermano, inoltre, la prescrizione anche sotto un altro profilo. Potendo il termine triennale di prescrizione di cui all'art.112 del T.U. essere posticipato alla conclusione del processo penale solo nel caso in cui questo sia iniziato entro il triennio dalla data di pagamento dell'indennizzo o costituzione della rendita (Cass. 20853/2015), il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che tanto non
è avvenuto nel caso di specie.
Quanto alla loro ritenuta responsabilità per l'infortunio, atteso che a norma degli artt. 650, 651 e 654 del codice di procedura penale, la sentenza dichiarativa della prescrizione non può avere alcun effetto di pregiudizialità
nel giudizio civile per il risarcimento dei danni, lamentano che si sia loro preclusa la possibilità di provare l'esatta dinamica dell'infortunio attraverso prova testimoniale e CTU medico-legale, mezzi di prova di cui ribadiscono la richiesta. Atteso che già dai verbali di dichiarazioni rese agli stessi ispettori dell' nell'immediatezza dei fatti emergeva l'evento imprevedibile da CP_1
addebitare ad esclusiva responsabilità della ditta e suscettibile Controparte_2
di interrompere il nesso causale con i comportamenti loro addebitati.
Lamenta, infine, il sig. che si sia ritenuta anche la propria Parte_1
responsabilità atteso che, in qualità di mero distaccante, era da ritenersi soggetto al “solo obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali lo stesso è
distaccato”.
9. Nella resistenza dell' , la causa è decisa all'odierna udienza con CP_1
lettura contestuale del dispositivo.
10. L'appello non merita accoglimento.
11. E' palesemente infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per omessa specificazione degli elementi fattuali posti a fondamento dell'esistenza e quantificazione degli indennizzi erogati dall'Istituto
assicuratore.
Non solo perché l'ammontare dell'assegno funerario e della rendita ai superstiti è stabilita dalla legge e l'unico criterio fattuale variabile è relativo all'importo della retribuzione percepita dal lavoratore, che è circostanza ben nota ai due appellanti, rispettivamente datore di lavoro distaccante e datore di lavoro utilizzatore, ma anche in virtù del pacifico principio secondo cui <
i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali,
costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi
dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede
provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o ), sia i verbali di CP_1 accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente
creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle
circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per
averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche
nell'eventuale successivo giudizio di opposizione>> (Cass. 15208/2014).
Essendo in atti l'attestazione del direttore della sede di Catanzaro CP_1
datata 3\8\2016 e recante gli importi dell'assegno funerario e dei ratei di rendita a quella data erogati, oltre che l'importo della capitalizzazione dei secondi, non si può che confermare il rigetto dell'eccezione.
12.1. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione.
Pur dovendosi convenire con gli appellanti che il termine triennale di cui si discute non è di decadenza, ma di prescrizione, per come oramai pacificamente ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità a partire dalla pronuncia 5160/2015 delle SS.UU. della Suprema Corte, esso non risulta decorso nel caso di specie.
I principi affermati dalle SSUU sono ben sintetizzati nella sentenza 20853
invocata dagli stessi appellanti: <<in particolare le sezioni unite partendo dalle>
medesime considerazioni svolte da Cass. n. 20736/2007, "e cioè dal rilievo del venir
meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l'art. 112, dall'altra, a seguito
delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale
penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale,
con la conseguente connessione, dell'azione di regresso dell' , soltanto CP_1
all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio", hanno
"colmato" la lacuna così creatasi nel sistema aderendo all'indirizzo (v. Cass. n. 5134
e 5879/2011) secondo cui, nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento
penale, il termine triennale (di prescrizione) decorre dal momento di liquidazione
dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione
della stessa. Tale principio, però, espressamente non riguarda l'ipotesi nella quale - come nel caso
in esame - il procedimento penale sia stato, invece, iniziato (nel detto termine
triennale).
In tal caso, infatti, non vi è una lacuna da colmare, trovando applicazione la citata
norma di cui all'ultimo comma dell'art. 112 del T.U. n. 1124/1965, che prescrive che
"l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni
dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile".>>.
12.2. Questi i principi, gli appellanti allegano che il detto termine triennale sarebbe già decorso fra la data di liquidazione degli indennizzi e quella di inizio del procedimento penale, ma non lo provano, come sarebbe stato loro onere.
Certo non equivalendo a prova della circostanza tale ellittico ragionamento dai medesimi al riguardo proposto: <tenuto conto del fatto che l' ha CP_1
allegato la denuncia di infortunio del 14.3.2005 (doc. 12) e che l'art. 2 L 241 del 1990,
a suo tempo vigente, imponeva di concludere i procedimenti amministrativi nel
termine di giorni 30, sulla base della presunzione di legittimità degli atti della pubblica
amministrazione su cui si fondano le richieste avversarie e la sentenza impugnata può
presumersi che il procedimento per l'erogazione delle prestazioni si sia concluso CP_1
entro il 14.4.2005 e, pertanto, il 14.4.2008, ossia oltre 20 giorni prima dell'esercizio
dell'azione penale, sia maturata la prescrizione triennale dell'azione di regresso>>.
Né può ritenersi che fosse loro precluso di accertare la data esatta di erogazione delle tutele atteso che avrebbero ben potuto accedere ai relativi atti sia ai sensi della disciplina sull'accesso civico dettata dal d.lgs.33/2013, sia ai sensi della più restrittiva disciplina della L.241/90, considerato l'interesse qualificato al relativo procedimento di cui sono portatori.
12.3. Allo stesso modo deve escludersi che il termine triennale di prescrizione si sia per intero consumato a decorrere dal 25\10\2013, data della sentenza della Cassazione che ha chiuso il giudizio penale. Se è ben vero che, discutendosi di prescrizione e non di decadenza, non era alla data di deposito del ricorso introduttivo che si doveva fare riferimento,
ma a quella della sua notifica (intervenuta oltre il detto termine), è però
altrettanto vero che l' ha prodotto le diffide di pagamento notificate a CP_1
il 8\8\2016 e a il 5\8\2016. Parte_2 Parte_1
E' ben vero che lo ha fatto con deposito telematico il giorno prima dell'udienza fissata dal Tribunale e dunque oltre il termine di legge, ma, trattandosi di documentazione indispensabile ai fini della decisione e attesa la complessità
della vicenda per il suo intersecarsi con un lungo ed articolato processo penale,
il collegio ritiene i suddetti documenti -di cui gli appellanti hanno consolidata conoscenza avendone fatto oggetto di deduzioni sin dal pregresso grado di giudizio- acquisibili d'ufficio agli atti di causa.
13. Venendo al merito, l' ha prodotto in atti, non solo le sentenze penali CP_1
di primo grado, d'appello e Cassazione, ma anche i seguenti atti del processo penale: 1) la consulenza medico legale del dr. ; 2) i Persona_3
verbali delle dichiarazioni rese in data 23\3\2005 all'ispettore di vigilanza dell' dai due appellanti e da , collega di lavoro del CP_1 Parte_4
defunto ed al suo fianco al momento dell'infortunio; 3) il verbale Per_1
ispettivo relativo all'infortunio, datato 12\3\2005; 4) la comunicazione CP_1
del 9\3\2005 con cui disponeva il distacco di Parte_1 Per_1
presso l'impresa del figlio fino alla data del 12\31\2005; 5) il
[...] Pt_2
verbale del 12\3\2005 del Servizio di Prevenzione dell'AS. N.4 di Lamezia
Terme, con il quale erano riscontrate a carico di le violazioni Parte_2
che hanno poi formato oggetto di contestazione nei primi quattro capi d'imputazione (supra, prg.5.2.).
13.1. Ciò detto, la regola che presiede alla ripartizione degli oneri probatori nei giudizi relativi alle azioni di regresso dell per infortuni sul lavoro è CP_1
la seguente:
ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare
e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale
di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è
dipeso da causa a lui non imputabile, e cioé di aver adempiuto al suo obbligo di
sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono
stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile>> (Cass. 10529/2008 e conformi Cass. 12041/2020, Cass.33639/2022).
Pronuncia nella quale la Suprema Corte così precisa in parte motiva:
<<il giudice deve individuare le norme applicabili ai fatti narrati dall>
ricorrente e qualificare la responsabilità del datore di lavoro, anche ai sensi dell'art.
2087 c.c.. Costituisce ormai jus receptum che la responsabilità conseguente alla
violazione dell'art. 2087 c.c., ha natura contrattuale, perché il contenuto del
contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.)
dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio
2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue
che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul
lavoro proposta dal lavoratore, o dall'Istituto assicuratore in via di regresso,
si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle
obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La
regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 c.c., è che il creditore che
agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di
provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a
lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata
tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007
n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743).>>. 13.2. Questi i principi da applicare, si è già detto (prg.
5.1. e 5.2.)
dell'impalcatura, priva di parapetto, sostegni e di un piano di calpestio completo di intavolati, su cui si trovava il al momento dell'infortunio; Per_1
dell'omessa adozione dell'obbligatorio piano di sicurezza;
dell'omessa nomina di un idoneo soggetto addetto alla vigilanza sul cantiere.
Si aggiunga quanto rilevato nel processo penale dal medico legale, dr.
che effettuava il sopralluogo nell'immediatezza Persona_3
dell'infortunio ed i successivi esame del cadavere ed esame autoptico.
Rilevando che il povero deceduto istantaneamente in seguito alla Persona_1
caduta da 4-5 metri d'altezza che gli cagionava un “trauma cranio-encelafico
polifratturativo pluriframmentario, aperto, con associata emorragia sub-durale acuta,
sub-aracnoidea ed intraventricolare, con focolai emorragici intraparenchimali”, non indossava nessuno degli indumenti protettivi di cui alla legge 626/96. In
particolare, non indossava né elmetto né scarpe antinfortunistiche e non era stato nemmeno munito della necessaria cintura di sicurezza.
Gravi violazioni delle norme antinfortunistiche alle quali si aggiunge quanto rilevato dal Tribunale penale di Lamezia Terme nella sentenza in atti, cui integralmente si rinvia.
13.3. A tutto ciò si aggiungano le dichiarazioni rese dagli stessi appellanti agli ispettori dell in data 25\3\2005, anch'esse in atti. CP_1
Dichiarazioni dalle quali si desume anzitutto l'evanescenza strutturale ed organizzativa dell'impresa di che non aveva nessun Parte_2
dipendente e che, quando occorreva, li chiedeva in distacco al padre Pt_1
Come avvenuto il giorno dell'infortunio, in cui aveva Parte_1
distaccato e per tre giorni, affinché realizzassero Persona_1 Parte_4
la vasca che un privato aveva commissionato al figlio Pt_2 Parte_1
la cui consapevolezza delle condizioni di evidente illegalità in cui
[...]
versava il cantiere del figlio è da ritenere assolutamente certa avendo egli stesso dichiarato a verbale che il giorno dell'infortunio era personalmente rimasto presso quel cantiere fino alle h.9:30. E che, ex lege, sarebbe stato obbligato ad informare il lavoratore dei rischi per la sicurezza che avrebbe affrontato nel cantiere e ad istruirlo al riguardo, oltre che ha verificare l'affidabilità sul punto del distaccatario. Obblighi all'evidenza rimasti inadempiuti.
13.4. A fronte di tali gravi violazioni di legge, stanno le richieste di prova testimoniale degli appellanti finalizzate esclusivamente a dimostrare l'esistenza di una causa alternativa, tale da recidere ogni nesso causale fra le ricordate violazioni e l'infortunio, consistente nella supposta “esplosione”
dell'autopompa, cagionata da un tappo di calcestruzzo, che avrebbe sbalzato il dall'impalcatura. Per_1
Sennonché, in disparte la responsabilità di entrambi per avere consentito che il lavoratore si ingerisse nell'attività dell'impresa titolare del camion-betoniera e relativa autopompa, che avrebbe dovuto operare con il proprio personale;
in disparte l'insuperabile valenza probatoria dell'esame obiettivo eseguito dal dr.
nell'immediatezza dei fatti, allorché constatava l'assenza “di Per_3
lesività da scoppio e/o di tracce di cemento fresco, rapportabili ad un'eventuale
esplosione del braccio mobile di una betoniera …braccio …che peraltro non risulta
essere stato trovato” (pgg.39-40 relazione ctu); in disparte tutto ciò, anche laddove, in temeraria ipotesi, i testi riuscissero a dimostrare l'ipotizzato scoppio schivando possibili se non probabili rilievi di falsità testimoniale, ciò
non varrebbe comunque, in base ai principi dell'equivalenza causale di cui all'art.41 c.p. e del “più probabile che non”, ad escludere la responsabilità dei due appellanti. Atteso che l'adozione di tutte le cautele omesse e sopra ricordate avrebbe, se non certamente, quasi certamente impedito l'esito mortale dell'infortunio.
14. Deve, pertanto, essere confermata la loro condanna al pagamento di quanto dovuto all a titolo di regresso, obbligazione il cui importo CP_1 dev'essere aggiornato alla cifra di € 405.050,57, risultante dal nuovo attestato di credito del Dirigente datato 27.02.2024 e prodotto in atti.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro
[...] Parte_2
del 14\12\2021, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Per l'effetto, conferma la sentenza appellata aggiornando l'ammontare della somma che gli odierni appellanti sono condannati a pagare in favore dell'Istituto assicuratore al maggiore importo di € 405.050,57, oltre accessori come per legge;
3) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 10.500, oltre accessori;
4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 4\3\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale