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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 243 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Romina Tore che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv.
Paola Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa d costituzione di nuovo difensore del 31.3.2022;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
1
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari, ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1. in accoglimento dell'appello,
riformare la sentenza n. 801/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 10.3.2021, e
per l'effetto accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento e
conseguentemente accogliere le domande di condanna al rimborso delle rate pagate e al
risarcimento dei danni da parte della ora e a favore Parte_1 Controparte_2
dell'appellante .
2. con vittoria di spese e compensi professionali di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio.
3. In via subordinata disporre la compensazione delle spese
anche del giudizio di primo grado tra l'odierna appellante e la tenuto conto Pt_1
dell'accertato grave inadempimento e della mancata partecipazione della appellata alla
mediazione”;
nell'interesse dell'appellata: “si conclude per il rigetto dell'appello e la integrale conferma
della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del giudizio”.
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 4.7.2014, convenne Controparte_1
davanti al Tribunale di Cagliari la e la al fine di Controparte_3 Parte_2
ottenere:
a) l'accertamento dell'intervenuta transazione intercorsa in data 16.2.2013 con la con la quale era stata definita con tale società una lite relativa al contratto CP_3
stipulato tra le parti in data 15.4.2011, avente ad oggetto la vendita e l'installazione di un impianto fotovoltaico asseritamente affetto da vizi;
nonché la condanna della lla CP_3
rimozione dell'impianto fotovoltaico e al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del rapporto originario, secondo quanto pattuito nella transazione stessa;
b) la risoluzione del collegato contratto di mutuo in data 15.4.2011, stipulato con la
2
per consentire il pagamento del prezzo dell'impianto fotovoltaico, con Parte_1
condanna della società mutuante al rimborso delle rate di finanziamento già corrisposte, ai sensi dell'art. 125 quinquies t.u.b.
A sostegno delle domande l'attrice espose in fatto:
1) che il contratto stipulato con la aveva ad oggetto l'acquisto, la progettazione, CP_3
l'installazione e la connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico “a costo zero”,
in quanto era stato specificato che l'acquirente non avrebbe dovuto anticipare alcun costo;
2) che nella brochure esplicativa, costituente parte integrante del contratto, era stato inoltre espressamente chiarito che il “costo zero” sarebbe stato ottenuto attraverso gli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i cui importi, corrisposti al titolare dell'impianto da parte del G.S.E, avrebbero compensato quanto da esso dovuto a titolo di restituzione del mutuo concesso dalla ed espressamente finalizzato Parte_1
alla realizzazione dell'impianto; il mutuo era stato stipulato per la complessiva somma di euro 23.250,00 da restituirsi in 120 rate mensili di importo pari a 273,42 euro;
3) che l'impianto, una volta messo in funzione, aveva evidenziato nel tempo una resa sensibilmente inferiore a quella pattuita e che lo stesso era stato installato senza le necessarie autorizzazioni urbanistiche, necessarie in quanto il proprio immobile era ubicato nel centro storico del Comune di Selargius;
4) che la si era obbligata con il negozio di transazione alla rimozione CP_3
dell'impianto e a tenere indenne l'acquirente dalle obbligazioni conseguenti al contratto di finanziamento, rimanendo tuttavia inadempiente, sicché essa attrice aveva dovuto agire in giudizio sia per ottenere l'adempimento della transazione, sia per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo collegato all'acquisto dell'impianto fotovoltaico secondo quanto previsto dall'art. 125 quinquies t.u.b.
La nel frattempo posta in liquidazione, rimase contumace. Controparte_3
3
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 13.11.2014,
si costituì la eccependo la decadenza della dalla garanzia per i vizi Parte_2 CP_1
dell'impianto fotovoltaico per aver tardivamente effettuato la denuncia dei vizi lamentati e nel merito resistendo alla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento ed invocandone il rigetto.
Il Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, mutato il rito ed istruita la causa esclusivamente con produzioni documentali, con sentenza n. 801/2021 del
10.3.2021 così decise: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. accerta e dichiara l'intervenuta transazione
del contratto stipulato fra la ricorrente e la e per l'effetto E_
condanna la convenuta all'adempimento della transazione, e in particolare a provvedere
all'immediata rimozione dell'impianto installato presso l'abitazione della NO
[...]
;
2. rigetta la domanda di condanna della a tenere indenne l'attrice CP_1 CP_3
dalle conseguenze civili e penali del contratto e rigetta la domanda di condanna della
al risarcimento dei danni;
3. dichiara inammissibile la domanda di risoluzione CP_3
del contratto di finanziamento e conseguentemente rigetta le domande di condanna al
rimborso delle rate pagate e al risarcimento dei danni;
4. condanna la Controparte_5
in persona del rappresentante legale alla rifusione in favore dell'attrice
[...]
delle spese di lite, che liquida in euro 5.355,00 per compenso professionale e euro 286,00
per esborsi, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge;
5. condanna la
NO alla rifusione in favore della delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 5.355,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15 %, IVA e
CPA come per legge”.
Avverso la predetta sentenza, limitatamente alle statuizioni sull'inammissibilità e sul rigetto delle domande formulate nei confronti della ha interposto tempestivo Parte_1
4
appello sulla base di tre motivi. Controparte_1
La succeduta alla a seguito di fusione Controparte_2 Parte_1
per incorporazione, ha resistito all'impugnazione invocandone il rigetto.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Preliminarmente occorre evidenziare come il contraddittorio debba ritenersi integro nel presente grado di appello nonostante l'omessa citazione in giudizio anche di E_
, parte del giudizio di primo grado, atteso che quest'ultima non ha
[...]
impugnato i capi della sentenza del Tribunale riguardanti il rapporto contrattuale intercorrente con e dovendosi qualificare come cause scindibili ai sensi Controparte_1
dell'art. 332 c.p.c.:
- a) quella esistente tra la e la avente ad oggetto, in sostanza, il contratto CP_3 CP_1
di vendita dell'impianto fotovoltaico e l'accordo intervenuto fra le parti per la rimozione dell'impianto da parte della CP_3
- b) quella esistente tra la e l'allora avente ad oggetto il contratto di mutuo CP_1 Parte_1
stipulato per finanziare l'acquisto dell'impianto fotovoltaico, proposta in applicazione dell'art. 125 quinquies del t.u.b.;
I capi della sentenza riguardanti la prima causa sono, pertanto, passati in giudicato e alcun effetto può avere la presente decisione, riguardante la seconda causa, nella sfera giuridica della la quale eventualmente potrebbe resistere con pienezza di diritti ad una CP_3
eventuale e futura domanda di ripetizione proposta dalla società mutuante nei confronti della società fornitrice, a norma della citata disposizione del t.u.b., atteso che, come si dirà,
l'accertamento dell'inadempimento del fornitore può avvenire, ai fini della tutela accordata al consumatore, in via meramente incidentale.
5
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per “violazione
ed errata applicazione dell'art. 125 quinquies t.u.b.”, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la disposizione gravando il consumatore di un termine di decadenza, quello previsto in via generale dalle norme sulla garanzia per i vizi e mancanza di qualità nella vendita di beni di consumo, non contemplato invece dall'art. 125 quinquies t.u.b., il quale richiede esclusivamente la messa in mora del fornitore, requisito quest'ultimo da ritenersi in concreto adempiuto attraverso la notificazione alla CP_3
del ricorso per sequestro conservativo in data 21.12.2012.
Il motivo è infondato.
Occorre procedere alla qualificazione giuridica della complessa vicenda negoziale per cui
è causa, ad individuare le norme applicabili e ad interpretarle in modo da assicurarne la coerenza sistematica.
L'operazione economica di fornitura dell'impianto fotovoltaico in questione integra una fattispecie di credito al consumo caratterizzata da un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita dell'impianto e il contratto di mutuo stipulato espressamente per finanziare l'acquisto del bene, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. t.u.b.,
nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE del
23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il “contratto di credito collegato”
è definito, infatti, dall'art. 121, comma 1, lett. d) t.u.b., come il “contratto di credito
finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un
servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si
avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il
contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel
contratto di credito”. Tale fattispecie è perfettamente integrata nel caso in esame in cui nel contratto di fornitura con la vi è il logo della MPS – Consum.it e in cui si fa CP_3
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espresso riferimento al “Programma Soluzione easy siglato tra e Ingeteam” ed Parte_1
un espresso rinvio al “modulo MPS” per il programma di rientro economico dell'investimento; mentre nel contratto di mutuo è espressamente individuato l'oggetto del finanziamento, ossia l'acquisto “dell'impianto fotovoltaico Power 5.4.”, come da contestuale contratto tra le e la CP_1 CP_3
Nell'ipotesi del citato collegamento negoziale di fonte legale è accordata al consumatore la speciale tutela di cui all'art. 125 quinquies t.u.b., rubricato “Inadempimento del
fornitore” che così prevede ai commi 1 e 2: “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso
di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del
contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono
le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di
credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia'
pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di
credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo
che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di
ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Tale disposizione accorda al consumatore una azione diretta nei confronti del mutuante per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che si aggiunge alle azioni che può esercitare sulla base delle disposizioni generali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Quali unici presupposti per l'utile esercizio dell'azione diretta verso il finanziatore – e quindi per la risoluzione del contratto di mutuo - sono previsti: a) la previa costituzione in mora del fornitore;
b) la sussistenza, in concreto, dei requisiti necessari ad ottenere la risoluzione del contratto di fornitura (per usare l'espressione generale utilizzata dal t.u.b.),
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ossia che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, secondo quanto in via generale stabilito dall'art. 1455 c.c. Ciò esclude in radice che sia necessario per il consumatore anche il previo esercizio dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento nei confronti del fornitore, bensì è sufficiente che i presupposti di detta risoluzione del contratto di fornitura siano accertati incidenter tantum dal giudice adito con l'azione diretta verso il mutuante per la risoluzione del contratto di finanziamento.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in svariate pronunce aventi ad oggetto la medesima vicenda negoziale oggetto del presente giudizio e come recentemente confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione: “il fatto che detta azione diretta nei
confronti del finanziatore si «aggiunga» alle azioni che il consumatore può già esercitare
sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale … non vale ad
alterare le condizioni cui deve, comunque, sottostare l'accertamento incidentale delle
condizioni di risoluzione del contratto di fornitura secondo la normativa codicistica
integrata da quella di maggior favore prevista dal d.lgs. n. 206/2005 ( c.d. codice del
consumo), poiché la disposizione dell'art. 125 quinquies Tub non può considerarsi avulsa
dall'impianto sistematico a cui fa riferimento richiamando l'art. 1455 c.c., dunque con le
norme che disciplinano la prescrizione e la decadenza dell'azione redibitoria, che va
raccordata con le norme dettate dal codice di consumo, che in tema di decadenza del
consumatore dal diritto a domandare la risoluzione del contratto di vendita prevede una
disciplina più favorevole e dunque un termine più ampio per la denuncia dei vizi o della
non conformità del bene acquistato da quello promesso. Il senso dell'affermazione
secondo cui la speciale tutela apprestata dall'articolo 125 quinquies si aggiunge agli altri
strumenti di cui il consumatore può avvalersi, sta proprio in ciò, che il rapporto è regolato
dalla normativa complessivamente ad esso applicabile. Del resto, diversamente
ragionando, si conseguirebbe un risultato non solo elusivo della previsione normativa in
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questione, ma impeditivo della sua operatività, poiché, ove si consentisse la risoluzione
del contratto di finanziamento «a valle» pur dopo l'inutile decorso dei termini per la
denuncia dei vizi idonei a determinare un inadempimento grave del fornitore, si
renderebbe impossibile la risoluzione di quello di fornitura «a monte» (che è, invece, il
presupposto logico giuridico della caducazione del primo) ben potendo il fornitore
opporre l'eccezione di decadenza al finanziatore che agisse ― ai sensi del comma 2
dell'art. 125 quinquies ― per «ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».
Dovendo, dunque, la norma poter trovare attuazione nella sua completezza, non può che
interpretarsi nel senso che, sebbene non sia necessario che il consumatore ― per ottenere
gli effetti della caducazione del contratto di finanziamento e, quindi, la restituzione di
quanto corrisposto per la restituzione di quanto ricevuto ― ottenga una declaratoria di
risoluzione del contratto di fornitura esercitando la relativa azione nei confronti del
fornitore, è, tuttavia, necessario che ottenga l'accertamento incidentale dei suoi
presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica
più favorevole, e, quindi, metta in mora il fornitore ― unica condizione dell'esercizio
dell'azione diretta ― nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione” (così Cass. civ.
ord. n. 6639 del 13.3.2025, che conferma quanto già affermato con la sentenza di questa
Corte n. 221/2020).
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente individuato e fatto applicazione della disciplina applicabile, evidenziando come fosse necessario che il consumatore, agente contro il finanziatore, avesse previamente messo in mora il fornitore nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla disciplina in tema di vendita di beni di consumo.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato “erronea applicazione dell'art. 132 cod.
consumo”, in quanto il Tribunale, dopo aver accertato l'inadempimento della per CP_3
aver consegnato un impianto fotovoltaico privo delle qualità promesse, ossia incapace di
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produrre energia in quantità tale da compensare con gli incentivi statali il costo del finanziamento, aveva ritenuto la decaduta dal diritto alla garanzia per non aver CP_1
effettuato la tempestiva denuncia dei vizi, la quale - a dire del giudice di primo grado -
sarebbe dovuta avvenire “fin dai primi mesi del 2012”, atteso che era dimostrato in causa che l'impianto fosse operativo fin dal mese di gennaio 2012; mentre il Tribunale avrebbe dovuto considerare che: - con la transazione del 16.2.2013 la aveva CP_3
implicitamente riconosciuto i vizi dell'impianto; - che la scoperta dei vizi non sarebbe potuta avvenire nei primi mesi del 2012, atteso che la produttività dell'impianto si sarebbe potuta apprezzare solo nel tempo, tanto che il GSE, soggetto preposto al riconoscimento degli incentivi, aveva liquidato le somme dovute per i primi mesi di funzionamento soltanto nell'ottobre 2012; - che dal verbale dell'incontro del 2.8.2012 tra la e la CP_3
la quale agiva espressamente anche per contro della si era già Controparte_6 CP_1
posta la questione della scarsa produttività dell'impianto fotovoltaico, sicché tale atto poteva assolvere in ogni caso le funzioni della denuncia, così come il successivo ricorso per sequestro conservativo, notificato nel mese di dicembre 2012.
Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
Nell'accordo transattivo del 16.2.2013 non vi è alcun riconoscimento da parte della della mancanza delle qualità promesse in ordine alla produttività dell'impianto CP_3
fotovoltaico, né può affermarsi che la composizione di una lite sull'inadempimento o meno di prestazioni contrattualmente dovute comporti, di per sé stessa, il riconoscimento della responsabilità contrattuale a carico dell'una o dell'altra parte.
Ciò premesso, il contratto in atti, stipulato il 15.4.2011, il quale prevedeva che l'impianto fotovoltaico dovesse produrre 5.400 kwh di energia elettrica nell'arco di un anno e la clausola 'a costo zero', unitamente alla specificazione che l'acquirente non avrebbe dovuto anticipare alcun costo per la progettazione e realizzazione dell'impianto (attività che,
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infatti, venivano finanziate da direttamente alla con obbligo di Parte_1 CP_3
successiva restituzione a carico dell'acquirente mutuante), implicava che gli incentivi statali notoriamente previsti per produzione di energia c.d. pulita dovessero quanto meno coprire l'importo del mutuo annualmente da restituire. Costituisce, inoltre, nozione di fatto rientrante nella comune esperienza che un impianto fotovoltaico non possa avere nel corso dell'anno una produttività omogenea in quanto tendenzialmente maggiore sarà la produzione di energia elettrica nel periodo della primavera – estate e minore nel periodo autunno – inverno.
In tale contesto giuridico e fattuale, l'acquirente ed utilizzatore dell'impianto, qualificabile come consumatore, ossia come soggetto che ha concluso il contratto per ottenere un bene o un servizio per scopi estranei alla propria attività professionale, al fine di maturare la consapevolezza circa una resa dell'impianto al di sotto delle qualità promesse – e di conseguenza circa l'impossibilità di coprire i costi legati alla restituzione del finanziamento collegato con gli incentivi per la produzione di energia pulita – dovrà
attendere un tempo tendenzialmente pari ad un anno dal collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o comunque un tempo congruo ed apprezzabile,
che consenta almeno di verificare la produttività nei mesi primaverili o estivi, in cui verosimilmente l'impianto conseguirà i maggiori risultati.
Ebbene nel caso di specie, a fronte di una eccezione di decadenza per vero generica dell'istituto di credito, risulta dagli atti, ed è peraltro pacifico in causa, che l'impianto fotovoltaico fosse stato collegato alla rete elettrica nel mese di gennaio 2012 (cfr. all. 11
di parte attrice in primo grado, che evidenzia il periodo di calcolo per gli incentivi statali),
sicché il verbale dell'incontro del 2.8.2012 tra e la che agiva CP_3 Controparte_6
espressamente per conto anche della sig.ra (cfr. all. 5 di parte attrice in primo CP_1
grado), dal quale si evince chiaramente che era stato rilevato dagli acquirenti un difetto di
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produttività tale da non colmare con gli incentivi il costo del finanziamento, costituisce idonea prova della tempestiva denuncia del difetto di conformità ai sensi dell'art. 132 cod.
cons., nel testo applicabile ratione temporis. Si riporta lo stralcio rilevante del predetto verbale, in cui le parti, dopo aver premesso che vi fossero lamentele da parte degli utenti e che vesse l'intendimento di soddisfare le loro aspettative, così hanno affermato: CP_3
“1) si impegna a fornire a per ogni singolo associato, il Controparte_6 CP_3
prospetto analitico del GSE dal quale è possibile trarre la produzione dell'impianto,
valore dello scambio sul posto e il relativo incentivo ricevuto dall'utente. 2) CP_3
provvederà a valutare ogni singola posizione al fine di garantire l'effettivo
raggiungimento del costo zero dell'impianto attualmente installato, proponendo
l'aumento di potenza … oltre alla compensazione economica della perdita relativa al
periodo pregresso. In alternativa … proporrà il versamento di una somma una tantum da
versare in favore dell'utente, di entità tale da compensare forfetariamente la differenza di
produzione rispetto a quanto promesso contrattualmente …”: la si è, pertanto, CP_3
obbligata in quella data a trovare soluzioni ai problemi di produttività lamentati proprio in funzione del conseguimento del promesso 'costo zero' e ciò presuppone che a monte ci siano state plurime denunce del vizio e certamente quella di il cui Controparte_1
nominativo è indicato nel verbale.
In sostanza deve ritenersi che la si sia avveduta della difformità dell'impianto CP_1
rispetto a quanto promesso (difformità poi confermata dalla documentazione in atti, come si dirà) entro un termine più che ragionevole (dopo i caldi mesi di giugno e luglio, in cui ci si poteva aspettare una produttività prossima al massimo) e che, pertanto, abbia agito tempestivamente con la denuncia stragiudiziale, con ciò assolvendo l'onere posto a suo carico dal codice del consumo e, di conseguenza, anche dall'art. 125 quinquies t.u.b., da coordinarsi, come sopra visto, con la disciplina della garanzia.
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L'accertamento della tempestività della denuncia del difetto di conformità comporta anche l'accoglimento delle domande proposte in primo grado dall'odierna appellante nei confronti del finanziatore, ossia quella di risoluzione del contratto di mutuo e quella di ripetizione delle somme versate al soggetto mutuante, in quanto può dirsi sussistente l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.
Sul punto occorre fare le seguenti considerazioni.
Occorre preliminarmente evidenziare come il Tribunale, prima di ritenere la CP_1
decaduta dal diritto alla garanzia, si sia espresso sulla non scarsa importanza dell'inadempimento della in relazione alla produzione della quantità di energia CP_3
necessaria a remunerare, con gli incentivi, almeno il costo del finanziamento.
Tale valutazione del Tribunale è contestata in questa sede dall'appellata, la quale ha anche fatto espresso riferimento alle difese sul punto già svolte in primo grado. Deve escludersi che fosse necessario per l'appellata esperire appello incidentale in ordine alla dichiarata sussistenza dell'inadempimento del fornitore, non avendo essa alcun interesse diretto,
concreto e attuale all'impugnazione della sentenza di primo grado che aveva rigettato integralmente le domande proposte contro la sull'assorbente rilievo della Parte_1
decadenza dal diritto alla garanzia da parte del consumatore: ciò è conforme al principio per cui: “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse
al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente,
appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza
di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché
assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare
una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle
espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di
chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un
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comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. ord. n. 11653/2020;
Cass. civ. ord. n. 25840/2021, con la precisazione che, nel caso di specie qui affrontato, le difese svolte dalla mutuante sulla insussistenza dell'inadempimento di non scarsa importanza devono qualificarsi come mere difese e quindi, a maggior ragione, non soggette a preclusioni di sorta).
Ciò posto, questa Corte condivide l'affermazione del Tribunale circa la sussistenza di un difetto di conformità dell'impianto fotovoltaico tale da giustificare, con accertamento meramente incidentale per le ragioni anzi dette, la risoluzione del contratto di vendita e quindi tale da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto di mutuo e la statuizione sulla ripetizione di indebito. Queste le ragioni:
- in primo luogo, l'odierna appellante non ha lamentato un difettoso funzionamento dell'impianto ovvero una erronea posa in opera dello stesso, quanto invece la mancanza delle qualità promesse, ossia la produttività di una energia tale da consentire l'erogazione di incentivi per un importo tale da rendere l'intera operazione economica - acquisto dell'impianto e collegato contratto di finanziamento - “a costo zero”;
- in secondo luogo, dal prospetto sulla produzione effettiva di energia dell'impianto fotovoltaico al fine del riconoscimento degli incentivi - redatto dal G.S.E. e prodotto quale all. 11 alle memorie istruttorie di parte attrice – emerge come l'impianto installato nell'abitazione della non fosse in grado di soddisfare le prestazioni promesse in CP_1
quanto aveva una resa di produzione di energia elettrica che non consentiva la compensazione delle rate di finanziamento con gli incentivi annuali;
- in terzo luogo, stante la applicabilità alla fattispecie concreta in esame della disciplina della garanzia prevista dal codice del consumo, che unifica quanto ai presupposti e ai rimedi la vendita e l'appalto (cfr. art. 128 cod. cons.), risultano del tutto inconferenti le argomentazioni svolte dall'appellata sull'applicabilità dell'art. 1668 c.c., e ciò a
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prescindere dalla ulteriore considerazione che la fattispecie deve essere sussunta nella disciplina della vendita e non in quella dell'appalto, atteso che la stessa documentazione prodotta (cfr. contratto contratto di finanziamento;
brochure note, atti, CP_3 CP_3
verbali stragiudiziali) evidenzia riferimenti testuali all'acquirente e al bene venduto e finanziato, descritto come un impianto fotovoltaico in opera, la cui installazione era,
dunque, semplicemente finalizzata a garantirne l'utilizzazione e la funzionalità, così
assicurando il conseguimento dello scopo del contratto di vendita;
- inoltre, avuto riguardo agli interessi economici sottesi alla complessa operazione posta in essere dalla deve ritenersi sussistente un difetto di conformità del bene di non lieve CP_1
entità, e quindi un inadempimento della che giustificava la risoluzione Controparte_3
del contratto: l'enfatizzazione nella brochure e nel contratto (di cui la prima faceva espressamente parte integrante) della redditività dell'impianto evidenzia come il bene promesso non fosse semplicemente un impianto fotovoltaico funzionante, ma un impianto in grado di produrre energia sufficiente per ripagare integralmente, in ragione di anno, la spesa per l'acquisto, se non addirittura a creare un guadagno per l'acquirente. Sul punto,
tra l'altro, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 130, comma 7, cod. cons.,
in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore possa chiedere la risoluzione del contratto ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: “a) la riparazione e la
sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto
alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore”. Nel caso in esame risulta dagli atti: sia che la CP_3
una volta ricevuta la denuncia del vizio, abbia espressamente previsto che avrebbe proposto essa stessa la risoluzione del contratto: a) qualora non fosse stato possibile in concreto aumentare la potenza dell'impianto per ragioni tecniche ed amministrative;
b)
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qualora non fosse stato possibile compensare economicamente la minore produttività per altre ragioni;
sia che, in concreto, la non abbia inteso riparare o sostituire CP_3
l'impianto, tanto che poi si è giunti all'accordo risolutorio del 16.2.2013, sicché non vi è
dubbio circa la concreta operatività del rimedio della risoluzione approntato dal sistema di garanzia europea.
In conclusione l'accoglimento del secondo motivo di appello comporta l'integrale riforma della sentenza nella parte oggetto di impugnazione, con conseguente risoluzione del contratto di mutuo e con condanna della MPS al rimborso a delle rate Controparte_1
già versate e di ogni altro onere contrattuale. Al riguardo, dagli atti risulta (cfr. documenti di cui all'allegato 9 di parte attrice in primo grado) che la restituzione del mutuo sia iniziata in data 19.1.2012 e che alla data del 17.7.2013 non risultassero rate scadute impagate,
sicché vi è la prova in causa dei pagamenti del mutuo dalla prima rata fino a quella scadente il 19.6.2013. In tali limiti deve, pertanto, essere accolta la domanda di ripetizione, non essendovi prova di ulteriori pagamenti successivi a tale data. Sulla somma così
complessivamente individuata dovranno essere applicati gli interessi al tasso legale (ossia ex art. 1284, comma 1, c.c.) dalla data della domanda giudiziale di primo grado (4.7.2014)
fino al saldo effettivo.
Il terzo motivo, avente ad oggetto la regolamentazione delle spese di lite di primo grado, è
assorbito dall'accoglimento del secondo motivo in quanto la modifica nel merito della decisione importa la necessità di una nuova e globale statuizione sulle spese che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio, conformemente al principio per cui: “il giudice
di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento
delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
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liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di
conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto
se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 9064/2018).
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., cause di valore fino a euro 26.000,00, con parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle istruttoria e decisoria in relazione al giudizio di primo grado;
con parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisoria e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo, per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Cagliari n. 801/2021 del 10.3.2021 ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
- risolve il contratto di mutuo in data 15.4.2011 concluso tra e Controparte_1 Parte_2
per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico, per inadempimento del
[...]
fornitore ; E_
- condanna quale successore di a Controparte_2 Parte_2
ripetere in favore di l'importo delle rate corrisposte in esecuzione del Controparte_1
medesimo contratto di finanziamento dal 19.1.2012 al 19.6.2013, oltre interessi al tasso legale dal 4.7.2014 fino al saldo effettivo;
- condanna anche quale successore di Controparte_2 Parte_2
alla rifusione delle spese processuali in favore di che si liquidano
[...] Controparte_1
in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, per il giudizio di
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primo grado, ed in euro 3.011,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge,
per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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