Sentenza 24 giugno 2010
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La mancata indicazione nel dispositivo della sentenza di non luogo a procedere della causa del proscioglimento non integra un mero errore materiale, ma determina la nullità della sentenza medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2010, n. 27412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27412 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/06/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1106
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 16719/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino;
avverso la sentenza 16 ottobre 2009 del G.U.P, dello stesso Tribunale, di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti di:
Vitale Francesco Paolo, n. 1/4/1930, Spera Modestino, n. 11/8/1962, Schena Quintino, nato [...], Lo Chiatto Alessio, nato il [...], tutti imputati del delitto di cui all'art. 372 c.p. perché, deponendo quali testi innanzi al Tribunale di Ariano Irpino alle udienze del 21.5.2004 (Vitale) 24.5.2005 (Spera e Schena) e 4/10/2005 (Lo Chiatto Alessio), nell'ambito del processo civile n. 765/2002 Blasi ed altri c/o Spera Arcangelo, affermavano il falso e negavano il vero: in particolare dichiaravano falsamente che il muro di cinta tra i fondi Spera e Blasi presentava aperture che consentivano di accedere alle rispettive proprietà;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
nonché il difensore degli imputati avv. Carugno.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Il G.U.P. ha ritenuto le risultanze processuali acquisite, insufficienti, contraddittorie o comunque inidonee a sostenere l'accusa in dibattimento considerato:
a) che dall'esame delle aerofotogrammetrie non si evince con certezza l'inesistenza di un varco nel muro di confine tra le due proprietà nel periodo 1971-2000, tempo oggetto della deposizione;
b) che le deposizioni dei testi dovevano essere valutate con riferimento all'accusa ma nella considerazione complessiva delle loro dichiarazioni avuto riguardo al trentennio in contestazione ed alle modificazioni in tale periodo intervenute.
Con un primo motivo di impugnazione il Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino, senza nominativamente indicare le persone nei cui confronti l'impugnazione è stata esercitata, ha dedotto erronea applicazione della legge, con riferimento ai disposti degli artt. 425 c.p.p., comma 1 e art. 426 c.p.p., comma 3
considerato che
il G.U.P.
ha omesso di indicare nel dispositivo la causa del proscioglimento, limitandosi a dichiarare il non luogo a procedere nei confronti degli imputati.
Il motivo è fondato
Il giudice, quando pronuncia sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., deve infatti indicarne la causa nel dispositivo di proscioglimento, utilizzando - nell'ordine decrescente - una delle formule tipiche, e previste a scalare dall'art. 425 cod. proc. pen., comma 1. La mancata indicazione, nel dispositivo di proscioglimento della causa di proscioglimento in concreto applicata non integra infatti un errore materiale, emendabile con le forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen., avuto riguardo al chiaro disposto dell'art. 426 c.p.p., comma 3, il quale sanziona di nullità non solo la mancanza, ma anche l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, tale appunto dovendosi considerare l'assenza grafica della causa fondante la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.. Tale omissione invero integra un'ipotesi di nullità della sentenza prevista dall'art. 475, n. 4, e l'inevitabile annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ariano Irpino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ariano Irpino.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010