TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1779/2023 R.G., promossa tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Evaristo Guadagna Parte_1
opponente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lieto
opposto e
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
opposto
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
16.04.2025.
ha depositato in data 31.07.2023 ricorso per l'introduzione del giudizio CP_3 di merito, all'esito dell'ordinanza del 29.06.2023, emessa su ricorso in opposizione all'esecuzione incardinato davanti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Catanzaro.
L'opponente indicato in epigrafe, in particolare, si è opposto all'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificato dall
[...]
sul presupposto del mancato pagamento, per quanto di Controparte_1
1 competenza del giudice del lavoro, delle somme portate dalla cartella di pagamento n.
03020080000089075000 - inerente contributi IVS sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2002, per complessivi € 7.459,15 – sottesa all'intimazione di pagamento n.
03020239001141011000 notificata il 07.03.2023.
Nell'odierna fase di merito, l'opponente eccepiva: a) l'inesistenza del credito portato ad esecuzione, in quanto già dichiarato insussistente da parte della Giustizia
Tributaria; b) l'estinzione del credito su cui poggia l'atto di pignoramento opposto, per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'opponente ha quindi concluso nei seguenti termini: “1) accertare e dichiarare l'inesistenza
e/o la nullità, illegittimità, infondatezza del diritto degli Enti creditori di procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in narrativa;
2) in subordine dichiarare l'estinzione del diritto dell'
[...] di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella esattoriale n. CP_4
03020080000089075000 per intervenuta prescrizione”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_2 Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione.
[...]
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudice - in applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., rispondente ad una logica di economia processuale e all'esigenza di celerità e speditezza del processo, secondo cui deve reputarsi consentito al giudice di esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio nel merito, anche in presenza di una questione antecedente secondo l'ordine logico-giuridico, ai sensi degli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. - che il ricorso sia fondato, sulla scorta delle argomentazioni seguenti.
Parte opponente, con riferimento alla cartella di pagamento n.
03020080000089075000 relativa a contributi previdenziali chiesti dall' sottesa CP_2 all'incardinato pignoramento presso terzi, ha eccepito la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla sua notifica.
Il motivo di ricorso integra una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo in quanto diretto a far valere fatti modificativi od
2 estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Parte opponente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, l'eccezione di prescrizione è fondata.
3 Dalla documentazione emerge che la cartella di pagamento n.
03020080000089075000, è stata notificata all'odierno opponente in data 13.02.2008.
costituendosi in giudizio, ha provato di aver Controparte_1 interrotto il termine di prescrizione con la notifica, in data 23.04.2012, dell'intimazione di pagamento n. 03020129007053481000, nonché in data 07.03.2023, dell'intimazione di pagamento n. 03020239001141011000 prodromico all'atto di pignoramento opposto.
Orbene, si osserva che nel momento in cui si è perfezionata la notifica del primo atto interruttivo (23.04.2012), il termine di prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere, con la conseguenza che, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi intermedi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento
03020239001141011000 (07.03.2023), il termine quinquennale era già decorso.
In conclusione, accertata l'intervenuta prescrizione, va dichiarata l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'opponente relativamente alla cartella di pagamento n. 03020080000089075000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico delle parti opposte in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito CP_2 dedotto in lite, cfr. Cass. SS.UU. 7514/2022, e di Controparte_1 in virtù del principio di causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto, dichiara illegittimo il pignoramento ex art. 72- bis DPR 602/1973 oggetto di causa, relativamente alla cartella di pagamento n.
03020080000089075000;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento CP_2 Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1779/2023 R.G., promossa tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Evaristo Guadagna Parte_1
opponente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lieto
opposto e
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
opposto
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
16.04.2025.
ha depositato in data 31.07.2023 ricorso per l'introduzione del giudizio CP_3 di merito, all'esito dell'ordinanza del 29.06.2023, emessa su ricorso in opposizione all'esecuzione incardinato davanti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Catanzaro.
L'opponente indicato in epigrafe, in particolare, si è opposto all'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificato dall
[...]
sul presupposto del mancato pagamento, per quanto di Controparte_1
1 competenza del giudice del lavoro, delle somme portate dalla cartella di pagamento n.
03020080000089075000 - inerente contributi IVS sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2002, per complessivi € 7.459,15 – sottesa all'intimazione di pagamento n.
03020239001141011000 notificata il 07.03.2023.
Nell'odierna fase di merito, l'opponente eccepiva: a) l'inesistenza del credito portato ad esecuzione, in quanto già dichiarato insussistente da parte della Giustizia
Tributaria; b) l'estinzione del credito su cui poggia l'atto di pignoramento opposto, per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'opponente ha quindi concluso nei seguenti termini: “1) accertare e dichiarare l'inesistenza
e/o la nullità, illegittimità, infondatezza del diritto degli Enti creditori di procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in narrativa;
2) in subordine dichiarare l'estinzione del diritto dell'
[...] di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella esattoriale n. CP_4
03020080000089075000 per intervenuta prescrizione”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_2 Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione.
[...]
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudice - in applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., rispondente ad una logica di economia processuale e all'esigenza di celerità e speditezza del processo, secondo cui deve reputarsi consentito al giudice di esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio nel merito, anche in presenza di una questione antecedente secondo l'ordine logico-giuridico, ai sensi degli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. - che il ricorso sia fondato, sulla scorta delle argomentazioni seguenti.
Parte opponente, con riferimento alla cartella di pagamento n.
03020080000089075000 relativa a contributi previdenziali chiesti dall' sottesa CP_2 all'incardinato pignoramento presso terzi, ha eccepito la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla sua notifica.
Il motivo di ricorso integra una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo in quanto diretto a far valere fatti modificativi od
2 estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Parte opponente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, l'eccezione di prescrizione è fondata.
3 Dalla documentazione emerge che la cartella di pagamento n.
03020080000089075000, è stata notificata all'odierno opponente in data 13.02.2008.
costituendosi in giudizio, ha provato di aver Controparte_1 interrotto il termine di prescrizione con la notifica, in data 23.04.2012, dell'intimazione di pagamento n. 03020129007053481000, nonché in data 07.03.2023, dell'intimazione di pagamento n. 03020239001141011000 prodromico all'atto di pignoramento opposto.
Orbene, si osserva che nel momento in cui si è perfezionata la notifica del primo atto interruttivo (23.04.2012), il termine di prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere, con la conseguenza che, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi intermedi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento
03020239001141011000 (07.03.2023), il termine quinquennale era già decorso.
In conclusione, accertata l'intervenuta prescrizione, va dichiarata l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'opponente relativamente alla cartella di pagamento n. 03020080000089075000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico delle parti opposte in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito CP_2 dedotto in lite, cfr. Cass. SS.UU. 7514/2022, e di Controparte_1 in virtù del principio di causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto, dichiara illegittimo il pignoramento ex art. 72- bis DPR 602/1973 oggetto di causa, relativamente alla cartella di pagamento n.
03020080000089075000;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento CP_2 Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4