Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
Gli effetti della riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello che definisce il giudizio con sentenza di diverso contenuto si estendono al capo relativo alle spese del precedente grado, che pertanto devono essere riliquidate o comunque rivalutate secondo le norme che regolano la soccombenza. E poiché la Suprema Corte, quando cassa senza rinvio, può liquidare le spese dei precedenti gradi di giudizio, così è da ritenere possa provvedere, pur se la controversia è definita nel merito, qualora il giudice di appello non si sia pronunciato sulle spese della sentenza riformata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MOGADISCIO 8, presso casa RASCIO AURICHE, difeso dall'avvocato DI RIENZO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA ROMA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 15338/98 proposto da:
BANCA ROMA SPA Gruppo AN di Roma - (già denominata Banco di Santo Spirito S.p.a.), elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato CARBONI SANDRO, che lo difende unitamente all'avvocato NAPOLITANO MA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
BI MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 14/98 della Corte d'Appello di NAPOLI Terza Sezione Civile emessa il 13/11/1997, depositata il 07101/98;
RG.1019/96,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato SANDRO CARBONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CEMICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
1. - Il Banco di Santo Spirito, con ricorso al presidente del tribunale di Napoli, depositato il 26.4.1991, chiedeva fosse ingiunto a RI OV di pagare la somma di L.
3.349.273.999 aumentati degli interessi moratori al tasso convenzionale.
Esponeva i seguenti fatti.
RI OV aveva prestato fideiussione per la società per azioni Impresa ingegneri Tosi di Spigna.
Questa era debitrice del banco per l'ammontare di L. 227.583.314 e di L. 3.121.690.685, scoperti relativi ai conti correnti 70280/59 e 70281/56 ad essa intestati.
RI OV si opponeva al decreto d'ingiunzione. Sosteneva, tra l'altro, che il banco, accingendosi a concedere alla società sua cliente il fido rotativo, cui avrebbe avuto riguardo il secondo conto corrente, nella lettera 18.4.1990 n. 517 le aveva indicato le condizioni alle quali avrebbe potuto essere utilizzato:
in particolare la condizione per cui il credito sarebbe stato fatto in relazione a contratti d'appalto acquisiti da enti pubblici e ditte italiane di primaria importanza e previo rilascio di procura irrevocabile all'incasso e per crediti risultanti da stati di avanzamento vistati dal committente.
Egli aveva prestato fideiussione fidando che quelle condizioni sarebbero state rispettate, ma ciò non era avvenuto. Chiedeva perciò che la garanzia da lui prestata fosse dichiarata inefficace, per non avere la banca eseguito il contratto in buona fede.
2. - Il tribunale, con sentenza del 9.12.1995, accoglieva per questa parte l'opposizione, revocava il decreto e condannava il Banco di Santo Spirito al pagamento delle spese del giudizio. La decisione, impugnata dalla AN di Roma, secondo la nuova denominazione assunta dal Banco di Santo Spirito, è stata riformata dalla corte d'appello, che ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. La corte d'appello di Napoli, nella sentenza del 7.1.1998, ha svolto le considerazioni che seguono.
La fideiussione era stata prestata da RI OV con la scrittura 8.5.1990, in essa non era stato fatto alcun riferimento alla lettera del 18.4.1990 e su di questa perciò il garante non poteva fondare una limitazione della sua responsabilità.
Quella data si presentava, d'altra parte, come una tipica fideiussione per ogni obbligazione futura che fosse sorta da rapporti esistenti o intrapresi con il banco dalla società garantita. Ed il fideiussore non poteva sostenere che la fideiussione prestata fosse divenuta inefficace per avervi il banco dato esecuzione in modo contrario a buona fede, perché non basta ad integrare un tale comportamento il solo fatto del banchiere che estende il credito al proprio cliente.
3. - RI OV ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 26.6.1998.
La AN di Roma ha resistito con controricorso ed ha dal canto suo proposto ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a distinti procedimenti che debbono essere riuniti perché sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - Il ricorso principale contiene un motivo.
2.1. - Il motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e difetti di motivazione su punti decisivi (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1175, 1337, 1362, 1366, 1375 e
1956 cod. civ.). Il ricorrente svolge le seguenti considerazioni.
"Così articolando le ragioni del suo decidere la Corte partenopea non ha affatto considerato che il fideiussore, più che dolersi dell'aumento del 'tetto' dei fidi al di là dei limiti della nota deliberazione di concessione, ha addebitato alla AN di aver fatto luogo alle erogazioni senza rispettare le condizioni, le modalità d'utilizzo e i termini di rientro che esso garante aveva conosciuto e aveva reputato per sè appaganti e tranquillanti quando si era indotto a garantire la altrui obbligazione".
La corte d'appello non avrebbe considerato che è contrario a buona fede nell'esecuzione del rapporto di garanzia, e perciò produce la liberazione del fideiussore, non solo "elargire denaro a chi versi in condizioni economiche e patrimoniali disastrose, ma altresì continuare a concedere fido, anche aumentandone l'iniziale misura, a chi sistematicamente non rispetta le prefissate condizioni", come era avvenuto nel caso, perché il banchiere aveva consentito al proprio cliente di utilizzare il fido senza stati di avanzamento fatturati e vistati dagli enti appaltanti e senza che egli avesse rilasciato procura irrevocabile all'incasso per i crediti già maturati o che lo fossero in seguito.
2.2. - Il motivo, nei termini in cui è formulato, non consente di compiere sulla sentenza impugnata il sindacato richiesto. La Corte, a partire dalla sentenza 18 luglio 1989 n. 3362, ha più volte avuto modo di affermare, che la garanzia prestata dal fideiussore ad una banca per tutte le obbligazioni future del debitore cessa d'essere efficace, quando il banchiere tiene nell'esecuzione del contratto di garanzia un comportamento contrario a buona fede.
Tale si è considerato il comportamento del banchiere, che, fidando nella solvibilità del fideiussore, presta denaro al proprio cliente, omettendo ogni controllo sulle sue condizioni economiche o nella consapevolezza che queste non gli consentiranno di restituire il danaro ricevuto (Cass. 20 luglio 1989 n. 3385; 14 giugno 1999 n. 5872). Il principio di diritto costituisce un'applicazione della norma per cui il contratto deve essere eseguito in buona fede (art. 1375 cod. civ.), norma dalla quale si è tratta una sanzione di inefficacia, in quanto si è rifiutata alla parte, che ha eseguito il contratto non in buona fede, la protezione che gli sarebbe stata altrimenti assicurata dalla legge sulla base del contratto (in relazione a diversa fattispecie, quale sanzione del comportamento contrario a buona fede, nella sentenza 15 marzo 1999 n. 2284, si è indicato il diritto al risarcimento del danno).
Il medesimo principio avrebbe potuto in ipotesi trovare applicazione, nel caso in esame, dove, secondo l'assunto del garante, la banca, anticipando danaro, aveva mancato di osservare i criteri cui aveva preannunziato si sarebbe attenuta nella gestione dell'apertura di credito, che era stata fatta al debitore per il più sollecito incasso dei crediti derivanti dall'esecuzione di appalti di opere pubbliche.
La corte d'appello, però, non ha trascurato questo principio. Invero, ha bensì negato che il fideiussore potesse pretendere dalla banca la stretta osservanza dei criteri da essa indicati al proprio cliente nel concedergli il fido: e ciò perché l'atto di fideiussione non aveva richiamato in modo specifico quel rapporto;
ma non ha escluso che un comportamento del banchiere contrario a buona fede potesse rilevare nella prospettiva dell'inefficacia della fideiussione.
Se non che - ha osservato la corte d'appello - sarebbe spettato al fideiussore dare la prova di fatti tali da giustificare l'indicata valutazione negativa del comportamento della banca. Orbene, per poter ottenere la cassazione della sentenza, il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad una generica indicazione del tipo di comportamenti che la banca avrebbe tenuto nella gestione del fido;
avrebbe bensì dovuto individuare casi, non sporadici, ma numericamente rilevanti, in cui la banca aveva consentito al cliente di utilizzare il fido, senza che risultasse documentato che ciò era avvenuto nel rispetto dei criteri di norma seguiti in situazioni analoghe.
Se i casi concreti indicati nel ricorso avessero trovato corrispondenza nelle prove acquisite al processo, sarebbe risultato consentito a questa Corte valutare se la sentenza presentava o no il vizio di omesso esame delle prove in rapporto a fatti decisivi. Quando, come nel caso, perché la sentenza possa essere cassata è necessario che essa presenti anche un vizio di difetto di motivazione, il dovere della Corte di cassazione di pronunciarsi sul ricorso che prospetta un tale vizio non si esprime nel ricercare essa negli atti del processo situazioni di fatto che si prestino ad essere ricondotte al tipo indicato dal ricorrente.
Si esprime bensì nelle diverse operazioni prima accennate: nel giudicare se le circostanze indicate nel motivo e che il ricorrente assume non siano state valutate avrebbero potuto condurre logicamente ad un diverso accertamento di fatto e sulla base di questo avrebbero imposto una diversa decisione in diritto;
nel verificare, alla stregua delle fonti di prova acquisite al processo, se sulla loro base si sarebbe logicamente potuto pervenire a ritenere dimostrate le circostanze invece non tenute in considerazione.
2.3.- Il ricorso principale è perciò rigettato.
3. - Il ricorso incidentale contiene anch'esso un motivo. 3.1. - Il motivo denunzia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 112 dello stesso codice).
La ricorrente osserva che, impugnando la sentenza di primo grado per chiederne la riforma nel merito, aveva anche domandato che l'opponente fosse condannato al pagamento delle spese del processo;
se non che la corte d'appello, mentre ha completamente riformato la decisione di primo grado, non ha poi reso alcuna pronuncia sulle spese di quel giudizio.
3.2. - Il motivo è fondato.
La pronuncia sulle spese del giudizio è un capo della sentenza che ha il suo necessario presupposto nel contenuto della decisione in base alla quale è definito il giudizio, contenuto di cui il giudice deve tenere conto nella applicazione delle norme che regolano la distribuzione dell'onere economico del processo tra le parti di questo (artt. 91, 92, 96 e 97 cod. proc. civ.). Se il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado e definisce il giudizio con una decisione di diverso contenuto, gli effetti di tale riforma si estendono al capo che contiene la pronuncia sulle spese (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.), sicché il giudice di appello deve riformulare la valutazione che è stata alla base della applicazione delle norme sulle spese del giudizio, salvo a pervenire alle stesse conclusioni, se ciò sia possibile in diritto, ma dandone la dovuta spiegazione. La corte d'appello, che ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione che il tribunale aveva in massima parte accolto, doveva quindi tornare a pronunciarsi sulle spese del giudizio di primo grado, cosa che ha del tutto mancato di fare. 3.3. - Il ricorso incidentale è perciò accolto.
3.4. - Quando cassa la sentenza senza rinvio, la Corte ha il potere di pronunciare sulle spese dei precedenti gradi di giudizio (art. 385, secondo comma, cod. proc. civ.).
Deve ritenersi che rientri nei suoi poteri farlo, in applicazione dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., anche nel caso che resti da pronunciare solo sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, perché nel merito la controversia è definita.
Tenuto conto dell'esito del processo, l'opponente deve essere condannato al rimborso anche delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano, tenuto conto della nota delle spese, in complessive L. 11.428.000, di cui 8 milioni di lire per onorari di avvocato. 4. - Il ricorrente principale va anche condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che sono liquidate nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, accoglie l'incidentale e, pronunciando nel merito, condanna RI OV al rimborso delle spese di primo grado, che liquida in complessive L. 11.428.000, di cui L. 8 milioni per onorari;
lo condanna altresì alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 8.226.000=, di cui L. 8 milioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001